Common use of Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio Clause in Contracts

Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’As- sicurato rese al momento della stipulazione del contratto, rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora in corso di contratto si verifichino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il Con- traente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Com- pagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144 2°comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà diritto di rival- sa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, www.zurich-connect.it, www.zurich-connect.it

Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti Il Premio della presente Assicurazione è determinato in base ai dati riportati in Polizza con riferimento al Xxxxxxx ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati in Polizza, nonché al contenuto dell’Attestazione. Tali previsioni si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del Contraente e/o dell’As- sicurato rese veicolo, così come al momento della stipulazione del contratto, rela- tive a circostanze diritto di usufruire delle tariffe riservate alla eventuale convenzione che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civilesi è dichiarata. Qualora in nel corso di del contratto si verifichino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Con- traente Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Com- pagnia indicando le variazioni avvenuteinformare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144 144, 2°comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà esercita diritto di rival- sa rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata normanorma citata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto, Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’As- sicurato dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, rela- tive relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora in corso di contratto si verifichino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il Con- traente Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Com- pagnia Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144 144, comma comma, del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà diritto di rival- sa rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

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