Caratteristiche dell’incarico Clausole campione

Caratteristiche dell’incarico. II Comune di Malcesine intende stipulare un contratto di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento delle attività previste dal ruolo di manager del distretto del Commercio di Malcesine. L’Allegato A della Dgr n. 1912 del 14 ottobre 2014, p. 3, prevede “l’individuazione obbligatoria della figura professionale del “manager di distretto”, esterna alla pubblica amministrazione, con funzione di regia unitaria e coordinata del distretto e di referente per i rapporti con la pubblica amministrazione”. La valutazione comparativa per la scelta del manager del distretto urbano del commercio di Malcesine avviene tra i candidati che abbiano presentato la domanda e che siano stati segnalati da associazioni rappresentative di manager, che abbiano sottoscritto contratti nazionali o associazioni che abbiano come scopo sociale la promozione dell’attività di manager.
Caratteristiche dell’incarico. La durata del contratto di consulenza, incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, conferito al candidato idoneo selezionato, come stabilita nel relativo contratto, è strettamente connessa alle attività progettuali che si concluderanno in data 31/10/2022, salvo eventuali proroghe progettuali che non incideranno sull’importo complessivo stimato, quantificato in base al numero di giornate complessive stimate, necessarie al raggiungimento degli obiettivi progettuali quantificati “a corpo”. L’importo massimo per l’incarico è determinato in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) (benchmark Assistenza tecnica alle AdG e AdC per l’attuazione dei PO 2014-2020 - Lotto 7 Sicilia) al lordo ed omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre IVA se dovuta, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 in termini di massimali di costo per i consulenti esterni (€ 500,00 al giorno al lordo di Irpef e al netto di IVA per massimo n. 10 giorni al mese). Oltre il compenso summenzionato non è previsto alcun onere aggiuntivo a titolo di rimborso spese e/o di diaria e/o di qualsiasi altra natura. Contestualmente alla procedura di selezione di cui al presente Avviso è avviata la procedura di interpello interno, rivolta al personale dipendente dell’Amministrazione Regionale. In caso di esito positivo dell’interpello, non sarà dato seguito alla procedura di selezione esterna di cui al presente Avviso. La presente procedura, in ogni caso, non obbliga l’Amministrazione a conferire l’incarico professionale ed è rimesso alla insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione se procedere o meno al conferimento dell’incarico.
Caratteristiche dell’incarico. L’incarico è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile. L’incarico affidato dalla Committente al Prestatore è esclusivamente basato sulla capacità professionale e, di conseguenza, dovrà sempre essere svolto o diretto dal Prestatore sotto la sua personale e diretta responsabilità. Egli non potrà mai affidare a terzi lo svolgimento anche parziale di parte dell’attività come sopra definita, se non previa richiesta di autorizzazione scritta della Committente. L’affidamento degli incarichi non avrà bisogno di esprimersi di volta in volta in forma scritta, in quanto già accettato nell’ambito delle condizioni previste dal presente contratto. Per mezzo di tale contratto si attribuiscono al prestatore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo sottesi alla qualifica di Gestore dei Trasporti, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.
Caratteristiche dell’incarico. Accogliendo l’orientamento ormai consolidato, si afferma che l’incarico professionale può essere svolto anche a titolo gratuito. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore (comma 1 articolo 13). Il tenore di tale disposizione non è molto chiaro, in quanto sembrerebbe alludere ad un interesse precipuo e personale dell’avvocato nell’espletamento dell’incarico professionale conferito dal cliente. Come noto, la partecipazione personale del professionista agli interessi economici sottesi all’incarico conferito è da sempre guardata con sospetto, potendo essa mettere a repentaglio l’autonomia e la dignità della professione oltreché l’effettiva tutela esclusiva dell’interesse del cliente cui la professione forense è preordinata. Questa la ratio dell’articolo 1261 Cc e dell’articolo 2233 comma 3 nella sua formulazione ante legge Xxxxxxx, che vietava agli avvocati di stipulare con i loro clienti patti relativi ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. Alla luce di quanto sinora esposto - al di là di quanto di seguito si dirà con riferimento alla reviviscenza o meno del divieto del patto di quota lite tramite il tenore del comma 4 articolo 13 legge 247/12 e nonostante l’ambiguo disposto del comma 1 – deve concludersi nel senso che per esercizio dell’incarico anche a proprio favore si intende la difesa personale della parte ex articolo 86 Cpc, che consente di stare in giudizio senza il ministero del difensore alla parte che ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito. Sulla scia dell’articolo 9 legge 27/2012 in punto di determinazione del compenso si ribadisce quanto segue: - il compenso spettante al professionista è pattuito di regola
Caratteristiche dell’incarico. Il candidato dovrà condurre uno o più Laboratori Formativi di 3 ore ciascuno, rivolti al personale neoassunto su una o più delle seguenti aree tematiche, come indicato dal DM 226/2022:
Caratteristiche dell’incarico. 1. Al collaboratore saranno affidati i seguenti compiti: Supporto alle attività di ottimizzazione processo, individuazione criticità del processo, messa a punto di strategie di risoluzione e caratterizzazione, con particolare riferimento alla caratterizzazione di prodotti solidi da unità di piroidrolisi e all’analisi dei potenziali di riutilizzo nell'industria di processo, siderurgica, manifatturiera e delle costruzioni.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).