Competenza territoriale Clausole campione

Competenza territoriale. Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.
Competenza territoriale. Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Competenza territoriale. Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore cos ì CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclu- sivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Competenza territoriale. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente: - è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente; - non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società), salvo per le opzioni AutopiùSicura Connect per le quali è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la Società Telematica.
Competenza territoriale. Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:
Competenza territoriale. Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Competenza territoriale. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto é esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è ubicata la sede sociale del Contraente.
Competenza territoriale. Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto. La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
Competenza territoriale. Per ogni controversia è competente il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato o, a scelta dell’Assicurato, quello del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Competenza territoriale. Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l’Intermediario cui è affidata la gestione del Contratto.