Common use of CONSIDERATO CHE Clause in Contracts

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;

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Sources: Accordo Di Collaborazione, Collaboration Agreement

CONSIDERATO CHE. l’artla vision dell’Istituto Comprensivo “via Tedeschi” - pienamente espressa nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 e in perfetta sintonia con la legge 107, art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 2411 commi 1-4 - si fonda sul concetto di scuola intesa come polo educativo aperto al territorio, “Nuove norme …con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”; - l’Istituto intende, nella piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, porsi come punto di riferimento educativo, culturale e formativo in materia un territorio carente di procedimento amministrativo infrastrutture e di diritto servizi, coinvolgendo nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali per la realizzazione di accesso ai documenti amministrativiuna realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità; - l’Istituto Comprensivo “via Tedeschi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione al fine di garantire la completa ed efficace attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, nell’ambito dell’elaborazione di attività di interesse comune e finalizzate a realizzare ed arricchire l’offerta formativa, ha definito una progettualità riconducibile agli ambiti culturale, musicale, sportivo, teatrale, artistico ed ambientale con particolare attenzione a quei progetti che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggesostengono la continuità del percorso formativo; - l’art. 5la progettualità legata al PTOF e al suo ampliamento si realizza in orario curricolare ed extracurricolare e nasce dall’azione sinergica di diverse figure di formatori: insegnanti, comma 6operatori educativi, esperti delle associazioni partner della scuola, volontari, per offrire servizi a sostegno del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazioneterritorio; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale nell’ottica di intervento per garantire, come la tutela delle risorse genetiche autoctone normativa più recente ha inteso ribadire, l’educazione permanente di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone tutti gli attori del processo formativo, tramite intese sinergiche e sfruttando tutti gli spazi scolastici disponibili (punti 1a e 1b; punto 2palestre, biblioteche, laboratori, aule, spazi esterni, teatro), ovvero il perseguimento questo Istituto rimane aperto al territorio offrendo quotidianamente anche in orario extrascolastico un ampio ventaglio di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce servizi di assistenza sociale di promozione culturale e del benessere psico-fisico della persona; - l’IC via Tedeschi ha come obiettivo l’apertura al territorio attraverso l’utilizzo e la messa a disposizione di spazi per l’apprendimento e la socializzazione; - le associazioni sportive e culturali dovranno condividere sia la vision che i risultati la mission della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitoscuola; - il progetto periodo emergenziale per rischio epidemiologico da COVID-19 ha imposto la messa in atto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidatealcune misure precauzionali così come stabilito dalla normativa di riferimento, dal Legislatore statale Ministero della Sanità e regionaledal Ministero dell’Istruzione che continueranno ad essere rispettate e terranno conto dell’andamento dell’epidemia anche per l’anno scolastico 2022/’23, alle predette parti quali ad esempio il distanziamento, l’areazione degli ambienti, l’utilizzo eventuale della mascherina, la pulizia e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia l’igienizzazione degli ambienti, l’utilizzo del gel igienizzante, l’eventuale sospensione delle attività culturali, sociali e sportive nel caso di tutela e valorizzazione aggravamento della biodiversità di interesse agrario del Laziosituazione epidemiologica; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni non verranno prese in considerazione e di quindi escluse dalla partecipazione all’avviso pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche le associazioni che condividendone non rispetteranno le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTindicazioni sanitarie previste;

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Sources: Avviso Pubblico, Public Notice

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il la presente accordo convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il la presente accordo convenzione non soddisfa la condizione di cui al comma 1, rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicie b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del della presente Accordo convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del della presente Accordo convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal dalla presente Accordoconvenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;dal DIBAF.

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Sources: Project Approval and Operational Agreement, Convenzione Operativa

CONSIDERATO CHE. questo Dipartimento è sottoscrittore, unitamente alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, al Dipartimento Attività Culturali, al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e al Gabinetto della Sindaca del Contratto di Affidamento di Servizi, per il triennio 2017/2019, con la società Zètema Progetto Cultura S.r.l., approvato con Deliberazione di G.C. n. 90 del 9/5/2017; l’art. 15 10, comma 2, del Contratto di Servizio indicato prevede la possibilità, nel corso dell’esecuzione dello stesso, di affidare alla società in house l’organizzazione di eventi specifici, attraverso procedure esperite nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di procedimento amministrativo e contratti pubblici; il Disciplinare relativo alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, parte integrante del Contratto di diritto di accesso ai documenti amministrativi”Servizio citato, prevede che la Società citata svolge attività strumentali volte alla gestione e valorizzazione del Sistema Musei Civici affidati alla Sovrintendenza Capitolina, dei siti archeologici monumentali e del patrimonio storico-artistico di competenza della Sovrintendenza Capitolina; lo stesso Disciplinare include la Centrale Montemartini nell’elenco dei siti museali in cui la Società sopra indicata presta i suoi servizi; esso prevede, inoltre, che, per le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro aperture straordinarie riservate all’Amministrazione, la Società in argomento possa fornire, previ specifici accordi economici, i servizi straordinari di assistenza in sala, pulizia e quant’altro si renda necessario allo svolgimento di eventi; con nota prot. n. QA/21714 del 18/04/2019 è stata inoltrata ai competenti uffici della Sovrintendenza Capitolina la richiesta di autorizzazione a svolgere l’evento di benvenuto sopra descritto presso gli spazi del Museo citato il prossimo 10 novembre, dalle ore 19.00 alle ore 21.30 circa; con nota assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot. n. QA/28497 del 29/05/2019 è stata concessa l’autorizzazione, ai fini dell’evento in oggetto, per disciplinare lo svolgimento l’utilizzo della “Sala delle Macchine” e dei ballatoi della “Sala delle Caldaie” del Museo in collaborazione questione; sono a carico di attività questo Dipartimento i costi del supporto tecnico per la predisposizione della strumentazione audio- visiva necessaria all’evento oltre quelli per la guardiania in occasione dell’apertura straordinaria e di interesse comune pulizia dei locali della sede; ai fini del predetto supporto tecnico, è stato richiesto un preventivo per i succitati servizi a Zetema Progetto Cultura Srl con nota prot. n. QA/26212 del 16/05/2019; la Società in questione, con nota prot. n. QA/36603 del 09/07/2019, ha presentato il preventivo economico dei costi per la fornitura di servizi richiesti per un importo di € 4.026,00 complessivi, di cui € 3.300,00 come base imponibile ed € 726,00 per I.V.A. al 22%, come meglio dettagliato nella nota ▇▇▇▇.▇.▇▇/▇▇▇▇▇ del 17/110/2019; la proposta prevede, più in dettaglio, due custodi per allestimento e che disallestimento dello spazio, 2 custodi per tali accordi il presidio dell’evento, 1 guardarobiere, 1 coordinatore, servizio di pulizia straordinario e servizio di facchinaggio per movimentazione di n. 100 sedie nonché il servizio audio necessario; l’offerta contenuta nel piano economico proposto da Zètema risulta economicamente congrua rispetto all’oggetto ed al valore della prestazione: infatti, essa, risulta in linea con i prezzi indicati nel citato Allegato A; in considerazione delle caratteristiche dell’affidamento, effettuato ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto n. 3, non si osservanoè proceduto alla verifica preventiva del servizio attraverso la piattaforma ▇▇.▇▇./Consip né alla suddivisione in lotti funzionali, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; l’evento sopra indicato rientra negli obiettivi programmatici dell’Amministrazione finanziati attraverso gli stanziamenti sulla posizione finanziaria 0TUR ma non è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 55 del 2/04/2019, in quanto applicabilidi importo inferiore a Euro 40.000,00; l’ACE – Art Cities Exchange risulta indicato nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 1 del 8 gennaio 2019 con cui è stato approvato il “Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale in Italia e all’estero – Anno 2019; l’evento di cui si tratta è stato, le disposizioni previste inoltre, indicato nell’allegato “A” della Determinazione Dirigenziale n. QA/43 del 30/01/2019, così come rimodulato dalla determinazione dirigenziale n. QA/115 del 01.03.2019 e n. QA/587 del 22.10.2019 con cui sono stati prenotati i fondi per l’organizzazione del Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale in Italia e nel mondo – anno 2019, approvato con la citata D.G.C. n. 1/2019; l’ammontare dell’affidamento di cui si tratta, pari complessivamente ad Euro € 4.026,00 (I.V.A. inclusa) risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 1136, commi 2 comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e rientra nella prenotazione di impegno n. 2019 / 9501; per le procedure di cui all’articolo da ultimo citato, l’art. 32, comma 2, del medesimo Decreto prevede la possibilità di ricorrere ad affidamento mediante determina a contrarre o atto equivalente. è stata accertata la produzione, da parte della società Zètema Progetto Cultura S.r.l. dei seguenti documenti: mod.45 di Ragioneria Generale, acquisito agli atti con prot. n. QA/57295 del 14/12/2018; dichiarazione di adesione al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015, integrato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2018 di approvazione del P.T.P.C.T. 2018/2020) (prot. n. QA/57297 del 14/12/2018); autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3, comma 7, della medesima leggeLegge n.136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti con prot. n. QA/57308 del 14/12/2018, in cui è indicato il seguente conto corrente bancario dedicato alle operazioni finanziarie relative all’affidamento del servizio in oggetto IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) ai sensi dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. QA/57296 del 14/12/2018; organigramma aggiornato di tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi della società (circolari SC/301534/2015 e prot. n. GB/101722/2015), prot. n. QA/38334 del 18/07/2019; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) circa l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012), acquisita con prot. n. QA/ 38334 del 18/07/2019; organigramma aggiornato dei dipendenti – nonché dei parenti e affini entro il secondo grado - l’artche hanno effettivamente esercitato funzioni connesse al rapporto negoziale con Roma Capitale (titolare, legale rappresentante e ogni altra persona munita di specifici poteri di rappresentanza e/o firma nonché dipendenti che hanno concretamente svolto un ruolo nel procedimento) (art. 1, comma 9, lett. e L. 190/2012, Circ. S.G. prot. n. RC/39260/2018 e RC/17092/2019), prot. n. QA/38334 del 18/07/2019; sono stati, altresì, verificati: la regolarità della posizione contributiva e previdenziale, come da D.U.R.C. acquisito con prot. n. QA/37052 del 11/07/19; l’assenza di annotazioni da parte dell’A.N.A.C. ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comma 5, lett. a), f), g), h), come da certificazione acquisita con prot. n. QA/46997 del 19/09/2019; la posizione anagrafica sul registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIA, (prot. n. QA/46998 del 19/09/2019); sono stati richiesti i certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 63, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito 50/2016 e ss.mm.ii. mediante attivazione della procedura di applicazione “Certificazione massiva/cerpa” (nota prot. n. QA/57588 del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte 17/12/2018) con nota prot. n. QA/53391 del 09/10/2019 è stata trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la richiesta di controllo antipantouflage; con nota prot. n. QA/57436 del 15/10/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato l’esito negativo della verifica del controllo antipantouflage e ha dichiarato la sua incompetenza a effettuare le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento verifiche richieste quanto al conflitto di obiettivi comuniinteressi; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare liquidazione del servizio oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritarioaffidamento si rinvia ai dati inseriti nella griglia contabile elaborata nel sistema jroma, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di i cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare estremi sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto riportati nella sezione “determina” del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidateprovvedimento”; l’esigibilità del servizio oggetto di affidamento si intende a far data dall’11 novembre 2019; è stata redatta, dal Legislatore statale e regionalerisulta allegata alla presente Determinazione, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario la check-list, come da circolare del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirviSegretariato Generale prot. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTn. RC/15824/2018;

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Sources: Service Agreement

CONSIDERATO CHE. l’artFondazione Cariplo sostiene il presente Accordo di collaborazione “Giardino delle Rimembranze” attraverso il programma “Lacittàintorno”. 15 della legge 7 agosto 1990Tale sostegno consiste nel mettere a disposizione dei proponenti dell’Accordo e del Comune, n. 241fino a dicembre 2021, l’azione Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiLuoghicomuni”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione particolare attraverso: L’accompagnamento di LABSUS verso la stipula dell’Accordo e il supporto nelle successive attività di interesse comune promozione, intermediazione e che monitoraggio dell’Accordo; L’accompagnamento nelle azioni di attivazione e presa in cura, grazie a diverse risorse e strumenti per tali accordi si osservanola comunicazione e l’ingaggio dei cittadini; Il supporto tecnico e operativo nella gestione della comunicazione, online e offline, anche tramite la creazione, produzione e affissione di cartelli identificativi dell’Accordo di collaborazione e dei suoi sottoscrittori in quanto applicabilipunti visibili; Il supporto tecnico e formativo per la realizzazione degli interventi da parte di Italia Nostra Onlus, le disposizioni previste dall’art. 11con la messa a disposizione di: ore di operatori, commi 2 attrezzi e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati mezzi per il conseguimento trasporto, tutto il materiale vegetale necessario per una cifra orientativa compresa tra i 1000 e i 1500 euro totali; Il progetto si articola come segue: • Coinvolgimento degli attori interessati dall'intervento di obiettivi comunicura (supporto nei passaggi conclusivi dell'iter del patto di collaborazione a cura di LABSUS); b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico• Ricerca di un nome alternativo per il parchetto, oltre a Giardino delle Rimembranze, con l’aiuto di bambine e bambini; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno • Realizzazione di cartelli che comunichino il progetto e pongano l’attenzione sull’interazione con lo spazio del 20% delle attività oggetto giardino; • Organizzazione della cooperazione; - conformemente comunicazione dedicata alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale azioni di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare cura oggetto di alcun diritto questo Accordo di uso esclusivo o prioritariocollaborazione, tra cui volantini da posizionare nelle cassette delle lettere degli abitanti del Borgo; • Con il supporto di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;Italia Nostra:

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Sources: Collaborative Agreement

CONSIDERATO CHE. l’artL’operatività del Comitato Promotore ha portato a definire la Struttura Organizzativa del processo, attraverso la costituzione di una Cabina di Regia, la nomina di una Segreteria Tecnica e l’attivazione di un’Assemblea Plenaria (Assemblea di Fiume) in modo da consentire l’avvio concreto delle attività con il territorio secondo gli obiettivi espressi nel Manifesto di Intenti. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo Lo svolgimento in collaborazione di delle attività di interesse comune “Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio” è avvenuto attraverso il contributo scientifico di studi/ricerche, contributi specialistici di esperti e che per tali accordi si osservanosoggetti competenti, congiuntamente a una serie di incontri (incontri tematici, convegni, Passeggiate progettanti, Assemblee Plenarie, Focus Group): tutto ciò ha consentito di informare, coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale sulle problematiche dell’ambiente e del territorio con particolare riferimento al rapporto con la risorsa idrica presente nei corsi d’acqua superficiali. Suddette attività hanno altresì contribuito ad aumentare la consapevolezza e la responsabilità del singolo, favorendo il riconoscimento delle problematiche e delle potenzialità dell’area interessata dal presente Protocollo di Intesa rispetto alle tematiche proposte, così come percepite e vissute dalla comunità medesima. I Report preliminari elaborati in quanto applicabiliriferimento specifico ai 6 Tavoli Tematici svoltisi: TEMA A EDUCAZIONE AMBIENTALE E RAPPORTO CON I TEMI DI EXPO 2015; TEMA B ACCESSIBILITÀ E MANUTENZIONE DELLE RIVE, le disposizioni previste dall’art. 11IL RISPETTO DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA; TEMA F QUALITÀ DELLE ACQUE; TEMA G RISCHIO IDRAULICO; TEMA X TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, commi 2 e 3DELLE COMUNITÀ VEGETALI E FAUNISTICHE FLUVIALI E PERIFLUVIALI; TEMA Y FRUIBILITÀ, della medesima leggeVALORIZZAZIONE ECOTURISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO; - l’art. 5hanno restituito il quadro condiviso ed interdisciplinare delle conoscenze, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice congiuntamente al contributo locale degli attori territoriali portatori dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici diversi interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni acque e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;politiche connesse.

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Sources: Protocollo Di Intesa

CONSIDERATO CHE. l’art● con Del. ▇.▇. 15 ▇. ▇▇▇ /▇▇/▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ha approvato la attivazione di un percorso sperimentale per la coprogettazione, la selezione e il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione di interventi di grande rilievo culturale e metodologico da realizzare nei luoghi di cultura già oggetto di interventi di recupero e valorizzazione denominato “Iniziative regionali per il welfare culturale e la valorizzazione dei luoghi di cultura”; ● le suddette attività sono definite nella scheda “Percorso sperimentale per la coprogettazione, la selezione e il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione di interventi di WELFARE CULTURALE promossi da Comuni, organizzazioni culturali e imprese culturali e creative con il partenariato di agenzie sociali ed educative, da realizzare nei luoghi di cultura già oggetto di interventi di recupero e valorizzazione”, approvata con la medesima Deliberazione e allegata al presente testo di Accordo (Allegato 1); ● con la stessa Del. ▇.▇. ▇. ▇▇▇ /▇▇/▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula di un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della legge scheda stessa ed ha deliberato di procedere con proprio e successivo atto per stanziare le risorse per l’attuazione della scheda; ● si rende necessario procedere ad assegnare all’attuazione del presente Accordo di cooperazione il budget di € 700.000,00 (settecentomila/00), come da scheda; ● la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della medesima legge; - l’art. 5disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;:

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Sources: Accordo Di Cooperazione Pubblico Pubblico

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 le parti firmatarie hanno già sottoscritto nel maggio 2011 un protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni comuni integrate nell’ambito della legge 7 agosto 1990lotta all’abusivismo; - per i motivi in premessa sussiste la necessità di confermare la collaborazione tra le parti firmatarie; - CNA Umbria ha già approntato alcuni strumenti operativi nell’ambito della lotta all’abusivismo, n. 241tra cui il servizio di segnalazioni di casi di presunto abusivismo attraverso mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; - CNA UMBRIA intende essere di supporto all’azione di controllo, “Nuove norme in materia ciascuno per le proprie competenze, degli enti firmatari, nonché alle attività più ampie di procedimento amministrativo carattere conoscitivo e di diritto monitoraggio sulle tematiche dell’irregolarità e dell’illegalità nell’artigianato; - CNA Umbria si impegna, attraverso la realizzazione di accesso ai documenti amministrativi”specifiche indagini e la raccolta delle segnalazioni che perverranno all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ a segnalare casi di abusivismo a tutti le Parti sottoscrittrici del presente protocollo, prevede e a fornire tutte le informazioni che possano favorire le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra azioni di controllo e di vigilanza sul territorio della regione Umbria; - Su iniziativa di una o più parti sottoscrittrici del presente protocollo, si terranno riunioni periodiche, per l’esame congiunto delle segnalazioni effettuate dalla CNA UMBRIA; - Le parti si impegnano a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle riunioni, che debbono essere considerate, a causa del loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione peculiare contenuto, di attività carattere riservato; - Ferma restando l’autonomia nell’analisi e sviluppo degli elementi di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabilicui sia stata ottenuta la disponibilità da parte della CNA UMBRIA, le disposizioni previste dall’art. 11Parti potranno utilizzare, commi 2 nell’ambito dei propri compiti d’istituto, delle precipue competenze e 3delle rispettive prerogative, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti, attenendosi allo scrupoloso rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della medesima leggefase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio; - l’art. 5Con separato protocollo di intesa, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 potranno essere elaborate iniziative Codice dei Contratti Pubblici anche congiunte - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela divulgazione di specifiche tematiche o attività rientranti nell’ambito della lotta all’abusivismo, coinvolgendo, a seconda delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2)peculiarità dei settori interessati, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il le Istituzioni competenti non contemplate nel presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;protocollo.

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Sources: Protocollo d'Intesa

CONSIDERATO CHE. l’artLa Sezione Programmazione Unitaria ha avviato nel mese di gennaio 2021 una ricognizione sullo stato di avanzamento dei progetti a valere sulle risorse del POC Puglia 2007-2013 all’esito della quale con successive note n. 3933 e n. 04250/2021 la sezione Economia della Cultura d’intesa con la e della Sezione Valorizzazione del Territorio ha rilevato la sussistenza nell’ambito dell’azione “Tutela del patrimonio culturale” inserita nel Pilastro Salvaguardia del POC Puglia 2007-2013 di economie per € 1.324.572,80 da potere da riprogrammare nell’ambito del POC Puglia 2007-2013. 15 • Le richiamate disponibilità, come da richiesta della legge 7 sezione Economia della Cultura, risultano necessarie e idonee ad attivare una specifica linea di azione rivolta a implementare politiche di valorizzazione del patrimonio culturale regionale e di sviluppo del sistema regionale della cultura e della creatività, consolidando la coesione e l’identità culturale al fine di creare sviluppo sociale ed economico. • Le ampie potenzialità espresse dall’elevato valore storico-artistico e culturale del patrimonio materiale e immateriale pugliese non costituiscono infatti condizione sufficiente per generare economia della cultura e sviluppo territoriale, rendendo necessario il contestuale avvio di iniziative di promozione e di potenziamento del sistema di offerta culturale e formazione del pubblico, attraverso interventi di programmazione, fruizione e messa in rete dei settori della filiera creativa e culturale a più alto valore aggiunto, tra i quali spiccano l’audiovisivo e la musica. • In questa delicata fase di ripartenza del comparto a seguito degli effetti della crisi pandemica, appare necessario intervenire attraverso un programma di interventi, in coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL – prodotto - identità-innovazione- impresa-lavoro – e con il Piano Strategico del Turismo Puglia365, finalizzato anche alla valorizzazione e fruizione degli attrattori culturali identificati quali "Miglio dei Teatri” baresi, compreso il “Kursaal Santalucia”, di proprietà regionale, recentemente restaurato e pronto ad essere restituito alla fruizione pubblica, attraverso interventi di promozione dei prodotti cinematografici all’interno di rassegne e festival anche di carattere internazionale (Apulia Cinefestival Network); • Con deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 19902021, n. 241, 1329 si è provveduto a modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 aggiungendo una nuova azione nell’ambito del Pilastro Nuove azioni denominata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” la cui responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Economia della cultura, la cui dotazione ammonta a € 1.324.572,80; • Con deliberazione della Giunta Regionale del , n si è provveduto dell’operazione da attuare mediante Accordi di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’artcui all’art. 5, comma co. 6, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a 50/2016 ss.mm.ii. e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui ha determinato lo stanziamento finanziario necessario alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;loro attuazione.

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Sources: Financing Agreement

CONSIDERATO CHE. l’artnel Forum di APE, tenutosi all' Aquila nel dicembre 1995, promosso dalla regione Abruzzo, Legambiente e dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell' Ambiente cui , hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nonché delle associazioni di categoria e gli imprenditori, si è stabilito che la regione Abruzzo diveniva capofila del progetto; - nel marzo 1996 è stato firmato un protocollo d'intesa tra CGIL - CISL - UIL e Legambiente nazionale per il lavoro, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile ove si ribadisce la necessità di concordare un programma di lavoro comune per rendere concrete le indicazioni del V Programma Ambientale della U.E. ed essenzialmente nella collaborazione sulla tematica del progetto APE; - nel maggio 1996 il Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale ed il Presidente di Legambiente haru1o sottoscritto un protocollo d 'intesa "IL LAVORO NELLE ATTIVITA’, DI VALORJZZAZIONE E SVILUPPO DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI" nel quale viene concordato, tra l'altro, di avviare azioni per il progetto APE; - nel dicembre 1996 è stato firmato un Protocollo di intesa tra il Ministero dell' Ambiente e le Centrali cooperative per interventi all'interno delle aree naturali protette di rilievo nazionale, nel quale, all'art. 15 6 queste "si impegnano a partecipare e sostenere la realizzazione di APE, Appennino Parco d'Europa, quale progetto strategico dello sviluppo sostenibile dell'Appennino": - nell'aprile 1997 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e le Confederazioni dell'artigianato per interventi all'interno delle aree naturali protette di rilievo nazionali, nel quale viene riconfermato l'impegno a sostenere il progetto APE; - nel maggio 1997 viene stipulato ad Orvieto un Protocollo d'intesa tra le Regioni ABRUZZO, MARCHE, LAZIO, TOSCANA e UMBRIA con il quale le Regioni si sono impegnate a rendere operativi gli strumenti di APE quale la CONVENZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL' APPENNINO ed il PROGRAMMA DI AZIONE COMUNE. - nel settembre 1997, durante la I^ CONFERENZA NAZIONALE SULLE AREE PROTETTE; promossa dal Ministero dell' Ambiente, APE viene individuato come un progetto strategico da avviare rapidamente; - nell'ottobre 1997, durante la xxv sessione plenaria della legge 7 agosto 1990Conferenza delle Regioni Periferiche d'Europa (CRPM), tenutasi. a La Rochelle in .Francia, è stata approvata Una risoluzione che impegna tale organismo a sostenere nelle sedi comunitarie il sistema territoriale appenninico ed il relativo progetto APE; - nel giugno 1998, la Conferenza sulla montagna, tenutasi a Roma, riconosce APE come uno dei 5 progetti strategici prioritari per Io sviluppo dell' Appennino; - nella seduta del 29 luglio 1998, n. 241401, “Nuove norme in materia la Camera dei Deputati ha votato il seguente o.d.g. "..., visti i progetti Itaca sulle isole minori, e Appennino Parco d 'Europa, impegna il Governo. sentita la Conferenza unificata allargata agli Enti parco e agli Organismi di procedimento amministrativo gestione di aree protette nazionali, territorialmente interessati e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”a predisporre entro il 31,12,1998 .le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione dei suddetti progetti, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi da attuarsi con apposita deliberazione del Comitato Interministeriale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggela Programmazione Economica"; - l’art. 5con il Convegno di Catania del 2 dicembre 1998, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione il progetto APE è stato riconosciuto tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici"100 idee per lo sviluppo - strategie per la programmazione dei fondi strutturali 20002006", che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione quale parte integrante della "Rete ecologica nazionale" in cui è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% inserito lo stesso sistema delle attività oggetto della cooperazionearee protette; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per CIPE, con delibera 22 dicembre 1998, disciplinando la programmazione dei fondi strutturali 2000.2006 ha riconosciuto tra i settori prioritari la "Rete ecologica nazionale ", individuata nella relazione della Commissione "Valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone ambientali nel Mezzogiorno", la cui attuazione è stata affidata al Ministero dell' Ambiente - Servizio Conservazione della Natura; - con il progetto APE si intende estendere a tutto il sistema appenninico il complesso delle potenzialità e della capacità di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2)sviluppo, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza attrazione e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati proiezione a scala nazionale ed internazionale proprie della politica delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitoaree protette; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento con Decreto del 6 novembre 1998 il Ministro dell' Ambiente ha delegato al Sottosegretario di corrispettivoStato, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTOn.le ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ le attribuzioni relative al progetto APE;

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Sources: Accordo Di Programma

CONSIDERATO CHE. l’artLe Parti Sociali: - ritengono utile che la politica del Governo sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme A tale proposito è importante in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubbliciparticolare, che le stesse sono tenute misure di sostegno ai reddito siano distinte per settore economico e tipologie di impresa e collegate a svolgerepiù efficaci percorsi di ricollocamento professionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnate da formazione continua. La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno con particolare attenzione alle peculiarità del 20% delle attività oggetto della cooperazionecomparto artigiano; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “intendono rilanciare e valorizzare il Piano Settoriale di intervento per settore e la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2)qualità dell'occupazione, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare presupposti sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitocontenuti negli accordi interconfederali regionali; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione confermano la centralità della biodiversità di interesse agrario del Laziobilateralità quale un importante strumento della contrattazione; - riconoscono che il settore artigiano rappresenta infatti una parte rilevante dell'economia lombarda, una realtà significativa, anche nel contesto dell'Unione Europea; - prendono atto che la collaborazione oggetto situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, pertanto, un ruolo della politica teso a recuperare i livelli di attività perduti, con azioni mirate a favorire lo sviluppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti; - confermano che l'esperienza della contrattazione collettiva e della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori non rientranti nel sistema ordinario di tutele. Nell'artigianato, infatti, la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori trova nella bilateralità lo strumento primario per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di realtà con dimensioni contenute; - richiamano integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti e la delibera del presente Accordo consente di creare sinergie comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010; - confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di obiettivi comuni più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di pubblico interesse lavoro; - ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza e sono regolati dai principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferimento; - ritengono indispensabili per il sistema dell'artigianato la gestione delle relazioni sindacali anche attraverso un rafforzamento e lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti, oltre al reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed è pertanto aperta al contributo il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordointeressi collettivi. - non configurandosi quale pagamento rilevano che da tempo il settore benessere registra un aumento dei numero di corrispettivooperatori che svolgono l'attività di acconciatura ed estetica in maniera abusiva ed irregolare. A questo si aggiunge la peculiarità dei settore, comprensivo soprattutto per quanto concerne le tipologie di un margine servizi più diffusi e tradizionali, che sono attività che possono essere svolte anche ai di guadagnofuori dei luoghi di lavoro e senza la necessità di specifici investimenti tecnologici. Conseguentemente, l’onere finanziario il settore dei benessere è di fatto uno dei più esposti alla concorrenza irregolare da parte di operatori abusivi, pur essendo uno dei più sensibili a carico rischi di ARSIAL derivante dal presente Accordonatura igienica e sanitaria. L'attuale congiuntura economica, nell’ottica inoltre, riducendo la capacità di spesa della famiglie, ha contribuito ad aumentare ulteriormente la tendenza a rivolgersi a tali operatori abusivi presso il proprio o il loro domicilio. Questa forma di abusivismo e l'impiego di lavoro irregolare rappresentano per l'intero settore la forma più rilevante di evasione, trattandosi di evasione totale. Alla luce di questo le Parti Sociali concordano sulla necessità di affrontare adeguatamente tale particolare situazione promuovendo specifici interventi di contrasto e la diffusione di una reale condivisione cultura della legalità. Nei contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nei comune obiettivo di compiti consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e responsabilitàregionale di pari cogenza, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dai CCNL. Le Parti Sociali firmatarie la presente intesa condividono le soluzioni adottate dalle "Linee guida per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro" sottoscritte da IZSLT;Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e CGIL, Cisl Uil il 2 aprile 2012. Tali linee guida indicano soluzioni che impegnano le Parti Sociali e costituiscono uno strumento utile al fine di realizzare i rinnovi dei singoli CCRL, le stesse non sono esaustive di argomenti specifici, che potranno trovare soluzione e sintesi nel presente CCRL unitamente ad altre materie non di competenza esclusiva dei CCNL Una volta recepiti e disciplinati dal CCRL gli istituti contrattuali convenuti saranno esigibili a livello territoriale senza la necessità di ulteriori accordi. Tutto ciò premesso e considerato, compresi gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, si conviene quanto segue.

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Sources: Ipotesi Di Accordo

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 L’obiettivo generale del Piano di rilancio del Nuorese è la valorizzazione delle peculiarità ambientali e culturali, la tutela dell’enorme patrimonio culturale e tradizionale, unitariamente alla promozione delle produzioni locali che devono essere la base dello sviluppo del territorio e della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sua connotazione in materia chiave turistica attraverso la definizione di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, un’identità turistica locale riconoscibile in quanto applicabilifortemente improntata alla sostenibilità sociale e ambientale a alla qualità di prodotti e servizi offerti; - tutte le fasi del processo sono state realizzate in stretto raccordo tra le parti sottoscriventi che nella Cabina di regia Provinciale, insieme all’Amministrazione Regionale, hanno condiviso la strategia di sviluppo, gli obiettivi, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 azioni e 3, della medesima leggele modalità di attuazione del Piano straordinario di rilancio del Nuorese; - l’artalle azioni procedurali preliminari legate alla valutazione hanno partecipato tre funzionari designati dalle autorità di gestione del FESR, FSE e ▇▇▇▇▇, un funzionario incaricato dalla Presidenza ed i funzionari individuati dalle direzioni generali competenti rispetto ai progetti per i quali è stata avviata l’istruttoria. 5L’attività preliminare di valutazione è stata supportata dalla Segreteria tecnica della cabina di regia coordinata per conto della Presidenza dal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, comma 6, integrata stabilmente dai funzionari della Provincia di Nuoro; - la struttura amministrativa incaricata a procedere alla chiusura formale del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito procedimento di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubbliciistruttoria è individuata nell’Unità di Progetto Iscol@, che le stesse sono tenute a svolgeresupporta il gruppo di valutazione e procede alla chiusura della fase istruttoria, siano prestati con l’adozione dei necessari atti formali, per il conseguimento sottoporla alla Cabina di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto regia della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitoProgrammazione unitaria; - il progetto gruppo di ricercavalutazione è composto da 5 membri, oggetto del funzionari o dirigenti regionali, con esperienza di sviluppo locale e in rappresentanza delle Autorità di gestione dei Fondi interessati FSC, FSE, FESR, FEASR, FEAMP che finanziano i singoli interventi, dai funzionari individuati sulla base delle designazioni pervenute dalle Direzioni Generali e svolge la propria attività con il supporto tecnico amministrativo della Provincia di Nuoro. Il Gruppo di valutazione che ha analizzato le proposte inserite nel presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia è composto da: - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (designata dall’Autorità di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del LazioGestione POR FSE); - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (designata dalla DG Beni Culturali); - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (designato dalla DG Urbanistica); - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (designata dalla Autorità di Gestione del FEARS); - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (designata dalla Autorità di Gestione FSC); - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (designata dalla DG Ambiente); - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (Segreteria tecnica Provincia di Nuoro); - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (designato dalla DG EELL); - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (UdP Iscol@ con funzione di coordinatore); - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (designato dalla DG Industria); - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (designato dalla DG Turismo); - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (designato dalla DG LLPP); - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ (designata dall’Autorità di Gestione POR FESR); - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Segreteria tecnica Provincia di Nuoro); - le istruttorie del Gruppo di valutazione hanno seguito una procedura di tipo negoziale, con i soggetti proponenti, basata sul principio del contradditorio delle proposte, inerenti valutazioni tecniche, di qualità progettuale, efficacia, efficienza e coerenza con le finalità del Piano di rilancio del Nuorese e con la collaborazione oggetto programmazione regionale nel rispetto della coerenza e dei criteri di ammissibilità previsti dai relativi programmi di spesa; - Il gruppo di valutazione ha svolto l’istruttoria delle idee progettuali presenti nel Piano di rilancio del presente Accordo consente Nuorese che hanno raggiunto una valutazione minima di creare sinergie per 14 punti. Per gli ambiti prioritari che dovessero avere risorse disponibili non completamente utilizzate, il raggiungimento Gruppo di obiettivi comuni valutazione potrà avviare le istruttorie delle idee progettuali che raggiungono una valutazione di almeno di 12 punti; - le idee progettuali relative all’area di Tepilora e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo Su Suercone individuate nel Piano di altre istituzioni pubbliche che condividendone rilancio del Nuorese sono state ricondotte nell’ambito della procedura per le finalità chiedano Aree di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la Rilevanza Strategica anche se, comunque, sono considerate ricomprese all’interno del Piano di rilancio del Nuorese e fanno riferimento alle risorse complessive individuate a valere sul POR FESR 2014-2020, o sui Fondi FSC,FSE e FEASR, nell’ambito di detto Piano; Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;quanto segue

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Sources: Accordo Di Programma Quadro

CONSIDERATO CHE. l’artl'intervento è pienamente coerente con l'Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” dell'Asse 12 del Programma Operativo Regionale della Calabria FESR FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. 15 della legge 7 agosto 1990“lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, n. 241, “Nuove norme in materia tra cui anche persone con disabilità”; - l'obiettivo è quello di procedimento amministrativo dotare le scuole primarie e secondarie di l e di ll grado statali, beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRlA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature informatiche e servizi di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. - l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti appartenenti a nuclei familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di investimento e dell'Azione 10.1.1, finalizzata altresì alla riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione. - l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di risultato “Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento; - l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per fronteggiare l'emergenza COVlD-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e lnclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di investimento 10.i. del FSE “Sostegno ai documenti amministrativiservizi di istruzione a distanza; - occorre individuare le modalità più celeri ed efficaci per attuare tale intervento garantendo trasparenza, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere pubblicità e uniformità di trattamento tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanogli studenti, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che linea con i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento principi guida per la tutela selezione delle risorse genetiche autoctone operazioni della priorità di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 investimento 10.i del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del LazioPOR; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente procedura amministrativa individuata è in linea con i “Principi guida per la selezione delle operazioni” della priorità di creare sinergie per il raggiungimento investimento 10.i, con particolare riguardo all'applicazione dei principi di obiettivi comuni imparzialità, pubblicità e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTtrasparenza;

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Sources: Accordo Quadro

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha rimarcato come uomo, animale ed ambiente siano fortemente connessi in una relazione di interdipendenza (One Health) e che, pertanto, la salute umana non può prescindere dalla salute animale e da tutti i fattori che rendono possibile la vita nel nostro pianeta; • la scuola rappresenta il luogo privilegiato per fare acquisire ai giovani la consapevolezza di tale strettissima interconnessione, dei problemi che abbiamo di fronte e della legge 7 agosto 1990necessità di nuovi approcci e stili di vita; • detti obiettivi risultano già esplicitati nella Legge 92/2019 che, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanointroducendo l’insegnamento dell'educazione civica, in quanto applicabilitutti gli ordini e gradi di scuola, le disposizioni previste dall’artpersegue il fine di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità” (art. 111) ed il fine di “alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, commi 2 degli animali e della natura” (art. 3); • il tema dell’educazione civica assume, pertanto, una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, nella consapevolezza che lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e responsabili può essere perseguito attraverso tutti gli insegnamenti del curricolo, in modo quotidiano, diffuso ed ordinario: tutti i saperi costruiscono cittadinanza; • l'Ufficio Scolastico Regionale della medesima legge; - l’art. 5Sicilia si articola, comma 6per funzioni e sul territorio, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: acon sedi a livello provinciale (Ambiti territoriali) l’accordo stabilisce una cooperazione e annovera tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubbliciproprie funzioni quelle di: ⮚ vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, che le stesse sono tenute a svolgeresull'attuazione degli ordinamenti scolastici, siano prestati sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; ⮚ cura dell'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per il conseguimento gli studenti; cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali per l’ambito di obiettivi comunicompetenza; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno ⮚ verifica dell'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e valutazione del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale grado di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 realizzazione del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;piano triennale dell’offerta formativa.

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Sources: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO CHE. l’artil ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. 15 della legge ▇▇▇▇▇ del 7 agosto 19902018 individua il Comune di Luino quale capofila per la gestione, n. 241con il Municipio del Gambarogno, del progetto denominato Nuove norme Smart Border” volto ad armonizzare i sistemi della mobilità transfrontaliera e prevedendo, tra l’altro, alcune misure infrastrutturali tese a garantire la disponibilità di posti auto in materia aree ferroviarie per promuovere l’utilizzo dei mezzi di procedimento amministrativo trasporto pubblico, aree di sosta per il “car pooling” per i lavoratori frontalieri e per l’accessibilità turistica di Luino; • tale progetto beneficia dei fondi strutturali europei INTERREG asse III mobilità; • le “linee guida per la presentazione dei progetti” INTERREG V all. D.11 paragrafo 12.1 ammettono il comodato tra le formule per la disponibilità delle aree; • in data 3 ottobre 2018 RFI Direzione Produzione, ha fornito “dichiarazione di assenso del proprietario (…) alla adesione al programma” ferma restando la necessità di “definire puntualmente le modalità di regolazione della messa a disposizione delle aree coinvolte”. Visto lo schema per la coniugazione tra Piano Regolatore ferroviario e sviluppo del infrastrutture a parcheggio e accessibilità urbana previste dal progetto “Smart Border”, schema condiviso tra i servizi tecnici del Comune di Luino e di diritto di accesso ai documenti amministrativiRFI e qui rubricato come “Tavola Unica” dove sono specificate le superfici utili alla attuazione del progetto “Smart Border”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere per aree a parcheggio da considerare come possibile anticipazione di aree a standard, mq 11770 e per accessibilità, attrezzature per urbanizzazione primaria, mq 550; Atteso l’interesse pubblico generale volto alla definizione della più logica e funzionale organizzazione delle infrastrutture a parcheggio e ai relativi collegamenti coniugati all’impianto ferroviario della stazione internazionale di Luino ma anche sotteso alla riqualificazione generale delle aree ferroviarie nel più ampio quadro di fattibilità e sostenibilità delle azioni da porre in essere; Considerato inoltre che: • tra loro accordi gli indirizzi di politica territoriale e coincidenti con la politica di riqualificazione e valorizzazione delle aree, immobili ed impianti ferroviari per disciplinare lo svolgimento l’esercizio del trasporto rientra l’impegno per il potenziamento, l’integrazione e l’ottimizzazione del trasporto pubblico a partire dalla riqualificazione dei complessi ferroviari storici quali luoghi per l’attrattività, la socialità la ricettività, il commercio e la conservazione della memoria; • Luino presenta un posizionamento strategico rispetto all’area vasta dell’alto Lago Maggiore per l’integrazione trasportistica tra gomma, ferro e navigazione e con ciò potendo porre utilmente in collaborazione gioco immobili ed impianti ferroviari come la stazione internazionale di attività Luino; • in relazione alla pluralità d interessi sottesi alle previsioni urbanistiche, mobilità sostenibile, integrazione trasportistica ferro-lacuale e alle necessità di interesse comune realizzare infrastrutture complementari come l’allungamento del sottopasso del piano ferro di Luino utile a collegare il centro urbano Piazza Marconi con il realizzando parcheggio è opportuno promuovere un Accordo di Programma coinvolgendo Regione Lombardia anche per i possibili effetti di variante urbanistica laddove opportuno per governare i processi attuativi; tutto ciò premesso e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione considerato tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” Parti si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;conviene quanto segue:

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Sources: Protocollo Di Intesa

CONSIDERATO CHE. l’artla Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC), ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 199043, n. 241co. 2, “Nuove norme D.lgs. 139/2005, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono: ● lo svolgimento del tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in materia concomitanza con l'ultimo anno del corso di procedimento amministrativo laurea; ● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; ● lo svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in concomitanza con l'ultimo anno del corso di diritto laurea magistrale; ● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di accesso ai documenti amministrativi”Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - la predetta Convenzione Quadro ha, altresì, fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; - la Convenzione Quadro tra il MIUR e il CNDCEC prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitotirocinio; - il progetto Dipartimento di ricercaEconomia e Management di UniTrento, oggetto del presente Accordo rientra appieno ha attivato corsi di laurea nelle pubbliche finalità affidateclassi L18 e L33 e corsi di laurea magistrale nelle classi LM56 e LM77; Tutto ciò premesso e considerato, dal Legislatore statale le Parti come in epigrafe indicate e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;domiciliate

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Sources: Convenzione

CONSIDERATO CHE. l’artl’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; - L’Università di Trieste è impegnata a intraprendere o a continuare un percorso che la conduca ad essere un Ateneo sostenibile, ossia un’istituzione che trasforma una precisa scelta politica in un processo che persegue “in modo integrato” la tutela ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo economico; - Nell’ambito delle iniziative di terza missione l’Università realizza attività di divulgazione, disseminazione all’ampio pubblico nonché supporta attività di formazione ed educazione per i giovani; - L’Università, per perseguire i propri obiettivi istituzionali, può collaborare con altri soggetti, sia pubblici che privati; - Marevivo è un’associazione senza scopo di lucro, che ha come scopo esclusivo la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente in Italia e all’estero, con particolare riferimento all’ambiente marino; - Marevivo si prefigge la finalità di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto per l’ambiente in particolare modo quello marino, attraverso il coinvolgimento dei cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione; - Marevivo elabora, promuove e realizza iniziative e progetti nel campo dell’educazione ambientale con l’obiettivo di creare una generazione consapevole e cosciente dei rischi in cui incorre il sistema “ambiente” e un background di nozioni capaci di fronteggiare le richieste derivanti dai cambiamenti e dalle problematiche ambientali. 15 della legge 7 agosto 1990- In data 30 gennaio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra CRUI – Marevivo – CoNISMa, n. 241, “Nuove norme al fine di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell’ambiente, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, con particolare riferimento alla realizzazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT#StopSingleUsePlastic negli Atenei;

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Sources: Collaboration Agreement

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 è obiettivo dell’Unione Terre di Castelli promuovere la diffusione di pratiche inclusive, avviando attività e percorsi partecipativi specificatamente dedicati ai portatori di interesse e alla cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle tematiche più rilevanti in ottica di pianificazione strategica e di identità territoriale; • l’attività di pianificazione strategica si compone di due fasi, una interna, rivolta ad amministratori, dirigenti e personale dell’Unione, ed una esterna, rivolta alla cittadinanza e ai portatori di interesse locale; per realizzare compiutamente e con idonee risorse le attività di partecipazione, è intenzione dell’Unione Terre di Castelli candidare questa seconda fase al bando regionale 2019 per l’erogazione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (ai sensi della legge 7 agosto 1990regionale 15/2018); • Il processo partecipativo avrà durata massima di sei mesi, n. 241e si concluderà con l’approvazione nel Tavolo di Negoziazione del Documento di Proposta Partecipata. Il presente Accordo persegue l’obiettivo di instaurare, attraverso gli strumenti della partecipazione e tramite una progettualità condivisa, una collaborazione strutturata tra l’Unione Terre di Castelli e i firmatari dell’Accordo, per l’attuazione nell’ambito del progetto Nuove norme in materia La pianificazione strategica partecipata dell’Unione Terre di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiCastelli”, prevede processo partecipativo ai sensi della legge regionale 15/2018, delle seguenti azioni: • costruzione di un quadro di punti di vista, aspettative e indicazioni dei vari attori che, sul territorio, hanno interesse ai temi della partecipazione, con particolare riferimento al tema dello sviluppo territoriale, coinvolgendo i principali rappresentanti del mondo economico e produttivo. In base a tale attività, sarà elaborato un Patto per lo sviluppo del territorio; • costruzione di un quadro di punti di vista, aspettative e indicazioni dei vari attori che, sul territorio, hanno interesse ai temi della partecipazione, con particolare riferimento ai temi della vivibilità e del welfare, coinvolgendo i principali attori del mondo associazionistico e del volontariato. In base a tale attività, sarà elaborato un Patto per un territorio a misura di cittadino; • organizzazione di momenti pubblici di confronto e scambio finalizzati alla sensibilizzazione sui temi dell’identità di Unione, della sostenibilità e della pianificazione strategica; • coinvolgimento dei cittadini attivi per gli ambiti e gli obiettivi previsti dal progetto; • diffusione di documentazione di informazione alla cittadinanza, alle associazioni e alle imprese; • realizzazione di iniziative, attività ed interventi per la realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo e recepite dall’Unione Terre di Castelli L’Unione Terre di Castelli si impegna a: • sospendere, per l’intera durata del percorso partecipativo, l’adozione di qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del percorso stesso; • recepire negli strumenti di programmazione propri dell’ente, in tutto o in parte, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento proposte scaturite dal percorso in collaborazione di oggetto; • garantire il coordinamento e l’organizzazione delle attività di interesse comune partecipazione previste dal percorso in oggetto, al fine di rispettare tempi ed obiettivi stabiliti; • rendere disponibili gratuitamente gli spazi e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% attrezzature utili allo svolgimento delle attività oggetto della cooperazioneattinenti il percorso partecipativo; - conformemente • mettere a disposizione i propri canali di informazione, con particolare riguardo a quelli telematici, al fine di promuovere la massima diffusione del percorso; • assicurare la collaborazione alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento attività partecipative del personale in possesso delle idonee competenze; • mettere a disposizione esperti per eventuali workshop, seminari, ecc. nell’ambito del suddetto percorso partecipativo; • cooperare con i soggetti firmatari del suddetto accordo per la tutela delle risorse genetiche autoctone realizzazione di interesse agrario - Triennio 2018 – iniziative, attività ed interventi volti a realizzare le proposte scaturite dal percorso partecipativo in oggetto; • adottare, entro il limite del 15 gennaio 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce l’atto che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 costituirà l’avvio formale del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;percorso partecipativo.

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Sources: Accordo Formale Per Lo Sviluppo Del Processo Partecipativo

CONSIDERATO CHE. l’artsi ricorre alla procedura di A.Q. in quanto la quantità precisa di fotocamere da noleggiare con la presente procedura non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuate dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento del servizio in base alle necessità dell’Amministrazione; l’ Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione consiliare AG/62/15/AP 29/7/2015 ha rilevato in merito all’utilizzo del sistema di affidamento mediante Accordo Quadro quanto segue: “Con l’Accordo Quadro, l’Amministrazione effettua una gara unica accorpando per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto alle quali non vi è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti ed ai relativi prezzi, perciò l’affidamento dei singoli appalti viene disposto man mano che l’esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica; Considerato inoltre che, secondo quanto riportato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania (Del/Par n.77/2018), l’Accordo Quadro realizza un pactum de modo contrahendi, cioè un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà delle stesse parti e, nel caso in cui l’Amministrazione si determini a contrarre, è obbligata unicamente ad applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni predefinite nello stesso Accordo Quadro; non è la stipulazione dell’Accordo Quadro a far sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì i correlati contratti applicativi che saranno posti in essere in base alle necessità e alla disponibilità dell’ente (sulla base di congrue previsioni di Bilancio) e formeranno altresì oggetto di futuri provvedimenti di impegno; . 15 della legge 7 agosto 1990Sono state individuate le condizioni relative alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, n. 241comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., “Nuove norme di seguito indicati: • Ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii , l’accordo quadro avrà durata di un anno dalla data di consegna del servizio e, comunque, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili. • Tutti i lavori e le attività saranno affidati e specificati di volta in materia volta all’esecutore con la sottoscrizione di procedimento amministrativo e appositi contratti applicativi/ordini di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanoservizio, in quanto applicabilimodalità elettronica, le disposizioni previste registrata ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, il valore massimo stimato dal presente A.Q., non vincola Roma Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti applicativi/ordini di servizio nei confronti dell’aggiudicatario, essendo la stipula di questi ultimi subordinata al concretizzarsi del loro totale finanziamento. L’aggiudicatario dell’accordo quadro non può, pertanto, rivendicare alcuna pretesa al riguardo. • L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale unico offerto sull’importo posto a base di gara pari a € 209.660,00 • di stabilire che la procedura non riveste carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 97 comma 8, in considerazione del carattere manutentivo degli interventi, dell’importo al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nonché della localizzazione degli interventi; come previsto dall’art. 1197, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 32-bis dello stesso art. 97 quando il numero delle offerte ammesse è di cinque o più. • Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. • Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. per la partecipazione alla procedura sono richieste: iscrizione alla Camera di Commercio; • Certificazione ISO 9001 • L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii e di quelle indicate nel disciplinare di gara; i requisiti di capacità tecnico – professionale: aver svolto nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di importo minimo pari ad €. 20.966,00. Tale importo, pari al 10% dell’importo posto a base di gara, dovrà nessere considerato al lordo di eventuali ribassi, esclusa IVA. • La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico –finanziaria e tecnico organizzativa avviene attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC ed i concorrenti, pertanto devono acquisire il PASSOE; • L’importo del contributo da versare all’ANAC, a pena di esclusione da parte dei concorrenti, per la partecipazione è fissato in € 20,00; • Lo scrivente Ufficio inoltrerà al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della medesima leggeSpesa del Personale richiesta di verifica anti pantouflage di cui all’art. 53, co.16 ter.D.Lgs.165/2001; - l’art• La validità delle offerte è pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza fissata dal disciplinare di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 532, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione co. 4 del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti, la protrazione della validità dell’offertafino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime; L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice dell’impegno del fidejussore, anche diverso da quello che le stesse sono tenute ha rilasciato la garanzia provvisoria, a svolgererilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, siano prestati di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo Codice. L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di proroga di cui all’art. 106 comma 11 del Codice per il conseguimento di obiettivi comuni; tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente. Inoltre possono essere ammesse varianti ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti, che non possono riguardare la revisione dei prezzi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “Codice, non trova applicazione il Piano Settoriale termine dilatorio di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone 35 gg prima di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento procedere alla stipula dei singoli contratti applicativi/ordini di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàservizio. Fermo quanto previsto dall’art. 32 comma 12 del Codice, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritariocontratto verrà stipulato mediante scrittura privata, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza ai sensi dell’art. 32 comma 14, del Codice. Con il presente accordo non soddisfa la condizione atto, pertanto, si procede a: • approvare lo Schema di cui al Accordo Quadro contenente gli elementi essenziali del contratto, in base a quanto previsto dall’art. 32, comma 12 del Codice e ss.mm.ii; • avviare una gara con procedura negoziata, lettera aai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c-bis) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché con il criterio del minor costo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti, mediante richiesta di RDO tramite MePa; • prevedere l'esclusione automatica (come previsto dall’art. 97, comma 8) dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis dello stesso art. 97 quando il numero delle offerte ammesse è di cinque o più. • ammettere a presentare l’offerta gli operatori economici iscritti alla CCIAA ed in possesso della CERTIFICAZIONE ISO 9001, nonché dei requisiti tecnico professionali sopra richiamati; • aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto; • stabilire che l’accordo quadro è dato a misura; approvare il disciplinare di gara allegato alla presente determinazione dirigenziale, richiamati • l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che, gli appaltatori, i risultati subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle ricerche da effettuare sono pubblici e imprese devono utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni; • il comma 8 della sua attivitàmedesima legge, nella quale è stabilito che nei contratti d’appalto venga inserita un’apposita clausola con la condizione quale gli appaltatori assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;legge

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Noleggio

CONSIDERATO CHE. l’art. l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del paternariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi; - l’articolo 15 della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che le Amministrazioni pubbliche esse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggecomune; - l’artl’articolo 133, lett. 5a), comma 6n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - 104, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono tenute a svolgeredevolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; - le parti, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazionepresente convenzione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “l’Agenzia gestisce un patrimonio apistico di circa seicento alveari dislocati in tutto il Piano Settoriale territorio amministrato; quattro laboratori di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone smielatura e confezionamento del prodotto; aree e locali da destinare all’allestimento di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a mostre permanenti sull’apicoltura sarda e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche appositi spazi ricreativi da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitodestinare all’educazione ambientale; - il progetto l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia gestisce un apiario sperimentale per finalità didattiche e di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra svolge attività didattica, divulgativa e di ricerca nel settore dell’apidologia generale e applicata, finalizzate anche alla promozione e alla valorizzazione dell’apicoltura in Sardegna. - le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore statale e regionale, alle predette a tutte le parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione conservazione della biodiversità oltre la creazione e diffusione di interesse agrario una cultura che contempli valori naturalistici, storici e culturali propri della Sardegna; - l’Agenzia alla luce delle attività poste e da porre in essere nell’ambito del Lazioprogramma di sviluppo e studio per la riqualificazione dell’apicoltura nei compendi forestali gestiti, con deliberazione n. del dell’Amministratore Unico dell’Agenzia, ha stabilito di proporre all’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia un rapporto di collaborazione finalizzato al perseguimento di alcune azioni tendenti a potenziare e migliorare l’attività apistica, quali: - la predisposizione (progettazione e realizzazione) nonché l’utilizzazione in via sperimentale di arnie coibentate in sughero; - l’attivazione di moderni protocolli per la profilassi della varroasi anche attraverso l’utilizzo di nuovi formulati antiparassitari biologici; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente realizzazione e l’allestimento di creare sinergie una mostra permanente sull’apicoltura sarda e ove possibile, di un annesso spazio all’aperto da destinare all’educazione ambientale sul tema dell’apicoltura; - la revisione dell’assetto organico e organizzativo aziendale dell’attività; - l’attivazione di studi e processi necessari per la graduale conversione dell’attività verso l’apicoltura biologica e verso processi per il raggiungimento riconoscimento di obiettivi comuni marchi e certificazioni di qualità; - Lo svolgimento di attività didattiche e seminariali con il coinvolgimento di studenti di corsi universitari del Dipartimento di Agraria e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordopersonale dell’Agenzia impegnato nell’ambito dell’apicoltura. - non configurandosi quale pagamento l’Università degli Studi di corrispettivoSassari - Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia, comprensivo di un margine seguito chiamata per brevità, Università degli Studi di guadagnoSassari, l’onere finanziario a carico reputata la proposta suddetta coerente con i propri fini istituzionali ed obiettivi formativi e di ARSIAL derivante dal presente Accordoricerca, nell’ottica ha acconsentito ad instaurare apposito accordo di una reale condivisione di compiti collaborazione tecnico-scientifica; tutto quanto sopra premesso e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;considerato

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CONSIDERATO CHE. l’art. 15 l’Amministrazione della Camera dei deputati, d’ora in avanti “Amministrazione della Camera”, è impegnata a sviluppare l’attività di supporto all’esercizio delle funzioni proprie dell’organo parlamentare nel settore delle infrastrutture strategiche anche attraverso un monitoraggio dell’attuazione della legge 7 agosto 1990n. 443 del 2001 che si svolge attraverso la presentazione di rapporti annuali all’VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici); - nell’ambito di tale attività, che è stata avviata nel 2004, sono state pubblicate nove successive edizioni del rapporto “L’attuazione della legge obiettivo” ed è stato realizzato un sistema informativo denominato SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) accessibile sul sito della Camera dei deputati e consultabile anche in modalità open data; - a decorrere dal 2010, su richiesta dell’VIII Commissione (ambiente), è stata avviata una collaborazione tra l’Amministrazione della Camera e l’Autorità nell’ambito della quale è stata messa a disposizione dell’Autorità una parte del citato sistema al fine di farvi confluire, con riferimento alle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 241443 del 2001 che siano state oggetto di delibera da parte del CIPE, “Nuove norme i dati e le informazioni che i responsabili del procedimento sono tenuti a comunicare all'Autorità, in materia virtù di procedimento amministrativo quanto disposto dai predetti articoli 7, comma 8, e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”6, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere commi 9, lettera a), e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006; - è stato firmato in data 17 dicembre 2012 un accordo quadro tra loro accordi per la Presidenza della Camera e la Presidenza dell’Autorità, volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di delle attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggefornitura di dati ed informazioni necessari all’attività di monitoraggio; - l’art. 5ritenuto che permangano le esigenze della Camera e dell’Autorità per la prosecuzione delle predette attività, comma 6anche nella prospettiva del superamento della legge n. 443 del 2001 e della riprogrammazione delle relative risorse, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito nonché della definizione di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati un nuovo contesto normativo di riferimento per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% realizzazione delle attività oggetto della cooperazioneopere pubbliche; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale l’attività di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione collaborazione di cui alla lettera b) per presente intesa appare tanto più utile nella prospettiva, più volte sollecitata in sede parlamentare, della piena interoperabilità di tutte le ragioni esposte banche dati, che contengono dati sulle opere pubbliche e che sono attualmente utilizzate dai soggetti istituzionali operanti nel settore, al fine di seguito; - il progetto pervenire a un’omogeneizzazione e a una maggiore trasparenza delle informazioni ed evitare la duplicazione di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, richieste informative alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;stazioni appaltanti.

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CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, n. 241, “Nuove norme in materia tecnologiche di procedimento amministrativo formazione e di diritto trasferimento tecnologi- co di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che comune interesse in varie aree tematiche; - le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo Parti hanno già avviato proficue forme di collaborazione fi- nalizzate allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ricerca congiunta; - in particolare l'Università e che l'IIT hanno sottoscritto sin dal 2007 accordi volti allo svolgimento di attività nell’ambito della didat- tica, ricerca e innovazione tecnologica, l’ultimo dei quali è stato rin- novato per tali accordi si osservanocinque anni in data 6.12.2016; - le Parti, collaborando già proficuamente alle attività di ricerca congiunta perseguite da NSYN@UNIGE, intendono in questa sede ampliare l’ambito della collaborazione estendendola altresì alle op- portunità di finanziamento offerte dai sistemi della ricerca del Mini- stero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università e di quello del Ministero della Salute; - attraverso questa collaborazione, IIT potrà avere accesso, in quanto applicabilipartnership con il Policlinico e l’Università, le disposizioni previste dall’art. 11a programmi di ricerca finalizzata del Ministero della Salute; - attraverso questa collaborazione il Policlinico, commi 2 in partnership con IIT e 3l’Università, potrà sviluppare programmi di ricerca finan- ziati dal Ministero dell’Istruzione, della medesima leggeRicerca e dell’Università; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede le Parti intendono pertanto realizzare programmi scientifici comuni che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito siano in grado di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati dialogare e integrarsi con diverse realtà pubbliche e private e diventare un punto di riferimento per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazionemondo accademico ed imprenditoriale; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàpertanto in data 27.9.2017 l’IIT, il Policlinico e l’Università hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti con cui si sono impe- gnati a stipulare la presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto convenzione operativa (di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa seguito la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;“Convenzione”)

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