Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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Samples: Bando Di Gara Mediante Asta Pu Bblica Per L’affitto Del Ramo D’azienda “Bar Tavola Calda” Del Camping Spiaggia Lago Di Molveno, Bando Di Gara Mediante Asta Pubblica Per L’affitto Del Ramo D’azienda “Bar Tavola Calda” Del Camping Spiaggia Lago Di Molveno

Cauzione provvisoria. A Qualora sia previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della stipulazione mancata sottoscrizione del contrattocontratto per fatto dell'affidatario, in caso deve essere presentata cauzione provvisoria il cui ammontare è pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di aggiudicazionegara, il concorrente dovrà inserire all'interno oneri della sicurezza inclusi se previsti; l'importo della garanzia è ridotto del plico50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicada organismi accreditati, a pena di esclusioneai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati9000. Per fruire di tale beneficio, in sede di offerta deve essere segnalato il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganellafideiussione, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione può essere bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originaleassicurativa. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgsD.Lgs. 01.09.199301/09/1993, n. 385. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività la rinuncia all'eccezione di rilascio di garanziecui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. La cauzione altresì copre e delle Finanzeverrà escussa: in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancata produzione della cauzione definitiva. Publiacqua S.p.A., nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestual- mente, nei loro confronti, a rendere idonea comunicazione atta allo svincolo automatico della garanzia.

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Samples: www.publiacqua.it

Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicaL’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di esclusionecauzione o fideiussione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00)a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art75 del D.Lgs. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati163/06. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato titolo di pegno a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganellafavore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione a scelta dell'offerente, può essere bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria assicurativa o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell'albo di cui all'art. 107 all'articolo 106 del D.lgs. 01.09.1993D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle Finanze.dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del contrattoD.Lgs. 12/04/2006 n°163, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla è richiesta una cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio da prestare al momento della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditatipartecipazione alla gara. La costituzione cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Tale cauzione provvisoria potrà avvenireessere presentata mediante: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite ▪ quietanza comprovante il versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. in numerario al tesoriere dell'Amministrazione presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia PaganellaBanca Popolare di Bergamo Spa- Xxxxxxx xx Xxxxx, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"xxxxxx Xxxxx 0; • mediante fideiussione ▪ fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria assicurativa o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. all'articolo 107 del D.lgs. 01.09.1993decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, muniti di specifica autorizzazione a ciò autorizzati rilasciare garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, rilasciate dal Ministero dell'Economia dell’Economia, come da decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 05.05.2004 e delle Finanzecon le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957. Detta cauzione provvisoria, in qualunque modo prestata, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione circa l’impegno del garante ,debitamente abilitato, (Istituto Bancario o Assicurativo): ▪ a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia pari al dieci per cento degli importi dei lavori appaltati quale cauzione definitiva, a favore della stazione appaltante valida fino alla data dell'apposito documento di svincolo rilasciato dall'ente appaltante.; ▪ ad aumentare la garanzia per cauzione definitiva di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci ed il venti per cento in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci o venti per cento. La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

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Samples: Assicurazione E Garanzia Della Qualita’

Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione L'offerta, ai sensi dell’art. 75 del contrattoD. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicaessere corredata, a pena d'esclusione , da una garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, come indicato nell’art. 13 del presente Capitolato, ovvero: importo presunto appalto: € 330.000,00, cauzione 2%: € 6.600,00 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di esclusionetesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, la documentazione comprovante la costituzione a titolo di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditatipegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato fideiussione, a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganellascelta dell'offerente, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione può essere bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria assicurativa o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia dell'economia e delle Finanzefinanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

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Samples: www.asloristano.it

Cauzione provvisoria. A garanzia Tra la documentazione amministrativa dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta di € 114.240,00 Iva esclusa, pari quindi a € 2.284,80. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stipulazione stazione appaltante e dovrà essere costituita a favore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del contrattoLavoro - Via Is Mirrionis 195 – 00000 - Xxxxxxxx - Codice fiscale: 92028890926. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in caso contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicatesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a pena titolo di esclusionepegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 40, comma 7 106 del D.lgsD. Lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a ciò autorizzati semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: • sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal Ministero dell'Economia soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; • in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Per fruire delle Finanzeriduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero allegando idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. A garanzia Nella Busta di Qualifica di cui all’art. 13 del presente Disciplinare di gara dovrà essere allegata la cauzione provvisoria, distinta per ogni singolo lotto di gara al quale si partecipa, costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di importo pari al 2% dell’ammontare dell’appalto posto a base di gara di ogni singolo lotto, nei seguenti importi: - Lotto 1: € 3.157,27; - Lotto 2: € 1.841,74; - Lotto 3: € 2.631,05; - Lotto 4: € 2.367,95; La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della stipulazione stazione appaltante, dovrà essere costituita a favore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del contrattoLavoro - Via Is Mirrionis 195 – 00000 - Xxxxxxxx - Codice fiscale: 92028890926 e riportare l’indicazione del lotto di partecipazione. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in caso contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicatesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a pena titolo di esclusionepegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 40, comma 7 106 del D.lgsD. Lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.n° 58. La garanzia, da prestarsi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018, deve prevedere espressamente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. A L'offerta deve essere corredata da una garanzia della stipulazione del contrattofideiussoria di natura accessoria, in caso denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento dell’importo a base di aggiudicazionegara, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicasotto forma di cauzione o di fideiussione, a pena di esclusionescelta dell'Offerente, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni nelle modalità di cui all'artall’art. 40, comma 7 93 del D.lgs. 163/2006 e s.m50/2016. secondo cui il La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. I soggetti che possono rilasciare la fideiussione sono quelli indicati dal comma 3 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. - la rinuncia al beneficio della riduzione preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l'operatività della cauzione trova applicazione solamente garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria dovrà essere, altresì, corredata: - da un’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in presenza corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, il Committente si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; in alternativa, da dichiarazione notarile relativa all’autenticazione di firma. Con riferimento alla produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista il Committente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa copre la mancata sottoscrizione del possesso contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. - del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; - del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; - del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50 per cento, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato 14001; - del 20 per cento, anche cumulabile con le predette riduzioni, relativamente ai contratti relativi a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganellaservizi o forniture, Filiale per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di Molveno qualità ecologica dell'Unione europea (IBAN XX00X00000 00000000000000000Ecolabel VE) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II regolamento (CE) n. 66/2010 del D.lgs. 01.09.1993Parlamento europeo e del Consiglio, n. 385del 25 novembre 2009; • imprese - del 15 per cento, anche cumulabile con le altre riduzioni indicate, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di assicurazione autorizzate all'esercizio gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; - del ramo cauzioni dall'Istituto 30 per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale cento, non cumulabile con le riduzioni di cui all'artai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 107 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire dei benefici sopra indicati, l’Offerente dovrà produrre nella busta "A -Documenti” la seguente documentazione: copia conforme all’originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del D.lgscertificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza. 01.09.1993In alternativa, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.Concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. A La cauzione provvisoria prestata a garanzia della valida partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno contratto è stabilita nella misura del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, 2% dell'importo a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito base d'asta e pertanto pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00)6.010,00 e potrà essere effettuata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Provinciale, ovvero tramite assegno circolare ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni Essa rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto ed alla comunicazione di svincolo dell'Amministrazione Provinciale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 401957 comma 2) Codice Civile, comma 7 nonché la sua operatività a semplice richiesta della stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta. La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 75 del D.lgsD.Lgs. 163/2006 l'importo della garanzia prestata a titolo di cauzione provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio la ditta partecipante dovrà segnalare il possesso del requisito nelle forme previste dall'art. 75 comma 7) D.Lgs. 163/2006. La fideiussione/polizza, nel caso di Associazione Temporanea di concorrenti, in particolare costituende, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti all'Associazione Temporanea a pena di esclusione dalla gara. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata da una dichiarazione – rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della un fideiussore verso l'impresa concorrente – d'impegno a rilasciare la cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario – a Società Incremento Turistico Molveno S.ppena di esclusione dalla gara –.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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Samples: www.provincia.como.it

Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, Al riguardo e a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si applicano accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le disposizioni medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 40all'articolo 1957, comma 7 2, del D.lgsCodice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedente. 163/2006 e s.mIn caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditatiIl deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazione. La costituzione mancata produzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare suddetta attestazione di sopralluogo regolarmente effettuato non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.pcomporta esclusione dalla procedura in quanto l'originale è posseduto dall'Amministrazione Comunale concedente.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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Samples: Disciplinare Di Procedura Ad Evidenza Pubblica

Cauzione provvisoria. A (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.) per l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) che dovrà indicare quale beneficiario l’Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Reggio Calabria (beneficiario) e va prestata con le modalità previste dal punto 8 del bando di gara. Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione senza condizione o riserva alcuna, del presente bando/disciplinare di gara, oltre che degli elaborati ad esso allegati, nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara, del Regolamento per la Gestione del Demanio Idrico della Provincia di R.C, delle attuali concessioni demaniali in essere fra la Reggina Calcio Spa e la Città Metropolitana (Allegato 8); Dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito del bando e di tutti gli elaborati allegati allo stesso, nonché di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta; ritenendola adeguata e di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche per vizi e/o difetti occulti o che dovessero sopravvenire all’aggiudicazione o alla successiva stipula del contratto di concessione; Dichiarazione di almeno due primari istituti bancari, attestanti la correntezza nei rapporti bancari e almeno una dichiarazione di primario istituto bancario attestante la disponibilità di risorse e/o credito per importi valutati dagli istituti stessi congrui a sostenere la realizzazione dell'investimento proposto. Dichiarazione del concorrente in merito alla costituzione della cauzione contrattuale pari ad un canone annuale così come da offerta di gara. Il concorrente dovrà dichiarare se la cauzione di cui sopra sarà versata in contanti alla Tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria o mediante fidejussione, in tal caso dovrà allegare dichiarazione di primario istituto bancario o assicurativo di incondizionata disponibilità a rilasciare una garanzia della stipulazione del contrattoa prima richiesta, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno a fronte dei canoni previsti a favore della Città Metropolitana e degli altri obblighi, sanzioni/penalità derivanti dall'atto di concessione e dalla documentazione presentata in sede di offerta, per la durata del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicarapporto concessorio, a pena di esclusionedecadenza, con un importo garantito pari ad un annualità di canone. Dichiarazione di impegno a sottoscrivere da parte di primaria compagnia assicurativa, per il caso di aggiudicazione, un contratto assicurativo contro i danni per qualunque rischio assicurabile (polizza all risk) a garanzia di tutte le opere ed i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente. Detta polizza sarà vincolata a favore della concedente quale coassicurata e dovrà prevedere un massimale, allo stato attuale dei beni concessi, non inferiore ad € 4,2 milioni (euro quattromilioniduecentomila/00). Dichiarazione di impegno da parte di primaria compagnia assicurativa, per il caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto assicurativo che garantisca cose e persone da eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attività concesse con massimale per l'importo non inferiore a € 2.5 milioni (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro e senza clausole di limitazione della responsabilità alla quota-parte di responsabilità dell'assicurato, in presenza di eventuali altri coobbligati solidali al risarcimento. Nel caso in cui il concorrente sia già in possesso di tale tipo di polizza potrà allegarla alla domanda. Dichiarazione ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (si precisa che nel caso in cui non vi siano familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione negativa) (Allegato 4); Si precisa che : -Tutta la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'artai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e nel loro contenutole prescrizioni contenute nel presente bando di gara. 40Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, comma 7 del D.lgs. 163/2006 l’Ente Appaltante provvederà ad escludere l’impresa/e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.pdalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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Samples: www.regione.calabria.it

Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicaL’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di esclusionecauzione o fideiussione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00)a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art75 del D.Lgs. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati163/06. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato titolo di pegno a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganellafavore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione a scelta dell'offerente, può essere bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria assicurativa o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell'albo di cui all'art. 107 all'articolo 106 del D.lgs. 01.09.1993D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle Finanzenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione Ai sensi dell'art. 93 del contrattoD.Lgs. n° 50/2016, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla è richiesta una cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'artpari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da prestare al momento della partecipazione alla gara. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della Detta cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria fidejussoria assicurativa o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgsD.Lgs. 01.09.1993, n. 385385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016. L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni (salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di validità), dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, la cauzione definitiva e l'ulteriore garanzia contrattuale di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n° 50/2016, devono essere prestate avvalendosi dei modelli approvati con DGRV n. 4151 del 22.12.2004, ovvero mediante modelli che riportino un integrale richiamo delle Finanzedisposizioni regionali che concorrono a determinare l'entità delle garanzie, nei termini di cui sopra.

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Cauzione provvisoria. A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base dell’appalto calcolato per ciascuno dei seguenti lotti: - LOTTO N° 1 – Recupero Edificio n. 04 sito in Via Maroncelli – CUP E52E11000110005 – CIG: 73999117BB - Importo cauzione provvisoria € 4.762,10 (Quattromilasettecentosessantadue/01); - LOTTO N° 2 – Recupero Edificio n. 22 sito in Via Grixoni - CUP E52E11000110005 – CIG: 73999285C3 - Importo cauzione provvisoria € 3.011,11 (Tremilaundici/11); - LOTTO N° 3 – Recupero Edificio n. 08 sito in Via Barore Mannu - CUP E52E11000110005 – CIG: 73999339E2 - Importo cauzione provvisoria € 1.714,07 (Millesettecentoquattordici/07); La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma: oppure, La garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, dell’art.93 del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole: - la rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della stipulazione preventiva escussione del contrattodebitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. A norma del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicacontanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione dall’impegno di un deposito pari ad Euro 2.000,00 fideiussore (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia “definitiva” per l’esecuzione del contratto, di cui all'artall’art.103 del D.Lgs. 4050/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Sempre ai sensi del suddetto comma, questo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese la Fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La costituzione Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganellacumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, Filiale per gli operatori economici in possesso del rating di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago legalità e rating di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria impresa o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Titolo II decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del D.lgssistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 01.09.1993In caso di cumulo delle riduzioni, n. 385; • la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che in caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o GEIE, il concorrente può beneficiare della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario sono in possesso della certificazione di assicurazione autorizzate all'esercizio qualità aziendale. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del ramo cauzioni dall'Istituto contratto per la Vigilanza fatto dell’aggiudicatario. Sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre ai concorrenti non aggiudicatari si intenderà automaticamente svincolata decorsi 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, fatte salve le richieste di svincolo esplicito dei singoli partecipanti. Si precisa infine che le fideiussioni devono essere prodotte secondo lo schema tipo di polizza approvato con il D.M. dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale Infrastrutture, di cui all'art103, comma 9, D.Lgs. 107 50/2016. Fino all’adozione del D.lgscitato decreto le Fideiussione devono essere emesse conformi al D.M. Attività Produttive n.123/2004, integrate con la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ed aggiornate alle prescrizioni di cui all’art.93 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze50/2016.

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Cauzione provvisoria. A La garanzia della stipulazione provvisoria è costituita, a scelta del contrattoconcorrente, sotto forma di: ⮚ cauzione che, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma1, del d.lgs. 231/2007, de- ve essere costituita in caso contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la Tesoreria dell’Amministrazione. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con versamento o bonifico su c/c IBAN… Intestato a: Comune di aggiudicazioneTorre del Greco, il concorrente dovrà inserire all'interno presso la Banca d’Italia –Tesoreria Pro- vinciale dello Stato – Sezione di Napoli.) o in titoli del plicodebito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, da depositarsi a pena di esclusioneesclusione presso il tesoriere dell’Ente con la causale “Cauzione provvisoria bando di gara ⮚ fideiussione che, la documentazione comprovante la costituzione a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le disposizioni rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all'art. 40, comma 7 all’articolo 106 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente preva- lente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia n. 58 e delle Finanze.che abbiano i requisiti minimi di solvi- bilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, si precisa quanto segue:

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Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione del contratto, in caso Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata gara da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • prestare mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza fideiussoriaassicurativa, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia del bilancio e delle Finanzedella programmazione economica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino - UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/000-0000) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna Impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (circa tre mesi dopo l'effettuazione della gara). La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

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Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione 0.Xx sensi dell’articolo 93 comma 1 del contrattoD. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. 0.Xx cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a)in contanti o in caso titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economicatesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a pena titolo di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio pegno a favore della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.stazione appaltante; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante b)mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoriaassicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, unica ed allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in originaleosservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria 50/2016 comma 3. 0.Xx cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgsconcessione. 01.09.1993, n. 385; • imprese 4.Sono vietate forme di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale cauzione diverse da quelle di cui all'artal comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 0.Xx caso di raggruppamento temporaneo o prevalente attività di rilascio consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanzetutte le imprese raggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.

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