Common use of BEST EXECUTION Clause in Contracts

BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo, in capo alle imprese di investimento, di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPB” o la “Banca”), che viene consegnato ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. In conformità alla normativa MiFID II, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. La Banca è tenuta a effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogniqualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di rispettare l’obbligo di Best Execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia precedentemente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente. Quando la Banca esegue l’ordine di un cliente, il migliore risultato possibile è determinato in termini di “corrispettivo totale”, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi

BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo, l’obbligo in capo alle imprese di investimento, investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) ), sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione pro- tezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni esecuzione degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestatipre- stati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPBFideuram” o la “Banca”), che viene consegnato consegnata ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. In conformità alla normativa MiFID IIRimane fermo che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB Fideuram rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni istru- zioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generalegenerale o in relazione alle singole operazioni, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, regolamentato di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato multilaterale di negoziazione. In occasione di eventuali accadimenti contingenti e straordinari che dovessero interessare le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (es.: in caso di sospensione dalla quotazione sul mercato di un titolo, etc.), resta ferma la possibilità in capo alla Banca di adottare le modalità di esecuzione che il mercato rende disponibili in quel momento, al fine di garantire la massima tutela degli interessi della clientela. La Banca è tenuta a effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogniqualvolta ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di rispettare l’obbligo di Best Execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia precedentemente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente. La Banca può rivolgersi a una sede di esecuzione ovvero a un intermediario negoziatore non indicati nella Strategia, ove ciò avvenga in maniera sporadica e si tratti di un’ec- cezione nell’interesse del cliente, tenendo successivamente conto di tale fattispecie in sede di revisione della Strategia. Quando la Banca esegue l’ordine di un cliente, il migliore risultato possibile è determinato in termini di “corrispettivo totale”, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, dell’ordine (comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine).

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Samples: www.sanpaoloinvest.it

BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento investimento, assume particolare rilievo l’obbligo, l’obbligo in capo alle imprese di investimento, investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) ), sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni esecuzione degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestatipre- stati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPBFideuram” o la “Banca”), che viene consegnato consegnata ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. In conformità alla normativa MiFID IIRimane fermo che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB Fideuram rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni istru- zioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generalegenerale o in relazione alle singole operazioni, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato multilaterale di negoziazione. In occasione di eventuali accadimenti contingenti e straordinari che dovessero interessare le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (es.: in caso di sospensione dalla quotazione sul mercato di un titolo, etc.), resta ferma la possibilità in capo alla Banca di adottare le modalità di esecuzione che il mercato rende disponibili in quel momento, al fine di garantire la massima tutela degli interessi della clientela. La Banca è tenuta a effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogniqualvolta ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di rispettare l’obbligo di Best Execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia precedentemente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente. La Banca può rivolgersi a una sede di esecuzione ovvero a un intermediario negoziatore non indicati nella Strategia, ove ciò avvenga in maniera sporadica e si tratti di un’ec- cezione nell’interesse del cliente, tenendo successivamente conto di tale fattispecie in sede di revisione della Strategia. Quando la Banca esegue l’ordine di un cliente, il migliore risultato possibile è determinato in termini di “corrispettivo totale”, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, dell’ordine (comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine).

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Samples: www.fideuram.it

BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo, l’obbligo in capo alle imprese di investimento, investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) ), sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione pro- tezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni esecuzione degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestatipre- stati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPBFideuram” o la “Banca”), che viene consegnato consegnata ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. In conformità alla normativa MiFID IIRimane fermo che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB Fideuram rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni istru- zioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generalegenerale o in relazione alle singole operazioni, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, regolamentato di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. In occasione di eventuali accadimenti contingenti e straordinari che dovessero interessare le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (es.: in caso di sospensione dalla quotazione sul mercato di un titolo, etc.), resta ferma la possibilità in capo alla Banca di adottare le modalità di esecuzione che il mercato rende disponibili in quel momento, al fine di garantire la massima tutela degli interessi della clientela. La Banca è tenuta a effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogniqualvolta ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di rispettare l’obbligo di Best Execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia precedentemente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente. La Banca può rivolgersi a una sede di esecuzione ovvero a un intermediario negoziatore non indicati nella Strategia, ove ciò avvenga in maniera sporadica e si tratti di un’ec- cezione nell’interesse del cliente, tenendo successivamente conto di tale fattispecie in sede di revisione della Strategia. Quando la Banca esegue l’ordine di un cliente, il migliore risultato possibile è determinato in termini di “corrispettivo totale”, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.

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Samples: www.sanpaoloinvest.it

BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia MiFID e della normativa interna di servizi di investimento attuazione, assume particolare rilievo l’obbligo, in capo alle imprese il c.d. obbligo di investimento, best execution che impone agli intermedia- ri di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzioneordini, con l’obiettivo di assicurare una la più ampia protezione protezio- ne degli investitori e di favorire la competizione fra mercatiinvestitori. L’obbligo di Best Execution La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su un mercato regolamentato, regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTCquesti), con riferimento al servizio ai servizi di esecuzione degli ordini, di negoziazione per conto proprio, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestatipresta- ti. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPBFideuram” o la “Banca”), che viene consegnato ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa norma- tiva sopra richiamata. In conformità alla normativa MiFID IIRimane fermo che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB Fideuram rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni istru- zioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o negoziazio- ne. In occasione di eventuali accadimenti contingenti e straordinari che dovessero interessare le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (es.: in caso di sospensione dalla quotazione sul mercato di un sistema organizzato titolo, etc.), resta ferma la possibilità in capo alla Banca di negoziazioneadottare le modalità di esecuzione che il mercato rende disponibili in quel momento, al fine di garantire la massima tutela degli interessi della clientela. La Banca è tenuta a effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogniqualvolta ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di rispettare l’obbligo di Best Executionbest execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia precedentemente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente. Quando la La Banca esegue l’ordine può rivolgersi a una sede di esecuzione ovvero a un intermediario negoziatore non indicati nella Strategia, ove ciò avvenga in maniera sporadica e si tratti di un’ec- cezione nell’interesse del cliente, tenendo successivamente conto di tale fattispecie in sede di revisione della Strategia. La Banca prevede la possibilità di aggregare gli ordini della clientela minimizzando il migliore risultato possibile è determinato rischio che l’operazione vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati. La Banca adotta una strategia di assegnazione degli ordini al fine di pervenire ad una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni e informa i clienti che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a loro discapito in termini relazione a un particolare ordine. La Banca, al fine di adempiere all’obbligo di garantire la best execution ai propri clienti, considera quale fattore determinante il corrispettivo totale”totale pagato dal cliente, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi relativi all’esecuzionedell’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, dell’ordine stesso (comprese le competenze della sede di esecuzioneesecuzione dell’ordine, le competenze quelle per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine).

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