Contratti di prestazione d’opera Clausole campione

Contratti di prestazione d’opera. 1. I contratti di prestazione d’opera di cui al titolo III del libro V del codice civile, devono contenere:
Contratti di prestazione d’opera. (art.44 D. lgs 129/2018) Art. 18 -
Contratti di prestazione d’opera. 1. L’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti / Associazioni in grado di fornire figure professionali, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
Contratti di prestazione d’opera. (art 44 dlgs 219/2018) Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) del dlgs 219/2018, può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
Contratti di prestazione d’opera. 1. All’inizio dell’anno scolastico il D.S., sulla base del Piano dell’offerta Formativa (P.O.F.) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della Scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Contratti di prestazione d’opera. L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. A tale scopo l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni, purché in possesso dei requisiti richiesti, debitamente documentati dal curriculum professionale. L’affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. La scelta dell’esperto dovrà avvenire per mezzo di opportune procedure di selezione, precedute da apposito avviso, seguendo opportune priorità di scelta, come di seguito descritto:  attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;  attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;  attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.
Contratti di prestazione d’opera. (Art. 40 D. 44/01)
Contratti di prestazione d’opera. AMBITO DI APPLICAZIONE
Contratti di prestazione d’opera. (ai sensi dell’art. 44 comma 4 del D.M. 129/2018)
Contratti di prestazione d’opera. 1. Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione nonché uno schema di regolamento.