Common use of Collegio arbitrale Clause in Contracts

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’artdell'art. 412 412-ter c.p.ccod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione Organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione Organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.lepida.net

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTuCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. Sezione terza - Composizione delle controversie In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all’art. 410 c.p.c. o all’art. 40 del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione dalle organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.camera.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'Autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, fine è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione Organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione Organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiadalle predette Organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: www.unionesindacaleitaliana.eu, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario: Distribuzione E Servizi

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o al precedente articolo del presente articolo Contratto non riesca, o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice promotrice, sarà inoltrata, inoltrata a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a manomano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale a cui il datore di Fruitimprese territorialmente competentelavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanzal'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: - l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; - l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; - eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale regionale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.

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Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando L'accordo circa il deferimento al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente precedente articolo il mandato deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive Organizzazioni sindacali entro dieci giorni dall'esaurimento del tentativo di conciliazione in sede di Ufficio del lavoro, e le Organizzazioni sono tenute a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un procedere immediatamente alla costituzione del Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo commaarbitrale. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membriun rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competenterispettivamente nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali, e da un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, Presidente nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse particonsensualmente dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione scelta del Presidente del Colle- gioCollegio arbitrale, quest’ultima verrà sorteggiato si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una apposita lista precedentemente compilata di nomi non superiori a seiintesa tra le Associazioni o Unioni provinciali dei commercianti e gli Organismi sindacali locali delle Associazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Nelle aziende che occupano oltre sette operatori di vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall'art. 39, preventivamente concordata oc.c.n.l. 5 marzo 1975. Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la parte economica della contrattazione aziendale. Il premio aziendale è inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili. Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma le parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione. Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del trattamento previsto al 1° comma del presente articolo, per tutto il periodo di comporto. Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in mancan- za complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lett. a), e durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lett. b), anche in caso di ciòdiverse malattie. Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'operatore di vendita, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operatore di vendita di riprendere servizio, l'operatore di vendita stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.. Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede conservato fino a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente articolo con- tratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente prece- dente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandatomanda- to, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà sara’ inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbli- gatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione adesio- ne al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno gior- no antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore lavora- tore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorioter- ritorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabilerin- novabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo secon- do modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11/8/1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della CONFCOMMERCIO territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o al precedente articolo del presente articolo Contratto non riesca, o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 Agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice promotrice, sarà inoltrata, inoltrata a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a manomano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale a cui il datore di Fruitimprese territorialmente competentelavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT o UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: - l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; - l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; - eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale territoriale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente pre- cedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce ade- risce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente contemporanea- mente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria pro- pria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento ricevimen- to dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare rinuncia- re alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTuCS a cui il lavoratore lavora- tore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabilerin- novabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo secon- do modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo esple- tamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTuCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ul- timo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 c.p.c. o all'art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà xxxx' inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 c.p.c. o all'art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà sara' inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo Nel caso in cui si trova l’azienda l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o una sua dipendenza l’Assicurato stesso hanno facoltà, in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentataSocietà, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrataconferire mandato di decidere, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui medico dell’avente diritto ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti medico fiduciario della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse partiSocietà. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista due medici, la Società e l’Assicurato, che manlevano la Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di nomi non superiori a seidecidere ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici, preventivamente concordata dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dalla Contraente o, in mancan- za di ciòsu sua delega, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabiledalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il Presidente collegio medico risiede presso la provincia in cui l’Assicurato ha la propria sede di lavoro o di residenza. Sia la Società che l’Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del Collegioterzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, ricevuta l’istanzacon dispensa da ogni formalità di legge, provvede e sono obbligatorie per la Società e l’Assicurato anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ove l’Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente la Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l’onere, il medico designato a fissare entro 15 giorni fungere da arbitro per conto della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto dello stessa. La Contraente si impegna ad accettare sia l’arbitro designato dalla Società che l’assistenza prestata da quest’ultima. I risultati dell’arbitrato saranno vincolanti per la Società. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento d’invalidità, mentre la Società s’impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l’invalidità non viene riconosciuta la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:denuncia dell’invalidità.

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Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 c.p.c. o all'art. 17, del presente articolo contratto, non riesca, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il mandato a risolvere la controversiadeferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulantiorganizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo commap La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP Nazionale, previa richiesta scritta anche tramite posta elettronica, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL, l'elenco aggiornato delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP vanno richieste alla Segreteria Nazionale della FIAIP in Roma - xxxxx://xxx.xxxxx.xx/. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese FIAIP territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL dei lavoratori firmatarie del presente accordo a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanzal'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio Collegio, il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o al precedente Art. del presente articolo Contratto non riesca, o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la controversia. facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente Art.. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice promotrice, sarà inoltrata, inoltrata a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a manomano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale a cui il datore di Fruitimprese territorialmente competentelavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL FS – CO.S.P. a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanzal'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: - l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; - l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; - eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale regionale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di TITOLO esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.

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Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 412-ter c.p.ccod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione l’Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione Organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione Organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'Autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, fine è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione Organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione Organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiadalle predette Organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale di cui al Il presente articolo il mandato a risolvere la controversiasi applica esclusivamente per i Dirigenti. A tal fineE’ istituito, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulantiparti stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di arbitrato pronunciarsi sui ricorsi che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo commagli siano sottoposti ai sensi dell'art. 19. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello Collegio, che sarà in carica per la durata del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentatapresente contratto, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandatorinnovabile, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto di tre membri di cui due designati da tre membriciascuna delle Organizzazioni stipulanti, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competenteed uno, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse partidalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioterzo membro, quest’ultima verrà quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata concordata, o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, designato - su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, Organizzazioni predette - dal Presidente del tribunale competente Tribunale. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per territoriola scelta di quest'ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni territoriali competenti. Il presidente Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r., dell'Organizzazione sindacale di categoria, che trasmetterà al Collegio il ricorso sottoscritto dal Dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 3° dell'art. 19. Copie dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmesse contemporaneamente, a cura dell'Organizzazione di cui al precedente comma, al datore di lavoro interessato. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'Organizzazione imprenditoriale. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui all’ottavo comma, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo nonché quello di cui al 4° comma dell'articolo 19, sopra richiamato. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del Dirigente a termini dell'art. 19, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio nominato circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra: - un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso; - un massimo, pari al corrispettivo di comune accordo dura 20 mesi di preavviso. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in carica un relazione all'età del Dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: - 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno ed è rinnovabilecompiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto. Il Presidente del Le spese relative al Collegio, ricevuta l’istanzaintendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:saranno a carico delle rispettive parti in causa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti E I Direttori Quadri

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 10, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo il mandato a risolvere la controversiaarticolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulantirispettive parti competenti per territorio, un Collegio di arbitrato Arbitrato Provinciale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente Arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l’Organizzazione Sindacale cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato Arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale Arbitrale entro il termine di 15 gior- ni (quindici) giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe Entrambi le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Fruitimprese territorialmente competenteLavoro, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL Organizzazione Sindacale dei Lavoratori competente per territorio a cui il lavoratore dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni dalle rispettive predette Organizzazioni. Il Presidente del Collegio, nominato di rappresentanza delle parti della controversiacomune accordo, dura in carica un anno ed è rinnovabile. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione del Collegio. Il Collegio il quale ha la facoltà di procedere procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad una fase istruttoria secondo modalità le forme previste dal regolamento arbitrale. ll Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data delle prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre, previa motivazione, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni. Il lodo verrà deposito presso la sede del collegio arbitrale e sarà data tempestiva comunicazione alle parti interessate, I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio sarà istituita presso la Sede stabilita dalle rispettive parti competenti per territorio e sarà comunicato all’Ente Bilaterale Nazionale. Le parti si danno atto che potranno prevedere:il Collegio Arbitrale ha natura irrituale e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. l lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o al precedente articolo del presente articolo Contratto non riesca, o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice promotrice, sarà inoltrata, inoltrata a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a manomano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale a cui il datore di Fruitimprese territorialmente competentelavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT o UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 c.p.c. o all'art. 6 del presente articolo contratto non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito fine a cura delle Associazioni Territorialistipulanti il presente contratto, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, è istituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competenteda Confcommercio Verona, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFilcams CGIL, UILTUCS-Fisascat CISL e Uiltucs UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanzal'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Per I Dipendenti

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o al precedente articolo del presente articolo contratto non riesca, o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice promotrice, sarà inoltrata, inoltrata a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a manomano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale a cui il datore di Fruitimprese territorialmente competentelavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanzal'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: - l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; - l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; - eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale regionale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater. Gli Istituti di vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici. Le strutture sindacali verranno informate inoltre: - sulla consistenza degli organici; - sulle varie tipologie dei servizi; - sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie; - su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo. In tale ambito le parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 c.p.c. o all'art. 17, prima parte, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà xxxx' inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 412-ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando affi- dando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Parti Sociali Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato arbi- trato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice promotri- ce sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale e- ventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare presenta- re contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà vo- lontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membricomponenti, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della AGe- SPI territorialmente competente, un altro designato dalla della organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL CISL e UIL- TUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo ac- cordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- giocollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi nomi- nativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà sa- rà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno potrebbe prevedere:: Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunica- zione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilate- rale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010 n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento . Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 412 c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso. In via transitoria e comunque non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio Ar- bitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all’art. 412-quater c.p.c. Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 31, comma 10, della L. n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.

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Samples: www.frgeditore.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 17 del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulantiOrganizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L., un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza La sede di segreteria è presso la Presidenza della parte FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente C.C.N.L., l'elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente C.C.N.L., sono riportate nell'Allegato 6. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese FIAIP territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione Organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiadalle predette Organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: www.unionesindacaleitaliana.eu

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 4l2 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è é addetto il lavoratore. L’istanza della parte parte, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni l5 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente II Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 l5 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato Lavoro Interinale

Collegio arbitrale. Ai Nel caso di controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108, deve ugualmente essere esperito il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo. In caso di conciliazione della controversia, ai sensi dell’arte per gli effetti dell'art. 412 ter c.p.c.5 della legge 11 maggio 1990 n. 108, il relativo verbale sarà autenticato dal Direttore dell'ufficio del lavoro competente per territorio e acquisterà forza di titolo esecutivo con Decreto del Pretore. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per l'impugnativa del licenziamento, resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui ai precedenti capoversi. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli Uffici del Lavoro, le parti possono accordarsi per definire consensualmente la risolu- zione della litecontroversia mediante arbitrato irrituale, affidando al Collegio Arbitrale in armonia con la norma di cui al presente articolo all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990 n. 108, con le procedure e modalità del seguente articolo. L'accordo circa il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione deferimento al Collegio arbitrale deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive organizzazioni sindacali entro il termine dieci giorni dall'esaurimento del tentativo di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanzaconciliazione in sede di Ufficio del lavoro, con facoltà di presentare contestualmente o fino e le Organizzazioni sono tenute a procedere immediatamente alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria costituzione del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienzaarbitrale. Il Collegio è collegio arbitrale‚ composto da tre membriun rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competenterispettivamente nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali, e da un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, Presidente nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse particonsensualmente dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione scelta del Presidente del Colle- gioCollegio arbitrale, quest’ultima verrà sorteggiato si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una apposita lista precedentemente compilata d'intesa tra le Organizzazioni di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za settore e gli organi sindacali locali delle Organizzazioni nazionali di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente lavoratori firmatarie del tribunale competente per territoriopresente contratto. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegiopresidente, ricevuta l’istanzaricevuto l’incarico, provvede a fissare fissa entro 15 quindici giorni la data di convocazione del Collegio che è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dalla data della prima riunione. Qualora debbano essere assunti mezzi di prova il quale ha Collegio, con il provvedimento con cui li dispone, può prorogare per una sola volta e per non più di quindici giorni il termine per la facoltà decisione. Il Collegio - qualora ritenga ingiustificato il licenziamento - emette motivata decisione relativa al ripristino del rapporto di procedere lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni; il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione o comunque non appena decorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore. L'importo dell'indennità di cui al precedente capoverso non può essere inferiore a cinque ne superiore a dodici mensilità di retribuzione e deve essere determinato avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio del lavoratore ed al comportamento delle parti. La misura massima della predetta indennità è ridotta ad una fase istruttoria secondo modalità otto mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può essere maggiorata fino ad un massimo di quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni. In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte alla metà per il datore di lavoro che potranno prevedere:occupa fino a sessanta dipendenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando L'accordo circa il deferimento al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente precedente articolo il mandato deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive Organizzazioni sindacali entro dieci giorni dall'esaurimento del tentativo di conciliazione in sede di Ufficio del lavoro, e le organizzazioni sono tenute a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un procedere immediatamente alla costituzione del Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo commaarbitrale. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membriun rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competenterispettivamente nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali, e da un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, Presidente nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse particonsensualmente dalle predette organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione scelta del Presidente del Colle- gioCollegio arbitrale, quest’ultima verrà sorteggiato si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una apposita lista precedentemente compilata di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za intesa tra le associazioni o unioni provinciali dei commercianti e gli organismi sindacali locali delle associazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Nelle aziende che occupano oltre sette operatori di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente vendita è istituito un premio aziendale nella misura del tribunale competente 10% dei minimi garantiti previsti dall'art. 39 c.c.n.l. 5 marzo 1975. Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per territoriola parte economica dalla contrattazione aziendale. Il presidente premio aziendale è inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili. Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma, le parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione. A integrazione di quanto previsto dall'art. 23 C, prima Parte del Collegio nominato presente contratto, per quanto riguarda gli operatori di comune accordo dura in carica un anno ed vendita le parti confermano che è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data possibile stipulare contratti di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria formazione e lavoro secondo modalità che potranno prevederele seguenti modalità:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, le parti possono accordarsi per il Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società – la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale decisione di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentataArbitrale, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membrimedici, uno dei quali designato uno nominato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato Società il secondo dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui Contraente o – su sua delega – dall’Assicurato ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I dalle due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse partiParti. In caso di mancato accordo sulla designazione accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorioConsiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il Collegio dei medici. Il presidente Collegio dei medici risiede nel Comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Il Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire – senza obbligo di sentenza – qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc). Le decisioni del Collegio nominato medico sono prese a maggioranza di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabilevoti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il quale ha relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Ciascuna delle parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la facoltà metà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:quelle del terzo medico.

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Samples: Capitolato Di Polizza Vita Quadri

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo Nel caso in cui si trova l’azienda l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o una sua dipendenza l’Assicurato stesso hanno facoltà, in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentataSocietà, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrataconferire mandato di decidere, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui medico dell’avente diritto ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti medico fiduciario della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse partiSocietà. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista due medici, la Società e l’Assicurato, che manlevano la Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di nomi non superiori a seidecidere ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici, preventivamente concordata dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dalla Contraente o, in mancan- za di ciòsu sua delega, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabiledalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il Presidente collegio medico risiede presso la provincia in cui l’Assicurato ha la propria sede di lavoro o di residenza. Sia la Società che l’Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del Collegioterzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, ricevuta l’istanzacon dispensa da ogni formalità di legge, provvede e sono obbligatorie per la Società e l’Assicurato anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ove l’Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente la Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l’onere, il medico designato a fissare entro 15 giorni fungere da arbitro per conto della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto della stessa. La Contraente si impegna ad accettare sia l’arbitro designato dalla Società che l’assistenza prestata da quest’ultima. I risultati dell’arbitrato saranno vincolanti per la Società. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento d’invalidità, mentre la Società s’impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l’invalidità non viene riconosciuta la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:denuncia dell’invalidità.

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Samples: www.informatica.aci.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è é addetto il lavoratorelavoratore . L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: uiltucs.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o al precedente articolo del presente articolo Contratto non riesca, o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice promotrice, sarà inoltrata, inoltrata a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a manomano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale a cui il datore di Fruitimprese territorialmente competentelavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT o UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale territoriale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o al precedente articolo del presente articolo contratto non riesca, o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territorialiterritoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice promotrice, sarà inoltrata, inoltrata a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a manomano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale a cui il datore di Fruitimprese territorialmente competentelavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima verrà quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanzal'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:: - l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; - l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; - eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale regionale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater. Gli Istituti di vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici. Le strutture sindacali verranno informate inoltre: - sulla consistenza degli organici; - sulle varie tipologie dei servizi; - sulla organizzazione del lavoro e programmi di xxxxx; - su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo. In tale ambito le parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, le parti possono accordarsi per la risolu- zione della liteContraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata AR spedita alla Società - la decisione di un ‘Collegio Arbitrale” composto da tre medici, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo uno nominato dalla Società, l’altro dalla Contraente o, su sua deroga dall’Assicurato e il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un terzo scelto di comune accordo dai medici incaricati e in caso contrario dai Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo commadei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti in caso di arbitrato compe- tente è quello del disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo in cui si trova l’azienda o di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratoreprovvisionale sull’indennizzo. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanzavoti, con facoltà dispensa da ogni formalità di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe legge, e sono vincolanti per le parti possono manifestare la propria volontà Parti, assumendo valore di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaconvenzione. I due membri designati risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in rappresentanza di ciascuna apposito verbale da redigersi in duplice esemplare uno per ognuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:Parti.

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Samples: santacecilia.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, le parti possono accordarsi per la risolu- zione della liteContraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata AR spedita alla Società - la decisione di un ‘Collegio Arbitrale” composto da tre medici, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo uno nominato dalla Società, l’altro dalla Contraente o, su sua deroga dall’Assicurato e il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un terzo scelto di comune accordo dai medici incaricati e in caso contrario dai Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo commadei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti in caso di arbitrato compe- tente è quello del disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo in cui si trova l’azienda o di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio A.L.E.R. Lecco Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratoreprovvisionale sull’indennizzo. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanzavoti, con facoltà dispensa da ogni formalità di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe legge, e sono vincolanti per le parti possono manifestare la propria volontà Parti, assumendo valore di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaconvenzione. I due membri designati risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in rappresentanza di ciascuna apposito verbale da redigersi in duplice esemplare uno per ognuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:Parti.

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Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 c.p.c. o all'art. 37, del presente articolo Contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFilcams, UILTUCS-UIL Fisascat e Uiltucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione risoluzione della lite, affidando al Collegio Arbitrale arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTuCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 10, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 Agosto 1973, n° 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo il mandato a risolvere la controversiaarticolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulantirispettive parti competenti per territorio, un Collegio di arbitrato Arbitrato Provinciale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente Arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratore. tentativo di conciliazione L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l’Organizzazione Sindacale cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato Arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale Arbitrale entro il termine di 15 gior- ni (quindici) giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe Entrambi le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Fruitimprese territorialmente competenteLavoro, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL Organizzazione Sindacale dei Lavoratori competente per territorio a cui il lavoratore dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiadalle rispettive predette Organizzazioni. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. parti In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale Tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione del Collegio. Il Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità le seguenti modalità: Adire all’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; Accertare le causali della non integrale applicazione del CCNL che potranno prevedere:hanno determinato il mancato accordo; Autorizzare il deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; Eventuali ulteriori elementi istruttori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL UGL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo Nel caso in cui si trova l’azienda l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o una sua dipendenza l’Assicurato stesso hanno facoltà, in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentataSocietà, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrataconferire mandato di decidere, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui medico dell’avente diritto ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti medico fiduciario della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse partiSocietà. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista due medici, la Società e l’Assicurato, che manlevano la Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di nomi non superiori a seidecidere ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici, preventivamente concordata dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dalla Contraente o, in mancan- za di ciòsu sua delega, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del Collegio nominato dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabiledalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il Presidente collegio medico risiede presso la provincia in cui l’Assicurato ha la propria sede di lavoro o di residenza. Sia la Società che l’Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del Collegioterzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, ricevuta l’istanzacon dispensa da ogni formalità di legge, provvede e sono obbligatorie per la Società e l’Assicurato anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ove l’Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente la Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l’onere, il medico designato a fissare entro 15 giorni fungere da arbitro per conto della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto dello stesso. La Contraente si impegna ad accettare sia l’arbitro designato dalla Società che l’assistenza prestata da quest’ultima. I risultati dell’arbitrato saranno vincolanti per la Società. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento d’invalidità, mentre la Società s’impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l’invalidità non viene riconosciuta la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:denuncia dell’invalidità.

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Samples: www.informatica.aci.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo Nel caso in cui si trova l’azienda Assimoco Vita non riconosca l’invalidità, l’Assicurato o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui Contraente con il consenso dell’Assicurato hanno la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale facoltà entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanzatrenta giorni dalla comunicazione, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza incaricare per iscritto un collegio arbitrale di tre medici, nominati uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui per parte ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za di ciòcaso contrario, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, nominato dal Presidente del tribunale competente per territorioTribunale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o del Contraente. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno chiedere qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Il presidente collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di trenta giorni, senza formalità di procedura. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà al pagamento delle spese e delle competenze per il terzo medico. Per le tariffe a premio annuo (tariffa 216E-216F e 226E-226F) il pagamento del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed premio è rinnovabilesospeso dalla data della denuncia ad Assimoco Vita, mentre le garanzie prestate restano attive. Il Presidente del CollegioSe Assimoco Vita o il collegio arbitrale riconoscono l'invalidità, ricevuta l’istanzail Contraente non è più obbligato a pagare il premio; invece, provvede se l'invalidità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a fissare entro 15 giorni la corrispondere i premi scaduti successivamente alla data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:denuncia dell'invalidità. Set Informativo Mod. V PIU’PROTEZIONE ASSIMOCO SI 06 ED. 06/21

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Samples: www.consorziocaes.org

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risolu- zione della lite, affidando al Collegio Arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al all'art. 410 c.p.c. o all'art. 37, del presente articolo contratto, non riesca o comunque sia decorso il mandato a risolvere termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la controversiafacoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratoretentativo di conciliazione. L’istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce conf erisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà xxxx' inoltrata, a mezzo rac- comandata raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione organizzazione imprenditoriale di Fruitimprese della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISLFILCAMS, UILTUCS-UIL FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le dalle predette organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversiaterritoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gioCollegio, quest’ultima quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Composizione Delle Parti Premessa Generale

Collegio arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le parti sullo stato e grado di non autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono accordarsi essere demandate per la risolu- zione della liteiscritto, affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle or- ganizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rac- comandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con di- chiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla or- ganizzazione imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni parti, alla valutazione di rappresentanza delle un Collegio arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato da Italiana Assicurazioni S.p.A., l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Colle- gio, quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancan- za caso di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predettedisaccordo, dal Presidente del tribunale competente per territorioConsiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio arbitrale. Il presidente Collegio arbitrale risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente contratto, la Società assumerà in proprio anche le spese dell’altra parte. Le decisioni del Collegio nominato arbitrale sono prese a maggioranza di comune accordo dura voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in carica un anno ed è rinnovabileapposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio arbitrale sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Il Presidente ricorso al collegio arbitrale non pregiudica al Contraente la possibilità di adire le vie legali. Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx. è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà usufruire di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia a Premi Annui Pagabile in Caso Di Perdita Di Autosufficienza Nel Compimento Degli Atti Di Vita Quotidiana