Common use of Congedi per la formazione Clause in Contracts

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto di lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contrattoAi sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2000, i dipendenti che abbiano maturato n. 53, il dipendente con almeno 5 cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono la stessa azienda può chiedere una sospensione del rap- porto di lavoro a titolo di un congedo per la formazione formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera undici mesi per l'intera vita lavorativa. Per Il congedo per la formazione si intende quello deve essere finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligodell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorziodatore di lavoro. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l'accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori all'1% all'anno della forza occupata nell'unità produttiva medesima al 31 dicembre dell'anno precedente. Nelle aziende con più di 50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all'anno per formazione. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzionesola conservazione del posto. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità nell'anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel /permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL Nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire grave e documentata infermità, individuata ai sensi del congedo decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, e comunicata per la formazione il 2% degli aventi titolo iscritto al datore di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare lavoro, il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaè interrotto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai I lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato con almeno 5 cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto datore di lavoro a titolo lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera della vita lavorativa. Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n° 53, non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al comple- tamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo datore di studio lavoro con 30 (Trenta) giorni di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in anticipo. Nella richiesta dovrà essere o finanziate dal Consorzio. Durante indicato il periodo (con le date di congedo per la formazione il dipendente con- serva il posto decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro ma entro 20 (Venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali 20 giorni e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedipertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui lavoratore al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere termine del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso potrà partecipare a corsi di studi riqualificazione o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C di aggiornamento professionale. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e Drichiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con esclusioneun minimo di una unità. Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al Titolo XXII (Contratti a Tempo Determinato) articolo 65 del presente CCNL. Allo scopo di realizzare l’aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla “Conferenza Permanente per quest’ultima area i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome”, validi ai fini dell’acquisizione certificata dei parametri 107, 104, crediti formativi e 100riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo Per quanto riguarda le ore di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti retribuito, queste saranno riconosciute nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandamisura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contrattoAi sensi dell’art. 5 della Legge n. 53/2000, i dipendenti che abbiano maturato il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere la stessa azienda può richiedere una sospensione del rap- porto rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorziodatore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la R.S.U. Nella aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21.7.2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente punto “Permessi per eventi e cause particolari”, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione di cui al presente punto D) il dipendente con- serva lavoratore conserva il posto di lavoro ma lavoro, non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda svolgere alcun tipo di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandalavorativa.

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Samples: Costituzione Delle Parti

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 20 e 23 21 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto di lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento com- pletamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva conser- va il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno dipenden- te l’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- dentidipendenti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadrifasce funziona- li 3ª, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio 6ª o 7ª o almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare prima se inquadrato nelle altre fasce funzionali, specificandone il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico scola- stico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contrattoAi sensi dell’art. 5 della Legge n. 53/2000, i dipendenti che abbiano maturato il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere la stessa azienda può richiedere una sospensione del rap- porto rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorziodatore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la R.S.U. Ferme restando tutte le condizioni previste dal presente punto D), la percentuale di cui al comma precedente è fissata al: - 2% dal 01.01.2011; - 3% dal 01.01.2012; Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21.7.2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Tali ragioni organizzative e produttive sono comunicate alla R.S.U. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente punto “Permessi per eventi e cause particolari”, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione di cui al presente punto D) il dipendente con- serva lavoratore conserva il posto di lavoro ma lavoro, non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non è cumulabile può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della medesima Legge, hanno diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, alle condizioni e con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandamodalità ivi previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai I lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rap- porto rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorziodatore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare il 3% del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53 del 2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’articolo 63, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione di cui al presente punto D) il dipendente con- serva lavoratore conserva il posto di lavoro ma lavoro, non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda svolgere alcun tipo di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandalavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contrattoAi sensi dell’art. 5 della Legge n. 53/2000, i dipendenti che abbiano maturato il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere la stessa azienda può richiedere una sospensione del rap- porto rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorziodatore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la R.S.U. Ferme restando tutte le condizioni previste dal presente punto D), la percentuale di cui al comma precedente è fissata al: • 2% dal 01.01.2011; • 3% dal 01.01.2012; Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21.7.2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Tali ragioni organizzative e produttive sono comunicate alla R.S.U. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente punto “Permessi per eventi e cause particolari”, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione di cui al presente punto D) il dipendente con- serva lavoratore conserva il posto di lavoro ma lavoro, non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non è cumulabile può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della medesima Xxxxx, hanno diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, alle condizioni e con le ferie, con la malattia e con gli altri congedimodalità ivi previste. Il Consorzio può non accogliere la domanda Le parti riconoscono l’importanza del riconoscimento alle lavoratrice inserite in percorsi di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso protezione debitamente certificati di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 pari a sei mesi prima dell’inizio del corso e si impegnano reciprocamente affinché detta possibilità venga inserita nell’ambito delle prestazioni bilaterali in seno alla ENFEA. Qualora entro il 30 giugno 2017 non sia avviata una discussione in merito all’eventuale mutualizzazione di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, detto evento le parti si incontreranno per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaun’eventuale discussione sul tema.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 22 20 e 23 21 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente dipendente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- dentidipendenti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare presentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadrifasce funzionali 3a, A4a, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio 6a o 7a o almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare prima se inquadrato nelle altre fasce funzionali, specificandone il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contrattoAi sensi dell’art. 5 della Legge n. 53/2000, i dipendenti che abbiano maturato il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere la stessa azienda può richiedere una sospensione del rap- porto rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorziodatore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la R.S.U. Ferme restando tutte le condizioni previste dal presente punto D), la percentuale di cui al comma precedente è fissata al: • 2% dal 01.01.2011; • 3% dal 01.01.2012; Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21.7.2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione. L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Tali ragioni organizzative e produttive sono comunicate alla R.S.U. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione. Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente punto “Permessi per eventi e cause particolari”, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione di cui al presente punto D) il dipendente con- serva lavoratore conserva il posto di lavoro ma lavoro, non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non è cumulabile può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della medesima Xxxxx, hanno diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, alle condizioni e con le ferie, con la malattia e con gli altri congedimodalità ivi previste. Il Consorzio può non accogliere la domanda NOTA A VERBALE Le Parti riconoscono l’importanza del riconoscimento alle lavoratrice inserite in percorsi di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso protezione debitamente certificati di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 pari a sei mesi prima dell’inizio del corso e si impegnano reciprocamente affinché detta possibilità venga inserita nell’ambito delle prestazioni bilaterali in seno alla ENFEA. Qualora entro il 30 giugno 2017 non sia avviata una discussione in merito all’eventuale mutualizzazione di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, detto evento le Parti si incontreranno per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaun’eventuale discussione sul tema.

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Samples: www.flai.it

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 22 25 e 23 26 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente dipendente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- dentidipendenti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare presentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono intendono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dei Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario Stipulato in Data 25.03.2010

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contrattoservizio. Ai lavoratori, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di con anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio di almeno cinque anni, possono chiedere una sospensione essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del rap- porto 10% del personale, con arrotondamento all'unità superiore, delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a titolo tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di congedo ciascun anno. La contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, definisce i criteri per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativarelativa utilizzazione. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al datore di lavoro una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il datore di lavoro può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la formazione si intende quello finalizzato utile partecipazione al comple- tamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorziocorso. Durante Al lavoratore durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva il posto si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione al datore di lavoro ma non ha diritto alla retribuzioneed ai controlli, si applicano le disposizioni previste dall'art. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità 26 e, ove si tratti di malattia dovuta a causa di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedidall'art. 27. Il Consorzio lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può non accogliere rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandapriorità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro