CONSIDERATO Clausole campione
CONSIDERATO che La Stazione Appaltante ha effettuato una disamina dei curricula dei predetti soggetti e, a seguito dell’attivitm istruttoria espletata, tenuto conto del fatto che nessuno dei soggetti ha formalizzato eccezioni o rilievi di sorta in ordine a conflitti di interesse, incompetenza e/o incompatibilitm, si ritiene che, per quanto noto ed accertabile, da questa struttura, con l’utilizzo della normale diligenza professionale, sia stata di fatto accertata l’insussistenza delle cause ostative al conferimento di incarico di presidente/componente della Commissione Giudicatrice per la gara in questione; RITENUTO, per quanto sopra considerato, di poter procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura in argomento; - la nomina di una Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame delle offerte tecniche ed economiche pervenute in relazione alla procedura aperta ex art. 60 D.lgs 50/2016 per l'affidamento tramite Accordo quadro ex art. 54, co. 4 lett. a) D.lgs 50/2016 s.m.i., della fornitura di Firme Elettroniche Qualificate (FEQ) one shot e servizi connessi- CIG: 9133397DA0; - la nomina del Seggio di gara, che si occuperm della valutazione della documentazione amministrativa, in conformitm con quanto riportato dal Regolamento Acquisti di PagoPA S.p.A (art. 11 par.2), che è composto dal sottoscritto RUP ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nonchè da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, dipendenti della Societm; - di provvedere, ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione in “Societm Trasparente” dei curricula dei membri della Commissione, nonché del presente atto, a far data dalla sua adozione. Alla Commissione sono attribuiti i compiti indicati nel Disciplinare di gara e ed in particolare:
CONSIDERATO. CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l’altro, di di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la “procedura aperta”, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo; di segnalare che i lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue: o Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00; o Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00; o Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00; - con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatarie della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l’affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/▇▇.▇▇▇.▇▇▇/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl; - il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576; - il capitolato di gara, all’art. 13, prevede che per attivare la procedura occorra la richiesta preliminare dei lavori da parte del potenziale beneficiario, cui seguono, all’esito dell’istruttoria dell’Ufficio Regionale competente, l’ammissione a finanziamento e la...
CONSIDERATO che negli ultimi anni la Sicilia è oggetto di frequenti incendi con gravi danni per l’ambiente e per il paesaggio naturale; CONSIDERATO e VALUTATO che al fine di contrastare le precedenti problematiche riguardo a siccità, desertificazione ed incendi la CTS ritiene utile la realizzazione di laghetti artificiali quali opere di fondamentale rilevanza per la mitigazione ambientale, risultando soddisfatto tale requisito con l’inserimento di alcuni laghetti artificiali che, nel caso di specie, sono stati previsti nel progetto, come risulta dalla lettura dello Studio di Impatto Ambientale; CONSIDERATO e VALUTATO che all’interno del fascicolo non si rinviene alcuna documentazione attestante la disponibilità giuridica dei terreni da parte della Società ove si intende realizzare l’impianto e le opere di connessione, dal momento che nello Studio di Impatto Ambientale il Proponente ha fatto presente, omettendo di depositare i preliminari dei contratti, che avrebbe la disponibilità delle aree ove dovrebbe sorgere l’impianto agrivoltaico; CONSIDERATO E VALUTATO che dalla documentazione caricata sul portale dal Proponente risulta che il capitale sociale della società è pari a €.10.000,00 a fronte di un investimento di €. 45.128.923,29. Tale circostanza, dunque, da una parte non consente di garantire la capacità economica della ditta di realizzare il progetto, ed al contempo il mancato perfezionamento del progetto costituisce certamente un danno sia per l’interesse generale al conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica sia perché verrebbe sottratto ad altri imprenditori la possibilità di intervenire nella medesima area in ragione delle note determinazioni sui cumuli; CONSIDERATO e VALUTATO il parere n.261/2024 reso da questa CTS nella seduta del 17/05/2024 che qui si deve intendere integralmente richiamato e trascritto; CONSIDERATO e VALUTATO che per assicurare il rispetto dell’obbligo della realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase dell’avvio dello stesso è opportuno, sotto il profilo soggettivo, che la realizzazione dell’impianto che il Proponente intende realizzare faccia capo se non allo stesso soggetto inizialmente richiedente, quantomeno a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato l’uno rispetto all’altro, ovvero che siano riconducibili ad un unico centro di interesse; CONSIDERATO e VALUTATO che, fermo restando la rilevanza attribuita dal Giudice Amministrativo al profilo sostanziale riguardante l’effettivo centro di int...
CONSIDERATO che l’Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Campania, sottoscritta in data 16 febbraio 2000, e l’Accordo di Programma Quadro “Poli e Filiere Produttive”, sottoscritto in pari data, hanno riconosciu- to che la realizzazione degli obiettivi per l’aumento della competitività e la produttività delle imprese campane, nonché, l’incremento dell’occupazione, può essere raggiunta anche attraverso lo sviluppo di alcuni comparti o filiere produttive utilizzando lo strumento del Contratto di Programma; che per i Contratti di Programma, rientranti nel citato Accordo di Programma, è previsto un cofinanzia- mento regionale e che per tali contratti è prevista una partecipazione della Regione nelle scelte degli interventi da effettuare nel territorio campano; che nella seduta Conferenza Unificata Stato-Regioni del 15 aprile 2003 nell’ambito delle iniziative per i contratti di programma, il Governo e le Regioni hanno convenuto modalità operative intese alla semplificazio- ne e velocizzazione delle procedure confermando l’intervento della Regione nella valutazione della compatibi- lità dell’iniziativa con il territorio e con i programmi dì sviluppo locale al fine di assicurare l’integrazione con gli strumenti di sviluppo; che con Delibera CIPE del 25.07.2003 e con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.11.2003 si stabiliva la nuova procedura di accesso alla contrattazione negoziata; che la Regione Campania formalizzava al Ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di estendere al- meno fino all’80% dell’attribuzione 2001/2003 di cui alla deliberazione CIPE 138/2000 gli impegni di spesa destinabi- li al finanziamento dei Contratti di programma; che a seguito di tale richiesta il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava con nota prot. n. 35685 del 29/11/2002, di aver approvato, con delibera CIPE del 24/10/2002 una modifica al punto 5.4 della su ri- chiamata delibera CIPE n. 138/2000, ampliando dal 30% all’80% il limite di spesa delle risorse da destinare alle attività produttive, accogliendo così l’istanza della Regione Campania; che con nota prot. 1737 del 23.05.03 l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania confer- mava al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, l’orien- tamento della Regione Campania di fissare il limite massimo dell’intensità di aiuti concedibile per i contratti di programma di nonna pari all’80% del massimale - previsto dalla vigente ...
CONSIDERATO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che ges...
CONSIDERATO che la presente acquisizione non è stata inserita nella Programmazione biennale degli acquisti 2022/2023; la sottoscritta, in seno al procedimento in oggetto e preso atto dei documenti allegati alla presente, • che si rende necessario acquistare prodotti infungibili Life Technologies; • che l’acquisto del materiale di cui al sottostante elenco (Allegato 05) possa essere effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sussistendo i presupposti di cui all’art. 63, co. 2, lett. B, punto 2) del D.lgs. 50/2016 e smi. e ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; • che il Referente scientifico del contratto è individuato nella persona della prof.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; • che il materiale è acquistabile direttamente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso la piattaforma telematica MEPA; • che la copertura finanziaria della spesa, è garantita dai seguenti fondi: PAFFETTILIFESySTEMIC19 per l’importo di Euro 69.551,61= COAN 47679 del 02/05/2022; • che il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante per l’importo di € 30,00= graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali; • che la verifica di Conformità/Regolare Esecuzione secondo la normativa è attribuita alla Prof.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; • che l’acquisto in oggetto non è stato inserito nella programmazione acquisti e che per la presente fornitura non sono attive convenzioni CONSIP; • che per la suddetta procedura non è richiesta all’operatore economico la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016; • che per la suddetta procedura non sono previsti oneri di sicurezza in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera e pertanto non si ravvisa la necessità di elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze. Con riferimento alle funzioni di Responsabile Unico svolte in seno al Procedimento indicato in epigrafe ed ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, la sottoscritta inoltre dichiara:
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
