ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE IN PIU’ LOTTI CON UNICO OPERATORE PER LOTTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI
Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE IN PIU’ LOTTI CON UNICO OPERATORE PER LOTTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI
Lotto 5 - Verifica preliminare della progettazione
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
1 PREMESSA
Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali, la cui pluralità di affidamenti, e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l’operato dei professionisti esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all’esterno, il Comune di Ancona, ha deciso di selezionare più operatori economici (uno per ogni lotto) cui affidare quei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione di nuove edificazioni, interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare.
La scelta volge anche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, riducendo notevolmente il numero di procedure di affidamento e le spese ad esse connesse, ottimizzando le attività del personale concentrandole su quelle a maggior valore aggiunto ed infine rendendo possibile un’adeguata programmazione della spesa e il perseguimento di una finalità di risparmio.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce alla procedura per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico Contraente per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e Architettura:
Lotto 5 – Verifica della Progettazione e attività accessori
La presente gara è indetta dal Comune di Ancona mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara in applicazione dell’art. 2 comma 4 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 converito in L. n. 120 del 11 settembre 2020, integrato con il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108/2021 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D. Lgs. 50/2016.
Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per Verifica della Progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti e altre prestazioni accessorie, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D. Lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall’Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2 PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI
Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto: A
“Accordo” o “Accordo Quadro”: Accordo Quadro al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura in parola e le
prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, come da art. 54 del Codice; in modo particolare, per gli Accordi di specie, vale il comma 3 dell’articolo citato. È bene specificare che l’istituto dell’Accordo Quadro non è un appalto pubblico, perché soltanto alcuni termini della prestazione da svolgere sono fissati. L’Accordo Quadro, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti da aggiudicare, si configura pertanto come un vero e proprio “programma di contratti” tra il Comune e il Contraente, presunto e non garantito, che riguarderà una pluralità di prestazioni da effettuarsi nel periodo di tempo di durata dell’Accordo stesso. Nel caso in specie, trattasi di Accordi conclusi tra l’Ente e gli operatori economici selezionati per il relativo Lotto, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante la durata dell’Accordo.
“Appaltatore”: il Contraente che, a seguito di assegnazione, diventa affidatario di un Contratto Attuativo. Utilizzato in alternativa a Contraente. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;
“Appalto”: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) del Codice dei Contratti;
C
“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’Ente e il Contraente;
“Codice” o “Codice dei Contratti”: è il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..;
“Collaudo Specialistico Funzionale degli impianti”: Collaudo ai sensi del D.M. 37/2008
“Collaudo Strutturale”: Collaudo ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74. “Collaudo Tecnico Amministrativo”: è il collaudo delle opere previsto dall’art. 102 del Codice dei Contratti
“Commissione di Collaudo”:
“Concorrente”: il partecipante alla procedura aperta in oggetto. I Concorrenti individuati per sottoscrivere gli Accordi Quadro diventeranno Contraenti, i Contraenti, se affidatari di Contrati Attuativi, diventeranno Appaltatori;
“Contraente”: l’operatore economico, aggiudicatario della procedura in oggetto e che diverrà sottoscrittore dell’Accordo Quadro, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto dell’affidamento. Utilizzato in alternativa ad Appaltatore. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;
“Contratto attuativo”: contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro, per affidamenti caratterizzati da particolare complessità e in ogni caso a discrezione della Stazione Appaltante e stipulato in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata a cura dell’ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante lo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’Ente e il Contraente;
D
“Direttore dell’Esecuzione del Contratto” o “DEC”: soggetto dell’Appaltatore o del Comune incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dell’esecuzione del contratto;
“Direttore Lavori” o “DL”: soggetto dell’Appaltatore o del Comune incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dei lavori;
“Disposizioni Normative”: leggi, regolamenti, regole tecniche, norme in generale, circolari, usi e consuetudini; “Documentazione di Contratto”: la documentazione di procedura e allegata al contratto;
G
“Giorni”: si intendono sempre naturali e consecutivi; I
“Incarico”: le prestazioni affidate dal Comune (in seguito anche denominate “prestazione” o “servizio” o “affidamento”) così come indicate nell’oggetto;
L
“Lavori”: i lavori di oggetto della progettazione o della Direzione lavori, o comunque oggetto del servizio;
“Legge”: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Sicurezza (Safety), Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore, Sicurezza (Security), Tutela dei lavoratori ed ogni altra riferibile agli Accordi e contratti di che trattasi, nessuna esclusa;
“Lettera d’Ordine” rappresenta un contratto attuativo semplificato dell’Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine del servizio ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione dell’incarico e che si intende accettato con il recapito al Contraente. Equivalente allo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
“Livello di progettazione precedente”: il progetto in oggetto nel grado di sviluppo precedente. Nel caso di progetto esecutivo sarà il progetto definitivo e nel caso di progetto definitivo sarà lo studio di fattibilità tecnico-economica;
O
“Offerta Economica”: l’offerta economica presentata dal Contraente; P
“Parti”: il Comune di Ancona e il Contraente;
“Prestazioni”: servizi oggetto di Accordo Quadro e Contratti Attuativi; “Professionista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio;
“Progettista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio di progettazione;
“Progetto”: il livello di progettazione dei lavori indicato nell’oggetto (individuato tra studio di fattibilità tecnico- economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) elaborato dal progettista;
R
“RdO”: Richiesta di Offerta per Servizi ad Assegnazione Diretta;
“Regola dell’arte”: essa è definita e determinata in relazione ai requisiti di qualità e di prestazione che la prestazione deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio: l’uso o la consuetudine);
“Responsabile Tecnico”: Xxxxxxxx nominato dal Contraente al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all’uopo nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega;
“RUPA”: è il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro. Le funzioni ed i compiti attribuiti al RUPA sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;
“XXXX”: sono i Responsabili Unici dei Progetti, di volta in volta nominati dall’Ente, responsabili dei singoli progetti per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai XXXX sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;
S
“Servizi”: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti Attuativi;
“Specifiche Tecniche”: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che il Contraente deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni;
“Stazione Appaltante”: Comune di Ancona;
V
Verifica: le attività previste dall’art. 26 del Codice dei Contratti
3 LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI
Tutte le Prestazioni oggetto di Accordi e di Contratto dovranno far riferimento alle disposizioni del presente Capitolato Speciale e alle disposizioni normative vigenti in materia.
Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si farà riferimento alle norme applicabili alle attività e prestazioni poste in essere per attuare i Servizi stessi contenuti:
- Nei regolamenti, Linee guida, sistema qualità, usi e consuetudini, del Comune di Ancona;
- Nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto (tra cui in particolare del Codice, D.P.R. 207/2010, D.M. n.145/2000, D. Lgs. n. 81/2008), siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante lo svolgimento dei servizi. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato da parte del Contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata degli Accordi, il Contraente, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP ed ai XXXX.
È a carico del Contraente, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale degli Accordi e dei Contratti.
Il Contraente dovrà munirsi, pena la risoluzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio dell’attività oggetto di ciascun Accordo e di ciascun Contratto Attuativo. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà al Comune di Ancona di risolvere l’Accordo e i Contratti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l’affidamento del servizio ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata degli Accordi. Il Contraente dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.
Al Contraente è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini degli Accordi e dei Contratti, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.
4 LINGUA UFFICIALE
Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant’altro prodotto dal Contraente dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla Stazione Appaltante.
Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dal Contraente al Comune sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.
5 OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI
5.1 Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali, la cui pluralità di affidamenti, e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l’operato dei professionisti esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all’esterno, il Comune di Ancona, ha deciso di selezionare più operatori economici (uno per ogni lotto) cui affidare quei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione di nuove edificazioni, interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare.
Il Contraente stipulerà pertanto un Accordo Quadro con il Comune di Ancona, Accordo che prevedrà l’adozione del presente Capitolato.
Il Contraente dovrà dunque mettere a disposizione un team di professionisti, come oltre meglio definito, che sia composto da tutte le principali professionalità tecniche specializzate e necessarie per la gestione delle differenti categorie di attività specialistiche (edile, elettrico, meccanico, strutturale, etc.), e sia attivabile all’occorrenza per assistere e collaborare con il personale dell’Area Edilizia e Infrastrutture dell’Ente.
L’Ente, sottoscrivendo l’Accordo Quadro con il Contraente intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale del Contraente, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.
Il Contraente assume anche l'impegno di assistere attivamente il Comune di Ancona, per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione degli interventi afferenti il patrimonio immobiliare e dei servizi oggetto dell’Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.
Il presente Accordo Quadro non prevede un importo minimo garantito al Contraente.
I Servizi oggetto dell’Accordo Quadro, costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che il Comune di Ancona, per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle al proprio interno in toto o parzialmente, senza che il Contraente, che rimarrà comunque vincolato fino all’esaurimento e/o alla scadenza dell’Accordo Quadro, possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi.
L’affidamento delle prestazioni riferite all’Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi, a seguito di Calcolo Onorario d’Incarico emesso dall’Ente ovvero di offerte a completamento (verificate ed accettate dalle competenti strutture interne dell’Ente) che il Contraente produrrà ogni qual volta si renderà necessaria la prestazione del servizio non previsto il cui compenso non è previsto dalle tabelle ministeriali.
L’importo di affidamento sarà determinato applicando il ribasso offerto in sede di procedura di selezione dei Contraenti.
Le prestazioni dei Contratti Attuativi sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del Codice.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte del Contraente:
− del Patrimonio immobiliare dell’Ente;
− dell’oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
− del livello prestazionale richiesto;
− di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell’Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
− di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.
In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varrà la soluzione più favorevole per il Comune di Ancona.
Il Comune si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro:
− di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
− di aggiungere o variare, fermo restando l’importo dell’affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
− di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere; il tutto nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.
Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà lil Comune di Ancona e/o i tecnici da questa incaricati. Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.
Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.
Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell’arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per il Comune di Ancona.
Spetta al Contraente il Coordinamento Tecnico e l’organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, che dovranno essere eseguiti, per l’intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte della Stazione Appaltante.
Il Contraente nell’esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti dell’Ente e dei Professionisti e/o Redattori di documenti non appartenenti al Contraente stesso.
I servizi potranno comportare speciali difficoltà con i relativi oneri a carico dei Contraenti, che possono derivare da prescrizioni di legge, dallo sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori al normale e maggiori prestazioni di controllo e verifica dei lavori, determinati, tra l’altro, dai seguenti fattori:
− la presenza degli utenti fruitori degli spazi comunali nel periodo di esecuzione dei lavori o di altre imprese esecutrici di interventi con necessità di coordinarsi con gli Uffici Comunali;
− la necessità di recepire le prescrizioni impartite dai vari Enti preposti (Soprintendenza ai Beni Architettonici, AUSL, VVF, Struttura Sismica Comunale, ecc.), e attuare tutti i relativi adempimenti necessari.
5.2 Oggetto dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura relativi alla verifica preliminare della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D. Lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall’Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
I servizi ricompresi nell’Accordo Quadro saranno attinenti sia ad interventi già oggetto di finanziamento sia ad interventi in attesa di essere inseriti in programmazione triennale ed in attesa finanziamento, come da programma triennale 2021-2023 ed anni successivi.
Più in particolare, il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento di uno o più dei seguenti servizi, che possono essere assegnati anche singolarmente:
1) Supporto al RUP per la verifica della progettazione preliminare
2) Supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva
3) Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva
4) Supporto al RUP per la validazione del progetto
Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, i Contraenti saranno tenuti a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell’esecuzione dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo e del presente Capitolato.
Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l’Ente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
5.3 Ammontare dell’Accordo Quadro
L’importo complessivo presunto sul triennio per i servizi oggetto del presente contratto è stimato in euro 250.000,00 oltre iva e oneri di legge.
Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l’Ente, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo.
L’entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo del Comune di Ancona e pertanto l’importo di cui al paragrafo precedente è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi.
Di conseguenza i Contraenti saranno tenuti ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico- organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l’entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell’Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite.
I servizi dovranno quindi essere regolarmente svolti sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati e così anche nel caso di minori prestazioni richieste, senza che i Contraenti possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.
5.4 Durata dell’Accordo Quadro e rinnovo
L’ Accordo Quadro avrà durata presunta di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero del verbale di consegna in via d’urgenza, e comunque sino all’esaurimento dell’importo complessivo.
Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l’importo complessivo dell’Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l’Accordo sarà anticipatamente chiuso.
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P.A. o D.E.C. o dal X.X.X.X. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell’Ordine di servizio.
I Contratti potranno essere Assegnati fino all’ultimo giorno di validità dell’Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti Di Assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell’Accordo.
5.5 Contratti attuativi minimi garantiti
Il presente Accordo Quadro non prevede che al Contraente verrà garantito un contratto attuativo e/o un importo minimo.
6 CONTENUTO DEI SERVIZI
Ciascun servizio prevedrà l’esecuzione delle seguenti specifiche prestazioni.
Dette prestazioni debbono intendersi come attività minime richieste che non esauriscono le attività da porre in essere, per cui il Contraente ed affidatario del Contratto Attuativo (denominato anche “Appaltatore” nel prosieguo del presente art. 6) sarà sempre tenuto, e si debbono intendere per già remunerate nel corrispettivo del Servizio, a svolgere tutte quelle prestazioni ulteriori ed accessorie finalizzate ad eseguire l’incarico affidato secondo le regole dell’arte, tenendo anche conto delle esigenze comunicate dal Comune di Ancona, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalle normative tecniche vigenti, dalle direttive comunitarie, dalle direttive e disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
Le attività e la documentazione dovranno essere sviluppate in conformità ai documenti tecnici forniti dall’Ente, alle Linee Guida e all’eventuale Sistema Qualità di quest’ultima, e coerentemente con le disposizioni di inserimento all’interno dell’anagrafica previste dalla medesima, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, tra cui, ove compatibili, i Criteri Ambientali Minimi.
Le stesse avranno per oggetto tutti gli aspetti tecnici inerenti alle prestazioni oggetto della singola opera, ivi compresi gli arredi mobili e tecnici in base alla specifica destinazione dei singoli ambienti, e le predisposizioni tecniche ed impiantistiche funzionali alla loro installazione.
L’Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:
− Attivare, se richiesto e necessario, le attività di anche in modalità “Fast-tracking”, in parallelo all’attività di progettazione;
− Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
− Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
− Controdedurre le eventuali riserve delle imprese affidatarie dell’esecuzione dei lavori. Le prestazioni possono essere così sintetizzate:
− Assistenza al XXXX, nelle diverse fasi nelle quali si articola il processo di verifica e validazione.
- Attività di verifica preventiva della unità progettuale, della conformità del progetto esecutivo o definitivo o di fattibilità rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità o al Documento preliminare alla progettazione.
− Assistenza nelle attività da svolgersi prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista.
− Attività di verifica della conformità degli elaborati e loro conformità alla normativa vigente.
− Attività di verifica e accertamento in merito a:
• completezza, coerenza e adeguatezza della documentazione progettuale;
• completezza, coerenza e adeguatezza del contenuto degli elaborati;
• xxxxxxxx e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
• congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche;
• controllo incrociato tra gli elaborati;
• rispondenza del progetto al capitolato di gestione informativa, laddove previsto dalla stazione appaltante
• affidabilità e funzionalità tecnica dell’intervento, anche in relazione allo stato di fatto;
• verifica dei presupposti per assicurare la qualità e durabilità nel tempo delle opere da realizzare;
• soddisfazione delle esigenze di funzionalità dell’opera;
• Rispetto dei CAM minimi;
• verifica dei requisiti minimi di cantierabilità di tali opere;
• appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
• minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
• possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
• sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
• adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
• manutenibilità delle opere.
Le modalità di verifica sono definite dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
Le verifiche sono condotte, sia in corso di progettazione affiancando i progettisti, sia a progettazione conclusa, sulla documentazione progettuale, da questi ultimi redatta per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
− affidabilità;
− completezza e adeguatezza;
− leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
− Compatibilità;
− rispondenza agli eventuali requisiti posti dalla stazione appaltante.
Le verifiche sopra descritte, unitamente a quelle di competenza esclusiva dell’Ente inerenti aspetti amministrativi e non tecnici (es. disponibilità delle aree, copertura finanziaria del progetto, conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie, etc.) dovranno consentire al XXXX di validare il progetto in esame. I servizi di cui sopra dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa. Le prestazioni fornite da parte del
Professionista devono procedere secondo la logica del controllo di qualità e garantire che si chiuda il cerchio dello “schema della qualità”, con assunzione piena da parte del Professionista delle responsabilità nei confronti del risultato finale. Il risultato sarà parametrato in base a standard qualitativi meglio illustrati nei capitoli successivi.
6.1 Analisi dei progetti
Verifica del progetto costituita da attività tecnico amministrativa, istruttoria e di controllo necessarie per fornire al XXXX tutte quelle informazioni utili alla validazione del progetto.
Le Prestazioni devono essere svolte in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO/IEC 17020, del Regolamento Accredia RT-07, del Regolamento Sincert RT-10 e della Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 - IAF/ILAC-A4:2004” con “ILAC P15:06/2014 – Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies .
Trattasi di verifiche ed attività connesse al rilascio dell’attestazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
− l’accessibilità del sito in coerenza con le previsioni del progetto da verificarsi,
− l’assenza di impedimenti rispetto alle approvazioni intervenute rispetto al progetto a livello immediatamente inferiore,
− la realizzabilità del progetto da verificarsi anche in relazione alle caratteristiche del terreno del sottosuolo in genere, dei sottoservizi esistenti, nonché di quant’altro necessario e conseguente all’esecuzione dell’opera nel suo complesso.
6.2 Aspetti del controllo
Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
1. affidabilità;
2. completezza ed adeguatezza;
3. leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
4. compatibilità;
5. rispondenza ai requisiti posti dalla stazione appaltante
Per affidabilità s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
− la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
− la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
Per completezza ed adeguatezza s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
− la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
− la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
− la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
− la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
− la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
− la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
Per leggibilità, coerenza e ripercorribilità s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
− la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
− la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
− la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
Per compatibilità s’intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
− la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel livello precedente di progettazione;
− la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
• inserimento ambientale;
• impatto ambientale;
• funzionalità e fruibilità;
• criteri minimi ambientali;
• stabilità delle strutture;
• topografia e fotogrammetria;
• sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
• igiene, salute e benessere delle persone;
• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
• sicurezza antincendio;
• inquinamento;
• durabilità e manutenibilità;
• coerenza dei tempi e dei costi;
6.3 Verifiche degli elaborati progettuali
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati l’Appaltatore dovrà svolgere almeno le seguenti attività:
Relazioni generali: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei contenuti per quanto riguarda la loro coerenza con la descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto definitivo e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla precedente fase progettuale.
Relazioni di calcolo: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli per quanto riguarda la loro coerenza con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame. Verifica che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili, che i risultati dei calcoli siano congruenti con il contenuto delle elaborazioni grafiche e che il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici sia stato correttamente eseguito e che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.
Relazioni specialistiche: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei contenuti presenti al fine di accertarne la coerenza con le specifiche fornite dalla committenza, con le norme cogenti, con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale. Elaborati grafici: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.
Capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare, che venga eseguito il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera;
Stima economica dell'opera: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni, che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari indicati nel progetto definitivo dalla stazione appaltante e siano stati regolarmente aggiornati, che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento, che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e che corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi, che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard, che le misure delle opere computate siano corrette, anche alla luce di verifiche a campione eseguite, che i totali calcolati siano corretti, che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di opere di notevole contenuto tecnologico. Verifica al fine di accertare che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.
Piano di sicurezza e di coordinamento: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri e che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera;
Quadro economico: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al fine di accertare che l'articolazione del costo complessivo preveda la distinzione tra lavori a misura, a corpo, in economia e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Per quanto riguarda le somme a disposizione della stazione appaltante è necessario accertare la presenza di fondi per lavori da affidare in forma diversa rispetto all’appalto principale, previsti in progetto ed esclusi da quest’ultimo, per rilievi, accertamenti e indagini, per allacciamenti ai pubblici servizi, per imprevisti, per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, per spese tecniche di natura diversa (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo statico e tecnico amministrativo, ecc.), per attività di supporto al responsabile unico del procedimento, per la remunerazione delle commissioni giudicatrici, per pubblicità, per eventuali accertamenti di laboratorio, per IVA ed altre imposte dovute per legge, per versamenti alle rispettive casse previdenziali – professionisti.
Approvazioni ed autorizzazioni: verifica, al fine di accertare che siano state acquisite tutte le autorizzazioni ed approvazioni previste dalla legge per il livello di progettazione in questione siano state conformemente rilasciate. Contenuti informativi: verifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che la definizione, consegna e gestione digitale dei contenuti informativi connessi allo sviluppo del progetto rispondano ai requisiti capitolari posti dalla stazione appaltante e alla normativa vigente.
6.4 Precisazioni
Si precisa che il XXXX procederà in fase di esecuzione delle prestazioni a pianificare l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. Le verifiche, effettuate sul livello di progettazione devono essere eseguite con criteri e modalità minime ed inderogabili che siano adeguate allo stesso livello progettuale.
Il XXXX, in relazione alla natura e alla complessità dell’opera, potrà semplificare alcune operazioni di verifica, senza che ciò costituisca deroga a quanto sopra esposto, in casi di presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali che possono essere adottati, metodi di controllo a campione ecc.
Parimenti il XXXX, in relazione alla natura e alla complessità dell’opera, potrà richiedere integrazioni ad alcune operazioni di verifica senza che l’Appaltatore possa eccepire riserve. L'attività di verifica consta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e dal punto di vista pratico, nella compilazione di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista ed in rapporti del soggetto preposto alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta:
− l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
− l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
− la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. La validazione del progetto è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.
La validazione è sottoscritta dal XXXX e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il Contraente non potrà eccepire durante l’espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.
Con l’offerta formulata l’Appaltatore si assume altresì, esentandone l’Ente e le figure di RUP/RUPA/XXXX, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l’espletamento delle prestazioni conferite. Il Contraente, non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione, contemporaneamente, a più servizi riferiti a più progetti.
Nei casi di somma urgenza non potrà rifiutarsi altresì di dare esecuzione alle prestazioni anche al di fuori degli orari d’ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che il Comune di Ancona avessero a sostenere rispetto alle condizioni di Accordo e con le penalità previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6.5 Fasi di espletamento del servizio In particolare, la verifica sarà effettuata nelle seguenti fasi del servizio:
6.5.1 Avvio delle attività
L’attività avrà inizio con una riunione di start-up tenuta alla presenza del XXXX, del Professionista e del Progettista, al fine di chiarire i rispettivi ruoli e responsabilità, le interfacce funzionali, il sistema di conduzione delle verifiche del progetto, la modulistica utilizzata, lo schema di processo per giungere all’approvazione del progetto entro i termini stabiliti, al fine di garantire la massima trasparenza e la totale disponibilità di informazioni, nella logica della più fattiva e concreta collaborazione tesa al raggiungimento del comune obiettivo.
Il Contraente si rende disponibile ad attuare una modalità di verifica del progetto durante lo sviluppo dello stesso attraverso la cosiddetta verifica in progress: tale modalità permette di far raggiungere al progetto già in fase di sviluppo dei singoli pacchetti un adeguato livello di completezza e così ottimizzare i tempi di verifica del progetto complessivo e di sua approvazione.
6.5.2 Verifica intermedia
A valle delle attività di verifica del progetto, l’Appaltatore emetterà i cosiddetti “Rapporti Qualità Progetto” (RQP), distinti per ambiti e sotto-ambiti specialistici, che contengono i risultati delle analisi svolte. Al fine di rendere la fase di contraddittorio più efficace, l’Appaltatore inviterà il Progettista a compilare il “Modulo di Trattamento dei Rilievi” con il quale saranno chiamati a rispondere in forma scritta alle osservazioni mosse a seguito dell’attività ispettiva, indicando le azioni correttive ed eventualmente le tempistiche previste per la loro attuazione.
6.5.3 Verifica finale
A seguito delle attività di controllo, del contraddittorio e degli eventuali aggiornamenti e integrazioni alla documentazione da parte del Progettista, con riferimento alla fase di verifica del progetto, l’Appaltatore procederà a una verifica finale della progettazione aggiornata, rendicontandone gli esiti nei “Rapporti Valutazione Trattamenti” ciascuno associato al relativo Rapporto Qualità Progetto, che riporteranno le verifiche del recepimento dei rilievi precedentemente mossi e dell’aggiornamento degli elaborati di progetto A conclusione dei controlli e con l’emissione di tutti i Rapporti di Controllo Finale, l’Appaltatore fornirà un parere sintetico relativo all’approvabilità del progetto esaminato mediante la redazione del “Rapporto Conclusivo”. Per lo svolgimento del servizio il XXXX avrà come riferimento operativo il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore, il quale si avvarrà e coordinerà gli ispettori del Professionista e gestirà l’interfaccia tra questi, i progettisti e i tecnici responsabili delle varie componenti del progetto, sotto la guida della Direzione Tecnica dell’Appaltatore.
6.6 Specifiche Tecniche relative alle diverse tipologie di servizi
Il Comune di Ancona si riserva di prescrivere nei rispettivi Contratti Attuativi l’esecuzione dei servizi entro un termine e con le modalità tecnico-esecutive-prestazionali di volta in volta ritenute più opportune.
7 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel rispettivo Contratto Attuativo, concordate in virtù della complessità del servizio da prestarsi.
In ogni caso il termine di esecuzione delle prestazioni decorrerà dal ricevimento da parte del Contraente dell’atto di formalizzazione del contratto di cui all’art. 12.
Resta inteso che:
a) l’Ente, in casi motivati da ragioni tecniche e/o di urgenza, avrà facoltà di concordare con il Contraente una tempistica differente da quella prestabilita secondo le modalità di cui al precedente punto;
b) Nel caso di affidamento di più servizi e/o prestazioni, fatta eccezione per quelle prestazioni tecnicamente consequenziali e/o dipendenti una dall’altra e salva espressa indicazione, non sarà previsto il cumulo delle tempistiche, che andranno computate in parallelo;
c) l’Ente si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese.
La consegna del prodotto delle attività da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire mediante comunicazione scritta alla Direzione competente nelle persone individuate dall’Ente. Resta comunque inteso che la consegna non costituisce accettazione da parte dell’Ente del prodotto, riservandosi comunque quest’ultima ogni diritto di verifica e contestazione in ordine a quanto ricevuto.
Per l’attestazione della regolarità della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel Contratto Attuativo, faranno fede le date di protocollo dell’Ente, riferite alla trasmissione dei documenti richiesti.
Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare i termini indicati nel Contratto Attuativo in tutto o in parte secondo quanto specificato dal presente Capitolato Speciale.
Non costituiscono motivo di mancata o non continuativa conduzione delle prestazioni affidate o ritardata ultimazione delle stesse:
a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla Direzione per l’Esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
d) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Gli elaborati saranno sottoposti ad accettazione da parte dell’Ente e consegnati agli eventuali Enti competenti per le ulteriori approvazioni. Qualora detti Enti richiedessero l’introduzione di modifiche al progetto, l’Appaltatore sarà tenuto a provvedervi nel più breve tempo possibile.
8 ASSISTENZA TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE
Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico l’Amministrazione e il Contraente effettueranno incontri periodici di monitoraggio dell’andamento delle attività.
In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.
In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della “sintesi dei risultati”.
L’Ente si impegna a:
− fornire al Contraente, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alle costruzioni oggetto della verifica, con particolare riferimento alle pratiche strutturali, alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici oggetto di intervento ed alle indagini geognostiche, anche in forma parziale, in possesso della Committenza;
− fornire al Contraente, all’inizio dell’incarico, tutti i disegni in formato DWG in suo possesso;
Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione.
9 VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI
9.1 Verifica degli elaborati
L’attività di verifica e controllo degli elaborati si articolerà in due momenti distinti:
a) Una verifica in corso di produzione della progettazione, finalizzata a ridurre il numero di non conformità prima che il progetto sia sviluppato in forma definitiva, e un Controllo di Qualità da condursi da parte del Responsabile Tecnico del Contraente in relazione alle scadenze previste.
b) Un’attività di verifica condotta a elaborati consegnati.
Le attività di cui al punto a) sono in capo al Contraente mentre le attività di cui al punto b) sono in capo all’Ente e potranno essere effettuate direttamente sia da tecnici l’Ente che da soggetti terzi.
9.2 Modifiche agli elaborati per difettosità
Qualora l’Ente accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei Servizi, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi assunti, potrà richiedere al Contraente di porre rimedio a tali difettosità, fissandogli all’uopo un termine perentorio.
Nel caso che, durante le verifiche di cui agli articoli precedenti e/o durante l’approvazione da parte degli enti competenti della progettazione oggetto del Contratto, venissero rilevati errori o omissioni, l’Appaltatore si impegna a provvedere immediatamente a correggerli a semplice richiesta dell’Ente.
Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 7 in rapporto al livello progettuale.
Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all’art. 14 oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato speciale.
Le modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione.
I tempi necessari non costituiscono motivo per richiedere lo spostamento dei termini.
9.3 Modifiche agli elaborati richieste dall’Amministrazione
Sarà compito del Contraente, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati, anche se già redatti, ma non ancora consegnati tutte le modifiche richieste dalla Committenza.
Nel caso che si rendessero necessarie revisioni al progetto in conseguenza di modifiche introdotte da sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell’Ente dopo la sua consegna all’Amministrazione, il Contraente avrà titolo ad un compenso addizionale, calcolato in base ai giorni-uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali.
In caso di dissenso sugli elementi da concordarsi, si applicheranno le previsioni dell’art. 29.
10 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
È a carico dell’Appaltatore ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi. È, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell’Appaltatore quanto segue:
− di tenere gli opportuni contatti con l’Amministrazione Locale per esaminare le soluzioni proposte nelle varie fasi dell’incarico ed i relativi elaborati;
− essere disponibile negli incontri con gli utenti e con gli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni;
− di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché approvati, risultino errati, inadeguati o incompleti;
− di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l’esecuzione dell’incarico;
− di impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente Capitolato speciale d’Appalto.
− di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;
L’Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:
− Adempiere ad ogni aspetto di ciascun servizio affidatogli;
− Svolgere, ove prevista o occorrente, l’attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti, al fine dell’ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni di legge;
− Partecipare alle riunioni che saranno indette dall’Ente nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per l’esecuzione del Servizio;
− Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dall’Ente ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il rilascio dei pareri, nonché in formato compatibile con i software in uso all’Ente e le procedure di aggiornamento dell’anagrafica del Patrimonio immobiliare dell’Ente;
− Ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Ente abbia a manifestare;
− Osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e, nei casi di riscontrata incompatibilità con i precitati vincoli, informare tempestivamente l’Ente che fornirà le necessarie indicazioni per il proseguimento del servizio;
− Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
− Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
− Prestare leale collaborazione al personale tecnico dell’Ente e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti sulla medesima commessa;
− Prestare collaborazione al personale Tecnico dell’Ente per l’aggiornamento dell’anagrafica degli edifici facenti parte del Patrimonio Immobiliare.
Le prestazioni andranno effettuate in modo che si integrino perfettamente con l’organizzazione dell’Ente esistente e non interferiscano con l’attività svolta all’interno dei locali eventualmente interessati, garantendone la loro piena fruibilità.
Le prestazioni fornite da parte dell’Appaltatore dovranno procedere secondo la logica del controllo di qualità, con assunzione piena da parte del Contraente delle responsabilità nei confronti del risultato finale.
11 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
11.1 Generalità e calcolo degli importi alla base del calcolo dei corrispettivi
Gli incarichi verranno tutti affidati “A CORPO” avendo a riferimento quale valore economico quello presunto delle opere individuabile al momento dell’affidamento del Servizio stesso. Di norma il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art.24 comma 8 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara. L’importo del corrispettivo sarà commisurato alle effettive attività e sotto attività commissionate e all’importo di lavori derivante dalla fase progettuale precedente a quella oggetto di verifica.
12 ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
I Contratti attuativi saranno assegnati per mezzo di Assegnazione Diretta.
12.1 Assegnazione Diretta
L’assegnazione diretta si applicherà per le attività che hanno una determinazione dei compensi ai sensi dell’artt. 11.1,. Quanto sopra vale anche nel caso di Assegnazione Diretta dei Contratti disposta in regime di somma urgenza.
In ogni singola attivazione diretta verranno indicati:
1) Le attività da svolgersi;
2) L’identificazione dell’oggetto e il relativo valore;
3) Il nominativo del Referente dell’Ente;
4) I tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni, nonché eventualmente le modalità ove differiscano da quanto indicato all’art. 6;
5) Il calcolo dell’onorario corrispondente;
6) Il CUP e il CIG
7) L’indicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica.
Antecedentemente all’affidamento di un incarico, l’Ente potrà introdurre una fase di confronto con il Contraente, che dovrà in tal senso rendersi disponibile, sulla individuazione delle prestazioni da svolgersi in relazione all’opera o all’esigenza manifestata dall’Ente stessa e sulla determinazione del relativo valore economico da prendersi a riferimento per il calcolo della parcella del servizio secondo le modalità stabilite all’art. 11.
Tale valore economico si intenderà accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione di parcella in caso di sua variazione nei limiti di quanto indicato all’art. 18.
L’affidamento degli incarichi con assegnazione diretta verrà formalizzato come da successivo art. 12.3.
12.2 Formalizzazione dei contratti attuativi
I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice.
In caso di somma urgenza o urgenza si procederà con Lettera d’ordine cui seguirà la formalizzazione del contratto attuativo.
Nessun servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.
In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l’Ente provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque (5) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l’Ente si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare.
Nell’esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.
Per ogni assegnazione l’Appaltatore comunicherà i professionisti facenti parte della sua Struttura che saranno impiegati nell’esecuzione del contratto attuativo.
Il Contraente dovrà svolgere anche più servizi simultaneamente.
13 RESPONSABILITA’, REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE
13.1 Responsabilità del Contraente
Il Contraente sarà unico responsabile dell’esecuzione dei servizi in modo non conforme alle prescrizioni.
Il Contraente riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all’Ente eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.
Il Contraente sarà responsabile di inesattezze, errori od omissioni, contenuti in schede, planimetrie, data base informatici, disegni, relazioni, elaborati e altri documenti dal medesimo preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall’Ente.
13.2 Requisiti del Contraente
Come da Disciplinare di Xxxx, con l’intesa che gli stessi requisiti, o superiori, dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’Accordo, pena la risoluzione dell’Accordo Q, pena la risoluzione dello stesso.
13.3 Struttura del Contraente
Il Contraente dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, completa di maestranze, professionalità e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione delle prestazioni, e dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo Quadro ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.
Tale struttura dovrà essere in grado anche di soddisfare l’eventuale svolgimento contemporaneo di prestazioni tra loro non affidabili al medesimo professionista per incompatibilità dei ruoli.
Il Contraente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata (non necessariamente in via esclusiva) che prevedrà le risorse previste nella Lettera d’Xxxxxx.
Qualora il Contraente in sede di offerta tecnica di gara avesse proposto una struttura dotata di un numero maggiore di operatori, sia complessivo che per ogni categoria richiesta, tale sarà la struttura che il Contraente dovrà mettere a disposizione per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e per tutta la sua durata.
I curricula di tutto il personale dedicato al presente Accordo Quadro, unitamente a una copia dei contratti regolamentanti il rapporto tra le parti, dovranno essere trasmessi all’Ente entro la data prevista per la stipula dell’Accordo.
I soggetti componenti la struttura del Contraente dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle leggi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie vantate dal singolo professionista proposto in Offerta. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.
Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del contratto dovranno essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza dei servizi per consentire il rispetto dei termini contrattuali.
L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato.
Il Contraente avrà l’obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale:
− Mantenere e far mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, considerata la destinazione degli ambienti (prevalentemente didattica e ricerca), con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell’Ente, di chiedere l’allontanamento di quegli addetti che fossero per validi motivi - ad esempio sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti - ritenuti inadeguati/ non idonei: costoro devono essere sostituiti con tempestività e non potranno più essere impiegati per l'esecuzione del contratto;
− Utilizzare, per l’esecuzione dei servizi, personale altamente qualificato, sia per numero che per qualità, munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni che saranno impartite dall’Ente. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorerà sotto l’esclusiva responsabilità del Contraente, sia nei confronti dell’Ente che nei confronti di terzi, oltre che per gli aspetti di natura legale relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Contraente è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni tutte le prescrizioni ricevute dall’Ente.
Gli incaricati dal Contraente dell’esecuzione dei Servizi dovranno mantenere un rapporto con gli utenti degli edifici improntato alla massima educazione e rispetto.
I tecnici operativi non dovranno inoltre rilasciare informazione alcuna agli utenti senza l’autorizzazione dell’Ente.
L’Ente si riserva il diritto di richiedere per ragioni di sicurezza l’utilizzo da parte del personale del Contraente che debba accedere negli edifici di badge personali.
13.4 Sostituzione delle figure professionali nella Struttura del Contraente
La qualità delle risorse costitutive la Struttura del Contraente costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.
Il Contraente dovrà garantire per tutta la durata dell’Accordo la composizione della Struttura indicata in offerta.
È ammesso un turn over non superiore al 50% delle risorse impiegate ed indicate all’inizio della gestione, al fine di garantire una continuità nel servizio non gravata dal ricambio periodico di personale non a conoscenza delle condizioni specifiche di contesto dell’Ente.
Qualora il Contraente dovesse sostituire alcune figure facenti parte della sua Struttura, potrà farlo esclusivamente con professionisti dotati qualificazioni ed esperienza almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire.
I curricula dei professionisti da sostituire saranno valutati dall’Ente che verificherà qualificazioni ed esperienza ed autorizzerà la sostituzione.
13.5 Rappresentanza del Contraente
All’atto della stipula dell’Accordo, il Contraente deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell’Offerta quale Responsabile Tecnico per l’esecuzione dell’Accordo e dei singoli Contratti.
In virtù di ciò il Responsabile Tecnico dovrà disporre delle necessarie deleghe, prima da parte del Contraente e poi dell’Appaltatore, per poter dare compiutamente e autonomamente esecuzione all’Accordo e al singolo Contratto.
Durante il corso dell’Accordo potrà esserci un solo Responsabile Tecnico.
Il Contraente dovrà quindi indicare il nominativo di un sostituto di detto Responsabile Tecnico per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest’ultimo.
Tutti i contatti con il RUP in ordine alla gestione dell’Accordo, dalla sua stipula fino alla conclusione dello stesso, dovranno essere tenuti unicamente dal Responsabile Tecnico.
Il Responsabile Tecnico dovrà esibire, all’inizio della propria attività, la prova documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire l’Accordo e i conseguenti Contratti e per impegnare contrattualmente prima il Contraente e poi l’Appaltatore.
In mancanza, il RUP assegnerà al Responsabile Tecnico un termine non inferiore a 10 Giorni Lavorativi, per esibire il documento di cui sopra o per integrarlo.
La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano la risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 1456 del CC.
Il Contraente dovrà nominare all’atto della sottoscrizione degli Accordi un Responsabile Tecnico responsabile delle Prestazioni specificatamente dedicato all’Accordo e per tutta la durata di validità dello stesso, quale referente responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza, il cui curriculum, unitamente a una copia del contratto di lavoro in corso, dovranno essere trasmessi all'Ente entro la data prevista per la stipula dell’Accordo.
Il Responsabile Tecnico dovrà essere specificatamente dedicato alla Commessa e fungerà da Responsabile delle prestazioni per tutta la durata del rapporto.
Il Responsabile Tecnico dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli incarichi, in quanto sarà il punto di riferimento per il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati nelle relazioni tra Ente ed Appaltatore. A quest’ultimo il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati faranno riferimento per qualsiasi Servizio e in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità delle prestazioni.
Per dare esecuzione all’Accordo, il Responsabile Tecnico opererà alla stregua di un Program Manager mentre, ai fini dell’esecuzione del singolo Contratto, il Responsabile Tecnico opererà alla stregua di un Project Manager. Il Responsabile Tecnico avrà funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dai RUP per l’Ente.
Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del coordinamento di tutti i progettisti delle singole aree tematiche nell'espletamento delle varie attività affinché il progetto sia sviluppato in maniera corretta e omogenea in tutte le sue parti.
Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del singolo contratto per conto del Contraente. Egli avrà compiti di interfaccia con i rappresentati dell'Ente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure interventi nel progetto.
Al Responsabile Tecnico spetterà anche il compito di fare in modo che, qualora il caso lo richieda, il Contraente si coordini e collabori con altri Professionisti nominati dall'Ente.
Il Responsabile Tecnico dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell’Ente lo richiedano e dovrà garantire il funzionamento dell’insieme dei servizi.
Il suddetto Responsabile Tecnico dovrà essere esplicitamente individuato per iscritto ed avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.
Al Responsabile Tecnico compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire.
Il Contraente rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del Responsabile Tecnico.
A quest’ultimo il RUP ed i XXXX faranno riferimento per qualsiasi attività oggetto d’appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni e al controllo della qualità delle prestazioni.
Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto Responsabile Tecnico e si intendono fatte all’Appaltatore.
L’Ente si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico nominato dal Contraente; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.
14 PENALI
Il Contraente avrà l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata entro i periodi stabiliti e con le modalità previste, secondo il più alto standard di qualità.
Qualora, nell’esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al mancato pagamento del Servizio, l’Ente, a prescindere dall’eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le seguenti penali:
Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività | € 200,00 per giorno di ritardo |
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi ordinati | € 150,00 per giorno di ritardo |
Xxxxxxx nella consegna del Report intermedio | € 150,00 per giorno di ritardo |
Xxxxxxx nella consegna della relazione finale | € 200,00 per giorno di ritardo |
Per “predisposizione di documenti” si intende oltre che la realizzazione/ottenimento del documento anche la corrispondenza del contenuto alla normativa, alle disposizioni del presente contratto e alle Linee Guida indicate dall’Ente.
Per “esecuzione di prestazioni” si intende il corretto svolgimento delle attività affidate in conformità alla normativa, alle disposizioni del presente contratto, alle Linee Guida e al Sistema qualità interno dell’Ente, nonché secondo le regole dell’arte.
Resta inoltre inteso che la presentazione di documenti, come l’esecuzione di prestazioni, parziali, incompleti o non conformi a quanto sopra non interromperà i tempi di esecuzione della prestazione fissati secondo l’Art. 8 e dunque, in caso di ritardo, i termini di decorrenza delle penali. Non verrà conteggiato il tempo che l’Ente si riserverà per la verifica della completezza di quanto presentato/eseguito.
Ogni ritardo nella esecuzione di una prestazione rispetto al termine indicato nella Lettera d’Ordine o nel Contratto Attuativo costituisce inadempimento grave e comporterà l’applicazione delle suddette penali.
I tempi di svolgimento degli incarichi decorrono dalla data di ricevimento Lettera d’Ordine o dalla stipula del Contratto Attuativo con relativa tabella tempi. Decorsi i tempi, la penale verrà applicata dall’Ente, previa contestazione al Contraente del fatto che ne costituisce il presupposto, a semplice comunicazione, con facoltà dell’Ente di detrarre il relativo importo dalle somme eventualmente dovute, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso. Il Contraente avrà 7 giorni naturali e consecutivi per integrare o rispondere pertinentemente alla contestazione per applicazione delle penali, dopodiché l’Ente comunicherà la fattiva volontà di applicarle.
Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro.
Saranno inoltre addebitati al Contraente eventuali danni diretti e/o indiretti causati dal suo ritardo o inadempienza.
L'applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell’Ente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali. Qualora il Contraente risulti negligente rispetto alle previsioni del Contratto Attuativo, l’Ente gli assegnerà un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, l’Ente, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, anche tramite altri professionisti, addebitandone gli oneri al Contraente, o dichiarare risolto il contratto atuativo, fermo restando il pagamento delle penali.
15 CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Comune con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si impegna a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, nei confronti di ciascun Amministrazione che sottoscriverà un Contratto Attuativo, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, rilasciata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
3. In particolare, la garanzia rilasciata dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione Contraente avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia coprirà altresì:
a. il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi discendenti dai Contratti Attuativi,
b. il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
c. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto Attuativo disposta in danno del Fornitore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore;
d. il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove venisse eseguito l’appalto.
5. Ciascuna garanzia dovrà operare dalla data di sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.
6. La garanzia dovrà inoltre prevedere la competenza esclusiva del seguente Foro:
- Foro di Ancona, per le eventuali controversie tra Comune / Amministrazioni Aggiudicatrici e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
7. La garanzia prestata sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o del Comune verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, dei certificati di regolare esecuzione relativamente ai singoli Contratti Attuativi e/o relativi ordinativi, attestanti l'avvenuta esecuzione, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna, da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi e relativi ordinativi.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Comune e delle Amministrazioni Aggiudicatrici.
9. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall’Amministrazione Contraente e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere al Fornitore.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune di Ancona avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.
16 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai fini della stipula di ciascun Accordo, al Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di Responsabilità Civile Professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività inerenti i servizi oggetto d’Accordo.
Si richiede una Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all’importo a base di gara pari ad € 250.000,00
Tale polizza è da stipularsi con primaria Compagnia assicurativa, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza. Tale polizza dovrà essere valida, a prescindere dall’affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e in relazione ai Servizi di progettazione, Direzione Lavori e/o Direzione Operativa, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Tale polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve inoltre coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente da parte della Compagnia Assicuratrice.
Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato al punto che precede.
Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati.
Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti la Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori,
per i quali ultimi il Contraente ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con xxxxxxxxx adeguati all'effettiva consistenza del personale del Contraente.
Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell’Ente.
A prescindere dalla concessa autorizzazione l’Ente si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato.
Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, l’Ente avrà facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico successivo in graduatoria.
Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, l’Ente si riserva il diritto, ove non risolva il contratto per inadempimento, di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Contraente.
17 PAGAMENTI
17.1 Fatturazione e pagamenti
In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, i pagamenti relativi alle prestazioni saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presso le Strutture, della fattura, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura del Contraente, in conformità all’art. 3 del D. Lgs. n.136/2010.
Gli importi, calcolati secondo i criteri dettati dall’art. 11, verranno corrisposti di norma ad attività svolta, secondo le scadenze di cui alla tabella che segue.
Il Contraente dovrà gestire e rendicontare bimestralmente le attività svolte all’Ente nelle modalità che verranno definite. Verrà successivamente emessa l’autorizzazione a fatturare per il bimestre di riferimento.
Si riportano nella sottostante tabella le scadenze previste per ciascuna specifica attività compresa e descritta all’interno dei differenti servizi compresi nel presente accordo.
ATTIVITA’ | MODALITA’ DI PAGAMENTO SPECIFICHE |
Verifica progettazione preliminare per appalto | 80% a consegna definitiva del rapporto finale, previa verifica del rispetto delle tempistiche di progettazione e parere favorevole da parte del Responsabile del Procedimento sull’attività svolta; − 15% all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara e, comunque, entro 180 giorni dalla consegna definitiva previo parere favorevole da parte del Responsabile del Procedimento sull’assenza di rilievi sul progetto in fase di stipula del contratto; − 5% ad approvazione del collaudo delle opere e, comunque, entro 720 giorni dalla consegna definitiva previo parere favorevole da parte del Responsabile del Procedimento sull’assenza di riserve nell’esecuzione lavori |
Verifica progettazione definitiva per appalto Verifica progettazione esecutiva per appalto | |
Supporto al RUP per la validazione del progetto | 100% all’approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione e, comunque, entro 120 giorni dalla consegna definitiva; |
Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l’Ente sarà autorizzata a non procedere al pagamento e/o a rifiutare espressamente il documento senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
L’Ente provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità contributiva presso gli organi ed enti competenti (INPS, INAIL, INARCASSA, Cassa Geometri, EPAP, EPPI o altre Casse Previdenziali).
In caso di irregolarità trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D. Lgs 50/16 e smi. In presenza di irregolarità l’Ente provvederà a versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito del Contraente risultante dal DURC.
Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuto; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.
17.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche secondo quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010.
18 VARIAZIONI
Il valore delle opere individuato al momento dell’affidamento del Servizio secondo l’art. 12 si intende accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione del corrispettivo in caso di sua variazione, salvo che detta variazione non risulti superiore al 20% del valore delle opere stimato inizialmente e non sia imputabile al Contraente.
L’Ente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle prestazioni appaltate nel rispetto dell’art. 106 D. Lgs 50/2016, con l’obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione. Il corrispettivo verrà adeguato di conseguenza.
Variazioni delle prestazioni determinate da modifiche normative intervenute nel corso dello sviluppo del servizio non daranno seguito ad adeguamenti economici, dandosi già per remunerate nel corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 11.
Nel caso che si rendessero necessarie revisioni alla verifica in conseguenza di modifiche introdotte da sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell’Ente dopo la sua consegna all’Amministrazione, il Contraente avrà titolo ad un compenso addizionale, calcolato in base ai giorni-uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali.
Eventuali attività che il Contraente fosse invitato a svolgere per porre rimedio a suoi errori, carenze di esecuzione, negligenze, prestazioni non accettabili, inadempimenti, non comporteranno oneri, spese o costi a carico dell’Ente.
Il Contraente non avrà facoltà di introdurre di propria iniziativa, e senza l'approvazione scritta dell’Ente, varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate e per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d'arte, il Contraente dovrà fornire quei servizi che l’Ente riterrà necessari per assicurare la conformità delle prestazioni ricevute a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.
L’Ente avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto agli Operatori Economici per presunti maggiori oneri.
Il Contraente non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, la mancanza di istruzioni e/o di dettagli, essendo loro obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che divengano necessari da fatti imprevisti.
19 SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI
19.1 Divieto di sospendere o ritardare i Servizi
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente.
La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 CC per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Ente a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
19.2 Sospensioni
Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l’Ente avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione.
Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e xxx, sia il R.U.P.A. che il X.X.X.X. possono altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate, e la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna.
La sospensione dei Servizi può essere disposta dall’Ente in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC. Per la maggiore durata dei Servizi l’Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta.
Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l’Ente sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l’Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta.
Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
19.3 Dilazione dei termini
Sono ammesse dilazione dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente articolo, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Servizi o ne rallentino l’esecuzione.
In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla conoscenza della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.
Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertata la fondatezza della richiesta dell’Appaltatore, l’Ente stabilirà l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ente.
20 RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Ente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento la singola Assegnazione o l’Accordo Quadro qualora il Contraente si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà sarà esercitabile comunicando al Contraente la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
La risoluzione della singola Assegnazione o dell’Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell’Ente ad adempiere o a rimuovere l’inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato al Contraente un termine dalla sua ricezione per l’adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dall’Ente tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell’obbligazione inadempiuta, e non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d’urgenza.
Trascorso infruttuosamente tale termine l’Ente potrà dichiarare risolta l’Assegnazione o l’Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all’altro dell’inadempimento.
Ai sensi dell’art. 1456 C.C., l’Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:
− tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell’Accordo Quadro;
− due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
− la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;
− la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell’Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;
− il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli indicati nell’offerta tecnica per tutta la durata dell’Accordo Quadro;
− il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio dell’attività affidata;
− quattro richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a servizi diversi, di adempimento tramite diffida;
− la grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
− la cessione dell’azienda, dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
− la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell’Accordo e/o di uno o più singoli incarichi;
− in caso, per tre volte anche non consecutive, l’applicazione delle penali relative ad un servizio superi il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara, o vengano applicate per più di 6 volte, anche non consecutivamente, penali sui diversi servizi affidati;
− tre errori di progettazione per progetti differenti;
− tre carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità;
− tre carenze nella gestione delle attività affidate in relazione all’applicazione del D. Lgs. 81/08;
− in caso di occorrenza di infortunio in cantiere dipendente dall’attività del CSE;
− in caso di DURC o Regolarità Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte consecutive;
− la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
− motivi di pubblico interesse;
− le ipotesi previste dall’art. 108 del Codice;
− le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l’Ente può avvalersi in qualsiasi momento dell’esecuzione.
Al verificarsi della risoluzione, l’Ente seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. All’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l’Ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
L’Ente procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro anche qualora il Contraente risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:
− Offra a dipendenti dell’Ente, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per “regali o altre utilità di modico valore” si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
− Ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
− Diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.
A seguito della risoluzione l’Ente avrà facoltà di affidare a terzi l’Appalto. Nel caso in cui non fosse possibile stipulare l’Accordo utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sarà tenuta anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, l’Ente incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo Quadro e provvederà ad addebitare al Contraente, eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
21 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare o concedere in cottimo e la terna di subappaltatori di cui intende avvalersi. Il Contraente non potrà pertanto subappaltare o affidare in cottimo attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione.
Vi è la possibilità di subappaltare i servizi con il limite del 50% per singolo lotto ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, modificato da ultimo dalla L. 55/2019 e dal DL 77/2021.
Prima dell’inizio delle attività da subappaltare, il Contraente sarà tenuto a presentare all’Ente un prospetto contenente l’elenco dei Subappaltatori in modo da consentire alla medesima di anticipare le verifiche di idoneità.
Il Contraente dovrà inoltre sottoporre all’Ente specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, la documentazione che verrà indicata dall’Ente e concernente, a mero titolo esemplificativo:
a) Certificato della C.C.I.A.A. (non semplice visura) – Registro delle imprese attestante che negli ultimi cinque anni non si sono verificate procedure concorsuali ovvero l’impresa non è in stato di liquidazione, di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di ogni altra
analoga situazione e, per le imprese di costruzioni, integrato con l’indicazione dei direttori tecnici (ove presenti) in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa; in caso di difficoltà al rilascio del certificato con la sopracitata dicitura sarà possibile presentare, unitamente ad un normale certificato della
C.C.I.A.A. che resta essenziale, un estratto della visura ordinaria, denominato “SCIOGLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI, CANCELLAZIONE”;
b) Indicazione dell’Agenzia delle Entrate di riferimento e relativo indirizzo, numero di telefono e fax per la verifica d’ufficio dei carichi pendenti;
c) Per imprese con più di 15 dipendenti indicazione della Direzione Provinciale e relativo indirizzo, numero di telefono e fax per la verifica d’ufficio della regolarità in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
d) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sull’assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del Codice, tale dichiarazione dovrà indicare anche eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che tale dichiarazione deve essere presentata dai seguenti soggetti:
- Titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- Soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- Soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di direzione e/o vigilanza; procuratori della società muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo;direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Al riguardo si precisa che, conformemente a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 24/2013, l’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio persona fisica titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o, se i soci sono tre, al socio persona fisica titolare di almeno il 50% del capitale sociale. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta anche da eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della richiesta di subappalto. Qualora a carico di uno di tali soggetti, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati di cui all’articolo 80 c.1 del Codice, l’impresa dovrà produrre la documentazione con la quale dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Con specifico riferimento ai soggetti cessati dalla carica, per i quali l’impresa non sia in grado di produrre la dichiarazione sostitutiva resa dagli stessi, è consentito al legale rappresentante dell’impresa produrre la dichiarazione sostitutiva secondo il modello predisposto dall’Ente.
e) Dichiarazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
f) Dichiarazione a firma del legale rappresentante in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 11/05/1991 n.187;
g) Contratto di subappalto sottoscritto da entrambe le parti che dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice e smi. Il subcontratto dovrà quantomeno contenere:
• La clausola che sospende l’efficacia del subcontratto all’autorizzazione dell’Ente;
• La clausola di tracciabilità dei pagamenti tramite bonifico con indicazione del conto dedicato e del soggetto abilitato ad operarvi;
• La documentazione tecnica, amministrativa e grafica che indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
• L’indicazione che al Subappaltatore saranno applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 14, del Codice degli Appalti;
• Qualora la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto al Subappaltatore, l’Appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante entro 20 giorni le fatture quietanzate dai Subappaltatori, a comprova del pagamento effettuato;
h) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, ai fini della richiesta di informazione antimafia (tale dichiarazione va prodotta per tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011);
i) Certificato camerale;
j) Dichiarazione verifica idoneità tecnico professionale;
k) Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce per i lavoratori effettuate all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
l) Dichiarazione articolo 14 del D. Lgs. 81/2008;
La lista della documentazione da presentare è meramente indicativa e potrà essere modificata dall’Ente in relazione ad aggiornamenti normativi, di prassi, o comunque che si rendano necessari per agevolare e/o accelerare l’iter autorizzativo.
L’autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti attestati dalla suddetta documentazione e all’acquisizione del DURC, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza corredata da tutta la documentazione suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformità quanto previsto dall’art. 105 del Codice, salvo proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge e fatto salvo il differente termine di cui all’art. 105, comma 8, ultimo capoverso.
Il periodo occorrente all’Ente per il rilascio della stessa non potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate.
Qualora dal controllo dei certificati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade, con provvedimento di revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali.
Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati, l’Ente non corrisponderà i pagamenti direttamente ai Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, co. 13 del Codice degli Appalti.
Il Contraente dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore o Cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, l’Ente sospenderà il successivo pagamento a favore del Contraente, e procederà al pagamento diretto al Subappaltatore secondo l’importo del subappalto autorizzato.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o in cottimo non può essere oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 3 del Codice dei Contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi e forniture a lavoratori autonomi.
Viceversa, l’affidamento di attività ad imprese individuali è considerato un subappalto.
Il Contraente rimane nei confronti dell’Ente unico responsabile del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dai Subappaltatori e Cottimisti e da terzi fornitori ed in particolare del rispetto degli obblighi di legge relativi alla tutela dei lavoratori ed altresì alle disposizioni di cui al D. Lgs. 276/2003.
22 CESSIONE DELL’ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE
È fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’Accordo e/o i singoli incarichi. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l’inosservanza di tale divieto comporterà l’immediata risoluzione dell’Accordo e degli incarichi in essere, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.
E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Ente prima o contestualmente ad ogni richiesta di pagamento.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esse alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Nei sessanta giorni successivi l’Ente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’Accordo, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione di infiltrazioni mafiose e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto producono, nei confronti dell’Ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ferma restando l'incedibilità del presente appalto, si precisa che:
a) Le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d’azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione del Contraente non hanno effetto nei confronti dell’Ente finché non ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
• L’operazione sia stata notificata all’Ente tramite PEC; e
• Nei sessanta giorni successivi alla notifica l’Ente abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. L’Ente potrà opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:
1. Non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
2. Non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;
3. Non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Contraente nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Contraente e dei Subappaltatori, del Subappaltatore stesso e dell’Ente relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;
4. L’appalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;
5. La documentazione prodotta dal Contraente non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso dell’Ente la cessione/subentro non produrrà effetti;
b) In caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte del Contraente o degli organi di una eventuale procedura concorsuale il subentro dell’affittuario sarà comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto “a”;
c) Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Contraente dovrà comunicare all’Ente, tramite raccomandata A/R o PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;
In caso di cessazione dell'attività del Contraente, anche limitatamente al presente appalto, quest’ultimo e il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto dell’Ente di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione.
23 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
L’Appaltatore incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
L’Appaltatore incaricato dovrà altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
24 INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs n.165/2001, il Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell’Ente che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti.
Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.
L’operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara anche di essere a conoscenza dell’art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che si riporta: “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”
25 SPESE
Sono a carico di ogni singolo Contraente anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto di competenza.
le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere rimborsate all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Saranno inoltre a carico dell’incaricato i diritti richiesti dall’ordine professionale di appartenenza per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dall’Amministrazione.
26 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
E’ fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell’Ente.
I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.
Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d’autore prescritti dalla vigente normativa.
27 CONTROVERSIE
Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’affidatario e l’Ente, non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario.
Per qualsiasi controversia derivante o connessa all’esecuzione del contratto, ove l’Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Ancona.
In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio, dell'autorità giudiziaria, il contraente non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) , i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
29 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., e alle Linee Guida n.1, di attuazione del Decreto stesso, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” al Codice Civile ed a tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005