Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo quello di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziacontratto. La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgsdell’art. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della consegna dei lavori ai sensi stipula del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99contratto, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, fermo restando che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazioneincombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa decorre dalla data dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di consegna dei lavori impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e cessa alla data alle condizioni sopra riportate. In caso di emissione del certificato Consorzio tra Cooperative di collaudo provvisorio o del certificato Produzione e Lavoro e di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziasubappalto, la polizza copertura assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle lavorazioni in garanzia polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevederealla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee fatto e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticolpa dell’Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 1.000.000,00 (diconsi euro Unmilione). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia5.000.000,00 (diconsi euro Cinquemilioni). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Cessione Del Contratto, Cessione Del Contratto

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, comma 17, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore l'affidatario è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre primo contratto attuativo anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionecon massimale pari a 500.000,00 €. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto attuativo e cessa alla data di emissione del conclusivo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione dell'accordo quadro corrispondente alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocertificato conclusivo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’impresa, dell'esecutore non comporta l’inefficacia l'inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, dovrà essere stipulata polizza assicurativa della rata di saldo: prima del pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo. La polizza rata di cui saldo dovrà comunque avere importo non inferiore al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea 5% dell’importo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticiascun contratto attuativo.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129L'aggiudicatario è obbligato a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare dagli operatori o che questi possono causare agli utenti ed alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, comma 1, D.Lgsesonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile derivante dal servizio e a produrre una tal scopo si obbliga a stipulare regolare polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 a copertura della responsabilità civile e infortuni, dei minori partecipanti e del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne personale operante. Le polizze dovranno essere depositate presso la Stazione sede appaltante prima dell’avvio del servizio. L'Amministrazione appaltante è esonerata da tutti qualsiasi responsabilità in merito a danni a persone e cose causati e/o derivanti dall'espletamento del servizio. L’appaltatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative (una appendice specifica per il Comune di Portoscuso) contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo importo non inferiore a quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile seguito indicati: • Euro 5.000.000,00 per sinistro • Euro 1.500.000,00 per persona • Euro 1.500.000,00 per danni a terzi nell'esecuzione dei lavoricose • Euro 2.500.000,00 per sinistro • Euro 1.500.000,00 per persona. La Ditta si impegna ad inviare al Comune copia della suddetta polizza assicurativaentro il termine fissato per l'avvio del servizio, il cui importo è stabilito nel bando di garanonché l’attestato rilasciato, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’operaa specifico beneficio dell’Ente appaltatore, in relazione all’integra garanzia ordine alla quota parte del massimale della polizza vincolata a cui l’impresa è tenutabeneficio esclusivo dell’Ente medesimo. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da avendo essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione soltanto lo scopo di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della ulteriore garanzia. La polizza Il Comune appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità. L’esistenza di cui al presente articolotali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, avendo le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppoesclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantidebitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’appaltatore all’Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500'000.00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500'000.00 (diconsi euro cinquecentomila/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato pari all'importo contrattuale. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.cbtoscanacosta.it, www.cbtoscanacosta.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 121.360,00 (diconsi euro CENTOVENTUNOMILATRECENTOSESSANTA/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129L’Aggiudicatario, comma 1con la sottoscrizione dei singoli contratti operativi, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligatosi obbliga a: - stipulare, almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99di ciascun intervento ricompreso all’interno di ciascun contratto operativo, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti da Acer a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti per l'importo pari all’ammontare lavori indicato sul progetto esecutivo approvato. Le somme da assicurare (sezione A - partita 1 e 2) saranno indicate di volta in volta dalla stazione appaltante, non essendo al momento stimabili. La polizza deve inoltre assicurare Acer contro la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori (sezione B) il cui importo è stabilito nel bando massimale sarà definito di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionevolta in volta dalla stazione appaltante per ciascun intervento. La copertura assicurativa decorre decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cessa cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti Acer da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’impresa, dell'esecutore non comporta l’inefficacia l'inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza di cui RCT deve essere indipendente da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso quindi specificatamente dedicata al presente articoloappalto. - stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) addetti all’attività svolta, prestata ed oggetto dell’Accordo, dei quali l’Appaltatore si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per ogni singolo Contratto Operativo che sarà sottoscritto. La polizza RCT/O dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l’Appaltatore avesse già in corso, quindi specificatamente dedicata al presente Accordo Quadro, ed in caso di A.T.I., la polizza dovrà essere presentata da parte della Capogruppo mandataria anche in nome e per conto della/e mandante/i che deve/devono rientrare nel novero degli Assicurati. I massimali della predetta polizza saranno indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante. La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro. -costituire una polizza fidejussoria di Performance a garanzia della corretta e completa esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento del credito fiscale da parte della Stazione Appaltante che indennizzi ACER per l'eventuale perdita derivante dal mancato ottenimento o mancato riconoscimento dell'Ecobonus o meglio della detrazione fiscale del 110% sui lavori di efficientamento energetico e/o di miglioramento sismico eseguiti dall’appaltatore. Nello specifico tale polizza dovrà coprire Acer dall’eventualità di non poter ottenere il credito fiscale da cedere a causa di qualsiasi inadempimento, od errato o parziale adempimento svolto in una qualsiasi delle fasi dell’assolvimento di ogni contratto operativo. -A costituire una garanzia postuma c.d. “di Rimpiazzo e Posa in Opera" che assicuri ACER per il rimpiazzo totale o parziale dei lavori causati da difetti di materiale e/o posa in opera in quelle parti dell'edificio oggetto di ristrutturazioni, e nello specifico i lavori di impermeabilizzazione delle coperture, rivestimenti esterni intonaco o rivestimento cappotto termico. La stessa copre senza alcuna riserva altresì le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate a seguito di danni materiali e diretti per errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano l'opera non idonea. Essa dovrà essere stipulata prima dell'avvio di lavori ed in abbinamento alla polizza CAR per i lavori da realizzare. La copertura assicurativa ha una durata di 10 anni dalla data di fine lavori. Gli importi da assicurare saranno indicati di volta in volta dalla stazione appaltante, non essendo al momento stimabili. - limitatamente alle opere che l’appaltatore non ha offerto di eseguire gratuitamente, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs.50/2016 l’Appaltatore si obbliga, per il pagamento di ciascuna rata di saldo, alla costituzione di altrettante garanzie fidejussorie bancarie o assicurative di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. Con la stipulazione di ogni contratto operativo: - il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice con durata pari all’intera durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività connesse per un massimale almeno pari al 30% dell’importo dei lavori progettati. La stessa deve coprire anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitricirischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti- I professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni sono tenuti a produrre ad ACER, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’artai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 37119, comma 514, una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale almeno pari al valore complessivo del Dlgs. 163/06credito fiscale generato dalle predette attestazioni o asseverazioni rilasciate e, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppocomunque, coprono senza alcuna riserva anche i non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni causati dalle imprese mandantieventualmente provocati dall’attività prestata.” L’attività di asseverazione da assicurare si intende resa ai fini dell’ottenimento dello sconto fiscale “Superbonus 110%”.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 198.000,00 (diconsi euro centonovantottomilavirgola00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia……………..(diconsi euro ). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129L’appaltatore é obbligato a stipulare, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi sottoscrizione del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99contratto di appalto, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da Committente a copertura di tutti i rischi di esecuzione rischi, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazionesul cantiere e sulle opere in genere e, insufficiente progettazionein particolare, azioni di terzi o cause di forza maggioresulle preesistenze sui fabbricati, materiali, attrezzature e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, opere il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura massimale dovrà essere pari all’importo totale dei rischi ai quali lavori affidati e la cui durata e piena validità si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori e cessa sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque provvisorio. In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolosopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della Committente. Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali da intendersi come limiti inderogabili: - polizza assicurativa RCT per i seguenti massimali: € 500.000,00 unico per sinistro ; - copia di separata polizza assicurativa RCO per i seguenti massimali: € 500.000,00 per sinistro e per prestatore di lavoro; Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, prestata dall’appaltatoredevono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e fornitricicomunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente, e devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente almeno 10 gg. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiprima della consegna dei lavori.

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Samples: Lavori Di Messa in Sicurezza Di via Pontassio Nel Tratto Adiacente Al Torrente Stella Compreso Fra Le Vie Del Santonuovo E Delle Passaiole

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato nel Bando di Gara. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: martinafranca.etrasparenza.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è quella di legge. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziaquello previsto dalla normativa . La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in (diconsi euro ). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia(diconsi euro ). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolosopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatoredall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il pagamento della rata di saldo, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea non costituisce presunzione di concorrentiaccettazione dell'opera, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37ai sensi dell'articolo 1666, comma 52, del Dlgscodice civile. 163/06Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppol'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel D.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare deve corrispondere all’importo del contratto, ossia all’importo indicato al Capo I, Art. 2 – Ammontare dell’appalto, al netto del ribasso di gara. Inoltre, l’appaltatore deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata (vedi comma precedente) per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 euro (diconsi euro cinquecentomila). La polizza Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. L'affidamento in subappalto è subordinato al presente articolorispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, prestata dall’appaltatorese singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenticompresi nel contratto, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’affidataria dei singoli lavori è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative ai servizi oggetto del Capitolato e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque dovessero derivare in conseguenza dei servizi ad essa affidati. Ai sensi dell'articolo 129dell’art. 103, comma 1del D. Lgs. nr. 50/2016, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore l'esecutore dei lavori è obbligatoobbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatianche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi ed Operai nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionemassimale non deve essere inferiore ad €. 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’impresa, dell'esecutore non comporta l’inefficacia l'inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza di cui al presente articoloResponsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro tiene indenne l’Assicurato, prestata dall’appaltatore(cioè l’Impresa esecutrice dell’opera), copre senza alcuna riserva anche di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della propria attività. La polizza deve coprire tutto l’ambito dell’attività dell’impresa, compresi i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitricirischi connessi con l’utilizzo di macchinari. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, La polizza RCT-RCO deve riguardare le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.seguenti due parti:

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Samples: Accordo Quadro Rivolto a Piu’ Operatori Economici Per Ex

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in €.1.000,000,00 . Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia€.1.000,000,00 . La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore 163/06 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, obbligata a produrre stipulare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, o più polizze assicurative che tenga indenne tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna nell’esecuzione dei lavori e cessa sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato provvisorio. Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative: - all’assicurazione RCT per il massimale pari 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro con i limiti previsti dall’art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per danni a persone, a cose e animali; - l'indicazione specifica tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera ed al cantierecollaudo”; - all’assicurazione contro eventuali danni e/o distruzioni, i componenti dell’ufficio anche parziali, di direzione dei lavoriimpianti, i coordinatori per la sicurezzaopere e cose, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori; il , con massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere accese e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e coprire l’intero periodo dell’appalto fino al presente articolocompletamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, prestata dall’appaltatorealla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette. Si applicano le disposizioni dell’art. 125 del Regolamento 207/2010. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza indennitaria decennale secondo le modalità ed i tempi di cui all’art. 126 del D.P.R. 207/2010 con importo che non dovrà essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, con decorrenza dalla data del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticollaudo provvisorio.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila/00cent). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00cent). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato nell'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 445.189,91 (dicosi Euro quattrocentoquarantacinquemilacentoottantanove/91). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in ............... (diconsi euro ). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia(diconsi euro ......................). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in Euro € 59 727,42. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziaEuro 500.000. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Si richiamano l’art. 35, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art18 e l’art. 103 D.P.R. 554/99commi 6, a produrre una polizza 7, 8, 9 del Codice degli Appalti. ACRWin L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di importo pari all'anticipazione maggiorato del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi tasso di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo predetta garanzia è stabilito nel bando di gara, è prestata rilasciata da un'impresa di assicurazione autorizzata imprese bancarie autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l'assicurazione. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di assicurazionerestituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di €................................ (Euro ). Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € (Euro ................................................) (4). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri premio o di terzi; - la copertura dei danni causati commissione da errori parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. •(Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di realizzazionecui all’art. 35 comma 8 del Codice degli Appalti) L’Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, omissioni con decorrenza dalla data di cautele emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone comunque decorsi dodici mesi dalla data della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione certificata ultimazione dei lavori, i coordinatori una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando responsabilità civile verso (4)Nei documenti e negli atti a base di gara e deve o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare l’Ente Appaltante che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dell'esecuzione dei lavori; lavori il cui massimale è pari al 5% cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso .. ACRWin terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziagravi difetti costruttivi. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime in pendenza dell’accertamento delle responsabilità disciplinato dall’arte senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 37, comma Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale viene stabilito nella somma di € ........................................ (Euro ) (5, del Dlgs). 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiIl massimale per la polizza di responsabilità civile decennale viene stabilito nella somma di € (Euro ..................................................) (6).

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Samples: Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia$MANUAL$ (diconsi euro $MANUAL$). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 200.000,00 (diconsi euro DUECENTOMILA/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia200.000,00 (diconsi euro DUECENTOMILA/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500'000 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia1'000'000,00E (diconsi euro UN MILIONE,00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 116.336,13. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia100.000,00. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro _cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 1.112.053,56 euro (diconsi euro unmilionecentododicimilacinquantatre/56). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione dei servizi o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo dell’appalto e dei servizi affidati di importo minimo fissato in 5 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'articolo 129dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT e RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate. In caso di impossibilità, comma 1le mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT e RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, D.Lgsle polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della consegna dei lavori ai sensi stipula del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99contratto e preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, fermo restando che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazioneincombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa decorre dalla data dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. L'inosservanza di consegna dei lavori quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentocolpa dell'Impresa. La polizza assicurativa deve prevedereStazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opereincendi, temporanee e permanentiesplosioni, eseguite o in corso scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concretopropria competenza, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiterzi.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in € 210.125,02 (Euro duecentodiecimilacentoventicinque/02). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia€ 210.125,02 (Euro duecentodiecimilacentoventicinque/02). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.lauria.pz.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione dei servizi o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo dell’appalto e dei servizi affidati di importo minimo fissato in 5 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'articolo 129dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT e RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate. In caso di impossibilità, comma 1le mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT e RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, D.Lgsle polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della consegna dei lavori ai sensi stipula del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99contratto e preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, fermo restando che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazioneincombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoscadenza contrattuale. La ditta appaltatrice deve mantenere in essere le polizze di cui al presente articolo per tutta la durata dell’appalto; a tal fine dovrà depositare alla stazione appaltante quietanza dell’avvenuto pagamento del premio entro 10 giorni dalla scadenza della polizza assicurativa deve prevederedi cui si tratta. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per quanto concerne fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opereincendi, temporanee e permanentiesplosioni, eseguite o in corso scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concretopropria competenza, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiterzi.

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Samples: www.gaiaservizi.eu

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129E’ fatto obbligo alla ditta procedere, comma 1per tutta la durata del contratto, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una alla stipula di polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nell'esecuzione persone o cose dal personale e dagli utenti dei lavori. La polizza assicurativaservizi, danni per i quali la concessionaria subentrerà in tutti gli obblighi risarcitori e di responsabilità in cui potrebbero essere investiti direttamente o indirettamente il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai PLUS e i Comuni interessati per i quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoil medesimo rimane esonerato. La polizza assicurativa deve prevederedovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per quanto concerne tutti i rischi rischi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato; l’importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00. L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare una polizza infortuni per gli utenti dei servizi educativi territoriali, di esecuzioneludoteca e o attività di animazione (circa 600 minori). I massimali indicati per la polizza infortuni sono i seguenti: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o €. 100.000,00 in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzicaso morte; - la copertura dei danni causati da errori €. 105.000,00 per invalidità permanente; - diaria giornaliera di realizzazione, omissioni €. 40,00 per ricovero ospedaliero; - rimborso spese mediche €. 2.500,00. Copia di cautele o di regole dell’arte, difetti dette polizze dovranno essere consegnate al committente al momento della stipula del contratto. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto. L'affidatario è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura responsabile dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dovessero occorrere agli utenti del servizio, agli stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, operatori o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso dello svolgimento della attività e imputabile a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Nel caso di esecuzione incidenti o danni occorsi agli utenti, al personale, agli animali e alle cose nell'espletamento del servizio l'affidatario dovrà attivare le misure necessarie a tutela dei lavori; il massimale è pari danneggiati e darne comunicazione scritta al 5% committente relazionando sull'accaduto In alternativa alla stipulazione della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articoloprecedente comma, prestata dall’appaltatorel'affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre senza alcuna riserva anche i danni causati il servizio svolto per conto committente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Resta inteso che la polizza non libera l’appaltatore dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea proprie responsabilità avendo essa esclusivo scopo di concorrentiulteriore garanzia, giusto essendo il regime delle committente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, derivante dall’esecuzione del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiservizio.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 956.917,78 (diconsi euro novecentocinquantaseimilanovecentodiciassette/78). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitricidei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, #{GUID_F5368440-4C70-4F52-AB41-B9E26D1C00AF|LIVELLO_2|TESTO_Disciplina del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.subappalto_END}&

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgsdell'art. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni 2602 del Codice Civile si dovrà rispettare il disposto di cui all’art. 128 del DPR n. 207/2010 e smi. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della consegna dei lavori ai sensi stipula del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99contratto, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, fermo restando che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazioneincombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa decorre dalla data dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di consegna dei lavori Consorzio tra Cooperative di Produzione e cessa Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla data di emissione stipula del certificato di collaudo provvisorio contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziaCommittente, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentofatto e colpa dell'Impresa. La polizza assicurativa deve prevedereStazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opereincendi, temporanee e permanentiesplosioni, eseguite o in corso scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concretopropria competenza, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiterzi.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato dalla Stazione appaltante. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, comma 17, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore l'affidatario è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre primo contratto attuativo anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionecon massimale pari a 500.000 €. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto attuativo e cessa alla data di emissione del conclusivo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione dell'accordo quadro corrispondente alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocertificato conclusivo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’impresa, dell'esecutore non comporta l’inefficacia l'inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, dovrà essere stipulata polizza assicurativa della rata di saldo: prima del pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo. La polizza rata di cui saldo dovrà comunque avere importo non inferiore al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea 5% dell’importo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticiascun contratto attuativo.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e conse- gnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assi- curazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in euro 180.000,00 (diconsi euro Centottantamila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel cor- so dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato certifi- cato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza po- lizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente ride- terminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvi- sorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina to- tale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'ope- ra realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della re- sponsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collau- do provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziaeuro 180.000,00 (diconsi euro Centottan- xxxxxx/00). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo quello di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziacontratto. La polizza Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne la Stazione appaltante anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo compreso quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavorilavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La L’importo della somma da assicurare è fissato in euro 4.410.000,00 (euro quattromilioniquattrocentodiecimila/00). Tale polizza assicurativa, deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. pari a 500.000,00 euro La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo A far data dal certificato di garanziacollaudo per tutta la durata dell’operazione di Contratto di Disponibilità, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura a Garanzia dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’operaDanni all’Opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenutaconseguenza di un qualsiasi evento naturale e/o artificiale (Incendio, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concretoScoppio, per l’obbligazione di risultato Terremoto, Alluvione, Fulmine, etc) che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affinipossa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica disposizione con un massimale che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando almeno pari a €. 1.920.000,00- identico al 100% del costo di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticostruzione dell'Opera.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato per un importo pari all'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia€ 500.000 (diconsi euro cinquecentomila). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle forniture. L’importo della somma da assicurare è fissato in € 174 241,74 (diconsi euro centosettantaquattromiladuecentoquarantasette/74). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativanel corso dell’esecuzione delle forniture, il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni forniture in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per forniture di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i Il fornitore delle apparecchiature tecnologiche è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia€ 174 241,74 (diconsi euro centosettantaquattromiladuecentoquarantasette/74). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 1.000.000,00 (diconsi euro un milione,00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza (diconsi euro Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1del Dlgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna l’esecutore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, è altresì obbligato a produrre stipulare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna nell’esecuzione dei lavori e cessa sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi di esecuzione (CAR) deve essere stipulata per con un massimale pari ad € 129.000,00 e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché a copertura della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato di € 1.000.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, ovvero dalla data di consegna dei lavori, fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentolavori. La polizza garanzia assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantisubfornitrici.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 129, comma 11 del D.Xxxx. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i,, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi contestualmente alla sottoscrizione del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99contratto, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatideterminati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma fissata nel bando di gara assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.deve:

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in € 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000 (diconsi euro CINQUECENTOMILA). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza € 500.000,00 (diconsi euro Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129, del comma 1, 7 dell’art. 103 del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che tenga indenne impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’impresa, dell'esecutore non comporta l’inefficacia l'inefficacia della garanzia. garanzia nei confronti della stazione appaltante La polizza assicurativa è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitricidei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea In caso di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, raggruppamenti temporanei le stesse garanzie assicurative prestate sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche in nome e per conto di tutti i danni causati dalle imprese mandanticoncorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Al momento della stipula del contratto, comma 1l’Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria secon- do quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, D.Lgsdel risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima Il Committente ha il diritto di valersi della consegna cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il com- pletamento dei lavori ai sensi in caso di risoluzione del comma 1 dell'artcontratto disposta in danno dell'Appaltatore. 103 D.P.R. 554/99Il Committen- te ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appal- tatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne saldo all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a terzi nell'esecuzione dei lavorivalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando garanzia cessa di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla data normati- va vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti I- spettorati del Lavoro. In assenza di ultimazione dei lavori risultante tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal relativo certificatoCommittente fino all’adempimento delle condizioni suddette. Qualora sia previsto un periodo Oltre alla cauzione definitiva di garanziacui sopra, l’aggiudicatario deve costituire la polizza assicurativa è sostituita da di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs 163/06 e all’art. 125 del DPR n. 207/2010 per una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentosomma assicurata pa- ri: ⬝ Partita 1- Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): impor- to del contratto al lordo dell’IVA; ⬝ Partita 2 - Opere preesistenti (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 100.000,00; ⬝ Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 10.000,00. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - inoltre assicurare la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso di della esecuzione dei lavorilavori per un massimale di Euro 500.000,00. In detta poliz- za nelle definizioni di Terzi andrà compresa la Stazione Appaltante; il massimale è pari inoltre, nel caso di presenza di fran- chigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi possono essere apposti esclusivamente al 5% con- traente e non saranno accettate forme di riduzione della somma assicurata liquidazione per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroi diversi rischi. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La Detta polizza dovrà essere redatta secondo lo schema tipo 2.3 di cui al presente articoloD.M. 12.03.2004 n. 123 e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata. La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, prestata dall’appaltatoreche dovrà essere comunicata alla Società assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea cesserà alla data di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, emissione del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiCertificato di collaudo o di regolare esecuzione.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 1.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo quello di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziacontratto. La polizza Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore L'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, obbligato a produrre stipulare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavorilavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito somma assicurata à stabilita nel bando di gara. II massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5 % della somma assicurata per le opere, è prestata da un'impresa con un minimo di assicurazione autorizzata 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionecontabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere. La copertura assicurativa decorre decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cessa cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà contenere la previsione a favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro. L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi e per la loro eventuale sostituzione o rifacimentodurata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi liquidazione della rata di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze. In caso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature riunione di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche concorrenti ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata concorrenti con responsabilità solidale nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza caso di cui al presente articolocomma 2 dell'articolo citato, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitricicon responsabilità "pro quota" nel caso di cui al comma 3 del ripetuto art. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti13 della Legge Quadro.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 999.961,80 (diconsi euro novecentonovantanovemilnovecentosessantuno/80). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato nell’importo contrattuale.Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la Alla scadenza tale polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’impresa, dell'esecutore non comporta l’inefficacia l'inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza di cui al presente articolosopra dovrà prevedere un periodo di estensione della garanzia della durata di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche che tenga indenne la stazione appaltante per i danni derivanti da difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto. L’estensione in particolare prevedrà le seguenti coperture assicurative: - danni ad opere ed impianti preesistenti; - costi di demolizione e sgombero; - danni causati dalle imprese subappaltatrici da vizi dei materiali, difetti di fusione, di calcolo e fornitricidi fabbricazione. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 5, 7 del DlgsD.lgs 50/2016. 163/06, Le garanzie fideiussorie e le stesse garanzie polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantidi cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 1.000.000,00. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza assicurativa deve prevedere, di assicurazione della responsabilità civile per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in ...................... (diconsi euro ). Tale xxxxxxx deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia............... (diconsi euro ). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006del Codice dei contratti, l'appaltatore e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatideterminati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara nella forma <Contractors All Risks> (C.A.R.) e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.deve:

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Per tutto il periodo del servizio l’Impresa dovrà contrarre, comma 1a sue spese, D.Lgs. 163/2006una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, l'appaltatore è obbligatointeressi e spese) di tutti i danni, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99di legge, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile con copertura adeguata per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati che la Ditta stessa potrebbe provocare nel corso dell’effettuazione del servizio, alle strutture costituenti i centri di conferimento, a terzi, la polizza deve prevederenonché per i danni determinati dalla non effettuazione del servizio. In particolare l’Impresa dovrà stipulare una o più polizze assicurative che garantiscano: - la copertura 1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) a garanzia di danni:  involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi (compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili dal Committente e/o dai Sub ATO, e a quanti autorizzati a recarsi presso i centri di conferimento) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;  collegati a fatti accidentali verificatisi durante l’esecuzione dei servizi prestati; 2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) A garanzia dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso essa dipendenti. L’Impresa dovrà garantire come massimali minimi R.C.T, R.C.O i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e seguenti importi: - danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltantecose: 1.000.000,00 Euro; - l'indicazione specifica danni a persone: 3.000.000,00 Euro. Con la stipulazione dell’assicurazione prescritta, l’Impresa non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiereverificassero durante lo svolgimento dei servizi previsti. Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori anche per la sicurezzaparte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i collaudatoriservizi. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando L’Impresa si obbliga a tenere il Committente indenne da ogni e qualsiasi richiesta di gara risarcimento od azione presente e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al futura in dipendenza del presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticontratto.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129L'aggiudicatario è responsabile, comma 1nei confronti della Stazione Appaltante, D.Lgsdei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti. 163/2006E', l'appaltatore è obbligatoinoltre, almeno 10 giorni prima della consegna diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei lavori ai sensi danni a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, l’aggiudicatario dovrà stipulare o dimostrare di possedere, precedentemente all’avvio del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99servizio, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavoripersone e/o cose (RCTO) per i rischi derivanti dal presente appalto. La polizza assicurativadovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del presente capitolato, il cui importo è stabilito comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro • Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro • Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 3.000.000,00 Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto: • L’Amministrazione Comunale sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti- o coperti parzialmente- dalla polizza assicurativa (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc); • Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un danneggiati od all’Amministrazione comunale; Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti uffici competenti prima dell’inizio del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiservizio.

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Samples: Bando Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in Euro 3.042.896,32 (diconsi euro tre milionizeroquarantaduemileottocentonovantasei/32). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionealmeno pari a € 3.042.896,32. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L’importo della somma da assicurare è fissato in Euro 1.200.000,00 (diconsi euro un milione e ducentomila/00). Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o il loro rappresentanze. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziadell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, n. 123 del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti2004.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Il veicolo locato deve essere assicurato per tutto il periodo di locazione, comma 1a cura e spese dell’Utilizzatore ed anche nell’interesse di SCB, D.Lgsper i seguenti rischi e massimali: - Responsabilità civile con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’utilizzatore presso Compagnia di gradimento di SCB: massimale unico almeno pari al minimo di legge; obbligo di estensione a tutti i Paesi Europei e di acquisizione della Carta Verde. 163/2006Qualora, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'artsuccessivo art. 103 D.P.R. 554/9917, a produrre SCB abbia autorizzato la circolazione del veicolo in Paesi non aderenti alla Convenzione istitutiva della Carta verde, l’Utilizzatore dovrà provvedere autonomamente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne per la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile valida in tali paesi. - Furto e incendio con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’Utilizzatore con beneficiario/vincolo assicurativo a favore di SCB: per danni a terzi nell'esecuzione dei lavoriil valore su strada del veicolo, con riduzione facoltativa del capitale assicurato come da condizioni di polizza. La polizza assicurativaLe polizze devono essere vincolate per tutta la durata della locazione e comunque sino all'effettiva restituzione del veicolo, il cui importo è stabilito nel bando se successiva. Qualora al termine del contratto intendesse avvalersi dell'opzione di garariacquisto del veicolo, è prestata da un'impresa la copertura delle polizze cesserà al momento del passaggio di proprietà del veicolo. Delle polizze di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre cui sopra, non intermediate da SCB, dovrà essere trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione immatricolazione del certificato di collaudo provvisorio veicolo (o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione intestazione al P.R.A. in caso di veicolo usato), copia a SCB alla quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei lavori risultante dal relativo certificatopremi sia in relazione alla prima assicurazione che agli anni successivi. Qualora In caso di morosità dell’Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, SCB potrà provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta, a spese e per conto dell’Utilizzatore, con diritto di totale e immediata rivalsa nei confronti di quest’ultimo. L’Utilizzatore ha l'onere di denunciare alla Compagnia di Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia a SCB, qualsiasi evento che sia previsto un periodo suscettibile di garanzia, la essere coperto dall’assicurazione. In relazione ad altri specifici aspetti contrattuali relativi alla copertura assicurativa si rimanda ai fascicoli informativi e alle condizioni di polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni redatti dalle Compagnie di Assicurazione. Il Finanziatore dà mandato all’Utilizzatore di trattare con le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi Compagnie di Assicurazione per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi liquidazione di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso qualsiasi danno; il relativo atto di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori quietanza sarà inoltrato per la sicurezzafirma al Finanziatore; le Compagnie di Assicurazione ed il Finanziatore stabiliranno se la liquidazione deve avvenire in favore di quest’ultimo ovvero in favore dell’Utilizzatore. Il Finanziatore potrà revocare in qualsiasi momento, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; a suo insindacabile giudizio, il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute mandato a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticoncordare l’indennizzo.

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Samples: Contratto Lea Consumo 06/2022

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila\00 cent). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziaEuro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/ 00 cent ). La polizza Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.giaveno.to.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Per tutto il periodo del servizio l’Impresa dovrà contrarre, comma 1a sue spese, D.Lgs. 163/2006una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, l'appaltatore è obbligatointeressi e spese) di tutti i danni, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99di legge, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile con copertura adeguata per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati che la Ditta stessa potrebbe provocare nel corso dell’effettuazione del servizio, alle strutture costituenti i centri di conferimento, a terzi, la polizza deve prevederenonché per i danni determinati dalla non effettuazione del servizio. In particolare l’Impresa dovrà stipulare una o più polizze assicurative che garantiscano: - la copertura 1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) a garanzia di danni: • involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi (compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili dal Committente e/o dai Sub ATO, e a quanti autorizzati a recarsi presso i centri di conferimento) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali; • collegati a fatti accidentali verificatisi durante l’esecuzione dei servizi prestati; 2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) A garanzia dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso essa dipendenti. L’Impresa dovrà garantire come massimali minimi R.C.T, R.C.O i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e seguenti importi: - danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltantecose: 1.000.000,00 Euro; - l'indicazione specifica danni a persone: 3.000.000,00 Euro. Con la stipulazione dell’assicurazione prescritta, l’Impresa non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiereverificassero durante lo svolgimento dei servizi previsti. Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori anche per la sicurezzaparte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i collaudatoriservizi. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando L’Impresa si obbliga a tenere il Committente indenne da ogni e qualsiasi richiesta di gara risarcimento od azione presente e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al futura in dipendenza del presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticontratto.

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Samples: envalaosta.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle operepersone, temporanee e permanentialle cose, eseguite alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o in corso persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di esecuzione cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto. La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concretosinistro, per l’obbligazione persone o cose ed inoltre garantisca le rivalse di risultato che essa assume qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona. La Ditta appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’artpermanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terziLa mancata stipulazione della polizza, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni conformità della stessa rispetto a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata quanto stabilito nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso presente articolo o il ritardato mancato pagamento delle somme dovute a titolo del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di premio da parte dell’impresarisoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, non comporta l’inefficacia della garanziaart. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, 1456 del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiCodice Civile).

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Samples: Disciplinare Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato pari all’importo dell’appalto. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000 euro. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: ente.parcoticino.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99Il veicolo locato deve essere assicurato per tutto il periodo di locazione, a produrre una cura e spese dell’Utilizzatore ed anche nell’interesse di SCB, per i seguenti rischi e massimali: - Responsabilità civile con polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’utilizzatore presso Compagnia di gradimento di SCB: massimale unico almeno pari al minimo di legge; obbligo di estensione a tutti i rischi Paesi Europei e di esecuzione acquisizione della Carta Verde. - Furto e incendio con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’Utilizzatore: per il valore su strada del veicolo, con riduzione facoltativa del capitale assicurato come da qualsiasi causa determinaticondizioni di polizza. Le polizze si intendono vincolate, salvo quelli derivanti da errori di progettazionesecondo il testo delle clausole in uso, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per tutta la durata della locazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavoriulteriori 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza del Contratto e comunque sino all’effettiva restituzione del veicolo se successiva. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa Delle polizze di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre cui sopra, non intermediate da SCB, dovrà essere trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna immatricolazione del veicolo, copia a SCB alla quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei lavori premi sia in relazione alla prima assicurazione che agli anni successivi. In caso di morosità dell’Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, SCB potrà provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta, a spese e cessa per conto dell’Utilizzatore, con diritto di totale e immediata rivalsa nei confronti di quest’ultimo. L’Utilizzatore ha l'onere di denunciare alla data Compagnia di emissione del certificato Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia a SCB, qualsiasi evento che sia suscettibile di collaudo provvisorio o del certificato essere coperto dall’assicurazione. In relazione ad altri specifici aspetti contrattuali relativi alla copertura assicurativa si rimanda ai fascicoli informativi e alle condizioni di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data polizza redatti dalle Compagnie di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoAssicurazione. Qualora sia previsto un periodo Il Finanziatore dà mandato all’Utilizzatore di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni trattare con le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi Compagnie di Assicurazione per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi liquidazione di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso qualsiasi danno; il relativo atto di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori quietanza sarà inoltrato per la sicurezzafirma al Finanziatore; le Compagnie di Assicurazione ed il Finanziatore stabiliranno se la liquidazione deve avvenire in favore di quest’ultimo ovvero in favore dell’Utilizzatore. Il Finanziatore potrà revocare in qualsiasi momento, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; a suo insindacabile giudizio, il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute mandato a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticoncordare l’indennizzo.

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Samples: Locazione Finanziaria Di Veicolo Al Consumo

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99Il veicolo locato deve essere assicurato per tutto il periodo di locazione, a produrre una cura e spese dell’Utilizzatore ed anche nell’interesse di SCB, per i seguenti rischi e massimali: - Responsabilità civile con polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’utilizzatore presso Compagnia di gradimento di SCB: massimale unico pari al minimo di legge; obbligo di estensione a tutti i rischi Paesi Europei e di esecuzione acquisizione della Carta Verde. - Furto e incendio con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’Utilizzatore: per il valore su strada del veicolo, con riduzione facoltativa del capitale assicurato come da qualsiasi causa determinaticondizioni di polizza. Le polizze si intendono vincolate, salvo quelli derivanti da errori di progettazionesecondo il testo delle clausole in uso, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per tutta la durata della locazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavoriulteriori 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza del Contratto e comunque sino all’effettiva restituzione del veicolo se successiva. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è prestata da un'impresa Delle polizze di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre cui sopra, non intermediate da SCB, dovrà essere trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna immatricolazione del veicolo, copia a SCB alla quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei lavori premi sia in relazione alla prima assicurazione che agli anni successivi. In caso di morosità dell’Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, SCB potrà provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta, a spese e cessa per conto dell’Utilizzatore, con diritto di totale e immediata rivalsa nei confronti di quest’ultimo. L’Utilizzatore ha l'onere di denunciare alla data Compagnia di emissione del certificato Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia a SCB, qualsiasi evento che sia suscettibile di collaudo provvisorio o del certificato essere coperto dall’assicurazione. In relazione ad altri specifici aspetti contrattuali relativi alla copertura assicurativa si rimanda ai fascicoli informativi e alle condizioni di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data polizza redatti dalle Compagnie di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoAssicurazione. Qualora sia previsto un periodo Il Finanziatore dà mandato all’Utilizzatore di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni trattare con le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi Compagnie di Assicurazione per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi liquidazione di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso qualsiasi danno; il relativo atto di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori quietanza sarà inoltrato per la sicurezzafirma al Finanziatore; le Compagnie di Assicurazione ed il Finanziatore stabiliranno se la liquidazione deve avvenire in favore di quest’ultimo ovvero in favore dell’Utilizzatore. Il Finanziatore potrà revocare in qualsiasi momento, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; a suo insindacabile giudizio, il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute mandato a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticoncordare l’indennizzo.

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Samples: Contratto Lea Consumo 05/2018

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129L’Appaltatore, comma 1prima della firma del contratto, D.Lgsdeve costituire a garanzia degli obblighi assun- ti, apposita garanzia fidejussoria. 163/2006Al termine del Servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Stazione appaltante subordinatamente all’avvenuta liquidazione finale della contabilità e dell’accettazione della medesima da parte dell’Appaltatore nonchè alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza. L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, l'appaltatore imperizia o per mancata informazio- ne/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare. Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti da ACEA e da terzi in di- pendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare ACEA da ogni richiesta di risarci- mento. L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 129 del D. Lgs 163/2006 e dell’articolo 125 del d.P.R. 207/2010, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99data prevista d’inizio delle prestazioni, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavorinell’esecuzione del servizio. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati de- ve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza assicurativadeve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiun- tivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve esse- re stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00, il cui importo è stabilito nel bando con esplicita clausola relativa a danni ambientali e esclusione di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionequalsiasi fran- chigia. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza contratto di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiquindi ben conoscere.

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Samples: www.aceapinerolese.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in ………………… (diconsi euro ). Tale xxxxxxx deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila/00). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.potenza.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 5.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia10.000.000,00 (diconsi euro diecimilioni). La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Al momento della stipula del contratto, comma 1l’Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria secon- do quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, D.Lgsdel risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima Il Committente ha il diritto di valersi della consegna cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il com- pletamento dei lavori ai sensi in caso di risoluzione del comma 1 dell'artcontratto disposta in danno dell'Appaltatore. 103 D.P.R. 554/99Il Committen- te ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appal- tatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne saldo all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a terzi nell'esecuzione dei lavorivalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando garanzia cessa di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla data normati- va vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti I- spettorati del Lavoro. In assenza di ultimazione dei lavori risultante tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal relativo certificatoCommittente fino all’adempimento delle condizioni suddette. Qualora sia previsto un periodo Oltre alla cauzione definitiva di garanziacui sopra, l’aggiudicatario deve costituire la polizza assicurativa è sostituita da di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs 163/06 e all’art. 103 del DPR n. 554/99 per una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentosomma assicurata pari: ⬝ Partita 1- Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): impor- to del contratto al lordo dell’IVA; ⬝ Partita 2 - Opere preesistenti (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 200.000,00; ⬝ Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 20.000,00. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - inoltre assicurare la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso di della esecuzione dei lavorilavori per un massimale di Euro 1.500.000,00. In detta po- lizza nelle definizioni di Terzi andrà compresa la Stazione Appaltante; il massimale è pari inoltre, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi possono essere apposti esclusivamente al 5% contraente e non saranno accettate forme di riduzione della somma assicurata liquidazione per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroi diversi rischi. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La Detta polizza dovrà essere redatta secondo lo schema tipo 2.3 di cui al presente articoloD.M. 12.03.2004 n. 123 e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata. La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, prestata dall’appaltatoreche dovrà essere comunicata alla Società assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea cesserà alla data di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, emissione del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiCertificato di regolare esecuzione.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 750.000,00 (diconsi euro settecentocinquantamila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia750.000,00 (diconsi euro settecentocinquantamila/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanziaEuro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell'articolo 129dell’articolo 103, comma 17, D.Lgs. 163/2006del D,lgs 50/2016, l'appaltatore l’appaltatore è obbligatoobbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, specifica per il presente appalto che tenga indenne la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, è assicurativa deve essere stipulare nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve essere prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo ; in caso di garanziaemissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la polizza assicurativa è sostituita garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni parte della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata indivisibile per le opere con un minimo coperture di 500.000 euro ed un massimo cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di 5.000.000 di euro. L’omesso omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresadell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, non comporta l’inefficacia della garanzian. 123. La polizza garanzia assicurativa contro tutti i rischi di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni causati dalle imprese subappaltatrici subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e fornitriciopere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.La somma da assicurare polizza sarà pari:

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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129103 c.7 del Dlgs 50/2016 l'Impresa è obbligata, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavoriin fase esecutiva. La polizza assicurativa, il cui importo è stabilito nel bando di gara, assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori sottoscrizione dell’Accordo quadro e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia omesso o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresadell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo.. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR); e deve: prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere preesistenti, non comporta l’inefficacia inferiore all'importo di Euro 500.000,00.Xx particolare si stabilisce quanto segue: partita 1 - il rimborso, per la parte eccedente l’importo della garanzia. franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate pari ad € 995.000,00 partita 2 - il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate pari ad € 100.000,00; partita 3 - Demolizione e sgombero € 50.000,00, a copertura del rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate; La polizza garanzia assicurativa di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i responsabilità civile per danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitricia terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea il contratto di concorrentiassicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.queste condizioni:

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Il Restauro E La Manutenzione

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato dal contratto di appalto. Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.napoli.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia€ 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Coibentazione Tubazioni

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 200.000,00 (diconsi euro DUECENTOMILA/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza Le fideiussioni di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129L'esecutore dei lavori, comma 1in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, D.Lgsdel d.lgs. 163/200636/2023, l'appaltatore è obbligato, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L9importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto(1). Tale polizza assicura la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’impresa, dell'esecutore non comporta l’inefficacia l'inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell9economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La polizza garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticontratto.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129Si richiamano, comma 1sull’argomento, D.Lgsle disposizioni di cui agli artt. 163/2006125 e 126 del Regolamento e la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, l'appaltatore n. 3. L’Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, obbligato a produrre stipulare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 2 (y ) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme allenorme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%. 3 (y ) La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a terzi nell'esecuzione dei lavorisemplice richiesta scritta della stazione appaltante. La polizza assicurativacauzione provvisoria, il cui importo è stabilito nel bando in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per la stessa una validità di gara, è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 4 (y ) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Detto svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori e cessa alla data o di emissione analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della superiore documentazione costituisce inadempimento del certificato garante nei confronti dell’Appaltatore. 5 (y ) L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziainottemperanza, la polizza assicurativa è sostituita reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da una polizza che tenga indenni corrispondere all’Appaltatore. Se non diversamente disposto, sarà costituita con le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi modalità previste dallo “Schema di esecuzione: - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticontratto”.

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Samples: Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in 300.000,00 euro (diconsi euro trecentomila). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.000 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. Per quanto concerne invece i L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia300.000,00 euro (diconsi euro trecentomila). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Contratto Appalto “Lavori Di Riqualificazione Dell’area Pubblica Tra Le Vie Roma, Torquato Tasso E Giacomo Quarenghi”

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 129A norma dell'art. 103, comma 17, D.Lgsdel d.lgs. 163/2006, l'appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre anche una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del D.M. 12.3.2004 n. 123danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 300.000,00 (diconsi euro Trecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, lavori il cui importo massimale è stabilito nel bando pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di gara, è prestata da un'impresa 500.00 euro ed un massimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 5.000.000 di assicurazioneeuro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: - contenere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti favore del progetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appaltocommittente non appena questi lo richieda, anche ai sensi dell’artin pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1665 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del codice civilevalore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. Per quanto concerne invece i L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi, la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori con decorrenza dalla data di lavoro da esso dipendenti emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando durata di gara dieci anni e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è con un indennizzo pari al 5% della somma assicurata 5 per le opere cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia500.000 (diconsi euro cinquecentomila/00). La polizza Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, dei trasporti e previamente concordato con le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantibanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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