Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, senza riserva compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o eccezione, ogni cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al Committente o a terzi5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, alle persone o alle cosedella Direzione lavori, che dovessero derivare dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connessetrasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, 103 comma 7 del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euroD.lgs. 50/2016. In caso di costituzione mancata tempestiva deposito di raggruppamento temporaneo (o detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di Consorzio di Imprese10 giorni, ai sensi dell’art. 2602 trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa contratto per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattualegrave inadempienza. In caso di impossibilitàriunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, le Mandanti o le Consorziate e dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresarichiamati dal presente articolo.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente all’Ente committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa all’Appaltatore stesso o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni prestazioni. L’Appaltatore è responsabile verso il Comune di Imola del buon andamento del servizio, si impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri di economicità, flessibilità ed efficienza, salvaguardando l’utenza e l’integrità delle strutture, esonerando il Comune di Imola da ogni responsabilità derivante da quanto forma oggetto del presente capitolato. L’Appaltatore risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell’ambito dello svolgimento del servizio, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi agli operatori, agli utenti o a cause ad esso connesseterzi nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi da parte dell’Ente committente. A tal fine l’Impresa dovrà L’Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare un’idonea polizza di con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente appalto, suoi eventuali rinnovi e proroghe un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Imola) e per infortuni sofferti da prestatori di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori lavori subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di Lavoro (RCO) un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base al presente appalto siglata con il Comune di Imola, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a: - RCT Euro 3.500.000,00 - RCO Euro 3.500.000,00 e Euro 1.500.000,00 per i rischi inerenti la propria attivitàpersona e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: o conduzione dei locali, incluso l’appalto in oggettostrutture, beni, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresa.finalità stabilite dall’appalto;

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràE’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei singoli contratti di appalto, senza riserva nei confronti di terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente. Fermo quindi quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa (CAR) ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o eccezionedella distruzione totale o parziale di impianti ed opere, ogni anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari almeno all’importo delle opere oggetto dell’appalto. Detta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per eventuali danni al Committente causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 500.000,00. - dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o a terzi, alle persone o alle cose, del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla scadenza dell’Accordo quadro. Dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto specifico ed aggiornate ed adeguate negli importi e nella nuova durata in virtù delle varianti che dovessero derivare essere disposte e/o accettate, ed in virtù di proroghe, inclusa la fase di collaudo, con durata dalla data del verbale di consegna e/o inizio lavori (quali di tali due circostanze si verifichi per prima) fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio; copia autentica di tali coperture assicurative e delle proroghe quietanzate per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all’Ente Appaltante. - L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da qualsiasi infortunio parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di eurosubfornitrici. In caso di costituzione raggruppamenti temporanei le garanzia fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di raggruppamento temporaneo (o tutte le mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le garanzie di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte cui al precedente articolo 21 e le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula assicurative di cui al presente articolo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto n. 123/2018 del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità infrastrutture e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresadei trasporti.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràRimangono a carico dell’Appaltatore gli oneri assicurativi, senza riserva o eccezionecontributivi e previdenziali, ogni responsabilità con particolare riguardo alle polizze assicurative RCT, RCA e RCO per l’esecuzione del presente contratto, sia per la parte trasporto che per la parte di accompagnamento e sorveglianza a bordo. L’impresa aggiudicataria è responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Committente personale impiegato o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza cose di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, a beni dell’Amministrazione comunale, nel corso dello svolgimento del Committente e servizio ed imputabili a titolo di dolo o colpa dei suoi dipendenti con massimalepropri operatori. L’Appaltatore, per anno e per sinistropertanto, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula delle prescritte polizze di assicurazione con una o più compagnie assicuratrici abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa nel “ramo 13” (“r.c. generale”), di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Il massimale non dovrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00 per danni fisici o materiali a terzi (Comune compreso) nell’espletamento del contratto servizio; ad almeno euro 1.000.000,00 per infortuni/ risarcimenti ai prestatori di lavoro. Inoltre, ciascun veicolo utilizzato per il servizio di trasporto scolastico dovrà essere assicurato, in conformità alle norme vigenti, con massimale minimo non inferiore ad euro 30.000.000,00 per i danni alle persone, euro 2.000.000,00 per danni a cose e, complessivamente, euro 32.000.000,00 per sinistro. L’Appaltatore stipulerà le polizze con compagnia abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa nel “ramo 10” (“r.c. autoveicoli terrestri”), di cui al D. Lgs. n. 209/2005. L’esistenza e la validità delle coperture assicurative dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanziate dovranno essere consegnate all’Unità Operativa “Gare e Contratti” almeno 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto. Copie delle quietanze di pagamento dei premi periodici saranno consegnate entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze annuali. Il possesso delle coperture assicurative (“r.c. terzi/prestatori di lavoro” ed “r.c. autoveicoli”) non pregiudica il risarcimento dei danni eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto per carenze del o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committentedei contratti assicurativi, per fatto e col- pa dell’Impresainsufficienti massimali nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento. Per le responsabilità dell’Appaltatore, si richiama altresì l’art. 1681 Cod. Civ.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’appaltatore dovrà istruire il proprio personale in modo da evitare danni di qualsiasi genere alle persone, rotture e danni ad arredi, ad apparecchiature sanitarie/informatiche, ad ascensori ed a serramenti per i quali la ditta risponderà direttamente. La Ditta aggiudicataria sarà comunque ritenuta responsabile di qualsiasi danno che venisse causato agli Ospiti, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Asp nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale o dai propri mezzi. Qualsiasi danno sarà addebitato alla Ditta medesima che provvederà alla riparazione a proprie spese. Qualora la Ditta, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nell’atto di notifica, la stazione appaltante si intende autorizzata a procedere direttamente, a danno dell’impresa, rivalendosi sulla prima scadenza dovuta alla Ditta o sul deposito cauzionale. La Ditta risponderà direttamente dei danni arrecati all’ASP alle persone e alle cose nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza riserva diritto di rivalsa o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare di compenso alcuno da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesseparte della stazione appaltante. A tal fine l’Impresa la Ditta dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima depositare all’atto della stipula del contrattocontratto d’appalto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi (ASP compresa) con copertura per danni a persone, fermo restando cose o animali anche di sua proprietà, senza che ciò per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, valida per tutto il periodo contrattuale, con massimale unico non costituisce sgravio alcuno delle inferiore a € 5.000.000,00 nonché la copertura di danno biologico, di danni derivanti da incendio, esplosione o scoppi. Ugualmente dovrà depositare polizza assicurativa valida per l’intero periodo contrattuale, che prevede la copertura dei rischi relativi alla responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattualecivile nei confronti dei prestatori del servizio (R.C.O.) con un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro. In caso mancanza di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, tale polizza non consentono di procedere si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione. In quest’ultimo caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l’incarico alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresadi indire nuova gara.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 cinque milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La ditta, in caso di scadenza della polizza nel corso dell’appalto, deve consegnare alla stazione appaltante la quietanza del pagamento del premio a comprova che la polizza sia sempre in essere. La copertura assicurativa dovrà deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: www.amga.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràAi fini della stipula di ciascun Accordo, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività inerenti i servizi oggetto d’Accordo. Si richiede una Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all’importo a base di gara pari ad € 250.000,00 Tale polizza è da stipularsi con primaria Compagnia assicurativa, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza. Tale polizza dovrà essere valida, a prescindere dall’affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e in relazione ai Servizi di Re- sponsabilità progettazione, Direzione Lavori e/o Direzione Operativa, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Tale polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve inoltre coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente da parte della Compagnia Assicuratrice. Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato al punto che precede. Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati. Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) propri dipendenti e/o collaboratori, per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e quali ultimi il Contraente ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con l’estensione nel novero dei terzi, xxxxxxxxx adeguati all'effettiva consistenza del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 personale del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle ConsorziateContraente. Tutte le polizze assicurative dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite ricevere il preventivo benestare dell’Ente. A prescindere dalla concessa autorizzazione l’Ente si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato. Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima della stipula sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, l’Ente avrà facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico successivo in graduatoria. Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del contrattopresente articolo, fermo restando che ciò l’Ente si riserva il diritto, ove non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso risolva il contratto per inadempimento, di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro contrarre e di Consorzio tra Imprese artigiane, tenere in validità le po- lizze assicurative dovranno essere esibite suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso somme a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaqualunque titolo dovute al Contraente.

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale in Piu’ Lotti Con Unico Operatore Per Lotto Per Servizi Di Ingegneria E Architettura E Servizi Complementari E Accessori

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràÈ a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, senza riserva o eccezionecon totale esonero dell’ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, ogni responsabilità per danni al Committente o a qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse, in qualsiasi momento, derivare alle persone e alle cose di terzi, alle in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone o alle cosee connessi all’esecuzione del contratto, che dovessero derivare anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesserichieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine l’Impresa L’aggiudicatario dovrà stipulare un’idonea stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (RCTtremilioni/00 euro) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di europersona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In caso alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di costituzione una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di raggruppamento temporaneo (polizza non saranno mai opponibili a terzi. Resta comunque ferma la responsabilità dell’aggiudicatario per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. Copia della polizza, specifica o di Consorzio di Impreseappendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) di legge, dovrà esibire l’estensione essere consegnata all’ATS della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite Città Metropolitana di Milano, prima della stipula sottoscrizione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicatariaunitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. La copertura assicurativa Quest’ultima dovrà avere essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO nel corso della durata del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaservizio.

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Samples: www.ats-milano.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’Appaltatore è responsabile, senza riserva nei confronti della Stazione Appaltante, dei danni di qualsiasi natura, materiali o eccezioneimmateriali, ogni responsabilità per danni al Committente diretti o indiretti, causati a terzicose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, alle persone anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti o alle coseeventuali subappaltatori. L’Appaltatore è obbligato, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o pertanto, a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea una polizza di assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi terzi (RCT) ), con esclusivo riferimento al servizio oggetto della fornitura. Il massimale della polizza assicurativa non deve essere inferiore a euro 2.500.000, con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio. La Stazione Appaltante, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza assicurativa, fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla Stazione Appaltante. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di Re- sponsabilità Civile verso risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Stazione Appaltante per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l’obbligo dell’appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i Prestatori relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di Lavoro (RCO) tutti i rischi connessi all’esecuzione sia per i rischi inerenti danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà della Stazione Appaltante e deve avere durata non inferiore a quella del servizio. L’esistenza, la propria attività, incluso l’appalto in oggettovalidità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del servizio è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, e con l’estensione nel novero dei terzipertanto, del Committente e dei suoi dipendenti con massimalequalora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato il rapporto contrattuale si risolverà di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, diritto ai sensi dell’art. 2602 12 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresapresente capitolato.

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Samples: www.atssardegna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: www.amga.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, senza riserva alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o eccezionepersone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dai dispositivi utilizzati per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni danni, infortuni o altro dovesse accadere al Committente o personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. L’appaltatore, pertanto, si impegna a terzi, alle persone o alle cose, stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a cause ad esso connessetutti gli effetti. A tal fine l’Impresa L’Assicurazione dovrà stipulare un’idonea polizza essere prestata sino alla concorrenza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e massimali di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e garanzia adeguati per sinistro, valido per l’intero servizio affidato persona o cose ed inoltre dovrà garantire le rivalse di importo minimo fissato in 3 milioni qualsiasi Ente e/o dei dipendenti dell’appaltatore per infortuni e/o malattie professionali con massimali di eurogaranzia adeguati per sinistro e per ciascuna persona. In caso L’appaltatrice prima di costituzione iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di raggruppamento temporaneo (o detta polizza, unitamente alla quietanza di Consorzio pagamento del premio. La quietanza di Impresepagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).  conformità delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente caratteristiche tecniche costruttive dei dispositivi ai requisiti previsti dalla leggi vigenti ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La alle norme applicabili;  copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattualedei dispositivi mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento;  esonero dell’X.X.XX. In caso di impossibilitàda qualsiasi responsabilità per danni, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO incendio, furto, ecc. dei dispositivi, con le modalità la sola esclusione del dolo e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresacolpa grave.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràNella conduzione e gestione della concessione, senza riserva o eccezioneil Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone, ogni responsabilità ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi concessi. Il Concessionario risponde direttamente e indirettamente dei danni al Committente nei confronti degli utenti, a cose e/o a terzi, alle persone o alle coseconseguenti e a causa dell’uso della struttura e delle attività che in essa vengono esercitate, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale comprese le attività accessorie, nulla eccettuato od escluso. Il Concessionario, in relazione all’esecuzione all’espletamento delle prestazioni attività o a cause ad esso essa connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) , è ritenuto interamente responsabile anche per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei eventuali danni a favore dell’Amministrazione comunale o a terzi, persone e cose. Restano a completo ed esclusivo carico del Committente Concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione concedente, nonché di suoi amministratori e dipendenti. Resta in ogni caso inteso che sarà carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei suoi dipendenti danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest’ultima preveda l’applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge. Il Concessionario, con massimale, per anno effetto dalla data di decorrenza della concessione e per sinistrotutta la durata della stessa deve stipulare con primario assicuratore le seguenti polizze assicurative dedicate alla concessione oggetto del capitolato, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato indipendente da altre polizze già in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Impreseessere, ai sensi dell’art. 2602 oppure vincolate alla concessione oggetto del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresacapitolato.

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Samples: www.comune.cesena.fc.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràÈ a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, senza riserva o eccezionecon totale esonero dell’ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, ogni responsabilità per danni al Committente o a qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, alle in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone o alle cosee connessi all’esecuzione del contratto, che dovessero derivare anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesserichieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine l’Impresa L’aggiudicatario dovrà stipulare un’idonea specifica, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (RCTtremilioni/00 euro) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di europersona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In caso alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di costituzione una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di raggruppamento temporaneo (polizza non saranno mai opponibili a terzi. Resta comunque ferma la responsabilità dell’aggiudicatario per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. Copia della polizza, specifica o di Consorzio di Impresecome appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi dell’artdi legge, dovrà essere consegnata all’ATS della Città Metropolitana di Milano, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. 2602 Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaservizio.

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Samples: Patto Di Integrita’ in Materia Di Contratti Pubblici Della Regione Lombardia E Degli Enti Del Sistema Regionale Di Cui All’all. A1 Alla l.r. 27 Dicembre 2006 N. 30

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràE’ fatto obbligo alla ditta procedere, senza riserva per tutta la durata del contratto, alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni causati a persone o eccezionecose dal personale e dagli utenti dei servizi, ogni danni per i quali la concessionaria subentrerà in tutti gli obblighi risarcitori e di responsabilità per danni al Committente in cui potrebbero essere investiti direttamente o a indirettamente il PLUS. La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, alle persone o alle coseper tutti i rischi, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno nessuno escluso e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato ogni danno anche se qui non menzionato; l’importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00. Copia di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) detta polizza dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima consegnata al committente al momento della stipula del contratto. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto. L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicatariaagli stessi operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della attività e imputabile a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La copertura assicurativa Nel caso di incidenti o danni occorsi agli utenti, al personale, agli animali e alle cose nell'espletamento del servizio l'affidatario dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi attivare le misure necessarie a tutela dei danneggiati e darne comunicazione scritta al committente relazionando sull'accaduto In alternativa alla scadenza contrattualestipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In caso tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto committente, precisando che non vi sono limiti al numero di impossibilitàsinistri, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire nonché limiti del massimale annuo per danni. Resta inteso che la polizza non libera l’appaltatore dalle proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso responsabilità avendo essa esclusivo scopo di Consorzio tra Cooperative ulteriore garanzia, essendo il committente esonerato da qualsiasi tipo di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO responsabilità derivante dall’esecuzione del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaservizio.

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Samples: www.regione.sardegna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràIl conduttore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, senza riserva nonché dei danni diretti e/o eccezioneindiretti che potessero derivare all’Amministrazione del parco Riviera di Ulisse e/o a qualunque altro terzo dall’esercizio della propria attività o comunque dall’esecuzione del presente capitolato. Il conduttore entro 30 giorni, dalla firma del contratto, dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, adeguata polizza per la La polizza R.C.T. dovrà avere un massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00. Dovrà inoltre, sempre entro 30 giorni dalla firma del contratto, aver stipulato altra polizza di assicurazione, sul rischio locativo, contro i rischi di rovina del complesso immobiliare concesso, e dei beni mobili consegnati, comprendente almeno i rischi da incendio e da danneggiamento per un capitale assicurato di almeno € 2.500.000,00. Il Conduttore si obbliga a consegnare copia della polizza al Locatore all’atto di immissione nel possesso dell’immobile e a fornire ogni anno copia della quietanza di pagamento del relativo premio, restando fermo che quest’obbligo costituisce una condizione essenziale per la consegna dell’immobile e per la prosecuzione del contratto, pena la risoluzione immediata di diritto del presente contratto. Inoltre, il Conduttore si obbliga in ogni caso a tenere indenne il Locatore da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone o cose che dovesse intervenire successivamente alla consegna dei locali e relative al periodo di validità del presente contratto. Alla consegna delle strutture ricettive verrà effettuato, in accordo tra le parti e certificato nel verbale di consistenza, l'inventario e la consistenza dei beni consegnati. Al termine del contratto, ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo della struttura, il conduttore avrà l'obbligo di restituire i beni, le attrezzature e gli arredi. Contestualmente sarà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall'uso e vetustà della struttura. Dal giorno della consegna il conduttore è costituito custode, esentando l'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse da ogni responsabilità per i danni al Committente diretti ed indiretti che potranno derivare a cose e persone per comportamento negligente, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso o che possano derivare dal fatto od omissione di terzi. Il conduttore dovrà attivare la gestione della struttura a terziproprio nome mediante la presa di possesso degli immobili, alle persone o alle cosearredi ed attrezzature comprese, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o con decorrenza dalla data di inizio del rapporto contrattuale. Al conduttore è fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza obbligo di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e munirsi di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) tutti gli atti abilitativi necessari per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per poter svolgere le attività delle Mandanti o delle Consorziateoggetto del presente capitolato e dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla normativa vigente. Tutte Il corrispettivo a favore dell'aggiudicatario sarà costituito esclusivamente dal diritto di gestire le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima strutture senza alcun intervento dell'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse per il riequilibrio finanziario della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresagestione.

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Samples: www.parchilazio.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una o più polizze assicurative che tengano indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, senza riserva compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o eccezione, ogni cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al Committente o a terzi5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, alle persone o alle cosedella Direzione lavori, che dovessero derivare dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connessetrasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, 103 comma 7 del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euroD.lgs 50/2016. In caso di costituzione mancata tempestiva deposito di raggruppamento temporaneo (o detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di Consorzio di Imprese10 giorni, ai sensi dell’art. 2602 trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa contratto per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattualegrave inadempienza. In caso di impossibilitàriunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, le Mandanti o le Consorziate e dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresarichiamati dal presente articolo.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso inclu- so l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 2 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa assicura- tiva per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti in- combenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa assicura- tiva per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràI mezzi utilizzati devono essere in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.), senza riserva o eccezioneai sensi delle vigenti disposizioni normative, ogni responsabilità con particolare riferimento alla garanzia per danni al Committente o i terzi trasportati a terzi, alle persone o alle cosequalunque titolo, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun mezzo, con massimali non inferiori a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, euro per anno e per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime e 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro per anno e per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. L’appaltatore affidataria, per i danni non coperti dalla R.C.A., deve altresì stipulare apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), relativamente allo svolgimento dell’attività di trasporto scolastico, secondo le competenze e gli obblighi normati dal presente capitolato, per i danni eventualmente arrecati a terzi, compresi gli alunni e gli accompagnatori trasportati, ivi inclusa la copertura di infortunio in salita e discesa di tutti i trasportati, con un massimale unico (per sinistro, valido per l’intero servizio affidato danni a persone, animali e cose) e per anno non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). La polizza dovrà coprire la responsabilità civile personale di importo minimo fissato tutte le persone fisiche di cui la ditta si avvarrà, per i danni a terzi verificatisi durante le attività e le mansioni svolte e prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti. La suddetta polizza dovrà essere riferita specificamente all’affidamento in 3 milioni oggetto; nel caso in cui venga presentata una polizza pre-esistente, che comunque dovrà avere almeno le caratteristiche minime previste al presente articolo, l’appaltatore dovrà presentare apposita appendice che estenda esplicitamente la suddetta polizza all’affidamento in questione. Le suddette assicurazioni devono essere stipulate con Compagnie autorizzate all’esercizio del Ramo dall’IVASS. Le polizze, unitamente alla carta di eurocircolazione dei mezzi utilizzati per il servizio, devono essere esibite prima dell’inizio del servizio. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziatedanni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. Tutte Nel caso le polizze presentino franchigie o scoperti per sinistro, in nessun modo queste potranno essere opposte all’Amministrazione appaltante o al terzo danneggiato e dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima esclusivamente rimanere a carico della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicatariaditta assicurata. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso Il Comune di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze Pomarance si riserva in qualsiasi momento di chiedere l'eventuale aggiornamento per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dei rischi e dei massimali se giudicati insufficienti. Copia della polizza dovrà contemplare essere prodotta all’Amministrazione prima dell’attivazione del servizio. L’ente si riserva di valutare la polizza presentata ed eventualmente intervenire richiedendo integrazioni. L’appaltatore si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa assicurative per RCT/RCO tutta la durata del subappaltatoreservizio. L’inosservanza Il Comune si riserva di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono chiedere le quietanze di procedere pagamento successive alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaprima.

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Samples: www.comunepomarance.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, senza riserva o eccezionea terzi e a cose durante l’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo. La ditta si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni derivanti dall’ingerimento, ogni da parte dei clienti, dei cibi forniti. Ogni responsabilità per danni al Committente o a terziche, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o all’espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero all’Istituto od a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria. A tal fine l’Impresa copertura dei rischi connessi all’attività descritta nel presente capitolato, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la società aggiudicataria dovrà stipulare un’idonea polizza consegnare all’Istituto polizze assicurative, con specifico riferimento al presente contratto, stipulate con una primaria compagnia di Responsabilità Civile verso Terzi assicurazione operante almeno a livello nazionale, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso per i Prestatori di Lavoro prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO) ), nelle quali venga esplicitamente indicato che l’Istituto degli Innocenti viene considerato “terzo” a tutti gli effetti. Dette polizze dovranno prevedere adeguati massimali, in ogni caso non inferiori a € 2.500.000,00. Le polizze devono essere esclusive per i rischi inerenti la propria attivitàservizi oggetto del presente affidamento, incluso l’appalto in oggettocon esclusione di polizze generali dell’Appaltatore già attive, e con l’estensione dovranno essere consegnate, in copia, all’Istituto nel novero dei momento della firma del contratto. L’esistenza di tali polizze non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. In ogni caso, nell’ipotesi in cui detta polizza non fornisse la corretta copertura a garanzia dell’evento, l’aggiudicatario assumerà tutti i costi di risarcimenti tenendo indenne l’Istituto di quanto ad esso richiesto. Alla ditta fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, possano derivare all’Istituto o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del Committente buon funzionamento degli impianti adoperati e dei quella riguardante gli infortuni del personale addetto. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all’aggiudicataria, ai suoi dipendenti con massimale, o agli utenti dei servizi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaqualsiasi altra causa.

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Samples: www.istitutodeglinnocenti.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 2 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: www.amga.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràOgni Ateneo convenzionato garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, senza riserva o eccezioneassicurativa, ogni responsabilità previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione. Ciascun Ateneo convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Ateneo ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. Il personale di ciascun Ateneo convenzionato, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’Ateneo ospitante, è responsabile dei danni al Committente o che ivi può causare a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, Ciascun Ateneo convenzionato garantisce la copertura assicurativa dell’impresa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono gli altri Atenei convenzionati al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Ogni Ateneo convenzionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente agli altri Atenei convenzionati l’elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali degli Atenei convenzionati e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà contemplare la copertura assicurativa essere comunicata per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaiscritto.

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Samples: Convenzione Per L’istituzione Del

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa Affidataria assumerà, senza riserva o od eccezione, ogni responsabilità per danni al alla Committente o a terzi, alle persone o od alle cose, che dovessero potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o stessa od al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro lavoro (RCOR.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido valida per l’intero servizio affidato affidato, di importo minimo fissato in 3 milioni Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00). L’esecutore dei servizi, inoltre, deve presentare una polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di euroresponsabilità civile da inquinamento per danni a terzi con un massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). Le garanzie dovranno essere operanti fino al termine del contratto. Tali polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committenza ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo A.T.I (o di Consorzio consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del ccC.C) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra le Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese dall’Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dell’Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCTR.C.T/RCO R.C.O. e la responsabilità civile inquinamento per danni a terzi del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula stipulazione del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committentecontratto, per fatto e col- pa o colpa dell’Impresa.

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Samples: www.sogenus.com

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause L’appaltatore si obbliga ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) lavoro per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto dipendenti in oggettovigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di europrevidenziali. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (d’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 ad essa segnalata dall’ispettorato del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappaltolavoro, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO Stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se del subappaltatorecaso, anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi cui sopra. L’inosservanza Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizzecui sopra, l’impresa non consentono può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei danni. Qualora gli importi così trattenuti non siano in grado di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committentecoprire l’intero debito dell’appaltatore, per fatto ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente Appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e col- pa dell’Impresasulla cauzione.

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Samples: www.comune.lissone.mb.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni un milione di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà deve esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: cremonasolidale.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai Ai sensi dell’art. 2602 103 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula Regolamento, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, fermo restando a produrre una polizza assicurativa che ciò non costituisce sgravio alcuno delle tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicatariacivile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi successivi alla scadenza contrattuale. In dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di impossibilitàomesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, le Mandanti anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportatedanni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigianeTale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (CAR), le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, deve prevedere una somma assicurata non consentono di procedere alla stipula inferiore all’importo del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto al lordo dell’IVA e col- pa dell’Impresa.deve:

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Samples: servizi2.inps.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràFerme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell’attività di verifica, senza riserva il soggetto incaricato della verifica risponde, a titolo di inadempimento, del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o eccezionein parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’aggiudicatario è tenuto ad essere munito per ogni singolo intervento di cui è richiesta l’attività di verifica di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica. La polizza dovrà essere prestata per i massimali non inferiori al 20% dell’importo del singolo lavoro con il limite di 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) ed avente le seguenti caratteristiche: - nel caso di polizza specifica limitata al singolo incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera; - nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto. È fatto obbligo di integrazione della polizza qualora nel corso dell’espletamento dell’affidamento l’importo dei lavori aumentasse. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Università da parte della Compagnia Assicuratrice. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati. Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni responsabilità per danni al Committente o a terziobbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di particolare quelli inerenti alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) propri dipendenti e/o collaboratori, per i rischi inerenti quali ultimi il Contraente ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza R.C.O. - responsabilità civile prestatori di lavoro. Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell’Università. A prescindere dalla concessa autorizzazione, l’Università si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la propria attivitàmodifica delle polizze assicurative, incluso l’appalto con abolizione in oggettotutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato. Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima del perfezionamento di ciascun contratto attuativo. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale, e con l’estensione nel novero dei terziprevia diffida dell’amministrazione ad ottemperare alla consegna entro 10 giorni, comporta la risoluzione del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, contratto esecutivo ai sensi dell’art. 2602 del 1456 cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresa.

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Samples: Accordo Quadro Triennale Con Unico Operatore Per Servizi Di Verifica Preliminare Della Progettazione E Supporto Al Rup Alla Validazione

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràAi fini della stipula di ciascun Accordo, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività inerenti ai servizi oggetto d’Accordo. Tale polizza, per un massimale pari ad euro 500.000,00 da stipularsi con primaria Compagnia assicurativa, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza. Tale polizza dovrà essere valida, a prescindere dall’affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e in relazione ai Servizi di Re- sponsabilità progettazione, Direzione Lavori e/o Direzione Operativa, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. L’Università si riserva la facoltà di richiedere l’incremento del massimale in funzione del singolo contratto attuativo. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Tale polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve inoltre coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Università da parte della Compagnia Assicuratrice. Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato al punto che precede. Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati. Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti alla Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) propri dipendenti e/o collaboratori, per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e quali ultimi il Contraente ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con l’estensione nel novero dei terzi, massimali adeguati all’effettiva consistenza del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 personale del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle ConsorziateContraente. Tutte le polizze assicurative dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite ricevere il preventivo benestare dell’Università. A prescindere dalla concessa autorizzazione l’Università si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato. Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima della stipula sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, l’Università avrà facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico successivo in graduatoria. Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del contrattopresente articolo, fermo restando che ciò l’Università si riserva il diritto, ove non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso risolva il contratto per inadempimento, di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro contrarre e di Consorzio tra Imprese artigiane, tenere in validità le po- lizze assicurative dovranno essere esibite suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso somme a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaqualunque titolo dovute al Contraente.

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Samples: Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràLa Società ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicu- razioni per responsabilità civile professionale con un massimale unico non infe- riore ad € 3.000.000,00 e corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione. L’originale della polizza RC professionale della Compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni n. 1/5777I/65/I7415798 del 25 giugno 2020 è stata consegnata in data odierna all’Amministrazione, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o ovvero prima dell’affidamento del servizio/for- nitura dei beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contrato. Per l’intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti dimostrare la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione permanenza della copertura assicurativa per RCT/RCO citata, producendo copia delle quietanze di paga- mento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra in- dicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assi- curativa entro i termini sopra individuati, l’Amministrazione procederà alla risolu- zione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. con conseguente incamera- mento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l’intera responsabilità della Società anche per le attività delle Mandanti danni coperti o delle Consorziatenon coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappaltoAgli effetti assicurativi, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizzeSocietà, non consentono di procedere appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla stipula denuncia del contratto o sinistro alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’ImpresaCompagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Analisi Della Situazione Fi Scale Relativa Ai Tributi Locali E Della Redazione Del Tax Gap, Di Supporto Al Recupero Dell’evasione Tributaria Oltre Che Di Formazione Specifica in Materia Di Contrasto All’evasione Fi Scale, a Favore Degli Enti Locali Toscani – Cig: 8093488d92

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 cinque milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: www.amga.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràNessun compenso è dovuto all’Assuntore per i danni diretti o indiretti che possano subire per cause di forza maggiore - intesa questa nel senso più lato - le opere, senza riserva o eccezionegli apprestamenti, ogni responsabilità per danni al Committente o a le forniture, nei quali incorrano terzi, alle persone loro cose o alle coseanimali, in occasione o per cause dei lavori, intendendosi che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta. L’Assuntore dovrà infatti contrarre con Compagnie Assicurative di cui all’art. 1 lett. c legge 10 giugno 1982 n. 348, una polizza assicurativa contro tutti i rischi per un massimale pari ad €.500.000,00 euro dell’importo dei servizi affidati e la cui durata e piena validità si estenderanno sino al suo personale termine del periodo contrattuale. Restano a carico dell’Assuntore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresì ed in relazione all’esecuzione delle prestazioni o particolare quelli inerenti a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) cantiere e quelli di Re- sponsabilità Civile responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) propri dipendenti, per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e quali ultimi l’Assuntore ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con l’estensione nel novero massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Assuntore. Nel caso che l’aggiudicatario dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato servizi di importo minimo fissato in 3 milioni cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per imprese le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze coperture assicurative dovranno essere esibite presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. L’Assuntore deve produrre le polizze delle assicurazioni prima dell’inizio della fornitura. L’Assuntore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice. Qualora l’Assuntore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, il Committente si riserva il diritto di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso somme a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaqualunque titolo dovute all’Assuntore.

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Samples: www.comunebompensiere.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràE’ obbligo dell’Aggiudicatario stipulare presso una primaria Compagnia, senza riserva o eccezionespecifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) nella quale venga esplicitamente precisato che l’ Amministrazione Appaltante di Motta Visconti debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti, per l’intera durata del contratto e a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori tutte le attività di Lavoro cui al presente appalto, anche prodotti per colpa grave, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00; per persona non inferiore ad €. 2.000.000,00; per cosa non inferiore ad €. 250.000,00. In alternativa alla stipula della polizza di cui al comma precedente, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’A.C. precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’A.C. entro 10 (RCOdieci) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggettogiorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, a pena di revoca dell’aggiudicazione. Quest’ultima dovrà essere presentata con l’estensione la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel novero dei terzicorso del- la durata dell’appalto. Il servizio non può iniziare se l’Aggiudicatario non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presen- te articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l’esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristret- tissimo e perentorio termine comunicato dall’A.C., di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del Committente e dei suoi dipendenti con massimaleservizio come previsto dal presente Capitolato, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresal’I.A. incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione.

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Samples: comune.mottavisconti.mi.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro€ 1.000.000,00 o comunque con massimali in linea con quanto previsto dalle normative vigenti. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest’ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: www.aamps.livorno.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’Appaltatore, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula firma del contratto, fermo restando deve costituire a garanzia degli obblighi assun- ti, apposita garanzia fidejussoria. Al termine del Servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Stazione appaltante subordinatamente all’avvenuta liquidazione finale della contabilità e dell’accettazione della medesima da parte dell’Appaltatore nonchè alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza. L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazio- ne/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare. Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che ciò non costituisce sgravio alcuno delle sono considerati terzi i dipendenti ACEA P.I. SPA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti da ACEA P.I. SPA e da terzi in dipendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare ACEA P.I. SPA da ogni richiesta di risarcimento. L’Appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del ser- vizio stipulando con primaria compagnia di assicurazione e per tutta la durata del contratto idonea polizza assicurativa a favore di ACEA P.I. SpA a copertura di eventuali responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicatariadi importo di 1.000.000 € per ogni sinistro con il limite di 500.000 € per danni a persone e 500.000 € per danni a cose con esplicita clausola relativa a danni ambientali con esclusione di qualsiasi franchigia. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula espressamente richiamarsi al contenuto del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e col- pa dell’Impresaquindi ben conoscere.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 5 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: www.aamps.livorno.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa L’Appaltatore assumerà, senza riserva o od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o od alle cose, che dovessero potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o all’Appaltatore od al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa l’Appaltatore dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare - un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCTR.C.T.) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCOR.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente Terzi della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido di Euro 500.000,00. Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell’Appaltatore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per l’intero servizio affidato un importo superiore. Tale polizza dovrà essere esibita al Committente prima della stipula del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di importo minimo fissato inizio dell’appalto . L’Appaltatore, anche su segnalazione del Committente, è tenuta a prendere in 3 milioni carico la gestione di euroogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato il Committente sull’andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) l’esito delle verifiche condotte; (iii) lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; (iv) l’avvenuta definizione del danno. In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, il Committente potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di Consorzio consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del ccc.c.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate. riportate In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese ConsorziateConsorziate deputate alla materiale esecuzione dell’appalto. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO R.C.T./R.C.O. del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula stipulazione del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committentecontratto, per fatto e col- pa dell’Impresacolpa dell’Appaltatore. La polizza sopra indicata dovrà essere presentata prima della sottoscrizione dl contratto in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente.

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Samples: www.publiacqua.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràL’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, senza riserva alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o eccezionepersone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni danni, infortuni o altro dovesse accadere al Committente o personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. L’appaltatore, pertanto, si impegna a terzi, alle persone o alle cose, stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a cause ad esso connessetutti gli effetti. A tal fine l’Impresa L’Assicurazione dovrà stipulare un’idonea polizza essere prestata sino alla concorrenza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e massimali di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e garanzia adeguati per sinistro, valido per l’intero servizio affidato persona o cose ed inoltre dovrà garantire le rivalse di importo minimo fissato in 3 milioni qualsiasi Ente e/o dei dipendenti dell’appaltatore per infortuni e/o malattie professionali con massimali di eurogaranzia adeguati per sinistro e per ciascuna persona. In caso L’appaltatrice prima di costituzione iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di raggruppamento temporaneo (o detta polizza, unitamente alla quietanza di Consorzio pagamento del premio. La quietanza di Impresepagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziateassicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula 1456 del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’ImpresaCodice Civile).

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Samples: www.aulss8.veneto.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la alla propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 € 3.000.000,00 (tre milioni di euro). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà deve esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa colpa dell’Impresa.

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Samples: www.comune.siniscola.nu.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumeràÈ a carico di ciascun aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, senza riserva o eccezionecon totale esonero delle Amministrazioni e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, ogni responsabilità per danni al Committente o a qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, alle in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. È, pertanto, responsabile nei confronti delle Amministrazioni e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone o alle cosee connessi all’esecuzione del contratto, che dovessero derivare anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere le Amministrazioni sollevate ed indenni da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesserichieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine l’Impresa L’aggiudicatario dovrà stipulare un’idonea specifica, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (RCTtremilioni/00 euro) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di europersona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In caso alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di costituzione una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di raggruppamento temporaneo (polizza non saranno mai opponibili a terzi. Resta comunque ferma la responsabilità dell’aggiudicatario per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. Copia della polizza, specifica o di Consorzio di Impresecome appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi dell’artdi legge, dovrà essere consegnata alle Amministrazioni, entro le tempistiche successivamente comunicate all’aggiudicatario, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. 2602 Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresaservizio.

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