Common use of Dirigenti sindacali Clause in Contracts

Dirigenti sindacali. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o compren- soriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge 20 maggio 1970 n. 3001, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usu- fruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dirigenti sindacali. Agli A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali nazionali e provinciali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdel settore; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’artdell'art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 1970, n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito nell'ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 6. L’elezione L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I l componenti dei Consigli del Consiglio o Comitati Comitato di cui alla lettera a), ) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), ) potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Dirigenti sindacali. Agli A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali nazionali e provinciali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdel settore; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 1970, n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 6. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I l componenti dei Consigli del Consiglio o Comitati Comitato di cui alla lettera a), ) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare parte- cipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente contempo- raneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), ) potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Dirigenti sindacali. Agli A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali nazionali e provinciali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Or- ganizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdel settore; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 1970, n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito nel- l’ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, di- pendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 6. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata comu- nicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva ri- spettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I l componenti dei Consigli del Consiglio o Comitati Comitato di cui alla lettera a), ) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente con- temporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), ) potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dirigenti sindacali. Agli A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali nazionali e provinciali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdel settore; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’artdell'art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 1970, n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito nell'ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 9. L’elezione L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I l componenti dei Consigli del Consiglio o Comitati Comitato di cui alla lettera a), ) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), ) potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dirigenti sindacali. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti seguenti, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o compren- soriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLC.C.N.L.; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94. R.S.A. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 80 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 150 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Dirigenti sindacali. 1. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali nazionali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdi categoria; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite rappresentanze sindacali aziendali costituite, ai sensi dell’art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici otto dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di otto di- pendenti. 2. L’elezione Le Organizzazioni Sindacali interessate devono comunicare, con lettera racco- mandata, alle cooperative ed alle Associazioni rappresentative di queste ultime, i nominativi dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti diri- genti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.9429 dell’accordo inter- confederale del 13/09/1994 (vedi allegato n.11). 3. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), ) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ottanta ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usu- fruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)

Dirigenti sindacali. Agli A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali nazionali e provinciali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Organizza- zioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdel settore; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 1970, n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, dipendenti i quali risultino regolarmente regolar- mente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 6. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I l componenti dei Consigli del Consiglio o Comitati Comitato di cui alla lettera a), ) del presente ar- ticolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente contemporanea- mente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), ) potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Dirigenti sindacali. Agli A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli ar- ticoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali nazionali e provinciali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdel settore; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 1970, n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 8. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I l componenti dei Consigli del Consiglio o Comitati Comitato di cui alla lettera a), ) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare parte- cipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente contempo- raneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), ) potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Dirigenti sindacali. Agli A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali nazionali e provinciali o compren- soriali periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNLdel settore; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 1970, n. 3001300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 6. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I l componenti dei Consigli del Consiglio o Comitati Comitato di cui alla lettera a), ) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), ) potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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Dirigenti sindacali. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o compren- soriali comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’artdell'art. 19 della leg- ge legge 20 maggio 1970 n. 3001n° 300, nelle imprese che nell’ambito nell'ambito dello stesso comu- ne comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94. L’elezione L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta società e alla rispettiva Organizzazione dei di datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), ) hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nel- la suddetti nella misura massima di 75 50 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usu- fruire usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 90 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

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