Common use of Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Clause in Contracts

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

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Samples: Atto Di Terrorismo, www.sardegnaambiente.it, www.cbsc.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto avvenute in buona fede. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dolo o colpa gravedichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio Ed Altri Rischi, Polizza Di Assicurazione Incendio, Polizza Di Assicurazione All Risks Property

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: trasparenza.comune.caserta.it, www.adigeuganeo.it, www.adigeuganeo.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’art. 1893rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artai sensi dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato. C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recessorecesso previsto dall'art. L’omissione 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell’imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio. La mancata comunicazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante circostanze aggravanti il rischio, rischio così come pure le inesatte e/o od incomplete dichiarazioni del Contraente rese all’atto della stipulazione del contratto dell’assicurazione o durante il corso dello stessodella stessa, non pregiudicano comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al risarcimento maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di dolo o colpa graveassicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa, Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa, bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.). Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artdell' assicurazione (art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoC.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art(art. 1897 Codice Civile C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il del rischio, così come le incomplete ed inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto all'atto della stipulazione del contratto o della polizza e durante il corso dello stessodella medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Le parti convengono inoltre che non siano frutto sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di dolo lavori di manutenzione o colpa graveristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti Pubblici, Polizza Di Assicurazione Furto, Rapina, Estorsione, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti Pubblici

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

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Samples: Prospetto Di Offerta, Prospetto Di Offerta, Prospetto Di Offerta

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento all’indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

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Samples: Prospetto Di Offerta, www.provincia.or.it, Prospetto Di Offerta

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileCod.Civ.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 Cod.Civ.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile Cod.Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedel Contraente. Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it, www.appalti.provincia.tn.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileCod. Nell’ipotesi Civ. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 Cod. Civ. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedel Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione, Polizza Di Assicurazione Kasko Personale in Missione Cig

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte L’omissione, incompletezza o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo inesattezza della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza parte della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione da parte del Contraente Contraente/Aziende di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità di questa assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della presente polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, all'indennizzo sempreché tali omissioni o tali incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave. Restano tuttavia ferme e pienamente applicabili le esclusioni previste all’Art. 27. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra in garanzia sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. Qualora tuttavia tali variazioni comportino la necessità di recepire modifiche alla normativa contrattuale e/o alle procedure di gestione dei sinistri, le parti convengono di attivare nel più brev e tempo possibile un apposito tavolo tecnico per concordare i conseguenti nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui, per effetto di variazioni della normativa Nazionale o Regionale, avvenga nel corso della durata del Contratto una ridefinizione degli assetti organizzativi o territoriali, delle Aziende Assicurate del Servizio Sanitario Veneto, anche tramite la costituzione o fusione o trasformazione in altre o nuove Aziende (ovvero secondo le forme giuridiche previste), le garanzie continuano a favore dei nuovi soggetti così come risultanti a seguito del riassetto ed alle condizioni e termini previsti dai contratti originari. Nei casi di scioglimento di una Azienda assicurata o di sua messa in liquidazione, le garanzie continuano, fino alla chiusura della liquidazione stessa, non oltre comunque il periodo di validità della presente assicurazione.

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Samples: www.ioveneto.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892dell' assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 11894 C.C.). Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del codice civilediritto all' indennizzo, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui nonché la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artstessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoC.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art(art. 1897 Codice Civile C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il del rischio, così come le incomplete ed inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto all'atto della stipulazione del contratto o della polizza e durante il corso dello stessodella medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Il Contraente non siano frutto di dolo o colpa graveè tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

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Samples: www.unitus.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazionecircostanza si è verificata. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatorischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di Responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione CVT Veicoli Di Amministratori E Dipendenti Veicoli Ente Cig XXX

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileCod.Civ.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 Cod.Civ.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile Cod.Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedel Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 11894 C.C.). Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del codice civilediritto all' indennizzo, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui nonché la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artstessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoC.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art(art. 1897 Codice Civile C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il del rischio, così come le incomplete ed inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto all'atto della stipulazione del contratto o della polizza e durante il corso dello stessodella medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Le parti convengono inoltre che non siano frutto sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di dolo lavori di manutenzione o colpa graveristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio/Furto/Kasko‌

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti. Il Contraente è comunque esonerato dall’obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose. Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o colpa grave.ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art.1898 del C.C.

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Samples: www.asi.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.). Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artdell' assicurazione (art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoC.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art(art. 1897 Codice Civile C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il del rischio, così come le incomplete ed inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto all'atto della stipulazione del contratto o della polizza e durante il corso dello stessodella medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Il Contraente non siano frutto di dolo o colpa graveè tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

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Samples: www.unionevalliedelizie.fe.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 Cod. Civ.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedel Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Categorie Varie

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedel Contraente. La Società, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Kasko Ed Ard Dipendenti Ed Amministratori in Missione

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileC.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Nell’ipotesi Gli aggravamenti di cui all’art. 1893rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artai sensi dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato. C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recessorecesso previsto dall'art. L’omissione 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell’imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio. La mancata comunicazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante circostanze aggravanti il rischio, rischio così come pure le inesatte e/o od incomplete dichiarazioni del Contraente rese all’atto della stipulazione del contratto dell’assicurazione o durante il corso dello stessodella stessa, non pregiudicano comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al risarcimento maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di dolo o colpa graveassicurazione.

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Samples: Capitolato Di Polizza Per L’assicurazione Infortuni

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893 e 1894 Codice CivileCod. Nell’ipotesi Civ.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di cui all’artrischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, 1898 Cod. Civ.. La Società ha peraltro il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi percepire la differenza di premio corrispondente al Contraente nei tre mesi successivi al giorno maggior rischio a decorrere dal momento in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società circostanza si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoè verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 Codice Civile Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stessodella validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danniall'indennizzo, sempreché tali omissioni omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa gravedel Contraente. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.). Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artdell'assicurazione (art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoC.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art(art. 1897 Codice Civile C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il del rischio, così come le incomplete ed inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto all'atto della stipulazione del contratto o della polizza e durante il corso dello stessodella medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Le parti convengono inoltre che non siano frutto sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di dolo lavori di manutenzione o colpa graveristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.). Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. A parziale deroga dell’artdell' assicurazione (art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolatoC.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art(art. 1897 Codice Civile C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il del rischio, così come le incomplete ed inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto all'atto della stipulazione del contratto o della polizza e durante il corso dello stessodella medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Le parti convengono inoltre che non siano frutto sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di dolo lavori di manutenzione o colpa graveristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

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Samples: www.unitus.it