CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO Clausole campione

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto non è ammessa ai sensi dell’art. 8 delle CGC.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. Come disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati.---------------------------------------- La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia di Brescia. ------------------------------------------------- Tale cessione è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al comma 2.---------------------------------------- In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. -------------------------------- Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l’Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute. ------------------------
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell’Appaltatore, secondo le modalità previste all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.194 del Codice dei contratti pubblici.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. Come disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante. Tale cessione è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l’Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.8 delle CGC.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. 1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. [1] Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. [2] Ai fini dell’opponibilità alla stazione appaltante che è amministrazione pubblica, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione debitrice. [3] Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, deve essere notificata alla Stazione appaltante; essa è altresì regolata dagli artt. 117 del d. lgs. 163/2006 e 5 del C. G. A. R.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. La cessione del corrispettivo d’appalto è consentita ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. L’atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato al Comune. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto o per quanto contemplato ma soggetto a modificazioni e/o integrazioni che dovranno intervenire successivamente, con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 216 del D.lgs. n° 50/2016, si dovrà fare riferimento ad esse (decreti, linee guida, circolari, ecc...). Il presente atto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 26 facciate. Il segretario generale rogante ne dà lettura alle parti che lo confermano. L’impresa aggiudicataria _ Il dirigente