Condizioni Particolari Sempre Operanti Clausole campione

Condizioni Particolari Sempre Operanti. Organizzazione / partecipazione a gite / escursioni / corsi Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a gite, escursioni o corsi; sono esclusi i Danni derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette attività. - RC personale dei soci / frequentatori Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei soci / frequentatori del maneggio per l’uso di cavalli di proprietà dello stesso. In tale ipotesi i soci / frequentatori si intendono Terzi tra loro, fermo quanto previsto all’art. 13 – Persone non considerate Terzi delle Condizioni generali di assicurazione. - RC personale degli istruttori sportivi Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli istruttori sportivi che collaborano con il maneggio assicurato, anche se non dipendenti o soci dello stesso, limitatamente all’attività svolta per conto del maneggio. - Danni subiti dai cavalli Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni subiti da cavalli di proprietà di Xxxxx, esclusi i cavalli che l’Assicurato stesso abbia in consegna o custodia. - Committenza auto Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - Esclusioni (lett. c), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo. Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.
Condizioni Particolari Sempre Operanti. CODICE G160 - Danni da interruzione e sospensione di attività
Condizioni Particolari Sempre Operanti. 1 - Centrali idroelettriche - Inondazione, alluvione, allagamento
Condizioni Particolari Sempre Operanti. Tutela privacy Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo. - Documenti e atti di archivio Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
Condizioni Particolari Sempre Operanti valide per le impre- se industriali e edili: • Art. 9 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baraccamenti, depositi, uffici, magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l’attività; • Art. 10 - Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trova- no all’interno del perimetro aziendale; • Art. 11 - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi; • Art. 12 - Danni da incendio; • Art. 13 – Responsabilità per fatto dei Prestatori di Lavoro; • Art. 14 – Cose in consegna e custodia; • Art. 17 – Mezzi meccanici di sollevamento; • Art. 18 - Leasing; • Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; • Art. 20 – Consorzio/Associazione di imprese; Condizioni particolari (sempre operanti) valide unicamente per le imprese edili: • Art. 21 – Lavori di demolizione e disfacimento; • Art. 22 – Mancato o insufficiente servizio di vigilanza; • Art. 23 – Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e de- molizione effettuati in fabbricati occupati; • Art. 24 – Acqua piovana.
Condizioni Particolari Sempre Operanti. A parziale deroga e/o integrazione delle norme soprariportate: La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali ove si svolge l’attività assicurata ed aree ad essi pertinenti, anche poste all’esterno dell’azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituente beni strumentali per lo svolgimento dell’attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell’ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, pur- ché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.
Condizioni Particolari Sempre Operanti. (sempre operanti ad integrazione dell'art. 1.1, ferme le esclusioni di cui all'art. 2.1)
Condizioni Particolari Sempre Operanti a) Rinuncia al diritto di surrogazione dell'assicuratore
Condizioni Particolari Sempre Operanti. Il contratto prevede condizioni particolari sempre operanti riportate integralmente nelle condizioni di assicurazione.
Condizioni Particolari Sempre Operanti. 1) COESISTENZA DI DETRAZIONI DIVERSE Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l’indennizzo avverrà previa detrazione di unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello stesso scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.