DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Clausole campione

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle Norme ComuniDichiarazioni del Contraente”. ❯ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze legate alla mancata comunicazione si rinvia, per la garanzia Furto e Incendio, alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione del- le cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”, art. 10.4 - “Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo” e art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”. Per le conseguenze legate alle garanzie Kasko/Minikasko e Atti Vandalici, Eventi atmo- sferici e Cristalli, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente” Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l’Assicu- rato deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’autorimessa o giardino. Nel caso sia venuta meno tale disponibilità e ciò non sia stato comunicato alla Compa- gnia, l’indennizzo verrà ridotto come previsto dal Codice Civile.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle Norme ComuniDichiarazioni del Contraente”.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dell’Aderente che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione dell’Assicurato nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: in relazione alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Malattia è necessario sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute inclusa nel Modulo di Adesione o rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario.

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO L’Assicurato dichiara: • che le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete e che non hanno taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate precedentemente, assumendo ogni responsabilità sulle risposte e dichiarazioni stesse, anche se scritte da altri; Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. In particolare, la Compagnia ha diritto: - di rifiutare il pagamento della somma assicurata qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. • di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1919 del Cod. Civ., all’assicurazione sulla propria vita denominata “Mutuo Assicurato”, a seguito della Convenzione, stipulata tra Società BCC Vita S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,0 20143, Milano, Italia, e la Contraente dell’Assicurazione Collettiva; • di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sia dovuto o dovesse ricorrere sia prima che dopo aver rilasciato le dichiarazioni sul suo stato di salute, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali anche dopo il verificarsi dell’evento, la Società ritenesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione; • di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

  • DICHIARAZIONI A VERBALE 1) Ex livello di funzione per i Quadri - si precisa che i due minimi per la categoria Quadri di cui al comma 2 del presente articolo e riportati nella tabella “minimi contrattuali” in calce all’art. 35 (“struttura retributiva”) sono comprensivi degli importi nelle precedenti contrattazioni denominati “ livelli di funzione”, rispetti- vamente nella misura dell’8% e 16%.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. - dichiarazione attestante:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.