Legge regolatrice e Foro competente Clausole campione

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Legge regolatrice e Foro competente. 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
Legge regolatrice e Foro competente. Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
Legge regolatrice e Foro competente. (per la determinazione della legge regolatrice e del foro competente, si fa rinvio alla “Guida alla valutazione di cui all’art. 7 del Regolamento UE n. 536/2014, da parte dei Comitati Etici Territoriali,” visibile al link ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇) (a) (in via generale e comunque qualora le Parti siano entrambe italiane): La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. (b) (in caso di studi internazionali multicentrici, qualora le parti abbiano nazionalità diversa e sia proposta ad es. una legge nazionale uniformemente applicata per tutti i centri partecipanti, ovunque situati): La legge regolatrice del presente Contratto è la legge …… (inserire nazionalità del Promotore), fatte comunque salve le norme di applicazione necessaria dell’ordinamento italiano, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti dei pazienti. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, fermo restando l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro della sede del ………
Legge regolatrice e Foro competente. 15.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 15.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è stato accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 Codice Civile Torino, li ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 11/10/2021.0000703.I Il Direttore Generale ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Dall’Acqua Firmato digitalmente Il Direttore del Dipartimento di Oncologia ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Firmato digitalmente Il Direttore della Direzione Ricerca e Terza Missione Dr.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Firmato digitalmente Per conoscenza ed accettazione Lo Sperimentatore principale Prof. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ Firmato digitalmente Monza, li I Procuratori Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Firmato digitalmente Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ Firmato digitalmente ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 11/10/2021.0000703.I
Legge regolatrice e Foro competente. 1. Il presente contratto è regolato ed interpretato secondo il diritto italiano. 2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, efficacia o validità della presente proposta e del relativo contratto di gioco è di competenza esclusiva del Foro di…………………………………………..territorialmente competente, in osservanza dell’articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, il quale prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. In ogni caso il Foro competente è italiano. E’ esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie. Il Cliente Il Concessionario Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, entrambe le Parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli: - Articolo 4 – Attivazione del conto di gioco - Articolo 5 – Gestione del conto di gioco - Articolo 7 – Informazioni - Articolo 10 – Obblighi e responsabilità del Cliente - Articolo 12 – Obblighi e responsabilità del Concessionario - Articolo 14 – Sospensione dell’esecuzione
Legge regolatrice e Foro competente. 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. ,li / / Per il Promotore/CRO Il Presidente/Amministratore Delegato/Rappresentante legale Dott. Firma ,li / / Per I’Ente Il Direttore Generale/Amministratore Delegato/Rappresentante Legale o suo delegato Dott. Firma Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è stato accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 Codice Civile ,li / / Per il Promotore/CRO Il Presidente/Amministratore Delegato/Rappresentante legale Dott. Firma Per I’Ente Il Direttore Generale/Amministratore Delegato/Rappresentante Legale o suo delegato Dott. Firma Si riportano di seguito indicazioni schematiche sulle informazioni da includere nel Budget allegato alla convenzione economica.
Legge regolatrice e Foro competente. 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro diCagliari, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è stato accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Il Il Direttore Generale Dott. ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇* Si riportano di seguito indicazioni schematiche sulle informazioni da includere nel Budget allegato alla convenzione economica.
Legge regolatrice e Foro competente. (in via generale e comunque qualora le Parti siano entrambe italiane): La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, fermo restando l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro della sede di Bergamo.
Legge regolatrice e Foro competente. 8.1 La Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità alla legge italiana. 8.2 Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente. Luogo [•], e Data[•]
Legge regolatrice e Foro competente. Art. 16 - Regulatory Law and Jurisdiction 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement shall be governed by Italian law. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. 16.2 For any disputes arising in relation to the interpretation, application and execution of this Agreement, the Court of the place of execution of the Agreement shall have exclusive jurisdiction, subject to the Parties’ commitment to provide a preliminary attempt to settle the Agreement in an amicable place.