Common use of DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Clause in Contracts

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. Per le garanzie DANNI (Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo. La copertura decorre dalla Data di accensione del Mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza dei 10 anni il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. massimo di 420 mesi, inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita). Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. Per le garanzie DANNI (Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o e Malattia, Perdita di Impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di MutuoMutuo ma con un limite massimo di 120 mesi (10 anni) e ciò anche nel caso in cui il Mutuo avesse una durata superiore. La copertura decorre dalla Data di accensione del Mutuo mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx Mutuo avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza dei 10 anni il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. .. Per le garanzie VITA (Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo, con il massimo di 420 mesi30 anni, inclusivo inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita). Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Artart. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte E in Caso Di Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni AssicuratoIl contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si intende perfezionato, salvo il Periodo previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Carenza previsto Adesione, esecuzione degli accertamenti sanitari di base per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo l’assunzione del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità rischio assicurativo indicati nella tabella di cui al precedente Artall’Allegato 1 e corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione coincidente con la data di erogazione dello stesso. 2.1La durata contrattuale espressa in anni coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa) e per la copertura assicurativa caso morte e per la garanzia Invalidità Totale Permanente è compresa tra un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni. Per le garanzie DANNI (Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o MalattiaTotale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’Impiego è prevista comunque una durata non inferiore ad 1 anno ed una durata massima di Impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo10 anni. La copertura decorre dalla Data garanzia Perdita d’Impiego ha inoltre termine alla data di accensione del Mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza dei 10 anni il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6pensionamento. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. massimo di 420 mesi, inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita). Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni relazione ai mutui di durata contrattualeflessibile, si specifica che la durata della copertura assicurativa coincide con la durata iniziale del piano di ammortamento; pertanto qualora il sinistro dell’Assicurato avvenga oltre la data di scadenza iniziale del piano di ammortamento del finanziamento flessibile, nulla è dovuto da parte delle Compagnie di Assicurazione. Lo sconto è applicabile In caso di estinzione parziale del Finanziamento le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.verificarsi del primo dei seguenti eventi:

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, all’Assicurato risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. Per le garanzie DANNI (Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo. La copertura decorre dalla Data di accensione del Mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni)alla durata del premio unico anticipato, indicata nel Modulo di adesione, il premio relativo alla scadenza dei 10 anni il contratto garanzia Xxxxx si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarieoriginarie indicate nel Modulo di Adesione, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. massimo La copertura decorre dalla Data di 420 mesi, inclusivo dell’eventuale periodo accensione del mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita)Mutuo. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di ripensamento di cui all’Art 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte a Premio Unico Iniziale E Successivi Premi Annui Costanti

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni AssicuratoLa durata del Contratto di assicurazione potrà variare a seconda della tipologia di Mutuo nel rispetto dei seguenti limiti: tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 360 mesi per i Mutui Ipotecari e per i Mutui SAL, salvo il Periodo e tra un minimo di Carenza previsto 12 mesi ed un massimo di 120 mesi per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che i Mutui Chirografari (al netto del periodo di pre-ammortamento tecnico per i mutui di nuova erogazione). La durata delle coperture assicurative è pari: - alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo durata del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e cheMutuo, in relazione all’Assicuratocaso di Mutuo di nuova erogazione, risultino verificate le condizioni oppure - alla durata residua del Mutuo, in caso di assicurabilità Mutuo già erogato. In caso di cui al precedente ArtMutuo già erogato, la durata residua all’atto dell’Adesione non potrà essere inferiore a 48 mesi. 2.1Le garanzie oggetto del presente Contratto di assicurazione iniziano a decorrere dal momento del perfezionamento dell’Adesione. Per le L’Adesione si intende perfezionata alle ore 24 della Data di Decorrenza, coincidente con: - la data di erogazione del Mutuo, per i Mutui di nuova erogazione; - la data di firma presente nel Modulo di Adesione, per i Mutui già erogati; a condizione che: - siano stati compilati, datati e sottoscritti il Modulo di Adesione, il Questionario Medico Semplificato e, ove richiesto, il Questionario Anamnestico compilato datato e sottoscritto dall’Assicurato da solo o con l’aiuto del proprio Medico di Famiglia; - sia stata fornita l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta; - ci sia stata l’accettazione da parte delle Compagnie; - sia stato pagato, da parte dell’Aderente il Premio unico anticipato o il Premio annuale rispettivamente a NET INSURANCE LIFE S.p.A. per la sua quota parte relativa alla garanzia Decesso e NET INSURANCE S.p.A. per la sua quota parte relativa alle garanzie DANNI (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o MalattiaTotale, Perdita di Impiego impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari Ricovero Ospedaliero Grande Intervento Chirurgico (a quella del contratto seconda dell’Opzione attivata) Successivamente verrà inviato il Certificato di MutuoAssicurazione. La copertura decorre dalla Data Tutte le garanzie cessano al verificarsi di accensione del Mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza uno dei 10 anni il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. massimo di 420 mesi, inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita). Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.seguenti eventi:

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Samples: Assicurazione Vita

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni AssicuratoIl contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si intende perfezionato, salvo il Periodo previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Carenza previsto Adesione, esecuzione degli accerta- menti sanitari di base per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo l’assunzione del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità rischio assicurativo indicati nella tabella di cui al precedente Artall’Allegato 1 e corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indi- cato nel Modulo di Adesione coincidente con la data di erogazione dello stesso. 2.1La durata contrattuale espressa in anni coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa) e per la copertura assicurativa caso morte e per la garanzia Invalidità Permanente Totale è compresa tra un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni. Per le garanzie DANNI (Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o MalattiaTotale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’Impiego è prevista comunque una durata non inferiore ad 1 anno ed una durata massi- ma di Impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo10 anni. La copertura decorre dalla Data garanzia Perdita d’Impiego ha inoltre termine alla data di accensione del Mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza dei 10 anni il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6pensionamento. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. massimo di 420 mesi, inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita). Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni relazione ai mutui di durata contrattualeflessibile, si specifica che la durata della copertura assicurativa coincide con la durata iniziale del piano di ammortamento; pertanto qualora il sinistro dell’Assicurato avvenga oltre la data di scadenza iniziale del piano di ammortamento del finanzia- mento flessibile, nulla è dovuto da parte delle Compagnie di Assicurazione. Lo sconto è applicabile In caso di estinzione parziale del Finanziamento le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.verificarsi del primo dei seguenti eventi:

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte