Avvio dell’esecuzione del servizio Clausole campione

Avvio dell’esecuzione del servizio. Dell’avvio dell’esecuzione del servizio viene redatto apposito verbale firmato dal Direttore dell’esecuzione e dal concessionario, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal concedente, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività. Il verbale deve essere inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il RUP può disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Avvio dell’esecuzione del servizio. Anteriormente alla stipula contrattuale, l’appaltatore dovrà provvedere a comunicare all’Istituto il nominativo e i recapiti del personale dell’aggiudicatario individuato quale referente deputato ad interfacciarsi con l’Istituto per la risoluzione delle problematiche inerenti l’esecuzione del servizio. Tale personale dovrà essere disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00; l’eventuale sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’appaltatore all’Istituto. Il personale dell’aggiudicatario incaricato dell’esecuzione del servizio dovrà essere riconoscibile tramite un tesserino di riconoscimento aziendale che dovrà essere esposto in modo visibile. L’Istituto provvederà alla nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, “DEC”), e, se del caso, di uno o più suoi collaboratori, contestualmente all’approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. I nominativi ed i soggetti così individuati saranno indicati nel contratto di appalto.
Avvio dell’esecuzione del servizio. 20 3.8.1 Consegna delle aree 20 3.9 COMUNICAZIONI 21
Avvio dell’esecuzione del servizio. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Avvio dell’esecuzione del servizio. L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. La Società si riserva comunque la facoltà di effettuare la consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio delle prestazioni, anche subito dopo l’aggiudicazione in pendenza di stipulazione del contratto in caso di estrema urgenza o qualora le prestazioni, per loro natura o per il luogo ove le medesime devono essere eseguite, debbano essere immediatamente consegnate o svolte. In tal caso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto terrà conto di quanto eseguito dall’Impresa per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipulazione del contratto. L’Impresa dovrà pertanto organizzarsi in maniera tale da essere pronta fin da subito ad avviare l’esecuzione delle prestazioni. La Società comunicherà all’Impresa, tramite il Direttore di Esecuzione del Contratto, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna il servizio. Dell’avvio del servizio sarà redatto apposito verbale. Con la firma del verbale, il legale rappresentante dell’Impresa o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile del servizio, che dovrà essere in possesso dei necessari poteri ovvero munito di delega per firmare la corrispondenza, la contabilità e potrà ricevere gli ordinativi e gli Ordini di Servizio. Qualora l’Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall’Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Società, l’Impresa potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Impresa avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore all’uno per cento dell'importo netto contrattuale. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Impresa avrà diritto al risarcimen...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.