Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro; b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione; e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001; g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 89, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano sesindacali, se entro 5 giorni dall'informazione, lavorativi dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneincarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzioneincarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 87, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) l’individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
ef) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
fg) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd. lgs. n. 165/2001;.
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) 4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 4, i criteri generali di programmazione dei servizi adeguamento in sede locale di pronta disponibilitàquanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 87, comma 3 3, lett. a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 10 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 3, lett. a) e b) dell’art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personaledei dirigenti, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi generali di funzionegraduazione delle posizioni dirigenziali;
e) i criteri per la graduazione il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàdirigenziali;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute condizioni, i requisiti e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitài limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazionedell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art. 7, comma 3 dell’art. 8 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneElevata Qualificazione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzioneElevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàretribuzione;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) le misure concernenti la salute verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e sicurezza sul lavororetribuzione di risultato) del presente CCNL;
h) i criteri generali di programmazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei servizi principi di pronta disponibilità.pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8…., comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano sesindacali, se entro 5 giorni dall'informazione, lavorativi dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 … (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneincarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzioneincarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto. Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all’organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto materia di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione • l’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende del personale docente, educativo ed EntiATA, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il conferimento e la revoca degli incarichi Fondo d’Istituto; • i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di funzione;
e) servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; • i criteri per la graduazione degli incarichi fruizione dei permessi per l’aggiornamento; • la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento prevenzione dello stress lavoro correlato e di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali fenomeni di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàburn-out.
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Sources: Contratto Integrativo Di Istituto, Contratto Integrativo Di Istituto
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 86, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)::
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità delle Università, delle Aziende ospedaliero universitarie e degli Enti di lavororicerca, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Retribuzione di posizione dei dirigenti e graduazione degli uffici), comma 5;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi graduazione delle posizioni dirigenziali di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende dirigenti scolastici ed EntiAfam, nei casi nel rispetto di utilizzazione quanto previsto dall’art. 12 commi 3 e 4 del personale, nell’ambito di processi associativiCCNL 11/4/2006 come sostituiti dall’art. 6 del CCNL 15/7/2010;
c) i criteri generali dei sistemi delle procedure di valutazione della performanceperformance dei dirigenti;
d) le linee di indirizzo e i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle concernenti lo stress lavoro correlato;
he) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento;
g) i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
4. Il confronto di programmazione dei servizi cui al comma 3 si svolge:
a) in sede MIUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di pronta disponibilitàAlta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre amministrazioni destinatarie del presente CCNL.
5. Con riferimento ai soli dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative, il confronto si svolge a livello di Direzione scolastica regionale sui criteri generali per il conferimento degli incarichi di reggenza.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali in sede di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):amministrazione centrale:
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario per l'ubicazione delle sedi di lavoroservizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativipromozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
c) i criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei sistemi di valutazione della performanceregolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi l’applicazione delle normative in materia di funzionepari opportunità;
e) i criteri generali per la graduazione degli incarichi l’applicazione della disciplina del rapporto di funzionelavoro a tempo parziale, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàdell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
f) il trasferimento o il conferimento criteri attuativi dell'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;funzioni).
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul criteri generali inerenti l’articolazione dell’orario di lavoro;
h) criteri generali dei sistemi di programmazione valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori;
i) criteri generali per l’individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore, su base volontaria o d’ufficio;
j) criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
k) criteri generali per la disciplina del telelavoro e del lavoro agile ai fini dell’adozione dei servizi rispettivi provvedimenti ministeriali;
l) codici di pronta disponibilitàcomportamento;
m) regolamento di disciplina di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);
n) regolamento di servizio di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Per le materie di cui alle lettere a), d) e g) il confronto si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.
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Sources: Accordo Sindacale, Rinnovo Contratto Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, dall'informazione se il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) 1. I criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i 2. I criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o e Ente o tra Aziende ed Entiaziende, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i 3. I criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i 4. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i 5. I criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il 6. Il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le 7. Le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) 8. I criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità;
9. La modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 4 del CCNL 7/4/1999;
10. Le linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazionedell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art. 7, comma 3 dell’art. 8 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneElevata Qualificazione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzioneElevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàretribuzione;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) le misure concernenti la salute verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e sicurezza sul lavoro;retribuzione di risultato) del presente CCNL; COMUNE DI BARBONA PROT. N. 0004354 DEL 30-11-2022 IN partenza
h) i criteri generali di programmazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei servizi principi di pronta disponibilità.pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) ), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro L’ incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazioneall’ invio dell’ informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e sicurezza sul lavorodel lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
h) criteri generali per l’effettuazione delle procedure di programmazione dei servizi cui all’art. 18 (Norme di pronta disponibilità.prima applicazione);
i) criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell’Area EP ai sensi dell’art. 16, comma 6 (Incarichi al personale dell’area EP);
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazionedell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerseemerse e l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art- 7 comma 3 dell’art. 8 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) le misure concernenti la salute verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e sicurezza sul lavororetribuzione di risultato) del presente CCNL;
h) i criteri generali di programmazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei servizi principi di pronta disponibilità.pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL F.L. 2016- 2018, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi di cui al comma 1 l’informazione sulle misure da adottare. Entro cinque giorni dall’informazione, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioniorganizzazioni sindacali destinatarie possono chiedere, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazioneanche singolarmente, il confronto è richiesto da questi ultimicon l’amministrazione. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione..
3. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
34. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’artconfronto le materie indicate all’ art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 44 del CCNL F.L. 2016-2018 e materie):precisamente:
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoroper la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità, tenendo conto della specificità della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale, nonché della complessità dell’attività svolta dall’Avvocatura Capitolina;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performanceperformance dei dirigenti;
c) le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno;
f) le procedure ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, secondo principi di funzione;
trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e) i criteri , per la graduazione degli incarichi di funzionequanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai fini dell’attribuzione della risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento valutazione di attività ad altri soggettiperformance individuale, pubblici o privatialle specifiche competenze organizzative possedute, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali alle esperienze di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàdirezione attinenti all’incarico.
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Sources: Contratto Collettivo Integrativo
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 87, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) comma3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) l’individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
ef) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
fg) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd. lgs. n. 165/2001;.
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) 4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 4, i criteri generali di programmazione dei servizi adeguamento in sede locale di pronta disponibilitàquanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).
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Confronto. 1Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l’attuazione di decisioni tempestive. Il confronto al livello aziendale nazionale e divisionale è regolato dall'art. 3 del Ccnl, salvo quanto previsto dal regolamento attuativo per la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali retribuzione variabile di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
263. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottareal livello aziendale e divisionale potrà riguardare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione su proposta delle informazioniparti, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazioneanche argomenti non esplicitamente previsti dal Ccnl; in tale eventualità, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazioneconfronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il periodo durante confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti. Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle materie del precedente art. 3, punto III (livello di unità produttiva), lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura: − la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell'unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l'esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati; − il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorniresponsabile dell'unità produttiva, o un suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta; − il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti precedente 3° comma, fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàconflittualità.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Confronto. 1. Il confronto è e' la modalità modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 87, comma 3 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda l'azienda o Ente ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda l'azienda o Ente ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 dieci giorni dall'informazione, il confronto è e' richiesto da questi ultimi. L’incontro può L'incontro puo' anche essere proposto dall’Azienda dall'azienda o Ente ente contestualmente all’invio dell’informazioneall'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art3, lettera a) e b) dell'art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario all'articolazione dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità priorita' per la mobilità mobilita' tra sedi di lavoro dell'Azienda dell'azienda o Ente ente o tra Aziende aziende ed Entienti, nei casi di utilizzazione del personaledei dirigenti, nell’ambito nell'ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi generali di funzionegraduazione delle posizioni dirigenziali;
e) i criteri per la graduazione il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàdirigenziali;
f) il trasferimento o il conferimento di attività attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’artdell'art. 31 del D.Lgs. decreto legislativo n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute condizioni, i requisiti e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitài limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie mate- rie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda l’Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sog- getti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione trasmissio- ne delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sog- getti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confrontocon- fronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione Con- Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 trattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda dell’Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi ser- vizi di pronta disponibilità.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazionedell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art- 7 comma 3 dell’art. 8 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneElevata Qualificazione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzioneElevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàretribuzione;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) le misure concernenti la salute verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e sicurezza sul lavororetribuzione di risultato) del presente CCNL;
h) i criteri generali di programmazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei servizi principi di pronta disponibilità.pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali in sede di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):amministrazione centrale:
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performanceannuale dei direttivi e dei dirigenti;
b) criteri generali per l’applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
c) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzione dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;
d) i criteri per il generali di conferimento e la revoca degli incarichi di funzionedirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi generali di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàarticolazione dell’orario di lavoro settimanale del personale direttivo;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
g) le misure concernenti la salute criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e sicurezza sul lavorodei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
h) criteri generali per la disciplina del rapporto di programmazione lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni) per il personale direttivo;
j) criteri generali per l’individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore, su base volontaria o d’ufficio;
k) criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
l) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
m) criteri generali per l’applicazione della disciplina del telelavoro e del lavoro agile ai fini dell’adozione dei servizi rispettivi provvedimenti ministeriali;
n) codici di pronta disponibilitàcomportamento;
o) regolamento di disciplina di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);
p) regolamento di servizio di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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Sources: Rinnovo Contratto Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 87, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativie Ente;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd. lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) i criteri generali per l’individuazione di programmazione dei servizi fasce temporali di pronta disponibilitàflessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi.
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Confronto. 1. Il confronto è e' la modalità modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 87, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 cinque giorni dall'informazione, il confronto è e' richiesto da questi ultimi. L’incontro può L'incontro puo' anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall'amministrazione contestualmente all’invio dell’informazioneall'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’arted i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell'art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità priorita' per la mobilità mobilita' tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) l'individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
ef) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione dell'attribuzione della relativa indennitàindennita';
fg) il trasferimento o il conferimento di attività attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’artdell'art. 31 del D.Lgs. decreto legislativo n. 165/2001;.
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) 4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 4, i criteri generali di programmazione dei servizi adeguamento in sede locale di pronta disponibilitàquanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 3, lettera a).
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto. Nel presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all’organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale La procedura di concertazione si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorniconclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto • Le proposte di confronto, con i soggetti sindacali formazione delle classi e di cui al comma 3 dell’artdeterminazione degli organici della scuola. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione • L’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende del personale docente, educativo ed EntiATA, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i Fondo d’Istituto. • I criteri per la graduazione degli incarichi fruizione dei permessi per l’aggiornamento. • La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento prevenzione dello stress lavoro correlato e di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali fenomeni di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàburn-out.
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Sources: Contratto Integrativo Di Istituto
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto. Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all’organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto materia di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione • l’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende del personale docente, educativo ed EntiATA, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il conferimento e la revoca degli incarichi Fondo d’Istituto; • i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di funzione;
e) servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; • i criteri per la graduazione degli incarichi fruizione dei permessi per l’aggiornamento; • la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento prevenzione dello stress lavoro correlato e di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali fenomeni di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàburn- out.
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Sources: Contratto Integrativo Di Istituto
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) ), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 8 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri di selezione per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd.lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e sicurezza sul lavorodel lavoro da remoto;
h) criteri generali per l’effettuazione delle procedure di programmazione dei servizi cui all’art. 18 (Norme di pronta disponibilità.prima applicazione) del CCNL 9 maggio 2022;
i) criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell’Area EP ai sensi dell’art. 16 (Incarichi al personale dell’Area EP), comma 6, del CCNL 9 maggio 2022;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazionedell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi l’amministrazione può procedere all’adozione dei lavori e delle posizioni emerseprovvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art- 7 comma 3 dell’art. 8 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) le misure concernenti la salute verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e sicurezza sul lavororetribuzione di risultato) del presente CCNL;
h) i criteri generali di programmazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei servizi principi di pronta disponibilità.pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;
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Confronto. 1Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello richiesta l'attuazione di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2decisioni tempestive. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottareal livello aziendale nazionale e divisionale è regolato dall'art. 5 del CCNL, con le modalità previste per la informazionesalvo quanto previsto dal regolamento attuativo perla retribuzione variabile di cui all'art. A seguito della trasmissione 63. Il confronto al livello aziendale e divisionale potrà riguardare, su proposta delle informazioniparti, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazioneanche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL; in tale eventualità, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazioneconfronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il periodo durante confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti. Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle materie del precedente art. 3, punto III (livello di unità produttiva), lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura: - la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell'unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l'esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati; - il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorniresponsabile dell'unità produttiva, o un suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta; - il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti precedente 3° comma, fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàconflittualità.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Confronto. (Artt. 5 e 44 del CCNL 17.12.2020)
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 84, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’Amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 cinque giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)::
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoroper la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performanceperformance dei dirigenti;
c) le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno;
f) le procedure ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, secondo principi di funzione;
trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili e alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e) i criteri , per la graduazione degli incarichi di funzionequanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai fini dell’attribuzione della risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa indennitàvalutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all’incarico;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
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Confronto. (ART. 6 DEL CCNL 2016/2018)
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
21. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3durante. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’artconfronto ai sensi dei commi precedenti (Art. 22 c. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materielettera b CCNL 2016/2018):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione dell’orario di lavorolavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra riguardanti le assegnazioni alle sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativiATA;
c) i criteri generali per la fruizione dei sistemi di valutazione della performance;permessi per l’aggiornamento.
d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out. Premesso quanto specificato nel presente articolo le parti, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono quanto segue:
a) articolazione dell’orario di lavoro del personale, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il conferimento fondo d’istituto: Il Dirigente Scolastico predispone l’orario delle lezioni in base alle esigenze didattiche e ai vincoli organizzativi (trasporti pubblici, docenti con cattedra su più scuole, ecc.), fermo restando che l’orario di servizio dei docenti, salvo casi eccezionali, deve essere articolato su cinque giorni. Le richieste dei Docenti, in tema di giorno libero o distribuzione delle ore nella giornata (in caso di rinuncia al giorno libero), saranno tenute in considerazione, purché non impediscano la revoca formulazione dell’orario stesso. Ogni docente può esprimere i desiderata rispetto al giorno settimanale libero. Qualora vi fosse impossibilità di stendere l’orario per una eccessiva richiesta del medesimo giorno libero da parte dei docenti, salvo gravi e documentati motivi, si adotteranno i seguenti criteri: si cercherà un accordo consensuale tra i docenti interessati; in mancanza di accordo, si procederà alla rotazione tra i docenti interessati tenendo conto degli incarichi ultimi tre anni scolastici; l’impegno settimanale di funzione;
eogni docente, con orario cattedra di 18 ore ,non supererà le 3 ore oltre il suo orario, salvo il consenso dell’interessato; vale a dire che nell’orario, si cercherà di ridurre al minimo le “ore-buche”, le quali non potranno comunque essere più di 3, esclusa l’ora di ricevimento, se non espressamente richiesto dal docente per motivi personali o familiari. salvo documentate esigenze personali, si effettuerà un’equa distribuzione, tra i docenti, delle entrate alla prima ora e delle uscite all’ultima. I docenti, durante il giorno libero dall’insegnamento, dovranno comunque svolgere tutte le attività non di insegnamento programmate. I docenti possono avanzare al D.S. proposte di variazione dell’orario, dopo l’entrata in vigore dello stesso, a condizione che dalla variazione non derivi alcun aggravio di spese per l’amministrazione, che tutti i docenti coinvolti esprimano al D.S. il loro consenso, e che le esigenze didattiche non vengano compromesse. I docenti in servizio alla prima ora devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; i docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza durante l’intervallo secondo un piano predisposto dalla Presidenza; Sostituzioni alla prima ora Per sopperire alle di difficoltà sulla sostituzione dei docenti assenti alla prima ora, il DS può individuare un docente per ogni giorno della settimana per l’intero anno scolastico (dal lunedì al venerdì) i criteri sempre presente per le sostituzioni. L’onere di essere presente per tutto l’anno in un giorno della settimana viene compensato con un forfet di 200 €. La cifra non sostituisce il regolare compenso per la graduazione degli incarichi sostituzione del collega assente. Le ore eccedenti saranno assegnate con questi criteri di funzione, ai fini dell’attribuzione priorità: o Docenti della relativa indennitàstessa disciplina con cattedra inferiore a 18 ore;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
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Confronto. 1Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione ed a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni al rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello richiesta l’attuazione di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2decisioni tempestive. Il confronto a livello aziendale generale è regolamentato dal CCNL vigente. Tale confronto potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL, in tale eventualità il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si avvia svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'invio ai soggetti l’istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti. Il confronto a livello di punto vendita potrà avvenire solo sulle materie del precedente articolo 3, lettere a), b), c), d), e) e f), e secondo la seguente procedura: - la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile del punto vendita entro 3 giorni dal ricevimento dell’informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l’esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati: - il responsabile del punto vendita, o suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta; - il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura. Qualora la RSU/RSA ritenesse insoddisfacenti le risposte ricevute, potrà investirne le istanze sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottaresuperiori, con le modalità previste per quali potranno richiedere la informazioneprosecuzione del confronto a livello aziendale generale, la cui durata sarà ridotta del tempo già impiegato a livello di punto vendita. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazioneIn assenza di RSU/RSA a livello di singolo punto vendita, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono sulle materie oggetto di confrontoconfronto in quella sede, con i soggetti sindacali potrà avvenire a livello aziendale generale anche a seguito della richiesta di una delle parti firmatarie il presente Contratto Integrativo Aziendale. Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti precedente 3°comma, fino all’esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario le Organizzazioni Sindacali a non dar luogo a manifestazioni di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàconflittualità.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Confronto. 1. 1 Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. 2 Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimiultimi o anche dalla RSU. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. 3 Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):sindacali:
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e sicurezza sul lavorodi risultato delle posizioni organizzative;
h) i criteri generali di programmazione dei servizi priorità per la mobilità tra sedi di pronta disponibilità.lavoro dell'amministrazione;
i) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o e Ente o tra Aziende ed Entiaziende, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 9 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’Amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente Amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’Amministrazione, contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giornigiorni nel corso dei quali è fatta salva l’adozione anticipata degli atti gestionali in caso di urgenti e indifferibili esigenze di servizio. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’artall’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):9:
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzioneposizione organizzativa;
e) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’Amministrazione;
f) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzionedelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
fg) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd.lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoron.165/2001;
h) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàpriorità per l’accesso agli stessi;
i) criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell’Area EP ai sensi dell’art. 22, comma 6 (Incarichi al personale dell’area EP);
j) criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale dell’Area EP.
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