Cauzione provvisoria e cauzione definitiva Clausole campione

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta è prevista una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base di gara indicato nel presente capitolato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia fideiussoria di cui sopra, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Per tutto quanto non espressamente specificato, si fa’ riferimento all’art. 93 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In sede di stipula contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati. La g...
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. ART. 12 –
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. L’Aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva mediante costituzione di garanzia fidejussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs 50/16.
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. L'offerta è corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% del valore stimato dell'AQ, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 smei, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 smei, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, e ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta rispettivamente una cauzione provvisoria ed una cauzione definitiva, con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara ed alle disposizioni sopra richiamate.
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Si fa specifico riferimento al bando integrale di gara. Resta salvo per la S.A. l’attivazione di ogni altra azione a tutela dei propri interessi nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata al completamento del contratto, successivamente alla sottoscrizione del verbale di verifica arredi e attrezzature e dopo che sia stati risolta ogni eventuale contestazione e controversia.
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. 1. I Concorrenti devono presentare cauzione provvisoria ai sensi dell’art 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, pari al 2% dell’entità totale dell’appalto e pertanto Euro 4.200,00.
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva alcune domande
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. La formulazione dell’offerta è subordinata alla presentazione di una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta, come previsto all’art. 75 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.. Al momento della stipulazione del contratto, l’operatore economico è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m. e dall’ artt. 123 del regolamento. Tale cauzione definitiva è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazione redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento.
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. L’offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo netto complessivo presunto posto a base di gara, salvo riduzioni previste, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n. 163/06. Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D. Lgs. n. 163/06.