Common use of Committenza Clause in Contracts

Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

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Samples: Prospetto Di Offerta, Prospetto Di Offerta

Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 dell’art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. .. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

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Samples: Prospetto Di Offerta, Prospetto Di Offerta

Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 dell’art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. .. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00= per ogni mezzo danneggiato. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

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Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi velocipedi a pedali senza motore La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

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Samples: www.provincia.or.it, Prospetto Di Offerta

Committenza. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. .. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

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