Clausola di gradimento Clausole campione

Clausola di gradimento. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il conduttore si impegna fin d'ora a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento l’eventuale cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell’azienda e a ottenere il preventivo gradimento della Società.
Clausola di gradimento. 1. Nel caso in cui il socio privato intenda cedere a terzi le proprie azioni deve chiedere al Consiglio di Amministrazione il gradimento.
Clausola di gradimento. In considerazione delle responsabilità derivanti dal contesto operativo e tenuto conto del fatto che l’attività degli operatori si svolge presso il privato domicilio degli utenti, pur rimanendo il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle idonee procedure di assunzione in capo alla ditta contraente, è fatta riserva all’ ASL di esprimere di volta in volta il proprio gradimento circa il personale incaricato dello svolgimento di atti assistenziali inviato dal contraente. L’ASL si impegna a segnalare eventuali inadeguatezze del lavoratore comandato in rapporto alle funzioni indicate nel programma di intervento e si riserva la facoltà, nel caso in cui risultasse impossibile ovviare a tali inadeguatezze, di richiedere l’immediata sostituzione dell’ unità di personale in discorso con un'altra rispondente alle caratteristiche previste. La ditta aggiudicataria in tali casi dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro 7 (sette) giorni lavorativi.
Clausola di gradimento. In deroga all'art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il conduttore rinuncia alla facoltà di sublocare o cedere il contratto senza il consenso della Società, come previsto dal predetto articolo.
Clausola di gradimento. “L'Agenzia regionale” si riserva la facoltà, anche oltre il periodo di prova, di presentare al somministratore richiesta scritta e motivata per giusta causa di sostituzione del lavoratore somministrato, nell'ipotesi di comprovata ed effettiva inadeguatezza delle prestazioni rese, con oneri di sostituzione a carico del somministratore.
Clausola di gradimento. In deroga all'art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il conduttore rinuncia alla facoltà di sublocare o cedere il contratto senza il consenso della Società, come previsto dal predetto articolo. Pertanto il conduttore si impegna fin d'ora ad ottenere il preventivo gradimento del locatore per la cessione della licenza di commercio relativa ai locali locati.
Clausola di gradimento. L’Azienda Sanitaria si riserva di sottoporre il materiale oggetto dei singoli contratti stipulati ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti, stabilito in 6 mesi, a partire dalla data della prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall’impiego degli stessi. La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie sarà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura dei Sanitari utilizzatori. In questo caso si procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Clausola di gradimento. Vi sono, poi le clausole di gradimento, ovverosia quelle clausole che sottopongono al placet o al gradimento di un determinato organo so- ciale, sovente gli amministratori o altri soggetti, l’ingresso di nuovi soci all’interno della compagine sociale. La clausola è diretta ad impedire che determinati soggetti, privi di particolari requisiti, vengano a far parte della compagine sociale. La prassi ha favorito la nascita di due sottocategorie di clausole di gradimento:
Clausola di gradimento. Spetta al Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi disporre qualsiasi accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione di detto processo di selezione, resta in capo all’aggiudicataria contraente. Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i tempi stabiliti. La ditta dovrà assumere i provvedimenti adeguati, anche su richiesta dell’Amministrazione Comunale, nei confronti degli addetti al servizio che si siano resi responsabili di comportamenti non consoni e scorretti verso utenti e terzi (esempio: linguaggio scurrile, fumo, condotta di marcia non adeguata, contegno pericoloso, utilizzo di cellulare alla guida senza gli idonei dispositivi di conversazione autorizzati, diverbi con utenti o terzi, ecc.) o che non osservino le disposizioni comportamentali o regolamentari emanate dall’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui non fosse possibili ovviare a dette inadeguatezze, il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi si riserva la facoltà di richiedere alla controparte l’immediata sostituzione dell’unità di personale in questione con un’altra unità rispondente alle caratteristiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del dirigente ricusare le prestazioni del personale. A giudizio insindacabile del Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi la ditta provvederà entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, alla sostituzione di quel personale ritenuto non idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni. L’inosservanza del termine di 5 giorni costituisce grave inadempienza contrattuale che comporta la risoluzione del contratto.
Clausola di gradimento. Pur essendo la selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione di procedure per il reperimento, così come la gestione dello stesso sotto ogni profilo, spettante esclusivamente all’aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale si riserva di esprimere il proprio gradimento circa le scelte compiute dall’altro contraente. L’espressione del parere favorevole da parte dell’A.C. in ordine alle caratteristiche non solo tecniche professionali, ma anche delle competenze è condizione fondamentale per lo sviluppo di una collaborazione soddisfacente e mezzo di garanzia preventiva ai fini di una buona gestione del servizio erogato. L’A.C. si impegna ad esprimere parere non favorevole entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’erogazione delle prestazioni da parte dell’unità personale in considerazione, scaduto il tempo si considererà favorevole il parere. L’aggiudicatario si impegna viceversa a sostituire l’unità personale che dovesse ottenere tale parere sfavorevole. La mancata sostituzione da parte dell’aggiudicatario costituirà grave violazione contrattuale.