Common use of Congedi per la formazione Clause in Contracts

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. va il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it, consorzioleb.it

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo lavoro per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera del- l’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. va Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’inte- ressato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della nor- male attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentar- si dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n. 1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddet- ta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali ser- vizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, Legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo lavoro per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. va Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n.1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma nell’incarico già assegnato e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionatopotranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa. va il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del un periodo di congedo deve pre- sentare domanda non retribuito pari ad un massimo di undici mesi, anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al Consorzio datore di lavoro almeno 2 mesi 30 giorni prima dell’inizio per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del corso congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. In presenza di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadriesigenze aziendali di aggiornamento e riqualificazione del personale che comportino la programmazione di interventi formativi mirati, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso Direzione aziendale ne darà informazione alle RSU in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaappositi incontri.

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Samples: Ipotesi Di Accordo, Ipotesi Di Accordo

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai I lavoratori studenti e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato con almeno 5 cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto datore di lavo- ro a titolo lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera della vita lavorativa. va Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n° 53, non comporteranno alcun onere per il posto datore di lavoro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro ma non ha diritto alla retribuzionecon 30 (Trenta) giorni di anticipo. Lo stesso Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile (con le feriedate di decorrenza e scadenza), con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessatoallegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il dipendente che intende godere datore di lavoro entro 20 (Venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al termine del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso potrà partecipare a corsi di studi riqualificazione o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C di aggiornamento professionale. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e Drichiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con esclusioneun minimo di una unità. Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, per quest’ultima area dei parametri 107derivante dall’applicazione del presente articolo, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere valgono le norme previste al Titolo XXII (Contratti a Tempo Determinato) articolo 65 del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandapresente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli Studi Professionali

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto allo studio In materia di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo congedi per la formazione si applicano le vigenti dispo- sizioni di legge (art. 5, legge n. 53/2000). Per l’esercizio del relativo diritto il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per un periodo non i congedi di du- rata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 11 mesi10 giorni, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativaprecisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. va il posto Il datore di lavoro ma valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non ha diritto alla retribuzioneaccoglimento o differi- mento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile Compatibilmente con le ferieesigenze aziendali e purché sia assicurato comunque il normale andamento dell’attività aziendale, il numero degli impiegati di ogni singola azienda che può beneficiare dei congedi non potrà superare, nello stesso momento, il numero di 1 per quelle aziende che hanno sino a 10 impiegati ed il 10 per cento per quelle aziende che hanno più di 10 impiegati, con l’arrotondamento delle frazioni all’unità superiore. Le Parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la malattia conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e con gli altri congediprodut- tive aziendali. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo Al tal proposito, a livello territoriale potranno essere adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso sostegno alla genitorialità, alla flessibilità dell’orario di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadrila- voro, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area all’assistenza dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza familiari disabili ai sensi della domandalegge n. 104/1992.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo lavoro per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. va Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n. 1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai I lavoratori studenti e al diritto allo studio con rapporto di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato lavoro a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di richiedere un congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesiperiodo, continuativo o frazionato, non superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dalla azienda. va Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità nella anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedicongedi o periodi di aspettativa. l’esigenza La domanda di fruizione del regolare svolgimento dell’attività consortile. congedo deve essere presentata dal lavoratore interessatoalmeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione. Il dipendente lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata i relativi certificati mensili di frequenza, con l’indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale certificato comprovante la partecipazione agli esami. Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 2% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che intende godere del periodo occupino almeno 25 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’azienda può non accogliere la richiesta di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di studi comprovate esigenze organizzative e/o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaproduttive.

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Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo lavoro per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. va Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata. I valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiore a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma e le mansioni e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionatopotranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di con- gedo non retribuito pari ad un massimo di undici mesi, anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finan- ziate dal datore di lavoro. va il posto Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro ma almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico organiz- zative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produtti- va, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non ha diritto alla retribuzionedovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità Gli eventuali valori frazio- nari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. In presenza di servizioesigenze aziendali di aggiornamento e riqualificazione del personale che com- portino la programmazione di interventi formativi mirati, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso Direzione aziendale ne darà infor- mazione alle RSU in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaappositi incontri.

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Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo lavoro per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. va Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1,5% del totale della forza occupata. I valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Verbale Di Accordo

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai I lavoratori studenti e al diritto allo studio con rapporto di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato lavoro a tempo indeterminato con almeno 5 cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di richiedere un congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesiperiodo, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera non superiore a undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere a finanziate dall'azienda. va Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedicongedi o periodi di aspettativa. l’esigenza La domanda di fruizione del regolare svolgimento dell’attività consortile. congedo deve essere presentata dal lavoratore interessatoalmeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione. Il dipendente lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di frequenza, con l’indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale certificato comprovante la partecipazione agli esami. Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 5% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che intende godere del periodo occupino almeno 20 dipendenti tra assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed assunti con rapporto di lavoro a termine per l’intera durata della stagione teatrale. L'azienda può non accogliere la richiesta di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di studi comprovate esigenze organizzative e/o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaproduttive.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E I Tecnici Dipendenti Dai Teatri,

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio servi- zio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo lavoro per la formazione congedi for- mativi per un periodo non superiore a 11 pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativafinalizzato al com- pletamento della scuola dell’obbligo, al consegui- mento del titolo di studio di secondo grado, del diplo- ma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. va Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa docu- mentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tec- nico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il posto lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produt- tiva per l’esercizio di lavoro ma tale diritto non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di serviziodovranno supe- rare l’uno per cento del totale della forza occupata, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le feriedovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la malattia e Rsu o con il Comitato ese- cutivo della stessa. Nella aziende fino a 200 dipen- denti gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza eventuali valori frazionari risultanti dall’ap- plicazione della domandasuddetta percentuale saranno arro- tondati all’unità superiore.

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Samples: digilander.libero.it

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8/3/2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionatopotranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa. va il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del un periodo di congedo deve pre- sentare domanda non retribuito pari ad un massimo di undici mesi, anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al Consorzio datore di lavoro almeno 2 mesi 30 giorni prima dell’inizio per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del corso congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. In presenza di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadriesigenze aziendali di aggiornamento e riqualificazione del personale che comportino la programmazione di interventi formativi mirati, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso Direzione aziendale ne darà informazione alle RSU in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaappositi incontri.

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Samples: www.reteomeo.it

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai I lavoratori studenti e al diritto allo studio con rapporto di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato lavoro a tempo indeterminato con almeno 5 cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di richiedere un congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesiperiodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell’ obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’azienda. va Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedicongedi o periodi di aspettativa. l’esigenza La domanda di fruizione del regolare svolgimento dell’attività consortile. congedo deve essere presentata dal lavoratore interessatoalmeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione. Il dipendente lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata i relativi certificati mensili di frequenza, con l’indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale certificato comprovante la partecipazione agli esami. Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 2 % del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che intende godere del periodo occupino almeno 25 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’azienda può non accogliere la richiesta di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di studi comprovate esigenze organizzative e/o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domandaproduttive.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Congedi per la formazione. Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti Ai sensi e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contrattoper gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i dipen- denti che abbiano maturato lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio la stessa azienda possono chiedere richiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo lavoro per la formazione congedi formativi per un periodo non superiore a 11 ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. va Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n.1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma nell’incarico già assegnato e non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso Tale periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.

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Samples: Verbale Di Accordo