CONTRATTO DI LOCAZIONE
MODELLO E: fac-simile di contratto di affitto Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. (C.F. 01311090532)
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Premesso che per l’affitto del terreno di cui in proseguo si è esperita gara pubblica in data
; come risulta dal relativo verbale tale asta è stata aggiudicata ad per l’importo mensile offerto di Euro , fra Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. e
a mezzo del Legale Rappresentante
si addiviene alla stipula del presente contratto:
1) OGGETTO DEL CONTRATTO – L’ Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. (di seguito denominato Società) con sede a Xxxxxxxx, Xxx Xxxx 0 – C.F. e Partita I.V.A.: 01311090532 - in persona di Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato il –
C.F. – Direttore Generale alla gestione e alla struttura, nato a
il - C.F. il quale interviene e stipula giusta procura autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data concede in affitto il terreno di mq. 850 circa, catastalmente contraddistinto da Foglio 90 particella 1967 Sup. catastale mq. 850 censita come area di
enti urbani e promiscui al Sig. conduttore) che accetta, alle seguenti condizioni e vincoli.
(di seguito denominato
2) DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE – Detta unità si concede in affitto al solo uso di
con l'espresso divieto di ogni altra diversa destinazione non autorizzata.
3) DURATA DELL’AFFITTO – Il presente contratto di affitto avrà durata di n. anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della delibera di aggiudicazione ed avrà naturale scadenza mesi dopo. Corre l’obbligo nei confronti dell’affittuario di liberare da persone e cose il lotto nel più breve tempo possibile dietro semplice richiesta scritta formulata dall’E.P.G. S.p.a. e comunque entro e non oltre
40 giorni dal ricevimento della raccomandata, salvo impedimenti giustificati dal conduttore ed accettati dalla Società.
4) CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEL BENE – Il terreno viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. Il conduttore dichiara che il terreno è confacente alle proprie aspettative, adatto alle proprie esigenze e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso stabilito ed a riconsegnarlo al termine dell’affitto in buono stato e libero da persone e cose.
5) SOMMA DA PAGARSI DAL CONDUTTORE – Il canone mensile, di affitto, negli importi di cui a seguito, deve venir versato anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza.
Il canone mensile di affitto, come da verbale di bando pubblico del viene convenuto ed accettato nell'importo di Euro (diconsi euro e centesimi ).
In forza dell'art. 32 della Legge 27.07.1978, n. 392, come modificato dalla Legge 5.04.1985,
n. 118, i contraenti convengono espressamente che il canone di affitto venga aggiornato annualmente per eventuali variazioni del potere di acquisto dell’euro. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati assumendo l'indice dicembre-dicembre, (oppure gennaio-gennaio). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1282 C.C. in caso di ritardato pagamento, impregiudicate le azioni previste dalla vigente normativa, il conduttore è tenuto a corrispondere gli interessi di mora calcolati in proporzione ai giorni di ritardo e in ragione del tasso legale ciò senza obbligo di messa in mora.
6) PATTUIZIONI VARIE – Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le disposizioni contenute dal Regolamento degli Affitti predisposto dalla Società, per quanto compatibile, nonché le disposizioni del Codice Civile e della Legge 27.07.1978, n. 392. Il conduttore dichiara di aver ricevuto copia di tale Regolamento. Il conduttore si obbliga, in particolare, ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile; specificatamente si impegna ad evitare immissioni di fumo, esalazioni, rumori od altre simili propagazioni di intensità superiore alla normale tollerabilità, assumendo se del caso l’onere di porre in essere le più opportune precauzioni ed accorgimenti.
Per qualsiasi lavoro, modifica, miglioria o cambiamento dello stato dei luoghi o realizzazione o deposito di manufatti che il conduttore intendesse eseguire, sia pure a proprie spese, dovrà ottenere il permesso scritto della Società. I miglioramenti eseguiti rimangono a vantaggio della Società, senza obbligo da parte della stessa di pagare alcun compenso. Gli interventi di limitata manutenzione dipendenti dall’uso restano ad esclusivo carico del conduttore. Sono pure a carico del conduttore tutte le spese afferenti l’uso: passi carrabili, utilizzo e manutenzione della sbarra elettrica presente, eventuali allacci… Eventuali spese di gestione sostenute dalla Società saranno oggetto di periodica rendicontazione e quindi dal conduttore rimborsate alla Società stessa.
La Società è esonerata da responsabilità in caso di difficoltà nell’uso del bene per cause indipendenti dalla sua volontà. Il conduttore si impegna a consentire l’accesso all’unità
immobiliare al personale della Società incaricato di ispezionare il terreno stesso, per assicurarsi della sua conservazione, per constatare l’uso.
7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. qualora il conduttore:
a) risulti in mora con i pagamenti per un importo superiore a 3 (tre) mensilità di canone dovuto;
b) abbia apportato modificazioni non autorizzate al terreno oggetto di affitto ed ai relativi accessori;
c) cessazione dell'uso specifico di cui al punto 2);
d) violazione di quanto prescrive il punto 6).
8) SPESE CONTRATTUALI – Sono a carico esclusivo del conduttore le spese di stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle per eventuali rinnovazioni di esso, mentre l'imposta di registro è a carico della Società e del conduttore in parti uguali.
9) CLAUSOLA DI GRADIMENTO – In deroga all'art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il conduttore rinuncia alla facoltà di sublocare o cedere il contratto senza il consenso della Società, come previsto dal predetto articolo.
10) CAUZIONE – L’eventuale cauzione prestata verrà restituita dalla Società al conduttore a finita locazione previo accertamento dell’esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto a carico del conduttore stesso
11) NORME FISCALI –La Società dichiara di optare per l’assoggettamento ad IVA ai sensi del numero 8 I° comma dell’art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/72, così come modificato dal D.L. n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006.
Grosseto, lì IL CONDUTTORE | Per l’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. |
(P.IVA) | |
Il sottoscritto conduttore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11). -------------------- IL CONDUTTORE |