Common use of Congedi per la formazione Clause in Contracts

Congedi per la formazione. Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53/2000, le lavoratrici ed i lavoratori con almeno cinque anni di servizio, possono richiedere con un preavviso di almeno 60 giorni, un congedo non retribuito per la formazione, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il congedo, comportante una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, sarà concesso dalla Struttura Associativa ove non ostino comprovate esigenze organizzative ed in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio. Il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus, Ipotesi Di Accordo Definitivo

Congedi per la formazione. Ai sensi dell’artFermo restando quanto previsto dall’art. 5 10 della legge n. 53/2000300/1970, le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti con almeno cinque anni di servizioanzianità di servizio possono chiedere un periodo di aspettativa, possono richiedere con un preavviso di almeno 60 giornicontinuativo o frazionato, un per formazione non superiore a 11 mesi nel corso dell’intera vita lavorativa. Il congedo non retribuito per la formazione, formazione deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il congedo, comportante una sospensione del rapporto Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro per un periodo ma non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, sarà concesso dalla Struttura Associativa ove non ostino comprovate esigenze organizzative ed in ragione di un massimo del 3% del personale in servizioha diritto ad alcuna retribuzione. Il periodo di congedo non è computabile computato nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. L’istituto, ai sensi della disciplina di legge, può non accettare la richiesta ovvero richiederne il differimento per comprovate esigenze organizzative. Per la fruizione del congedo il lavoratore è tenuto ad un preavviso di 40 giorni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido

Congedi per la formazione. Ai sensi dell’artFermo restando quanto previsto dall’art. 5 10 della legge n. 53/2000300/1970, le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti con almeno cinque anni di servizioanzianità di servizio possono chiedere un periodo di aspettativa per formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, possono richiedere con un preavviso di almeno 60 giornicontinu- ativo o frazionato, un nel corso dell’intera vita lavorativa. Il congedo non retribuito per la formazione, formazione deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il congedo, comportante una sospensione del rapporto Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro per un periodo e non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, sarà concesso dalla Struttura Associativa ove non ostino comprovate esigenze organizzative ed in ragione di un massimo del 3% del personale in servizioha diritto ad alcuna retribuzione. Il periodo di congedo non è computabile computato nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. L’istituto, ai sensi della disciplina di legge, può non accettare la richiesta ovvero richiederne il differimento per compro- vate esigenze organizzative. Per la fruizione del congedo il lavoratore è tenuto ad un preavviso di 40 giorni.

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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl

Congedi per la formazione. Ai sensi dell’artI congedi - non retribuiti - per la formazione di cui all’art. 5 della legge n. 53/2000, le lavoratrici ed i sono concessi, ai lavoratori con almeno cinque anni di servizioanzianità di servizio presso la D.B., possono richiedere con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL. Nelle more della previsione contrattuale nazionale e fino alla sua entrata in vigore, detti congedi sono concessi - fatti salvi i casi di impedimento e/o differimento derivanti da comprovate esigenze organizzative -, ai lavoratori che, motivandola e fornendone prova documentale, ne facciano richiesta con un preavviso di almeno 60 trenta giorni, un congedo non retribuito per la formazione, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il congedo, comportante una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionatolimite massimo fruibile è, nell’arco dell’intera vita lavorativa, sarà concesso dalla Struttura Associativa ove di undici mesi continuativi o frazionati in periodi non ostino comprovate esigenze organizzative ed inferiori ad un mese; in ragione di un massimo entrambi i casi decorrono sempre da inizio mese e si concludono con la fine del 3% del personale in serviziomese. Il periodo di congedo non La percentuale massima dei lavoratori che possono beneficiarne contestualmente è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le feriepari al 5%, con la malattia e arrotondamento all’unità superiore, per ogni realtà organizzativa fermo restando il limite aziendale del 2% dell’organico (esclusi i dirigenti ed incluso il personale assunto a termine, con altri congedicontratto di formazione e, proporzionalmente, quello con contratto di lavoro a part- time) .

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Samples: www.filt.veneto.cgil.it