Cumulo di indennità Clausole campione

Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto di indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
Cumulo di indennità. L’indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde al beneficiario designato, o in difetto, agli eredi dell’Assicurato, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Cumulo di indennità. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte (se superiore) e quello già liquidato per invalidità permanente.
Cumulo di indennità. L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro 100% Paralisi completa 100% Cecità completa 100% Perdita di un occhio con ablazione 30% Perdita completa della facoltà visiva di un occhio 25% Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti 50% Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti 15% Perdita completa del braccio destro 70% sinistro 60% Perdita completa della mano destra 60% sinistra 50% Perdita completa del pollice destro 22% sinistro 18% Perdita completa dell’indice destro 15% sinistro 12% Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano destra 8% sinistra 6% Perdita completa della funzione della spalla e del gomito destri 20% sinistri 15% Perdita completa della funzione del polso destro 12% sinistro 10% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 60% Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% Perdita completa di un piede 40% Perdita completa di un alluce 8% Perdita di qualsiasi altro dito del piede 3% Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede 25% Condizioni di Assicurazione - pag. 24 di 26 Consigli utili in caso di Sinistro Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. L’Assicurato che intenda cedere all’autoriparatore il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Cumulo di indennità. Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, agli eredi non spetta alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 365 giorni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Cumulo di indennità. Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumu- labile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortu- nio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per in- validità permanente.
Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità Perma- nente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde alle persone indicate al paragrafo “In caso di Morte” del capitolo “Cosa assicuriamo” la differenza tra l’in- dennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contra- rio. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di ca- rattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dal- l’Infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o, co- munque, offerta in misura determinata, la Compagnia paga alle persone di cui al capoverso precedente l’importo liqui- dato od offerto.
Cumulo di indennità. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muoia, HDI Italia corrisponde agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto di indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, HDI Italia paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.