Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una La documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della CAUZIONE PROVVISORIA. L’ammontare della cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’arta norma dell’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, n.50/2016 e s.m. è pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e complessivo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza): pertanto l’ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016euro 216.849,26. Si precisa ricorda che ai sensi dell’artl’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione93, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. comma 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce: - ove pertinente - una dichiarazione attestante la quota parte ad esse riferibilequalificazione di microimpresa, piccola o media impresa. Se invece tutte le imprese facenti parte A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005n. 50/2016 e s.m. così stabilisce: «microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVAtal fine dagli offerenti e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. 04268260272, o L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere documenti in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di regolarità della polizza con firma digitale emessaspecifico termine. La cauzione così costituita costituzione del suddetto deposito cauzionale può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovràavvenire:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" distinta per ciascun lotto cui intende partecipare pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione provvisoria o di fideiussione, a scelta dell'offerente: 1 69785891D3 € 3.256.351,00 65.127,02 2 69786070AE € 3.415.917,00 68.318,34 3 697863796D € 1.136.864,00 22.737,28 pari al 2% dell’ importo di ciascun lotto dell’appalto ai sensi dell’art.93 del D.lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, per ciascun lotto, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione, di ciascuna garanzia/lotto, dovrà essere autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in formato digitale capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. Le medesime garanzie potranno essere rilasciate anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite inserimento nel relativo parametro della RdOnotaio, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicadell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385Decreto leg.vo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo all’albo previsto dall'articolo 161 dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma1, del decreto Leg.vo n. 58 169/2012. In ogni caso, la garanzia, di ciascun lotto dell’appalto, dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativadovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. La cauzione dovrà:può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria, dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. Nel caso di garanzia provvisoria in formato digitale, la stessa dovrà essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). La fideiussione, inoltre, dovrà prevedere, espressamente, i dati identificativi dell’appalto (Stazione appaltante, oggetto, base d’asta dell’appalto, lotto, ecc.), dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, ed essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve, inoltre, essere allegata, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui sopra, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Qualora le fideiussioni o polizze relative alla garanzia provvisoria si riferiscano a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi Ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, esse dovranno essere tassativamente intestate a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, l’aggregazione d’Imprese di rete, il Consorzio o il GEIE od i partecipanti con idoneità plurisoggettiva. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

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Samples: trasparenza.comune.ercolano.na.it

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOL’offerta è corredata, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)a pena d'esclusione, da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016una garanzia, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato valore dell’Accordo Quadro (€ 795.000,00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del quintoCo- dice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un isti- tuto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Co- dice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rila- sciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Co- dice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e pertanto pari a € 14.503,68medie imprese e ai raggruppamenti tem- poranei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, salvo le riduzioni comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la man- cata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto ri- conducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richie- sta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 93 c. 7 89, comma 1 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato Codice, anche le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziadichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La cauzione garanzia provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005è costituita, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale scelta del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovràconcorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare A garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOche deve, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità a pena di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, esclusione: - avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei plichi; - essere rilasciata per un importo pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quintodell’entità totale dell’appalto (Euro 600.000,00); - essere prestata, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 75 comma 3 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Si precisa che 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione (bancaria o assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni dal competente Ministero dell’Industria e del Commercio ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzioneLegge 10/6/1982, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272n. 348, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgsdi cui all’art. 1/9/1993 n. 385 – art107 del D.Lgs. 106385/93); - essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario, per l’esecuzione del Contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; - avere operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che svolgono in via esclusiva o prevalente attività disponga di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale Certificazione del Garante. L’idoneità Sistema di Qualità conforme alle norme europee della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietàserie UNI CEI ISO 9000, rilasciata ai sensi da organismi accreditati, usufruisce del DPR 445/2000 beneficio consistente in una riduzione dell’importo della garanzia, e firmata digitalmente dal dichiarantedel suo eventuale rinnovo, mediante la quale il firmatario della polizza certifica in misura pari al 50% (pari quindi all’1% dell’importo netto posto a base di essere in possesso dei poteri gara). Il concorrente, al fine di rappresentanza necessarifruire di tale beneficio, riportando inoltre gli estremi dell’atto è tenuto ad inserire all’interno del plico di conferimento; - presentazione di copia, resa cui all’art. 6 del presente documento copia conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto della certificazione rilasciata da un organismo accreditato ed in corso di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessavalidità. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti provvisoria prestata dall’Aggiudicatario e dal concorrente secondo in graduatoria verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui l’Aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, la Regione tratterrà, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ulteriori danni. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:Aggiudicazione definitiva.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro pari al 1%, dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto, ai sensi dell’art. 54 della RdOL.R. n. 5/2007, ovvero pari allo 0,5% nella ipotesi prevista dal comma 11 dell’art. 54 della L.R. n. 5/2007, secondo i seguenti importi: Descrizione lotto IMPORTO TOTALE LOTTO, iva esclusa CAUZIONE PROVVISORIA 1% TOTALE LOTTO CAUZIONE PROVVISORIA 0,5% TOTALE LOTTO DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA € 750.000,00 € 7.500,00 € 3.750,00 Detta cauzione dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, cod. IBAN XX00X00000 00000 000000000000, ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della Repubblicagaranzia medesima entro quindici giorni, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)obbligandosi il fideiussore, da costituire secondo le forme e con le modalità su semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/20161944, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quintocomma 0, e pertanto pari a € 14.503,68x.x., salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti xx xxxxxxxx all'eccezione di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticaleall'articolo 1957, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7comma 2, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. codice civile La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 escussa e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovràcopre:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto e, pertanto, ammonta ad €. 5.714,29 cinquemilasettecentoquattordici/29). L'importo della garanzia provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOè ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.pcomma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE): ⮚ per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da costituire secondo organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le forme imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella di cui al primo punto); Le fideiussioni bancarie o le modalità polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 93 D. Lgs1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. 50/2016L'offerta è altresì corredata, pari al 2% dell’importo a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del primo contratto applicativo incrementato del quintocontratto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticaleagli articoli 103 e 104 del codice, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.pqualora l'offerente risultasse affidatario.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo servizio, di ogni singolo lotto per il quale intendono partecipare escluso l’opzione di incremento e l’eventuale secondo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68a, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016: − LOTTO 1 - Depurazione € 7.806,16; − LOTTO 2 – Reti € 7.274,02; Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti è ammessa la presentazione di un’unica cauzione cumulativa dell’importo di € 15.080,18. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una cauzione provvisoria, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, come previsto dall’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto 3.236.210,00) e, pertanto, ammonta a € 64.724,20. La cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOpuò essere prestata ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicail D. Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VEdebitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da costituire secondo le forme e con le modalità Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 93 107 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106)385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Basilicata. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che sono sottoposti emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a revisione contabile pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaraggruppamento stesso. La cauzione dovràdeve contenere, a pena d’esclusione:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOL’offerta è corredata, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)a pena d'esclusione, da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016una garanzia, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato valore massimo dell’Accordo Quadro (€ 500.000,00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del quintoCodice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto banca- rio o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale di- chiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e pertanto pari a € 14.503,68medie imprese e ai rag- gruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, salvo le riduzioni comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri- zione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la man- cata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della docu- mentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 93 c. 7 89, comma 1 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato Codice, anche le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziadichiara- zioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La cauzione garanzia provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005è costituita, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale scelta del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovràconcorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una Nel caso di GEIE/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario non ancora costituiti nelle forme di legge al momento della presentazione dell’offerta, la cauzione provvisoria deve essere presentata dall’impresa designata quale Capogruppo mandataria, a pena di esclusione, e intestata espressamente alle imprese mandanti, o consorziande, o che costituiranno il GEIE. - In caso di GEIE, Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere rilasciata, a pena di esclusione, dall’Impresa mandataria del R.T.I., Consorzio o GEIE, espressamente in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro nome e per conto anche delle mandanti/consorziate. Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che disponga di certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della RdOserie UNI CEI ISO 9000, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza rilasciata da organismi accreditati, usufruisce, allegando detti documenti in copia conforme, del beneficio consistente in una riduzione dell’importo della Repubblicagaranzia, 1 – 30026 PORTOGRUARO e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 50% (VEpari quindi all’1% dell’importo netto posto a base di gara). Per usufruire della riduzione, la certificazione deve essere posseduta: - In caso di Geie e di RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006], sia costituiti che costituendi, da costituire secondo tutte le forme Imprese facenti parte del Geie /raggruppamento. - In caso di Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006] non ancora costituito, da tutte le Imprese che faranno parte del Consorzio. - In caso di Consorzio costituito [Lett. b) e con le modalità c) art. 34 D.Lgs. 163/2006] dal solo Consorzio. I predetti soggetti, al fine di fruire di tale beneficio, sono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa, all’interno della Busta A, copia della certificazione di cui all’artsopra. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo Pagamento del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari Contributo a € 14.503,68, salvo le riduzioni favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art. 93 c. 7 1 lettera b) della deliberazione del D.Lgs 50/201624 gennaio 2008 del Consiglio dell’Autorità. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. - In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti R.T.I. formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo; - In caso di cui al suddetto Consorzio ordinario [Lett. e) art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile34 D.Lgs. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto 163/2006] formalmente costituito ovvero costituendo il diritto alla riduzione della garanziapagamento è unico e deve essere effettuato dal Consorzio o dalla futura consorziata mandataria; - In caso di GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Mandataria; - In caso di Consorzio [Lett. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – b) e c) art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa 34 D.Lgs. 163/2006] il pagamento è unico e deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garanteeffettuato soltanto dal Consorzio. L’idoneità Dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi della firma digitale dell’Agente emittente legge n. 385/1993. - In caso di Geie, RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006] e Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006], sia costituiti che costituendi, almeno una delle dichiarazioni deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario in favore della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie mandataria o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:capogruppo.

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti Le ditte concorrenti dovranno presentare prestare, a pena di esclusione, a garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e pari a €. 139.000,00 con le modalità previste dall’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e smi.. In caso di fideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi: le generalità anagrafiche, la qualifica ed i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione; validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per partecipare alla gara; la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 93 D. Lgs1957 comma 2 del codice civile; l’obbligo di versare alla RAO, a semplice richiesta senza eccezione alcuna o ritardi, l’ammontare della somma garantita. 50/2016Inoltre l’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’artqualora l’offerente risultasse affidatario. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima Per beneficiare della riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto artcomma 7 dell’art. 93 c. 775 del d.lgs. In 163/2006, la concorrente dovrà contestualmente documentare il possesso dei requisiti. Tale garanzia sarà restituita, ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, a tutte le ditte partecipanti ad eccezione dell’aggiudicataria e della seconda classificata, alle quali ultime sarà restituita all’acquisizione della cauzione definitiva. Nel caso di raggruppamento verticalerinuncia all’aggiudicazione, se solo alcune imprese sono in possesso di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata stipula del contratto o di non avvio del servizio nei termini prestabiliti, tale garanzia sarà incamerata a titolo di penale, fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.peventuali maggiori spese sostenute dall’Ente.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, di una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO di € 30.000,00 (VEeuro trentamila/00), pari all’1% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, costituita alternativamente: - da costituire secondo le forme e con le modalità versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; - da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 93 107 del D. Lgs. 50/2016n. 385/1993, pari avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della gara. Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2% dell’importo , del primo contratto applicativo incrementato codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del quintoD. Lgs. n. 385/1993, e pertanto pari contenente l’impegno a € 14.503,68rilasciare, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, fideiussioni o polizze, relative alla cauzione definitiva concernente il Contratto normativo nonché le successive cauzioni definitive relative ai contratti attuativi in favore dell’Università degli Studi di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto artPalermo. 93 c. 7. In Nel caso di raggruppamento verticaletemporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7ovvero già costituiti, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del fideiussione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto o il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.pconsorzio.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Samples: Disciplinare Di Gara Relativo Alla Procedura Aperta Per L’affidamento, Con Le Modalita’ Dell’accordo Quadro Di Cui All’art

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOCiascuna offerta dovrà essere corredata, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 75 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Si precisa che ai sensi 163/2006 e ss.mm.ii, dalla documentazione attestante il versamento della cauzione provvisoria, pari ad € 63.000,00 corrispondenti al 2% del valore del contratto. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto al comma 2 dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo48 del D.Lgs. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la n. 163/2006 e al comma 1 dell’art. 21 del Regolamento n. 30/R del 27.05.2008. La cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso provvisoria garantisce il versamento delle certificazioni/requisiti sanzioni di cui al suddetto artall'art. 93 c. 738 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006. La cauzione potrà essere costituita in uno dei seguenti modi: • In contanti, mediante deposito provvisorio con beneficiario la Tesoreria Comunale di Montespertoli – Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni codice IBAN: IT 23 E 08673 71880 090999999999. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono partecipazione in possesso delle certificazioniraggruppamento/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l’impresa mandataria. • In titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. (Il presente bando autorizza l'intestatario al versamento suddetto). In caso di partecipazione in possessoraggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziaconsorzio ordinario o GEIE e l’impresa mandataria. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. La polizza o fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al D. Lgsbeneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 82/20051957 comma 2 c.c. nonché la sua operatività entro15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di GEIE, a favore raggruppamento temporaneo d’impresa o di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività consorzio ordinario di rilascio garanzie, Qualora concorrenti la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa fideiussione deve essere costituita in formato telematico intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con firma digitale l’indicazione esplicita della copertura del Garanterischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente Ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazionecentottanta giorni, nel il testo caso in cui al momento della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:procedura.

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Samples: Bando Di Gara Procedura Aperta

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOL'offerta, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.pai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quintopresunto dell’appalto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’artcome indicato nell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzionepresente Capitolato, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la ovvero: La cauzione può essere ridotta solamente se tutte costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti aziende autorizzate, a titolo di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziapegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione provvisoria potrà fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del decreto legislativo 1 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385385 e xx.xx. e ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa0000 X. 00. La cauzione dovrà:garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOL'offerta, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’artai sensi dell’art. 93 75 del D. Lgs. 50/2016n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, come indicato nell’art. 3 del primo contratto applicativo incrementato del quintopresente Capitolato Speciale, e pertanto pari a ovvero: LOTTO UNICO 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso 575.000,00 (+ IVA di raggruppamento orizzontale di imprese la Legge) € 11.500,00 La cauzione può essere ridotta solamente se tutte costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti aziende autorizzate, a titolo di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziapegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione provvisoria potrà fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385D. Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativan° 58. La cauzione dovrà:garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, scannerizzata, firmata digitalmente, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

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Samples: Deliberazione Di Indizione Gara Deliberazione c.s. N° 173 Del 07/04/2016

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOIl concorrente dovrà costituire, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicaa pena di esclusione, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme ai sensi e con le modalità per gli effetti di cui all’art. 93 75 del D. Lgs. 50/2016n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quintopresente accordo quadro, e pertanto pari a ad 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia120.000,00. La cauzione provvisoria potrà garanzia provvisoria, dovrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure costituita preferibilmente mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 385/1993 e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaD. Lgs. 58/1998. La cauzione garanzia dovrà:: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.

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Samples: Accordo Quadro Per L’attuazione Del Programma Di Interventi Di Manutenzione Straordinaria Delle Infrastrutture D’acquedotto – Impianti Di Sollevamento Da Pozzo Per Il Triennio 2015 2017 Codice Unico Di Progetto

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOCiascun concorrente dovrà costituire, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicaa pena di esclusione, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme ai sensi e con le modalità per gli effetti di cui all’art. 93 75 del D. Lgs. 50/2016n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quintolotto per il quale partecipa. L’importo della cauzione provvisoria è di seguito espresso: ✓ Macro attività 1: per ognuno dei Lotti (1, 2, 3 e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora 4) previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. è pari ad € 310.000,00 (trecentodiecimila); ✓ Macro attività 2: per ognuno dei Lotti (5, 6 e 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per ) previste la quota parte cauzione è pari ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia€ 60.000,00 (sessantamila). La cauzione provvisoria potrà garanzia provvisoria, deve essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione costituita preferibilmente con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 385/1993 e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaD. Lgs. 58/1998. La cauzione garanzia dovrà:: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità.

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Samples: Accordo Quadro Per L’attuazione Del Programma Di Interventi Di Manutenzione Infrastrutture Strumentali Del Servizio Idrico Integrato (Rete Fognaria E Acquedottistica) Per Il Triennio 2015 2017

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una Nella BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOprovvisoria, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da che la Ditta concorrente dovrà costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016a garanzia dell’offerta, pari al 2% degli importi quinquennali, nei seguenti termini: Lotto Importo a base d'asta Importo cauzione provvisoria 2% Dovranno essere presentate tante cauzioni quanti sono i lotti a cui la Ditta intenda partecipare oppure un’unica cauzione il cui importo corrisponda alla somma degli importi (come sopra indicati) relativi a ciascun lotto a cui si intenda partecipare. Dovranno altresì essere indicati i numeri dei lotti a cui si fa riferimento. La cauzione potrà essere costituita, nei modi stabiliti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, mediante:  polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993). La fideiussione dovrà essere intestata a: Regione Veneto – Giunta Regionale, Xxxxxxxxx, 0000 – VENEZIA;  bonifico bancario intestato a “Servizio Tesoreria della Regione Veneto” – UNICREDIT BANCA S.p.A., versato sul conto corrente IBAN: XX00X0000000000000000000000, specificando nella causale di versamento: “Procedura aperta , per l’affidamento dei servizi di gestione operativa delle reti automatiche di monitoraggio di arpav lotto/i n. ***”  ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento in titoli, a titolo di pegno, a favore di Regione Veneto – Giunta Regionale, Xxxxxxxxx, 0000 – VENEZIA. Sarà consentita la regolarizzazione di eventuali cauzioni irregolari. E’ ammessa la riduzione dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni della garanzia ai sensi dell’art. 93 c. 7 93, comma 7, del D.Lgs D.Lgs. 50/2016. Si precisa che conforme all’originale della/e Certificazione/i. In caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Ditte costituenti il raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione. La cauzione dovrà:  avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta;  prevedere espressamente la rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;  prevedere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni 1944 del Codice Civile;  prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’offerta dovrà essere accompagnata, a pena d’esclusione, dall’impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora previste cumulative sono da calcolare applicando l’offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. Sarà invece trattenuta quella dell’Impresa Aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva a favore delle Aziende Sanitarie e l’IRCCS IOV che la prima riduzione sull’importo totale della cauzionerichiederanno. Solo in seguito a quest’ultimo adempimento, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che la stessa sarà svincolata In caso di R.T.I. o Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere presentata:  in caso di raggruppamento orizzontale R.T.I. costituito, dalla Ditta mandataria ed essere intestata alla medesima;  in caso di imprese la cauzione può R.T.I. costituendo, da una delle Ditte raggruppande ed essere ridotta solamente se intestata a tutte le imprese raggruppate sono Ditte del costituendo raggruppamento;  in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticaleXxxxxxxxx, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà dal Consorzio medesimo ed essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, intesta a favore di Livenza Tagliamento Acque S.pquest’ultimo.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Per la partecipazione a ciascun lotto di gara è richiesta una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOai sensi art.75, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’artD.Lgs. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto 163/06 pari a € 14.503,688.000,00 (Lotto n° 1 - Lotto n° 2) e € 11.500,00 (Lotto n° 3) da prestarsi in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria della AOU, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale oppure – a scelta dell’offerente - nella forma della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art.107, X.Xxx. 385/93 e autorizzati a sensi d.p.r. 115/04, con durata pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del decreto legislativo 1 settembre 1993debito pubblico garantiti dallo Stato, n. 385dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento costituendo, il predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere l’indicazione espressa dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta rispettivamente dal capogruppo o dal futuro capogruppo. In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere, a pena di esclusione: ✓ l’impegno incondizionato di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 cod.civ.; ✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, cod.civ.; ✓ l’indicazione dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta nella busta «a) documentazione amministrativa», il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (anche mediante autodichiarazione a sensi DPR 445/00) In caso di «soggetti gruppo» art.34, comma 1, lett. d), e), f), D.Lgs. 163/06 per beneficiare della predetta riduzione è necessario che svolgono ciascun componente indicato a svolgere le attività oggetto di appalto sia certificato UNI EN ISO 9000 ovvero in via esclusiva o prevalente attività possesso della dichiarazione della presenza di rilascio elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La garanzia fideiussoria dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore attestante l’identità ed i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario la fideiussione, oppure copia della procura rilasciata dal fideiussore al funzionario firmatario la fideiussione. Non sono ammesse garanzie e che sono sottoposti fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta. In caso di raggruppamento costituendo, la garanzia fideiussoria a revisione contabile da parte sensi dell’art.75, D.Lgs. 163/06 dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di una società tutti i componenti il raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. In caso di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998raggruppamento costituito nelle forme di legge, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi la garanzia fideiussoria a sensi dell’art.75, D.Lgs. 163/06, dovrà essere prodotta dal capogruppo. La mancanza della cauzione, la non conformità di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaessa a quanto sopra indicato, ovvero la cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, comporta l’esclusione. La cauzione dovrà:provvisoria verrà restituita e/o svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’AOU Sassari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

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Samples: Disciplinare D’appalto

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Ai sensi dell’Art.75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base d’asta, ed è svincolata al momento della sottoscrizione del primo contratto applicativo incrementato del quintocontratto. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La cauzione, e pertanto con periodo di validità pari a € 14.503,68120 giorni, salvo le riduzioni ai sensi dell’artpotrà essere costituita mediante deposito in tesoreria, contanti, titoli di debito pubblico o titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno dei deposito o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con clausola di pagamento, a semplice richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. 93 c. 7 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7debitore principale. In caso Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione deve essere intestata al raggruppamento verticaledi imprese, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti con l’espressa indicazione di cui ogni impresa associanda. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al suddetto artmomento della sottoscrizione del contratto medesimo. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaPer fruire di tale beneficio, queste ultime prodotte l’operatore economico segnala, in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgssede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 82/2005L’offerta è altresì corredata, a favore pena di Livenza Tagliamento Acque S.pesclusione, dall’impiego di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione garanzia, pari al 2 per cento dell’importo a base di gara (€ 4.060,00). La garanzia provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma: oppure, La garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, dell’art.93 del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole: - la rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 93 D. LgsLa Fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore (che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia “definitiva” per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Sempre ai sensi del primo contratto applicativo incrementato suddetto comma, questo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del quintoraggruppamento medesimo. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. comma 7 del D.Lgs 50/2016codice dei contratti pubblici, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese la cauzione o Consorzi ordinari o GEIE, il concorrente può essere ridotta solamente beneficiare della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese raggruppate tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario sono in possesso delle certificazioni/requisiti della certificazione di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziaqualità aziendale. La cauzione garanzia provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore all'adozione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi del DPR 445/2000 degli articoli 84 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 91 del decreto legislativo 1 6 settembre 19932011, n. 385159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai concorrenti non aggiudicatari si intenderà automaticamente svincolata decorsi 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività salvo non diversamente indicato nel suddetto provvedimento di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:aggiudicazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti I candidati, per essere ammessi alla selezione, dovranno presentare una prestare nel rispetto delle vigenti norme deposito cauzionale per un importo pari al 2% del valore a base d’asta, ovvero € 280.000,00 (duecentottantamila/00) mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della Città di Torino presso la Civica Tesoreria di via Bellezia 2 e recante la causale “Versamento cauzione provvisoria per asta pubblica n. …/2017”) o a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. Nel caso di R.T.I., in particolare se ancora da costituire, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata segnatamente a tutti i partecipanti e presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra di essi. La fidejussione dovrà contenere l’espressa condizione che il garante è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della RdOCittà entro quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicaesclusione, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)altresì, da costituire secondo le forme e con le modalità del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 93 D. Lgs1944 c.c. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti facoltà di cui al suddetto artall’art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia1957 2°comma c.c. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria è posta a garanzia della corretta partecipazione alla gara e garantisce sia la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’aggiudicatario, sia il mancato rispetto del termine previsto per la sottoscrizione stessa. Le cauzioni provvisorie depositate dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria saranno trattenute sino alla stipulazione del contratto ed alla contestuale produzione della cauzione definitiva; quelle presentate dagli altri concorrenti saranno svincolate in seguito all’adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione. In entrambi i casi non verrà riconosciuto alcun interesse o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, altre somme a favore di Livenza Tagliamento Acque S.pqualsiasi titolo o pretese.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Samples: Disciplinare Di Asta Pubblica

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una L’offerta dovrà essere corredata dalla cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le dell’importo di € 77.576,35 pari al 2% dell’importo presunto dei lavori a base di gara. Tale cauzione dovrà essere costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016previste dalla normativa vigente, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può ovvero dovrà essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgsdi cui all’art. 1/9/1993 107 del D.Lgs. n. 385 – art. 106)del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia provvisoria copre la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoriamancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di presentazione di assegno circolare, essa lo stesso dovrà essere “NON TRASFERIBILE” ed intestato all’Azienda Sanitaria di Nuoro. La garanzia provvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore), deve essere costituita accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione, separata o in formato telematico calce alla polizza/fidejussione, con firma digitale la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Garantedebitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. L’idoneità 1957 – comma 2 del Codice Civile; - l’operatività della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria di dichiarazione sostitutiva dell’atto Nuoro. La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di notorietà, qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero la stessa certificazione risulti dall’attestato S.O.A.. Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi di concorrenti ad essi assimilabili tutte le imprese facenti parte del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante raggruppamento o del consorzio devono presentare la quale il firmatario certificazione di cui sopra. Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della polizza certifica di essere garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso dei poteri della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile. In caso di rappresentanza necessaririduzione della garanzia provvisoria, riportando inoltre gli estremi dell’atto la mancata presentazione della predetta certificazione di conferimento; - presentazione di copiaqualità, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmentese non risultante dall’Attestato S.O.A., dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti comporta l’esclusione dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:gara.

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOL’impresa concorrente dovrà prestare, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’artpreviste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale complessivo della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziagara. La cauzione provvisoria potrà deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgsapposito albo, ai sensi degli artt. 82/200513 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVAai sensi del D.Lgs. 04268260272, o n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgsnell’albo di cui all’art. 1/9/1993 106 del citato D.Lgs. n. 385 – art. 106)385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 58 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che abbiano i in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti minimi di solvibilità qualificazione richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una La cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/201635.512,18 , pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quintocomplessivo dell’appalto, e pertanto pari dovrà essere costituita, comprese le agevolazioni previste, a € 14.503,68pena di esclusione, salvo le riduzioni ai sensi dell’arte per gli effetti dell’art 75 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità di seguito indicate. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all’importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione La garanzia può essere ridotta solamente se tutte costituita in uno dei seguenti modi: - A pena di esclusione dalla gara, le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente: - 1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 2. impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 3. xxxxxxxx che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto artpunto a). 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticaleovvero mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti iscritti nell’elenco speciale di cui al suddetto artall’art. 93 c. 7, esse possono godere 107 del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, queste dovranno essere accompagnate, pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e che sono sottoposti per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 163/2006. Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione provvederà a revisione contabile da parte restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di una società cui ai punti a) e b). Nella busta denominata “B – Offerta economica ”, devono essere contenuti, a pena di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998esclusione, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:seguenti documenti: -

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro garanzia, pari al 2 per cento dell’importo annuale della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO concessione (VE€ 11.088,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma: oppure, La garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, dell’art.93 del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole: - la rinuncia da costituire secondo le forme e con le modalità parte del Fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 93 D. LgsLa Fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore (che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia “definitiva” per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Sempre ai sensi del primo contratto applicativo incrementato suddetto comma, questo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese la Fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI. L’importo della garanzia e del quintosuo eventuale rinnovo, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. comma 7 del D.Lgs 50/2016codice dei contratti pubblici, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese la cauzione o Consorzi ordinari o GEIE, il concorrente può essere ridotta solamente beneficiare della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese raggruppate tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario sono in possesso delle certificazioni/requisiti della certificazione di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziaqualità aziendale. La cauzione garanzia provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativacopre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, queste ultime prodotte in formato digitale mentre ai concorrenti non aggiudicatari si intenderà automaticamente svincolata decorsi 60 giorni dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005provvedimento di aggiudicazione, a favore fatte salve le richieste di Livenza Tagliamento Acque S.psvincolo esplicito dei singoli partecipanti.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOAi sensi dell’art. 93, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicacomma 10, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)del D. Lgs 50/2016, da costituire secondo le forme e con le modalità ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste dal medesimo art. 93. Pertanto, l'offerta va corredata da garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs. 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel disciplinare relativo alla sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione direzione lavori ed aggiornamento catastale. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesti che il sottoscrittore ha il potere di impegnare la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Xxxxxxx. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957 co. 2 c.c., la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonchè l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema venga integrato con l’indicazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2% dell’importo , del primo contratto applicativo incrementato del quintocodice civile. L’importo della garanzia, e pertanto pari a € 14.503,68del suo eventuale rinnovo, salvo le riduzioni è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell’artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e/o delle percentuali previste dall’art. 93 c. co. 7 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte 50/2016 per le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti certificazioni previste nel citato comma. Per fruire di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio tali benefici il concorrente dovrà contestualmente alla presentazione della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore attestare il possesso di Livenza Tagliamento Acque S.ptali certificazioni.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai Ai sensi dell’art. 93 c. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., coordinato con quanto previsto dal Comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21/12/2016 e al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, così come più volte annoverato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno costituire apposita “garanzia provvisoria” per un importo pari all’1% (uno percento) dell’importo posto a base d’asta (art. 2 del presente capitolato). L’importo della garanzia può essere diminuito secondo quanto previsto dal comma 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 793. Per fruire delle previste riduzioni l’operatore economico concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente, allegando la necessaria attestazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di raggruppamento verticaleRTI o Consorzio costituendo, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti che intendono costituirsi e pertanto, contestualmente, il prestatore della garanzia deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della partecipazione alla procedura di gara da parte del raggruppamento verticale ne sono in possessodi più imprese, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziaidentificandole singolarmente. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, In caso di RTI già costituito è ammissibile una garanzia rilasciata a favore della sola mandataria nelle cui premesse sia specificato che è stata rilasciata in funzione della partecipazione alla gara del RTI e siano indicate tutte le imprese componenti il raggruppamento. In caso di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVAConsorzio di cui alle lettere b) c) e) dell’art. 0426826027245 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la fidejussione dovrà essere intestata al Consorzio medesimo. In caso di Consorzio costituendo, o la fidejussione dovrà essere prodotta da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgsuna delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), In particolare si precisa che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere garanzia fideiussoria potrà essere: • rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o relative attività; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, dal D.Lgs. n. 58 58/1998 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; • rilasciata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. della Franciacorta o a mezzo bonifico bancario, o a mezzo assegno circolare, oppure mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’A.S.S.T. della Franciacorta. In caso di pagamento con bonifico, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Azienda. Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione, la stessa deve avere validità per almeno 365 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; • l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Azienda. La garanzia provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’originale del documento che attesta i poteri del sottoscrittore della fidejussione. La cauzione dovrà:provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla contestuale dichiarazione di disponibilità del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo punto, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari posto a € 14.503,68, salvo le riduzioni base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 93 c. 7 75 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Si precisa che n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. - p 16 Ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all’1%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi dell’artdelle norme europee. 93 c. 7 succitato In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena di esclusione. L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: lotto Descrizione lotto COSTO TOTA- LE LOTTO, iva esclusa CAUZIONE PROVVISO- RIA SINGOLO LOTTO A COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE € 95.010,00 € 1.900,20 € 950,10 B COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE NON STE- RILE € 388.800,00 € 7.776,00 € 3.888,00 C GARZA IN COTONE IDROFILO, IN COMPRESSE CON PIE- GATURA TIPO AMERICANO 16 STR € 1.200,00 € 24,00 € 12,00 D GARZA IN COTONE IDROFILO, IN COMPRESSE CON PIE- GATURA TIPO AMERICANO , 12 STR € 150.902,00 € 3.018,04 € 1.509,02 E COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE BIANCO STERILE, 16 STRATI € 168.000,00 € 3.360,00 € 1.680,00 F COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE BIANCO STERILE, 8 STRATI € 13.200,00 € 264,00 € 132,00 G GARZA IDROFILA DI COTONE DI COLORE BIANCO, NON STERILE, IN PEZZE LAPARATOMICHE CON ORLO RIPIE- GATO, 4 STRATI, € 81.600,00 € 1.632,00 € 816,00 H GARZA IDROFILA DI COTONE DI COLORE VERDE, NON STERILE, IN PEZZE LAPARATOMICHE € 1.188,00 € 23,76 € 11,88 I GARZE IN COTONE IDROFILO NON STERILI DI COLORE BIANCO IN COMPRESSE € 7.800,00 € 156,00 € 78,00 Detta cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuononché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. Si specifica La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, ovvero • mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di raggruppamento orizzontale di imprese terzi aventi causa, - prevedere espressamente la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in possesso delle certificazioni/requisiti deroga al disposto di cui al suddetto artall’art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale1944, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui al suddetto art. 93 c. 7all'articolo 1957, esse possono godere comma 2, del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. codice civile La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 escussa e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovràcopre:

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 per cento dell’importo a base di gara (€ 1.215,48). La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma: oppure, La garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, dell’art.93 del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole: - la rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. che ove la cauzione provvisoria venga emessa in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro favore della RdOCentrale Appalti dell’Unione del Logudoro, non si provvederà all’esclusione o alla richiesta di regolarizzazione, bensì è stabilito che a garanzia della sottoscrizione dell’appalto nei confronti del Comune committente, su semplice richiesta da parte del medesimo Ente committente di escussione della cauzione provvisoria, questa centrale provvederà a formulare tale richiesta alla compagnia che presta la garanzia provvisoria, trasferendo le somme garantite al suddetto Ente. A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della RepubblicaFideiussione) deve essere corredata, 1 – 30026 PORTOGRUARO a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore (VE)che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia “definitiva” per l’esecuzione del contratto, da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgsall’art.103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Sempre ai sensi del primo contratto applicativo incrementato suddetto comma, questo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del quintoraggruppamento medesimo. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. comma 7 del D.Lgs 50/2016codice dei contratti pubblici, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese la cauzione o Consorzi ordinari o GEIE, il concorrente può essere ridotta solamente beneficiare della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese raggruppate tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario sono in possesso delle certificazioni/requisiti della certificazione di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziaqualità aziendale. La cauzione garanzia provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore all'adozione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi del DPR 445/2000 degli articoli 84 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 91 del decreto legislativo 1 6 settembre 19932011, n. 385159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai concorrenti non aggiudicatari si intenderà automaticamente svincolata decorsi 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività salvo non diversamente indicato nel suddetto provvedimento di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:aggiudicazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’artcostituita ai sensi dell’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs.n. 50/2016, 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia termine per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possessopresentazione delle offerte, viene riconosciuto il diritto alla riduzione eventualmente prorogabile a richiesta della garanziastazione appaltante e dovrà essere costituita a favore della Comune Sarroch – Area Tecnica, Xxx Xxxxxx, 0 – 09018 CAGLIARI - Codice fiscale: 80006310926. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure costituita mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi del medesimo comma, secondo periodo, il suddetto impegno non è alle microimprese, piccole e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativamedie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La cauzione dovrà:provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: • sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; • in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo dell’autodichiarazione con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante),resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/Consorzio la cauzione e l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, fermo restando quanto riportato nel precedente paragrafo 4. L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (Parametro R1). Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (Parametro R1). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (Parametro R2). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50%(cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Parametro R3). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064- 1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (parametro R4). Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni. L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) Dove: C = cauzione Cb = cauzione base R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, V nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema: • come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale; • in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento dell'importo previsto nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)bando di gara, da costituire secondo le forme prestare in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell’art. 34 della l.r. 12/96 e con le modalità successive modifiche ed integrazioni nei casi previsti al comma medesimo. Il Comune a il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 93 D. Lgs34, comma 2, della l.r. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, 12/96 e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’artsuccessive modifiche ed integrazioni. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziatale data. La cauzione provvisoria potrà essere prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell’offerta. Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria. Se il deposito è stato costituito tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaversamento presso la Tesoreria, queste ultime prodotte il concorrente dovrà procurarsi presso l’Ufficio appalti dell’Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche il timbro da apporre sul retro della quietanza in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, suo possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore di Livenza Tagliamento Acque S.pdel Sig. nato il rappresentante della Ditta che non è risultata aggiudicataria dell’appalto”. Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso il comune.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Samples: appweb.regione.vda.it

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 1 del d. lgs. 163/06 l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione garanzia provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, Euro 713,20 pari al 2% dell’importo dell'importo stimato dei servizi costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, contenente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del primo contratto applicativo incrementato debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del quintocodice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art 113 del d.lgs n. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto pari a € 14.503,68s.m.i., salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può provvisoria dovrà inoltre essere ridotta solamente se corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro il termine di validità iniziale. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese raggruppate sono partecipanti al raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria e di quello della garanzia fidejussoria definitiva è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come previsto dall'art.75 comma 7 del d.lgs 163/06. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa copia conforme all'originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle certificazioni/imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. del D.Lgs. 385/93, che attestino ai sensi dell'art.41, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa all’esecuzione dello specifico appalto. Nel caso di imprese raggruppate, raggruppande ovvero consorziate ciascuna delle imprese dovrà presentare almeno due dichiarazioni. Per ridurre i tempi di espletamento della gara, in particolare ai fini del sorteggio di cui all'art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i. e successiva verifica dei requisiti dichiarati , si invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica di cui sopra, allegando alla dichiarazione i seguenti documenti: - Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; - certificati di regolare esecuzione relativamente ai contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni di cui al suddetto precedente art. 93 c. 78.3; - Copia polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005, con massimale di almeno € 1.500.000,00. - il progetto tecnico suddiviso in parti corrispondenti ai criteri previsti per l'assegnazione dei punteggi di cui all'allegato "A" al presente disciplinare. Detto progetto dovrà essere contenuto entro un numero massimo di 20 pagine formato A4, redatte con carattere Arial 11 interlinea 1,5. Non saranno conteggiati nel limite di cui sopra i curricula vitae dello staff tecnico e i servizi aggiuntivi. La documentazione tecnica deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale Rappresentante della Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già costituiti. In caso di raggruppamento verticaleo consorzi di operatori economici non ancora costituiti, se solo alcune la documentazione tecnica dovrà essere firmata in tutte le pagine dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi. Nel caso in cui il concorrente ritenesse che le informazioni contenute nella relazione/progetto/elaborato presentato costituiscano segreti tecnici e commerciali, dovrà fornire motivata e comprovata dichiarazione specificando chiaramente quali sono le parti che contengono tali segreti. In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà consentito senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara secondo i termini previsti dalla legge. Si fa inoltre presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 163/06 e s.m.i sarà comunque consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella “Busta B – documentazione tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della “Busta C – Offerta economica”. - l'offerta economica, redatta in competente bollo sottoscritta dal Legale Rappresentante, sullo schema predisposto dal Comune e dovrà indicare in cifre ed in lettere gli importi delle provvigioni offerte. In caso di discordanza sarà ritenuta valida la provvigione espressa in lettere. In caso di raggruppamento di imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti o consorzi di cui al suddetto art. 93 c. 7imprese non ancora costituiti, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono raggruppande/consorziande. Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta tecnica o economica, in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore quanto la mancanza di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività un documento di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo natura amministrativa di cui all'articolo 106 è richiesto l'inserimento all'interno della Busta "A) - documentazione amministrativa" comporterà l'esclusione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della Busta B) o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:della Busta C).

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Samples: Disciplinare Di Procedura Aperta Per l'Appalto Del Servizio Di Brokeraggio Assicurativo Per Il Comune Di Jesi

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare Per la partecipazione all’appalto è richiesta una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro da prestare al momento della RdOpresentazione dell’offerta. L'offerta sarà appunto corredata da una garanzia fideiussoria, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicadenominata "garanzia provvisoria" pari a € 100.000,00, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)sotto forma di cauzione o di fideiussione, da costituire secondo le forme a scelta dell'offerente e con esclusione di qualsiasi riduzione sull’importo predetto. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le modalità imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 93 106 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa n. 385/1993 che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere sottoscritta da soggetto in possesso di necessari poteri per impegnare il garante. La cauzione dovrà:provvisoria, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Cod. civ.; c) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; d) l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 per le M.P.M.I. La cauzione provvisoria fornita dai non aggiudicatari si intenderà svincolata automaticamente con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi che precedono per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Per il resto si applicano le disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto espressamente derogato dal presente CSA.

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’artscelta dell’offerente. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la La cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono costituita, a scelta dell’offerente, in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticalecontanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanziaVia Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La cauzione provvisoria potrà fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1 D.Lgs. 1° settembre 1993, 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativadelle finanze. La cauzione dovrà:garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare L’offerta, come meglio precisato all’art. 7 del disciplinare di gara, deve essere corredata da una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO“garanzia provvisoria” pari ad euro 14.641,41 (2% dell’importo totale dell’appalto) L’offerta deve essere altresì corredata, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblicaa pena di esclusione, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da costituire secondo le forme e con le modalità quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. Le garanzie fideiussorie, dovranno: - essere rilasciata da istituto bancario, compagnia di assicurazione o società di intermediazione iscritta nell’albo di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 58; - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del d. lgs. 50/2016) e s.m.i.; - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che abbiano i requisiti minimi attesti il potere di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovràimpegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; - prevedere espressamente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE)corrispondente al 2% dell’importo dei lotti oggetto di gara, da costituire secondo le forme e costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi relativi a ciascun lotto sono i seguenti: LOTTO 1 - CIG 708218973E € 1.685,24 LOTTO 2 - CIG 70822043A0 € 1.431,67 LOTTO 3 - CIG 7082256E86 € 1.004,01 La garanzia provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 2 del D.P.R. n. 115/2004, dovrà: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⮚ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 93; ⮚ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 93 D. Lgscomma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le qualora il concorrente risultasse affidatario. E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni ai sensi previste nel comma 7 dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia delle certificazioni stesse. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in Nel caso di raggruppamento orizzontale di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la cauzione può garanzia provvisoria dovrà essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento verticale ne o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione possesso della garanziapredetta certificazione del sistema di qualità. La cauzione provvisoria potrà dovrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativapresentata per ogni lotto cui l’impresa intende partecipare. Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario della stessa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi allegati al presente bando facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre nel caso specifico (in conformità particolare dove viene prevista l’opzione “oppure”). In alternativa alla dichiarazione di cui al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale punto A.2 gli operatori economici potranno presentare il Documento Di Gara Unico Europeo (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106DGUE), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale cui all’art. 85 del GaranteD.Lgs. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 50/2016; il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano i dati richiesti dall’ASM relativi ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ammissione alla gara, con particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, pena l’avvio della procedura di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:regolarizzazione (soccorso istruttorio).

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare In sede di gara l’operatore economico dovrà produrre una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOgaranzia provvisoria, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’artcome definita dall’art. 93 del D. Lgs. 50/201650/2016 e smi, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del primo contratto applicativo incrementato del quintoconcorrente, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso sotto forma di raggruppamento orizzontale di imprese cauzione o fideiussione: - la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso tesoreria (conto corrente IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all’Autorità Portuale di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti Cagliari presso il Banco di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque Sardegna S.p.A. – P.IVA. 04268260272Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Cagliari) o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106)presso le aziende autorizzate, che svolgono in via esclusiva a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o prevalente attività con altri strumenti e canali di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimentopagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere la fideiussione bancaria o assicurativa è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo cui all’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 106 all’art. 103, comma 9 del D .Lgs. 50/2016 e smi. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 settembre 1993del D.lgs. 50/2016 e smi, n. 385anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività a pena di rilascio esclusione, dalla dichiarazione di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte un istituto bancario oppure di una società compagnia di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D. lgs. 385/1993 e smi, n. 58 anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla scadenza del contratto. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e smi. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: - in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e smi o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che abbiano i requisiti minimi costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativapartecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. La cauzione dovrà:45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. 50/2016 e smi e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

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Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una La garanzia (cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’artprovvisoria) prescritta dall’art. 93 del D. Lgs. 50/201618/04/2016, n. 50, per un importo di € 199.661,74 (euro centonovantanovemilaseicentosessantuno,settantaquattro), pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo in appalto di € 9.983.086,83 indicato al precedente punto 5.7 (trattandosi di appalto di sola esecuzione, l’importo su cui calcolare la somma da garantire con la cauzione provvisoria è dato dalla sommatoria fra l’importo dei lavori in appalto di € 9.339.257,60 indicato al precedente punto 5.8 e l’importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso indicato al precedente punto 5.9), al netto dell’I.V.A., la quale dovrà essere costituita alternativamente, secondo la libera scelta del primo contratto applicativo incrementato concorrente: - versamento in contanti o in titoli del quintodebito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; - fidejussione rilasciata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti garanti che possiedano i requisiti prescritti dal combinato disposto dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni dell’art. 127 del D.P.R. n. 207/2010; - garanzia bancaria rilasciata da un Istituto Bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’artdel D.Lgs. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione01/09/1993, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla n. 385; - garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno fidejussoria assicurativa rilasciata da una Compagnia di Assicurazione autorizzata alla copertura dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione rischi ai quali si riferisce l'obbligo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimentoassicurazione; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano 58. La suddetta fidejussione, a pena di esclusione dalla gara, deve possedere i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaprescritti dall’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e deve essere redatta conformemente allo schema denominato “SCHEMA TIPO 1.1 - Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” con la propria relativa scheda tecnica denominata “SCHEMA TIPO 1.1 e SCHEDA TECNICA 1.1 - Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” entrambi approvati in allegato al D.M. 12/03/2004 n. 123. N.B.: Ai sensi dell’art. 84 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria suindicata può essere ridotto nelle misure previste per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, una o più delle certificazioni indicate nel suddetto comma. La suddetta garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione dovrà:definitiva di cui agli articoli 103 del Codice e 123 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta garanzia provvisoria deve avere validità per almeno n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte di tutti i concorrenti. Questa stazione appaltante prescrive ai sensi dello stesso art. 93, comma 5, 2° periodo, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di rinnovo della garanzia provvisoria ivi indicato e, pertanto, prescrive che l’offerta sia corredata dell'impegno del garante (qualora la garanzia sia stata prestata mediante fidejussione) o del concorrente aggiudicatario (qualora la garanzia sia stata prestata direttamente dal concorrente mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) a rinnovare detta garanzia, per la durata già indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, da avanzare su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La dichiarazione prevista dall’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, solo qualora la cauzione provvisoria sia stata prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, deve essere resa esclusivamente da un Istituto Bancario ovvero, da una Compagnia di Assicurazione ovvero, da un Intermediario Finanziario aventi i requisiti sopra indicati, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore di questa stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto prescritta dall’art. 103 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. La dichiarazione prevista dall’art. 93, comma 5, 2° periodo, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, resa esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente (o, in caso di riunione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento), solo qualora la garanzia provvisoria sia stata prestata mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, da effettuare secondo le modalità indicate nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara, contenente l’impegno a rinnovare la garanzia provvisoria presentata a corredo dell’offerta, per la durata di ulteriori n. 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione dell’appalto, su richiesta da avanzare dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta

Cauzione provvisoria. Gli offerenti dovranno presentare una Il Concessionario è obbligato a produrre, ai sensi dell’art. 93, d.lgs. 50/2016, in fase di presentazione dell’offerta, cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdOd’importo non inferiore al 2% del valore dell’investimento, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da costituire secondo le forme e con le modalità un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 93 D. Lgs107 del d.lgs. 50/2016385/1993, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativadella Programmazione Economica. La cauzione dovrà:provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Concedente, per la durata ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione è svincolata automaticamente al Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della Concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Sono fatte salve le riduzioni di cui all’art. 93, co. 7, del d.lgs. 50/2016.

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