CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE Clausole campione

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. Al termine del rapporto contrattuale l’Amministrazione Contraente provvederà a redigere un certificato di ultimazione degli interventi di manutenzione di cui al successivo paragrafo 20. Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di Fornitura (numero, oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami al Fornitore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti degni di nota.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. Dell’avvenuta ultimazione delle forniture e dei lavori , la Ditta ne darà avviso alla Direzione dei Lavori la quale provvederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, entro dieci giorni dall’avviso, compilando quindi il conto finale, il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di pagamento . Il tecnico dell’Istituto provvederà a trasmettere alla Direzione del contratto, il conto finale, il certificato di ultimazione lavori ed il certificato di pagamento.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. In occasione dell’ultimazione delle opere relative alla singola stazione il DEC procederà all’emissione di un Certificato di ultimazione “parziale” redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, previa verifica della consegna della totalità della documentazione tecnica ed amministrativa di cui all’art.4 del Capitolato SpecialeParte Tecnica. Il Certificato di ultimazione “definitivo” sarà emesso dal DEC al completamento delle opere previste in tutte le stazioni ricomprese nel singolo contratto applicativo.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. Al termine del rapporto contrattuale l’Amministrazione redige un certificato di ultimazione dei Servizi. Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto (numero, oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa le attività erogate, gli eventuali richiami al Fornitore per inadempienze ed eventuali osservazioni su altri fatti degni di nota.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. 1. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, redige il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. L’Appaltatore appena compiuti i lavori ne darà avviso scritto al Direttore dei Lavori il quale provvederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio, compilando il Certificato di Ultimazione Lavori, elencando le eventuali manchevolezze e deficienze riscontrate e fissando un termine entro il quale l’Appaltatore deve provvedere alla loro eliminazione.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE. L’Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ritorno, l’avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l’accertamento in contraddittorio previa convocazione dell’Appaltatore. Di tale accertamento il Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall’Appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma. Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto. L’ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all’atto della consegna dei lavori. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Appaltatore, si applicheranno le penali di contratto.

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  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Per i lavori di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal D.Lgs. 50/16 di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

  • Diritto di surrogazione Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.

  • Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - la denominazione della Società; - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell’assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo senza ritrovamento. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

  • Certificazioni L’IMPRESA dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto: • la documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005); • la documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia); • la certificazione di garanzia dei moduli; la certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati; • la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici; la certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile; • la certificazione di conformità per gli inverter; la certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. L’IMPRESA dovrà eseguire la posa in opera dell’impianto a regola d’arte e in rispetto della normativa vigente di materia. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: • l’ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica; • la posa a regola d’arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l’inverter, assicurando un’adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; • la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm2, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Xxxxxxx).

  • Oggetto e ambito di applicazione Articolo 177.

  • Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  • Affidamento del servizio 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere in una apposita sede in …………., nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico della banca.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.