Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:

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Samples: Disciplinare Di Gara (Cig 924706469c) Gara N. 7 2022, Disciplinare Di Gara (Cig 924706469c) Gara N. 7 2022

AVVALIMENTO. Per avvalimento si intende la facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente ( concorrente principale ) di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo in xxx xxxxxxxxxx ( xxxxxxx xxxxxxxxxx ) ai fini della dimostrazione dei livelli di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, indipendentemente dal vincolo giuridico instaurato con quest’ultimo. Ai sensi dell’artfini dell’avvalimento può rivestire il carattere di impresa concorrente anche l’impresa che è parte di un soggetto plurimo. 89 In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di avvalimento, ai fini della dimostrazione del Codicepossesso dei requisiti per la partecipazione, l’operatore economicoil concorrente, singolo singolo, consorziato o associato raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico – finanziaria – tecnica di cui all’articolo 15 del presente capitolato avvalendosi dei requisiti di altra società terza. L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara. E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente ( sia esso raggruppamento temporaneo, il consorzio, rapporto di subappalto, ecc), così come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al richiedente in avvalimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 45 49 comma 2° del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’artD.Lgs. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il 163/2006 l’impresa concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”dovrà allegare:

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di gestione della qualità e/o ambientale comporta più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàl’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla garaAi sensi dell’art. 89, nel caso in cui comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini applicano anche nei confronti del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:soggetto ausiliario.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicotecnico- professionali, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,un altro soggetto (anche partecipanti partecipante al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/raggruppamento o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteal consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il ricorso all’avvalimento per concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta stipula dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici. A tale fine, si ricorda che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89Si precisa inoltre, comma 3 del Codiceche, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente provvede possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori sua volta di altro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Il concorrente deve, a pena di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla garadalla procedura, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:inviare all’INVALSI nell’ambito della

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Samples: Disciplinare Di Gara, Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del CodiceCodice dei Contratti, l’operatore economico, il concorrente – singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteun altro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticontratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 c. 7, del CodiceCodice dei Contratti, il concorrente provvede non è consentito – a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori pena di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di selezioneun concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico partecipante ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla garadocumentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, nel caso in cui si affidi alla capacità a pena di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, “Requisiti di partecipazione”:dichiarazioni/documenti appresso indicati.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 104 del Codice, l’operatore economicoil concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, singolo risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ordine speciale di cui all’artal punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. 83Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 14 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, lett. b) per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e c) il momento del Codice avvalendosi deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al raggruppamentoconcordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei titoli gestori ambientali di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteall’art. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità212 D.lgs n.152/2006. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”L’ausiliario deve:

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara‌ Gara Europea a Procedura Aperta Per Il Progetto “Potenziamento Del Sistema Di Sicurezza Per La Protezione Dei Dati Sanitari Dell’aorn Cardarelli” DGRC N. 354 Del 19.06.2023 Por Campania Fesr 2014 – 2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.2 Azione 2.2.1 Cup: F66g23000300002

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIndicazione della volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare uno o più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento e dell’impresa ausiliaria. 89 In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente ausiliato deve presentare la seguente documentazione: obbliga nei confronti del Codiceconcorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, l’operatore economicodettagliatamente indicate, singolo per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente ausiliato; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in proprio o associato in forma associata o consorziata ai sensi dell’artdegli artt. 45 48, comma 7 e 89, comma 7, del CodiceD.Lgs. 50/2016, può dimostrare l’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di carattere economicoavvalimento, finanziario, tecnico e professionale da presentare sotto forma di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) Documento di Gara Unico Europeo distinto da quello del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:ausiliato.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codicein raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostan- ziali di cui all’art. 8389 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, comma 1il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, lettprezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obbli- ghi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. bdi cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) e c) del Codice avvalendosi sulla base dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio quali le prestazioni saranno svolte “diret- tamente dalle risorse umane e/o professionali o esperienze professionali pertinentistrumentali” dello stesso ausiliario, il concorrente può avvalersi delle capacità utilizzate dall’Appal- tatore in adempimento del contratto di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiavvalimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario xxxxxxx non in possesso dei requisiti richiesti prima della scadenza del termine di presenta- zione dell’offerta, e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si affidi alla capacità pro- cederà con l’esclusione del concorrente dalla gara. La mancata produzione della dichiarazione di altri soggetti ai fini avvalimento o del raggiungimento delle soglie minime previste contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com- provabili con documenti di data certa anteriore al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti termine di partecipazione”:presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di sca- denza della gara).

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, Il soggetto concorrente può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti nel presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto definito per ciò stesso “ausiliario”. Al fine di dimostrare alla Stazione Appaltante che disporrà realmente delle risorse necessarie ad eseguire il servizio, e professionale dunque che il soggetto ausiliario metterà effettivamente a disposizione tali risorse, l’impresa che partecipa alla gara dovrà fornire la documentazione tassativamente prescritta dall’art. 49, comma 2, del codice dei contratti In particolare il contratto di avvalimento, che dovrà avere durata almeno per tutto il periodo contrattuale, attuale e potenziale, dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati dalla società ausiliaria in favore della società ausiliata per l’intera durata del contratto. La Società ausiliaria dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 8338 del codice dei contratti. Tali requisiti non potranno invece essere soddisfatti dall’impresa ausiliaria qualora non siano posseduti dall’impresa che partecipa alla gara. In caso di avvalimento: - non è consentito, comma 1a pena di esclusione, lett. b) e c) del Codice avvalendosi che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, (impresa ausiliata); - il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità oggetto del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:contratto.

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AVVALIMENTO. Ai sensi In attuazione del disposto dell’art. 89 49 del CodiceCodice dei Contratti, l’operatore economico, il concorrente – singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/organizzative, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteun altro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticontratto. Ai sensi dell’art. 8949, comma 3 8 del CodiceCodice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata). Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’art. 4.1, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3): L’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori possesso dei requisiti di ordine generale (utilizzando preferibilmente I ModellI 1-bis e 1-ter) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. A pena di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla dalla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria dovrà, “Requisiti di partecipazione”:altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4):

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del CodiceIl concorrente singolo, l’operatore economico, singolo o associato raggruppato ai sensi dell’art. 45 48 del CodiceD. Lgs. n. 50/2106, può dimostrare il possesso potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83organizzativo necessari per la partecipazione alla presente gara, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai un altro soggetto ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice89 D. Lgs. n. 50/2106. In caso di avvalimento, il Concorrente dovrà presentare la documentazione prevista nel suddetto articolo, in particolare, dovrà allegare alla domanda di partecipazione l’originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori tutta la durata dell’appalto. Il contratto di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri avvalimento dovrà contenere, a pena di selezionenullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L’operatore economico partecipante alla Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte direttamente dalle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto di appalto. Resta inteso che, ai fini della presente gara, nel caso il Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in cui solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto. A pena di esclusione, non è consentito che più concorrenti si affidi alla capacità avvalgano dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti una stessa Impresa ausiliaria e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvalga dei requisiti di partecipazione”:questa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 49 e 50 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’artD.Lgs. 45 del Codice, 163/2006 il concorrente può dimostrare soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economicocapacità economica, finanziariofinanziaria, tecnico tecnica, organizzativa, ovvero dell’attestazione SOA (soggetto ausiliato) avvalendosi anche in parte dei requisiti o dell’attestazione di altro soggetto (soggetto ausiliario), a prescindere dalla natura dei suoi legami con questo ultimo, adeguati per categoria e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) classifica alla tipologia e c) del Codice avvalendosi ammontare dei requisiti di cui è carente. Se il soggetto ausiliario è stabilito in altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e Stati aderenti alla U.E. deve comprovare il possesso dell’equivalente attestazione in base alle norme vigenti nello Stato di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteappartenenza. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara d’appalto, al quale è rilasciato il certificato di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e esecuzione, tuttavia il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’artIl concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria di lavori. 89Non è consentito, comma 3 del Codicea pena di esclusione, il che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara e che partecipi alla gara stessa in forma autonoma l’impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, l’Offerente - singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice, D. Lgs. n. 50/2016 - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicotecnici e/o economici, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentoun altro soggetto. Non Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentiammesso, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai ai sensi dell’art. 89, comma 3 7, del CodiceD. Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l’esclusione di tutti gli Offerenti che si siano avvalsi della medesima impresa. - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che l’Offerente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il concorrente provvede medesimo requisito. L'ausiliario non può avvalersi a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori sua volta di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezionealtro soggetto. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso L’Offerente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini solido delle obbligazioni assunte con la stipula del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:Contratto d’appalto.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del CodiceIl concorrente singolo, l’operatore economico, singolo o associato raggruppato ai sensi dell’art. 45 34 del Codice, può dimostrare il possesso potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione alla presente gara (art.9, comma 1lettera c, lett. blimitatamente ai punti i) e c) del Codice ed ii)), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai un altro soggetto ai sensi dell’art. 8949 D. Lgs. 163/2006. In caso di avvalimento, il Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, la documentazione prevista nel suddetto articolo 49. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. In caso di ricorso all’avvalimento si sottolinea che: - non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 3 8, del CodiceD. Lgs. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, non è ammesso che l’impresa ausiliaria e quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima partecipino alla gara anche separatamente in proprio, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora possa avvalersi di più imprese ausiliarie per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:il medesimo requisito.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIn attuazione dei disposti dell'art. 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale organizzativo, nonché dei requisiti di dimostrazione della qualità aziendale e di rispetto delle norme ambientali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede dovrà essere fornita - a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori pena di esclusione o laddove esso non soddisfi - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezioneselezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. L’operatore economico partecipante alla Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, nel caso in cui si affidi alla capacità . È ammesso l'avvalimento di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di partecipazione”:altro soggetto.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codiceconsorziato o raggruppato - ammesso allo SDA ed invitato all’AS - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti economico-finanziari , può dimostrare il possesso avvalendosi dei requisiti di carattere economicoun altro soggetto. Tuttavia, finanziarioa pena di esclusione dall’Appalto specifiico , tecnico e professionale l’avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l’ausiliaria ha conseguito l’ammissione allo SDAPA alle categorie merceologiche oggetto dell’Appalto Specifico prima dell’invio della lettera di invito. Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all’art. 8345, comma 12, lett. b) c), del D. Lgs. n. 50/2016 e c) s.m.i. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentoContratto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentiA tale fine, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente si ricorda che le prestazioni per cui tali capacità contrattuali sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89Si precisa inoltre, comma 3 del Codiceche, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori in caso di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”ricorso all’avvalimento:

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Samples: www.comune.roma.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamentoraggruppamento9. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinentiAi sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per altro soggetto. 14 Nell’ambito della presente procedura sarà possibile ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui tali capacità sono richiestel’ausiliaria sia già ammessa al MePA10. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta esclusione, non è consentito che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata presti avvalimento per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse più di un concorrente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàpartecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:.

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Samples: Disciplinare Di Gara Cig 812528092a

AVVALIMENTO. Ai sensi In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, l’operatore economicoil concorrente singolo, singolo consorziato, raggruppato o associato ai sensi dell’artaggregato in rete di cui all'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento dovrà allegare: -la dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 8380 del Codice, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi nonchè il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento; -la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentocui è carente il concorrente; -il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:requisiti.

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Samples: www.comune.fano.pu.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 Il concorrente può soddisfare la richiesta del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, requisito tecnico e professionale di cui all’artal punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 83L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamenton. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e dei requisiti di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]di cui al punto 6.1. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, richiesti al punto 6.3 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve: ● possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; ● rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione concorrente deve allegare il contratto di qualità del sistema avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di gestione della qualità e/o ambientale comporta più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata presti avvalimento per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse più di un concorrente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per quest’ultimo l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. L’operatore economico partecipante alla garaContestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, nel caso mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in cui si affidi alla capacità quanto causa di altri soggetti ai fini nullità del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti contratto di partecipazione”:avvalimento.

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Samples: www.arpae.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità del sistema esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di gestione della qualità e/o ambientale comporta più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàl’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai L’ausiliaria di un concorrente puo’ essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ai sensi dell’art. 89, 89 comma 3 1 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezioneferma restando l’applicazione dell’art. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini 80 comma 12 del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 49 del CodiceD.Lgs. 163/2006, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, il concorrente può dimostrare soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice ordine speciale avvalendosi anche in parte dei requisiti di altro soggetto (soggetto ausiliario), a prescindere dalla natura dei suoi legami con questo ultimo, adeguati per capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale ai requisiti di cui lo stesso concorrente è carente (soggetto ausiliato). Se il soggetto ausiliario è stabilito in altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione Stati aderenti alla U.E. deve comprovare il possesso dei requisiti morali e in base alle norme vigenti nello Stato di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteappartenenza. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e partecipa alla gara d’appalto, tuttavia il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’artIl concorrente può avvalersi di una solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. 89Non è consentito, comma 3 del Codicea pena di esclusione, il che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso e, che, partecipi alla gara stessa in cui forma autonoma il soggetto ausiliario. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante sulle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si affidi alla capacità applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto cgara. La Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) del paragrafo 2, “Requisiti tutte le dichiarazioni di partecipazione”:avvalimento presentate per la gara d’appalto in oggetto.

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Samples: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIn attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del CodiceD. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, il concorrente singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi di carattere economicocapacità economica, finanziariofinanziaria, tecnico tecnica e professionale professionale, di cui all’art. 83ai punti 7.3 e 7.4 del presente disciplinare, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti un altro soggetto. E’ ammesso l’avvalimento frazionato nel senso che il soggetto partecipante può chiedere ad un soggetto ausiliario di prestargli il requisito al raggruppamentofine di raggiungere i 12 mesi previsti di svolgimento del servizio all’interno degli ultimi tre anni antecedenti la data della RDO. Non Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti morali requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. Il concorrente e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il Il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto A tal fine, i concorrenti, per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre a produrre tutta la certificazione documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2devono produrre, “Requisiti di partecipazione”anche la seguente ulteriore documentazione:

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Samples: Contratto Di Avvalimento

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, Il concorrente può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’artai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 83L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamenton. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali generali e dei requisiti di idoneità professionale [ad esempiodi cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il economico- finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestepiù imprese ausiliarie. Il ricorso all’avvalimento concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC MB, o altro termine definito dal RUP della Provincia. L’operatore economico partecipante alla garaContestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, nel caso mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti didata certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in cui si affidi alla capacità quanto causa di altri soggetti ai fini nullità del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti contratto di partecipazione”:avvalimento.

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Samples: www.provincia.sp.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economicoD.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codicein raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, necessari per partecipare ad una procedura di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice gara avvalendosi dei requisiti delle capacità di altri soggetti,, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito l’avvalimento per consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestedocumentazione prevista al comma 2 del citato articolo. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse esecuzione, e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:.

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Samples: scurcolamarsicana.etrasparenza.it

AVVALIMENTO. Ai sensi In attuazione del disposto dell’art. 89 del CodiceCodice dei contratti, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice, Codice dei contratti - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,un altro soggetto, anche partecipanti partecipante al raggruppamento. Il partecipante pertanto dovrà presentare i predetti documenti completi in ogni parte e le relative clausole devono essere sufficientemente analitiche da consentire a questa Stazione appaltante un controllo preciso e puntuale delle obbligazioni effettivamente assunte. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e morali, di idoneità professionale [ad o dei requisiti di natura strettamente soggettiva (a titolo di esempio, ma non esaustivo: iscrizione alla CCIAA oppure o a specifici Albi]). Per Ai fini di quanto riguarda i requisiti sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestecontratti. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito – a pena di qualità del sistema esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di gestione della qualità e/o ambientale comporta un concorrente e che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàquella che si avvale dei requisiti. L’impresa E’ ammesso che l’impresa ausiliaria può possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini applicano anche nei confronti del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:soggetto ausiliario.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e/o tecnici professionali, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,un altro soggetto (anche partecipanti partecipante allo stesso raggruppamento o al raggruppamentoconsorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Non Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l’appalto è consentito l’avvalimento per in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata. Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria presti i propri requisiti a più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la dimostrazione partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli quest’ultima, pena l’esclusione di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta concorrente deve, a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori pena di esclusione o laddove esso non soddisfi dalla procedura, predisporre i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”seguenti documenti:

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Samples: www.federmoto.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà realizzarsi nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del CodiceD. Lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà dichiarare la volontà di avvalersi di tale istituto, rilasciando apposita dichiarazione contestualmente all’offerta. L’operatore economico dimostra che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. La Direzione Procurement verifica se i soggetti della cui capacità l’operatore economicoeconomico intende avvalersi, singolo soddisfano i pertinenti criteri di selezione o associato se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 45 80 del Codice, può dimostrare il . La Direzione Procurement impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. In relazione a ciascun affidamento la Direzione Procurement esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti di carattere economicoe delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, finanziario, tecnico e professionale di cui all’artnonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, A tal fine il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni per cui tali capacità oggetto di contratto sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:avvalimento.

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Samples: Regolamento Per L’affidamento Di Lavori, Servizi E Forniture Di Importo Inferiore Alle Soglie Di Rilevanza Comunitaria

AVVALIMENTO. Ai sensi In attuazione del disposto dell’art. 89 49 del CodiceCodice dei Contratti, l’operatore economico, il concorrente – singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/organizzativo, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e un altro soggetto o dell’attestazione SOA di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticontratto. Ai sensi dell’art. 8949, comma 3 8 del CodiceCodice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata). Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata nei punti precedenti, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3): L’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori possesso dei requisiti di ordine generale (utilizzando preferibilmente i Modelli 1-bis e 1-ter) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. A pena di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla dalla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria dovrà, “Requisiti di partecipazione”:altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4):

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIn attuazione del disposto dell'art. 89 del CodiceX.X.xx. n. 50/2016, l’operatore economico, il concorrente - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede dovrà essere fornita - a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori pena di esclusione o laddove esso non soddisfi - tutta la documentazione prevista ai comma 1 e 2 del suddetto articolo. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezioneselezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. L’operatore economico partecipante alla garaIl concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, nel caso in cui si affidi alla capacità ragione dell'importo dell'appalto. È ammesso l'avvalimento di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di partecipazione”:altro soggetto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’artCodice dei contratti pubblici. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui tali capacità sono richiesteall'art. Il ricorso all’avvalimento per 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta stazione appaltante a mettere a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto tutta la durata dell'appalto le proprie risorse necessarie di cui è carente il concorrente (all. n. 5); il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il proprio apparato organizzativo in tutte legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo. Tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 8947 del d.P.R. n. 445 del 2000. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante riguardo alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, comma 3 del Codicein ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Non è consentito, il a pena di esclusione, che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che sia avvale dei requisiti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’artCodice dei contratti pubblici. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui tali capacità sono richiesteall'art. Il ricorso all’avvalimento per 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta stazione appaltante a mettere a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto tutta la durata dell'appalto le proprie risorse necessarie di cui è carente il concorrente (all. sub n. 3ter); il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il proprio apparato organizzativo in tutte legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo. Tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 8947 del d.P.R. n. 445 del 2000. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante riguardo alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, comma 3 del Codicein ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Non è consentito, il a pena di esclusione, che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che sia avvale dei requisiti.

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Samples: www.csaimpianti.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del CodiceCodice (Avvalimento), l’operatore economicoil concorrente singolo, singolo consorziato, raggruppato o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamentoun altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]requisiti. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi L’operatore economico che vuole valersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per deve allegare una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria e attestante il possesso dei requisiti generali di cui tali capacità sono richiesteall'articolo 80 Codice Appalti, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il ricorso all’avvalimento per Dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, mediante la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta quale questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto tutta la durata dell'appalto le proprie risorse e necessarie di cui è carente il proprio apparato organizzativo concorrente. Dovrà infine essere prodotta, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codiceoriginale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori tutta la durata dell'appalto. A pena di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri nullità, e per conseguenza di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti mancata valutabilità ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:della verifica circa la sussistenza dei requisiti

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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Di Servizi Assicurativi Per Il Comune Di Crema (Cr)

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, il Concorrente – singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato – può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economicoeconomico- finanziari, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,un altro soggetto (anche partecipanti partecipante al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/raggruppamento o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richiesteal consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il ricorso all’avvalimento per Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la certificazione di qualità stipula del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta Contratto. A tale fine, si ricorda che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’impresa l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’artSi precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. 89L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate. Il Concorrente deve, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori pena di esclusione o laddove esso non soddisfi dalla procedura, consegnare alla Stazione appaltante i pertinenti criteri di selezione. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”seguenti documenti:

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