Common use of DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Clause in Contracts

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 C.4 Lett. A) Del D. Lgs. 50/2016, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ,ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione L‟adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione dell‟Organizzazione mondiale della sanità. Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso l‟uso delle mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ,ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

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Samples: www.comune.roma.it

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e ed eventualmente tutti gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

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