CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Clausole campione

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. 1. La selezione della migliore offerta, in relazione al disposto dell’art. 81 del codice dei contratti, è effettuata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinate rispettivamente dagli articoli 82 e 83 dello stesso codice dei contratti.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. Il servizio di cui alla presente procedura sarà assegnato attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 2020 e ss.mm.ii. Nell’offerta, per la formulazione della quale si allega apposito modello, dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dello stesso.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. Codice dei contratti Art. 81 Art. 53 comma 6,7,8,9,10 La selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt. 81 e 82 del Codice dei contratti e dell’art. 118 del relativo Regolamento attuativo, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante- offerta a “ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara” Nell’ipotesi di cui al comma 6 art. 53 le offerte specificano : a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto. c) Art. 53 comma 9 nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8. d) Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si procederà altresì all’individuazione ed eliminazione automatica delle offerte pari e/o superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 ed art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente migliore per GIT S.p.A. con un rilancio minimo di € 100,00, partendo da una base di € 5.000,00 per l’affitto del ramo aziendale. In caso di realizzazione dell’impianto di illuminazione, il prezzo offerto dai soggetti interessati dovrà intendersi aumentato del 20%. L’operatore economico che presenterà il miglior prezzo a rialzo risulterà aggiudicatario e dovrà corrispondere a GIT S.p.A., il prezzo offerto, moltiplicato per ciascuna delle tre annualità (2018-2019- 2020).
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006, con attribuzione di punti 80 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per l’offerta economica.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. Il criterio di selezione delle offerte sarà esclusivamente quello del prezzo più basso.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. La gara sarà aggiudicata in base al criterio del miglior prezzo, a rialzo sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. 1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: prezzo più basso ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 50, comma 4, del DPCM del 22 novembre 2010.