Conduzione dello studio Clausole campione

Conduzione dello studio. Anche in deroga all’Art 14 lettera f) la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell’assicurato per danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell’Assicurato nella gestione e conduzione del locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l’attività professionale in oggetto dell’Assicurazione. Sono comunque esclusi i danni derivanti da o attribuibili a: - lavori di manutenzione straordinaria - attività non riconducibile all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione - qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo. Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli assicuratori non risponderanno per somme in eccesso a Euro 100,000 per singolo Sinistro e in aggregato per il periodo di assicurazione, questo sotto limite di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nella scheda di copertura e non addizionale allo stesso.
Conduzione dello studio. A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto q) resta convenuto che la copertura della presente polizza viene estesa a qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione. Sono comunque esclusi i danni derivanti da o attribuibili a :
Conduzione dello studio. Lo Studio dovrà essere condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo e di ogni suo eventuale Emendamento, visionato ed accettato dal Responsabile dello Studio, approvato dal Comitato Etico di riferimento ed in conformità a tutte le normative nazionali e comunitarie applicabili agli studi osservazionali e ai principi etici e deontologici che ispirano l’attività medica. Lo Studio sarà altresì condotto in osservanza della Circolare Ministeriale n. 6 del 02.09.2002, della Determinazione AIFA del 20.03.2008 e delle procedure descritte nel Protocollo e nei documenti specifici dello Studio. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Azienda ed il Responsabile dello Studio dichiarano di conoscere ed impegnarsi ad eseguire le attività inerenti lo Studio conformemente alla regolamentazione sopra richiamata. L’Azienda e il Responsabile dello Studio dichiarano che non sussiste conflitto di interessi tra le Parti che possa pregiudicare lo svolgimento dello Studio o le attività previste nel presente contratto. L’Azienda e il Responsabile dello Studio dichiarano inoltre che provvederanno ad informare tempestivamente la Società nel caso in cui qualsiasi conflitto di interessi possa emergere durante lo svolgimento dello Studio; al contempo dichiarano che le attività previste nel presente contratto non comportano alcuna violazione di impegni assunti con soggetti terzi.
Conduzione dello studio. 2.1 L’AOUM garantisce che lo Studio sarà condotto con diligenza, in accordo con il Protocollo (come lo di volta in volta aggiornato dal Promotore) e in piena conformità con le leggi, i regolamenti e la normativa applicabile (di seguito, congiuntamente, la “Normativa”).
Conduzione dello studio. (a) L’Istituzione e lo Sperimentatore (come di seguito definito) condurranno lo Studio conformemente ai termini del presente Contratto e nello stretto rispetto del Protocollo N. M12-821 EudractCT number M12-821 dal titolo “Studio di estensione per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di elagolix in soggetti con dolore associato all’endometriosi da moderato a intenso (il “Protocollo”), come modificato di volta in volta per iscritto da AbbVie, nonché di qualsiasi altra istruzione scritta che potrà essere fornita di volta in volta all’Istituzione e/o allo Sperimentatore da AbbVie o dalla CRO. La Sperimentazione dovrà svolgersi presso la Struttura di Ginecologia ed Ostetriciadiretto dal Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Con il presente atto, lo Sperimentatore dichiara di aver esaminato e compreso il Protocollo, come dimostrato dall’apposizione della firma dello Sperimentatore sulla sezione Investigator Agreement(s), contenuta/e all’interno del Protocollo, modificata/e di volta in volta e ivi integrata/e a scopo di riferimento.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.