Contract
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
I - RELAZIONI SINDACALI
II - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O DI CONTRATTO III - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
IV - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE V - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
VI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE VII - CONTRATTO A TERMINE
VIII – CONTRATTI A CAUSA MISTA
Contratti di formazione e lavoro e apprendistato IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
X - AMMORTIZZATORI SOCIALI XI COSTITUZIONE R.S.U.
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il presente Xxxx viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del Ccnl .
Il presente Ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
I - RELAZIONI SINDACALI
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in
questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
La FISM conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell'Associazione.
CGIL-CISL-UIL - Scuola, SNALS-CONFSAL ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Commissione paritetica Nazionale e di Contratto, Commissioni Paritetiche Regionali.
II – COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O DI CONTRATTO
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1. esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di Formazione – Lavoro, apprendistato, interinale, stage e tirocini, contratti di riallineamento, ammortizzatori sociali;
2. esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3. verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4. individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
5. porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato:
6. concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro
7. svolgere compiti inerenti l’O:P. previsto dal D.Lg.vo 626/94
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM o presso altra sede accettata dalle parti.
La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione FISM o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia in argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere altra iniziativa sindacale né legale.
III - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
La Commissione paritetica Regionale di Contratto costituisce l’organo preposto a garantire :
1. il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2. l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3. la composizione delle controversie
4. svolgere compiti inerenti l’O.P. previsto dal D.Lgvo 626/94;
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
• l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dalla FISM;
• l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dalla FISM.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1. verificare l'esatta applicazione dell'art del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente
a tempo determinato;
2. esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale;
3. svolgere compiti inerenti l’O.P. previsto dal D:Lgvo 626/94.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. …..
del presente CCNL.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso la FISM con l'assistenza:
a. per i datori di lavoro, della stessa FISM, attraverso i suoi rappresentanti;
b. per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Scuola CGIL-CISL- UIL Scuola e dello SNALS-CONFSAL.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla FISM. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia alla FISM - per gli effetti dell'art. 411, 3°comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998, n. 82..
IV - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché risorse derivanti da migliori condizioni giuridico-amministrativo acquisiti dalla scuola a livello territoriale.
V- IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
L’organismo paritetico competente può essere nazionale e regionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
VI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso, per mezzo anche della Commissione Paritetica Nazionale, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale dipendente come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture.
Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione degli istituti e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dal presente contratto.
VII - CONTRATTO A TERMINE
La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.
Le parti, nell'art dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a
quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine.
L'assunzione a tempo determinato di personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall'art e non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa hanno
diritto di precedenza all'assunzione qualora l'Istituto assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell'art e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87, il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni scuola, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possa essere superiore al 10%, l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge 230/62.
VIII – CONTRATTI A CAUSA MISTA
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione del contratto di formazione e lavoro, dell’apprendistato e del lavoro interinale e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale.
Contratto formazione – lavoro e apprendistato.
I contratti di formazione lavoro sono disciplinati dall’art. 16 della legge n. 451/1994 e dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196, che disciplina anche l’apprendistato e il lavoro interinale.
Le parti ritengono che il contratto di Formazione - Lavoro e dell’apprendistato possano ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell'occupazione.
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché di definire in sede di Ente Bilaterale Nazionale uno schema tipo di riferimento per una corretta attuazione dello stesso da allegare al presente CCNL come parte integrante.
IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire sistema governato sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti normative di legge.
A tal fine individuano nei contratti di riallineamento, da definere con accordo nazionale fra le parti, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quelle scuole che, operando al di fuori di qualsiasi regime economico e normativo, intendano aderire al presente CCNL.
X - AMMORTIZZATORI SOCIALI
A seguito dell’Accordo nazionale del 16 dicembre 1996 sui "contratti di solidarietà difensivi", allegato e parte integrante del presente accordo, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le parti convengono di dover approfondire quanto all'art.2 comma 28 della legge n.662/96 e successivo decreto legislativo n.477/97 in merito all'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie non espressamente previste dalle precedenti leggi in materia e successive modificazioni e integrazioni.
Le parti convengono che la sede più idonea per l'attuazione delle norme contenute nelle citate leggi sia la Commissione Paritetica Nazionale.
XI - COSTITUZIONE R.S.U.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola e Confsal SNALS hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di scuola.
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
La FISM si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.