Common use of DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Clause in Contracts

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria ed approvate dal Medico Compente aziendale; in tale caso dovrà essere comprovata la difficoltà di approvvigionamento al C.S.E. E' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx to Locai Production.pdf). Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare, per casi “limitati e strettamente necessari”, a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) del tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009). In mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. In tutti gli altri casi è comunque fatto obbligo dell'utilizzo di una mascherina di tipo “chirurgico”, onde evitare che lo spostamento/avvicinamento involontario tra due lavoratori possa avvenire senza dare il tempo a ciascuno di essi di essersi adeguatamente protetti le vie aeree. Il Datore di Xxxxxx provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta. Le attività di pronto intervento e assistenza medica di emergenza sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

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Samples: www.comune.rubiera.re.it, www.comune.rubiera.re.it

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L'adozione l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi. Le ; le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione dell’Organizzazione mondiale della sanità. Data ; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità dall’autorità sanitaria ed approvate dal Medico Compente aziendalee del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in tale caso dovrà essere comprovata la difficoltà di approvvigionamento al C.S.E. E' è favorita la predisposizione da parte dell'azienda dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS dell’OMS (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx to Locai Production.pdf). Qualora ; qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare, per casi “limitati e strettamente necessari”, lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) del tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009). In conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. In ; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti gli altri casi è comunque fatto obbligo dell'utilizzo i dispositivi ritenuti necessari; il datore di una mascherina di tipo “chirurgico”, onde evitare che lo spostamento/avvicinamento involontario tra due lavoratori possa avvenire senza dare il tempo a ciascuno di essi di essersi adeguatamente protetti le vie aeree. Il Datore di Xxxxxx lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; Saranno da adottare D.P.I. che tutelino gli operatori dal contatto diretto cutaneo e mucoso in tutte le prevedibili posture di lavoro, in condizioni di comfort in relazione alle condizioni microclimatiche stagionali. Le attività Apposite procedure aziendali dovranno stabilire le corrette modalità di pronto intervento e assistenza medica conservazione, eventuale decontaminazione, adeguata sostituzione, oltre alle modalità per un corretto smaltimento di emergenza sono svolte dagli addetti tali dispositivi. Se il medico competente dell’impresa lo riterrà opportuno in ragione delle condizioni in fase di esecuzione dei lavori, potrà valutare di apportare gli opportuni aggiornamenti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19piano sanitario ed al programma degli interventi per la sicurezza igienico-sanitaria per gli addetti.

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Samples: provincia.nuoro.it

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L'adozione delle misure Tutto il personale è obbligato a rispettare il mantenimento della distanza di igiene e dei dispositivi sicurezza di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria ed approvate dal Medico Compente aziendale; in tale caso dovrà essere comprovata la difficoltà di approvvigionamento al C.S.E. E' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx to Locai Production.pdf). almeno 1m. Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare, per casi “limitati e strettamente necessari”, a una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) del tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009). In conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. In Nel merito, tutti i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici dovranno produrre verbali di Informazione e consegna DPI COVID-19 (mascherine, guanti monouso, occhiali di protezione, ecc…), uno per ogni lavoratore, firmati dal DdL e dal lavoratore stesso,i quali dovranno essere allegati al POS e trasmessi al Committente ed al CSE, qualora nominato. La trasmissione del verbale di informazione, anche unitamente al POS, vincola l’autorizzazione all’accesso in cantiere del singolo lavoratore. Inoltre: - si dispone al Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria ed ai Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici o loro delegati di richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, l’Impresa Affidataria, di concerto con le Imprese Esecutrici, dovranno esaminare con il RL / DL / CSE, con il Committente e con gli RLS/RLST gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri casi dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie che garantiscano la protezione di chi le indossa e di chi è vicino; - si dispone al Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria ed ai Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici o loro delegati di richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie che garantiscano la protezione di chi le indossa e di chi è vicino; - si dispone al Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria o suo delegato di definire procedura/e in cui vengano indicati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto); - qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque fatto obbligo dell'utilizzo necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di una mascherina protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di tipo “chirurgico”idonei D.P.I., onde evitare che lo spostamento/avvicinamento involontario tra due lavoratori possa avvenire senza dare le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo a ciascuno strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; - il datore di essi di essersi adeguatamente protetti le vie aeree. Il Datore di Xxxxxx lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; - Rimane l’obbligo del datore di lavoro di rinnovare le forniture di dpi ai propri lavoratori. Le - il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività di pronto intervento e assistenza medica di emergenza sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Si raccomanda, inoltre di: - durante le riunioni mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni; - contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; - Smaltire con frequenza giornaliera tutti i dpi utilizzati per la protezione da covid-19 utilizzati durante la singola giornata di lavoro.

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Samples: www.porto.trieste.it