Atti vandalici o dolosi Clausole campione

Atti vandalici o dolosi. Sono inclusi: i danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici) i danni materiali causati dall’intervento delle forze dell’ordine Sono esclusi i danni dovuti a: deturpamento o imbrattamento dei muri. Il Limite di indennizzo per gli atti vandalici o dolosi è l'80% della Somma Assicurata per singolo sinistro, da cui viene detratta una Franchigia di 300 euro.
Atti vandalici o dolosi i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i solo danni da Incendio, esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio - di imbrattamento dei muri esterni - di inondazione o frana o dispersione di liquidi - di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere - di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata - causati da inquinamento e/o con contaminazione da materiale chimico e/o biologico La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 1.000,00 per singolo sinistro.
Atti vandalici o dolosi. Sono inclusi: i danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici) i danni materiali causati dall’intervento delle forze dell’ordine

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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Lavoro a tempo parziale Premessa

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.