COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO Clausole campione

COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO. A) Il Contraente che vuole attivare il Contratto di Assicurazione deve: - Sottoscrivere il modulo di proposta in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; - Sottoscrivere il modulo di adeguata verifica antiriciclaggio in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; - Versare il primo premio.
COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO. Per attivare il Contratto, il Contraente deve: - sottoscrivere il: • modulo di proposta in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; • modulo di adeguata verifica antiriciclaggio in ogni usa parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; - versare il Premio unico. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve l’accettazione della Proposta di assicurazione sottoscritta da parte dell’Intermediario. Ai fini della Conclusione del Contratto, potrà essere utilizzato il Servizio di “Firma Elettronica” attivabile da parte del Contraente presso l’Intermediario. In tal caso, per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma
COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO. A) l’Aderente che vuole attivare la polizza deve: - sottoscrivere il Modulo di Adesione in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; - versare il Premio Unico
COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO. Per attivare il Contratto, il Contraente deve: - sottoscrivere il: • modulo di proposta in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; • modulo di adeguata verifica antiriciclaggio in ogni usa parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; - Versare il Premio Unico. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve l’accettazione della Proposta di assicurazione sottoscritta da parte dell’Intermediario. Ai fini della conclusione del Contratto, e quindi per la sottoscrizione della Proposta di assicurazione e della successiva accettazione, potrà essere utilizzato il Servizio di “Firma Elettronica” attivabile da parte del Contraente presso l’Intermediario. Il Contratto si intende concluso quando il Contraente ha sottoscritto la: - Proposta di assicurazione su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nella Proposta di assicurazione controfirmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Xxxxxxxxxx; - Proposta di assicurazione tramite il Servizio di “Firma Elettronica”, al momento della ricezione, nella sezione “MyBox” personale del Contraente, della copia della Proposta di assicurazione firmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Xxxxxxxxxx. Il Contratto e le coperture assicurative decorrono dal Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia (valuta riconosciuta alla Compagnia) del pagamento del Premio unico. La Data di decorrenza è indicata nella lettera di conferma investimento dei premi. La Compagnia non può procedere con l’attivazione del Contratto in caso di non conformità e/o violazioni del quadro legislativo in vigore, in particolare della normativa antiriciclaggio. In tal caso, il Contratto non ha effetto sin dal momento della sua conclusione e i premi eventualmente pagati sono restituiti agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’Autorità competente). In caso decesso dell’Assicurato in tale periodo, la prestazione assicurativa non è dovuta e le somme eventualmente versate sono restituite agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’Autorità competente)
COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO. Per attivare il Contratto, il Contraente deve: - sottoscrivere, entro la chiusura del Periodo di Collocamento che va dal 13/02/2023 al 03/03/2023 (fatta salva la possibilità per Credemvita di anticiparne la chiusura): • il modulo di proposta in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; • il modulo di Adeguata Verifica della Clientela in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte; - versare il Premio Unico secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Il Contratto è rivolto solo ai Contraenti che apportino nuova liquidità alla Compagnia. Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Intermediario. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Contraente riceve l’accettazione della Proposta di Assicurazione sottoscritta da parte dell’Intermediario, che agisce in nome e per conto di Credemvita.
COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO. A. Il Contraente che vuole attivare il contratto deve: - sottoscrivere il modulo di proposta in ogni sua parte e non omettere circostanze non veritiere (il tutto fermo restando che il contratto non richiede la forma scritta e pertanto Credemvita potrà, a suo insindacabile giudizio ritenere validi anche i contratti carenti di forma scritta); - versare il Primo Premio

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;