Concentrazione dei rischi Clausole campione

Concentrazione dei rischi. La direttiva CRD prevede specifici limiti alle esposizioni nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi. La disciplina in questione si applica sia a livello individuale sia a livello consolidato. Rispetto al testo previgente della direttiva 2000/12, recepita nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Titolo IV, Capitolo 5), la nuova proposta di regolamentazione non modifica né i limiti alle esposizioni né la periodicità di invio delle segnalazioni. In particolare, i limiti per le esposizioni restano pari a: ⎯ 10% del patrimonio di vigilanza perché un’esposizione possa essere definita un “grande fido”; ⎯ 25% del patrimonio di vigilanza, quale limite massimo per singola esposizione; ⎯ 20% del patrimonio di vigilanza, quale limite massimo per singola esposizione nei confronti dei “soggetti collegati” (18); ⎯ 8 volte il patrimonio di vigilanza, quale limite complessivo per tutti i “grandi fidi” di una banca o di un gruppo bancario. Le novità introdotte con la direttiva CRD riguardano il campo di applicazione, la definizione di patrimonio di vigilanza, le attività di rischio ponderate. Per quanto concerne il campo di applicazione, la metodologia di calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi è la medesima per tutti gli intermediari qualunque sia la metodologia di calcolo utilizzata per il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito. Pertanto, non sono previste disposizioni specifiche per quanto riguarda le banche che utilizzano i modelli interni. Relativamente al patrimonio di vigilanza, alcune delle poste computate (o dedotte) nel patrimonio di vigilanza ai fini del calcolo coefficiente di solvibilità non rilevano nell’ambito della concentrazione dei rischi (Riquadro 9). In particolare, le poste in questione sono: 1) la differenza (positiva o negativa) tra le perdite attese (EL) e svalutazioni su crediti effettuate in bilancio nonché gli importi delle perdite attese relativi a esposizioni in titoli di capitale; 2) le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione dedotte dal patrimonio di vigilanza. Relativamente alle attività di rischio ponderate, le banche che utilizzano la metodologia IRB devono ricondurre le attività di rischio nelle classi previste dal metodo standardizzato applicando i fattori di ponderazione previsti dalla metodologia standardizzata. Le nuove disposizioni della direttiva CRD in materia di concentrazione dei rischi determinano una nuova nozione di patrimonio di vigilanza, differen...
Concentrazione dei rischi. La gestione del rischio di concentrazione verso controparti singole (c.d. concentrazione single name) o fra loro interconnesse che risultano emittenti di strumenti finanziari o nei confronti delle quali vi sono contratti di mitigazione del rischio, è disciplinata nell’ambito dei processi di gestione dei rischi di mercato, di gestione della liquidità e dei processi di cessione in riassicurazione. La Compagnia mitiga il rischio correlato a tali esposizioni mediante l’ampia diversificazione sia delle disponibilità liquide su più istituti bancari sia dei rapporti riassicurativi. Inoltre la policy in tema di riassicurazione prevede il ricorso unicamente a partner riassicurativi di elevato standing, con rating pari o superiore ad A-.
Concentrazione dei rischi. La gestione del rischio di concentrazione degli investimenti finanziari, ovvero degli investimenti per tipologia, area geografica, valuta o altre fonti di rischio, è disciplinata nell’ambito dei processi di gestione dei rischi di mercato. Le principali esposizioni nel portafoglio degli investimenti alla fine dell’esercizio si riferiscono ai titoli governativi dei Paesi appartenenti alla UE, alle partecipazioni strategiche, ai depositi vincolati con duration di breve termine e agli immobili di proprietà su tutto il centro-nord d’Italia. La Compagnia mitiga il rischio correlato a tali esposizioni mediante l’ampia diversificazione e l’allocazione del portafoglio è conforme nei limiti quantitativi e qualitativi, definiti nella politica di gestione degli investimenti.
Concentrazione dei rischi. 1. Le limitazioni ai grandi rischi di cui all’articolo VII.IV.2 sono così modificate:
Concentrazione dei rischi. La gestione del rischio di concentrazione verso controparti singole (c.d. single name) o fra loro interconnesse che risultano emittenti di strumenti finanziari o nei confronti delle quali vi sono contratti di mitigazione del rischio, è disciplinata nell’ambito dei processi di gestione dei rischi di mercato, di gestione della liquidità e dei processi di cessione in riassicurazione. In merito alle esposizioni di tipo 1, al 31/12/2020 il Gruppo Assicurativo risulta avere: • un’esposizione verso gli istituti finanziari pari a 40,8 milioni di euro (compresa la polizza di capitalizzazione Aviva); • un’esposizione creditoria nei confronti dei riassicuratori per circa 43,5 milioni di euro.
Concentrazione dei rischi 
Concentrazione dei rischi. In relazione ai rischi precedentemente riportati:

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