Dispositivi di protezione individuali Clausole campione

Dispositivi di protezione individuali. Ogni appaltatore dovrà provvedere a munire i suoi lavoratori con gli eventuali opportuni dispositivi di protezione in- dividuali, come previsto dal proprio documento di valutazione dei rischi e degli altri DPI indicati dal presente, se previsti. I rischi presenti nell’ambito lavorativo della committente a cui potrebbero essere soggetti tutti i lavoratori dell’impresa committente e dell’impresa appaltatrice sono suddivisibili in: L’impianto di depurazione è costituito da unità di processo articolate e intersecanti dove, a causa delle quote obbli- gate di vasche e/o tubazioni con deflusso a gravità, sono parimenti obbligate posizioni e quote di ingombro che po- trebbero rappresentare pericolo per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni. Gli operatori, inoltre, potrebbero essere costretti a raggiungere punti in elevazione, in base all’attività la- vorativa oggetto dell’appalto.
Dispositivi di protezione individuali. Scarponi antinfortunistici: possibilità di scelta fra due tipologie Ai fini della sicurezza del lavoro in base alla normativa ed in funzione della tipo- logia di lavoro sono forniti i dispositivi di protezione individuali sostituiti ad usura o a scadenza.
Dispositivi di protezione individuali. Dispositivi di Protezione Individuali È obbligatorio utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali in dotazione a ciascun lavoratore
Dispositivi di protezione individuali. Dispositivo personale di sicurezza (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 del d.lgs. n. 626/94). L’utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 626/94. In particolare occorre prestare attenzione alla: � valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (esempio uso di prodotti fitosanitari); � individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi aziendali e acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze; � individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato soprattut- to in relazione alla durata dell’uso; � informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI. L’addestra- mento è obbligatorio per quelli di terza categoria (maschere e filtri per la protezione dell’apparato respiratorio – utilizzo dei prodotti fitosanitari – cuf- fie per la protezione dell’udito – utilizzo di macchine e/o impianti particolar- mente rumorosi). Per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari i DPI servono a proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via cutanea o respiratoria. L’uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicu- rezza aggiuntivo ai seguenti criteri: � impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l’utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata; � manutenzione periodica delle apparecchiature adibite alla erogazione dei fitofarmaci. Inconvenienti legati all’uso dei mezzi di protezione individuale: � disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi, ecc.); � aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere); � induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica; � aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili). Tuta in tessuto Tuta in materia impermeabile Cappello Occhiali protettivi Guanti Mascherina di carta Semimaschera in gomma Maschera intera Casco Cabina su trattore Cabina con aria condizionata � PM: preparazione miscela � DM: distribuzione della miscela � RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni Scegliere indumenti confezionati con prodotti che non siano penetrabili dai fi- tofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tran...
Dispositivi di protezione individuali. I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono tutte quelle protezioni necessarie ai lavoratori, e forniti dal datore di lavoro, affinché si possano minimizzare i rischi residui inerenti lo svolgimento di specifiche lavorazioni; dovranno essere custoditi in luoghi adatti e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Per rendere efficace il “sistema di adozione e uso dei D.P.I” il datore di lavoro dovrà verificare che i D.P.I. consegnati ai lavoratori siano: • conformi alla normativa vigente; • adatti alla tipologia di lavoro / lavorazione; • disponibili per ciascun lavoratore in funzione delle attività svolte dallo stesso; • adeguati per taglia, foggia e colorazione; • adeguati alla stagione in cui avverranno i lavori. Ogni impresa esecutrice, nella redazione del proprio Piano Operativo della Sicurezza, dovrà indicare per l’esecuzione di ogni lavorazione i D.P.I. previsti. I responsabili di cantiere durante lo svolgimento dei lavori dovranno vigilare sul corretto impiego dei D.P.I e provvedere all’immediata sostituzione nel caso gli stessi presentino logorii, difetti o inefficienze in genere nonché vigilare anche sulla corretto utilizzo degli stessi. Tutto il personale che, nello svolgimento della sua attività, è esposto al traffico veicolare, anche se per interventi di breve durata, dovrà utilizzare appositi indumenti ad alta visibilità (Classe II). Si ricorda che l’utilizzo dei suddetti è reso obbligatorio, per chiunque si trovi ad operare su strada pubblica in tutti i momenti della giornata, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o di visibilità. I lavoratori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi dovranno essere dotati dei D.P.I. per le lavorazioni con riferimento ai contenuti dei P.O.S. redatti dalle stesse o comunque previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione in merito all’utilizzo degli stessi. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre tenere, presso i propri uffici di cantiere, almeno 4 elmetti di colore diverso da quelli utilizzati dal personale di cantiere da fornire ad eventuali visitatori. Si ricorda che i visitatori, nell’accedere alle varie aree di lavoro, dovranno utilizzare i D.P.I. eventualmente previsti anche per specifiche aree ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).