Congedi per eventi e cause particolari Clausole campione

Congedi per eventi e cause particolari. 1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente o di un affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
Congedi per eventi e cause particolari. 1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
Congedi per eventi e cause particolari. Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dall'Art. 4 comma 2 della L. 53/00 e dal DLgs 278/00, un congedo per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale della propria famiglia, dei soggetti di cui all'Art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap.
Congedi per eventi e cause particolari. 10. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo xxxxx, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi familiari si intendono le fattispecie riportate all’art. 2 del d.m. 21 luglio 2000, n. 278. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni, computati secondo il calendario comune, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, la durata minima dello stesso – di norma e fatta eccezione per i casi disciplinati dai commi 11 e 12, non inferiore ad un mese - e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale unitaria su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Congedi per eventi e cause particolari. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavo- ratore risulti da certificazione anagrafica. zionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previ- denziali. Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
Congedi per eventi e cause particolari. 1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 3 e 4, della legge n. 53/2000.
Congedi per eventi e cause particolari. A. Congedo per gravi motivi personali o familiari
Congedi per eventi e cause particolari. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. Il dipendente può inoltre richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni e non retribuito. Il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (art.4 legge 53/2000).
Congedi per eventi e cause particolari. 1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1 della legge 53/2000.
Congedi per eventi e cause particolari. Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge n. 53/00 art. 4 comma 2 e dal D.lgs n. 278 del 21 luglio 2000, un congedo per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi re- lativi alla situazione personale della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap.