Determinazione del capitale assicurato Clausole campione

Determinazione del capitale assicurato. A fronte di ciascun versamento effettuato viene determinato il corrispondente capitale assicurato, con le modalità illustrate nelle tabelle A) e B) dell’Allegato 2 alle presenti Condizioni di Assicurazione, alle quali si rimanda. Il capitale assicurato costituisce il valore minimo della prestazione garantita dall'Impresa in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale. Ciascun capitale assicurato viene rivalutato alle ricorrenze annuali successive nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al successivo Art.16, andando in tal modo a costituire, via xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, la prestazione rivalutata complessiva risultato della somma dei singoli capitali assicurati riconducibili a ciascun versamento. Si rimanda al successivo Art.15 per le modalità di determinazione della rivalutazione annua.
Determinazione del capitale assicurato. A far data dalla decorrenza del contratto, fissata a norma dell'articolo 15, la Società determina il capitale assicurato - intendendosi per tale sia il Capitale Rivalutabile sia il Capitale Unit Linked - in funzione dello stile di gestione selezionato e della tipologia dei premi pagati dal Contraente. A tal fine: ogni premio ricorrente viene:
Determinazione del capitale assicurato. Per capitale rivalutabile, si intende il cumulo delle porzioni di capitale costituite a fronte dei versamenti contributivi destinati dall’Aderente alla gestione separata FORMULA SICURA. Per capitale unit linked, si intende il controvalore in euro del cumulo delle porzioni di capitale espresse in quote dei fondi interni FORMULA SERENA, FORMULA MODERATA, FORMULA EQUILIBRATA, FORMULA ATTIVA, OBBLIGAZIONARIO, BILANCIATO o AZIONARIO GLOBALE. All'atto della conclusione del contratto, l’Aderente impartisce alla Società le istruzioni da seguire per la destinazione dei versamenti contributivi. Il versamento contributivo potrà essere destinato:  alla gestione separata FORMULA SICURA (capitale rivalutabile);  ai fondi interni (detti anche linee unit) FORMULA SERENA (linea attivabile unicamente nell’ambito dell’opzione “Life Cycle”), FORMULA MODERATA, FORMULA EQUILIBRATA, FORMULA ATTIVA, OBBLIGAZIONARIO, BILANCIATO e AZIONARIO GLOBALE;  in caso di attivazione dell’opzione Life Cycle, esclusivamente sulle linee del percorso scelto;  contemporaneamente alla linea rivalutabile ed a una o più linee unit. Il capitale assicurato è determinato in ogni momento come somma del capitale rivalutabile, del capitale unit linked e di eventuali versamenti destinati ai fondi unit non ancora valorizzati (nel periodo che intercorre tra la data di incasso del versamento e il giorno di valorizzazione per i fondi unit). Qualora l’Aderente, all’atto della conclusione del contratto, decida di attivare la garanzia assicurativa accessoria di cui al successivo articolo 17, ogni versamento contributivo sarà destinato alle linee di investimento dallo stesso prescelte, con le medesime modalità di cui sopra, al netto del caricamento del 2% applicato a fronte di tale garanzia.
Determinazione del capitale assicurato. Il contratto non prevede alcun caricamento sul premio, di conseguenza il capitale assicurato iniziale a fronte del versamento effettuato è pari al versamento stesso.
Determinazione del capitale assicurato. Il capitale assicurato a fronte di ciascun versamento effettuato è pari al premio versato.
Determinazione del capitale assicurato. Qualora sia espresso in Euro, il capitale assicurato è pari, in ogni momento, alla somma dei singoli capitali maturati al termine dell’annualità assicurativa precedente ai sensi dell’Art. 4 del presente documento - rivalutati per i giorni che intercorrono tra il termine di tale annualità assicurativa precedente e la data in cui si debba determinare l’ammontare del capitale - e dei singoli capitali costituiti con i versamenti effettuati durante l’annualità assicurativa corrente, rivalutati per i giorni che intercorrono tra le date dei relativi versamenti e la data in cui si debba determinare l’ammontare complessivo del capitale assicurato. Tali rivalutazioni vengono effettuate con le modalità previste dall’Art. 7 del presente documento, utilizzando il rendimento del Fondo nel periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data di determinazione del capitale assicurato. Qualora sia espresso in quote, il capitale assicurato è pari, in ogni momento, al numero delle quote acquisite in totale dall’Aderente moltiplicando per il valore unitario della quota, rilevato al secondo giorno di valorizzazione (come peraltro definito nel Regolamento del Fondo VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA) successivo alla data in cui si debba determinare l’ammontare in Euro del capitale assicurato.
Determinazione del capitale assicurato. Il capitale assicurato a fronte di ciascun versamento effettuato è pari al premio versato al netto delle spese di emissione e dei caricamenti descritti nel successivo articolo 10.
Determinazione del capitale assicurato. Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle quote di capitale acquisite progressivamente in polizza con i versamenti dei premi effettuati dal Contraente, al netto dei costi prelevati dalla Società. Tale capitale potrà essere successivamente incrementato, mediante il versamento di premi unici aggiuntivi. Il capitale assicurato si rivaluterà ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, con le modalità definite al successivo art.10.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.