Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del CodiceCodice degli appalti pubblici così integrato dal Correttivo (D.lgs n.56/2017), l’Operatore Economico, il concorrente singolo o associato, in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, qualificazione di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c)all'articolo 84, del Codice medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento ammesso l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di idoneità professionalecommercio. È E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarieimprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice). L’ausiliaria Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89che intenda quindi, comma 7 del Codicefar ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nella Busta A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.A.3):

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Samples: Bando Di Gara E Relativo Disciplinare

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per Per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in disciplina specifica dell’avvalimento nella presente gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattosi veda l’Allegato 11. Ai sensi dell’art. 8926 D.Lgs 81/2008 la Stazione appaltante ha l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, comma 7 affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese pagina 16 di 73 coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva nonché fra la normale attività dell’ASL e le lavorazioni oggetto del Codicepresente appalto. A tal fine sono stati elaborati il previsto Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI – Allegato 5). Subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la stazione appaltante in collaborazione con la Ditta aggiudicataria procederà alla stesura definitiva del DUVRI che sarà allegato al contratto di appalto. La Ditta aggiudicataria si impegna sin da ora a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento collaborare con l’ASL in questo senso anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi per più di un concorrente e che partecipino alla la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara sia l’ausiliaria che (compilazione dei relativi allegati) nonché autocertificando il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti possesso dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, tecnico professionali ai sensi dell’art. 8926, comma 3 del Codiceco. 1, al concorrente lett. a, X.Xxx. 81/2008 (Allegato 7). Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di sostituire l’ausiliaria. È sanabilevalutazione dei rischi dell’appalto, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento si rammenta sin da ora l’obbligo da parte del concorrentedell’appaltatore, il DGUE della nuova ausiliariadi fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché il nuovo contratto gli ausili meccanici per ridurre la movimentazione manuale. Si ritiene che le informazioni riportate nei succitati documenti, congiuntamente al sopralluogo delle aree interessate, siano sufficienti alla Ditte per predisporre l’offerta in modo da tener conto degli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di avvalimento)gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo del servizio ed evidenziati a parte nell’offerta economica. In caso L’Azienda sanitaria si riserva di inutile decorso del termine, ovvero esercitare un’azione di controllo sull’effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in caso sede di mancata richiesta applicazione dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraprocedere con richiami formali o altro tipo di penale.

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Samples: my.liuc.it

AVVALIMENTO. Ai sensi In attuazione del disposto dell’art. 89 del CodiceCodice dei contratti pubblici, l’Operatore Economico, il concorrente – singolo o associato, consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e tecnico- professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’artgara. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai Ai sensi dell’art. 89, comma 3 7 del CodiceCodice dei contratti pubblici, al non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata). Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di sostituire l’ausiliariapiù imprese ausiliarie. È sanabileL’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentodovrà essere fornita, a condizione che pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto oggetto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariaOltre alla documentazione a corredo dell’offerta, la Commissione comunica l’esigenza al RUPl’impresa ausiliata dovrà presentare, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliariaa pena di esclusione, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i le dichiarazioni/documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.appresso indicati:

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artdegli artt. 172, comma 2 e 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di cui al paragrafo 6, nonché di idoneità professionaleprofessionale di cui al paragrafo 7.1. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione concedente in relazione al servizio oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante concedente impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, e relativa dichiarazione integrativa, della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione concedente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7.1 del presente Disciplinare. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente procedura, non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria l’impresa ausiliaria che il concorrente quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente 18 di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 e dell’art. 172, comma 2 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, bensì dovrà essere evidente l’effettivo “passaggio” di competenze da parte dell’impresa ausiliaria mediante, ad esempio attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l’eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si ricorda, che ai sensi di quanto disposto dall’art 89 c.1 del codice, in materia di avvalimento di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Servizi/Concessione Da Bando Tipo

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 Il concorrente può soddisfare la richiesta del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, requisito tecnico e professionale, professionale di cui all’artal punto 8 .3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 83L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamenton. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 7 e dei requisiti di idoneità professionaleprofessionale di cui al punto 8.1. È ammesso l’avvalimento di più ausiliariee 8.2 sulla copertura assicurativa. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve deve: - possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di presentando un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; - rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’artmettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 89, comma 1 del Codice, Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei nel quale sono specificati i requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi tecnico-organizzativi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentoe le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattopuò avvalersi di più imprese ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei limiti dei requisiti prestaticonfronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti i criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’artil concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. 89, comma 3 del Codice, al Contestualmente il concorrente di sostituire l’ausiliariaproduce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoavvalimento Per quanto non espressamente indicato si rinvia all’art. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta89 del D. Lgs. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduran. 50/2016 e s.m.i.. Non previsto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale di cui al paragrafo 8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis- INTEGRAZIONE DGUE” e “A3-AVVALIMENTO” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codiceco. 7, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 co. 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante imponestazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 co. 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In caso si rendesse necessaria, ai sensi dell’art. 80, co. 3, del Codice, la sostituzione dell’ausiliaria si provvederà a richiedere al concorrente di provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti sopra elencati relativi alla subentrante ausiliaria. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associato, associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale di cui ai punti 7.1.1 lett. È ammesso l’avvalimento di più ausiliariea), 7.2.1 lett. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggettoa), b), c), d), e), ed f), 7.3.1 lett. a). L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 punto 15.3.1. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiprestati e nei casi in cui il subappalto è consentito. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza all’Ufficio competente, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Disciplinare Della Procedura Di Affidamento Della Sponsorizzazione Per La Realizzazione Di Un Impianto Di Trigenerazione a Servizio Dell’aula Magna

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 1) DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente; In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del CodiceD. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliariastrumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Il contratto deve altresì indicare la durata La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non può soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere inferiore a quella relativa all’intero appaltoaltresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, nonché ogni altro utile elemento purché si tratti di requisiti tecnici. Resta inteso che, ai fini dell'avvalimento. Il della presente gara, il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, esclusione non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più concorrenti si avvalgano dei requisiti di un concorrente una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria l’impresa ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80l’ausiliata (art.89, comma 12 7 del CodiceD. Lgs. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’artn. 50/2016 e ss.mm.ii). 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione L’assenza della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione osservanza dei requisiti limiti, formalità e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa condizioni di nullità cui al citato art. 89 del contratto D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comporta l’impossibilità di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurausufruire dell’avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale come l’iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, si ricorda che il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità: • la specificazione dei requisiti forniti; • le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; • la durata almeno pari alla durata della fornitura; • il corrispettivo previsto tra le parti. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante stazione appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 18.3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta dei requisiti eventualmente prescritti dal presente documento ai fini della partecipazione alla presente gara, avvalendosi, laddove consentito, dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Non è consentito, a pena di esclusione ex art. 89 c.7 del CodiceD.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economicoche della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che p artecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di avvalimento, singolo o associatola concorrente deve presentare la seguente documentazione: ⮚una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti, può dimostrare con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, da inserire nell’apposita sezione del DGUE; ⮚Il DGUE dell’impresa ausiliaria (allegato D); ⮚una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 8380 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi nonché il possesso dei requisiti oggetto di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)avvalimento, da compilare inserire nelle parti pertinenti, nonché apposite sezioni del DGUE compilato dalla ditta ausiliaria di cui al precedente punto; ⮚una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l’Azienda USL a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’OE concorrente; ⮚ l’originale o copia autenticata del Codice, il contratto di avvalimento contiene in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; a pena di nullità, la specificazione dei ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c., detto contratto deve riportare in modo compiuto, esauriente e specifico: - oggetto: requisiti forniti e delle le risorse e dei i mezzi messi a disposizione dall’ausiliariaprestati in modo determinato e specifico. Il contratto - durata: tale termine deve altresì indicare la coincidere con l’intera durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appaltodell’appalto, nonché comprese le eventuali opzioni di acquisto ed il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia; - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili dell’avvalimento; ⮚ solo in solido caso di avvalimento interno nei confronti della Stazione Appaltante di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o luogo del contratto di cui al precedente punto, è ammessa la presentazione di una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Avcp/ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurapubblicità sul sito informatico c/o l’Osservatorio.

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Samples: Cessione Dei Crediti

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali generali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e di idoneità professionaledelle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il l’impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l’esclusione: - di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria; - del concorrente che si avvale dei requisitirequisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura; - del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria, si procede procederà all’esclusione del concorrenteconcorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non può essere oggetto di soccorso e quindi non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, 1 lett. b) e c), del Codice Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci mendaci, si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto si procede a richiedere al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Bando Di Gara Servizi

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice medesimo, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, -finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad A eccezione dei casi in cui sussistano delle ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentol’ausiliaria stessa. In qualunque fase della gara sia dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, l’ufficio o la Commissione comunica commissione comunicano l’esigenza al RUPRup, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE Dgue della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (Allegato 1/D) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Ai sensi dell’art.110, comma 4 del Codice per le imprese che hanno depositato la domanda all’ammissione a concordato preventivo ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all’art.163 del r.d. 267/1942, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai L’impresa concorrente (o in caso di R.T.I. o di Consorzio, le singole imprese raggruppate, raggruppande o consorziate) ai sensi dell’art. 89 34 ed in relazione allo specifico appalto è tenuta a rispettare pienamente quanto riportato all’art. 49 del CodiceD.L.vo 163/2006 e s.m.i.. Pertanto l’impresa concorrente (o in caso di R.T.I. o di Consorzio, l’Operatore Economicole singole imprese raggruppate, singolo raggruppande o associato, consorziate) può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento. A tal fine dovrà produrre nella Busta A – Documentazione Amministrativa: - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e professionale47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e morali, nonché il possesso della capacità economica e/o tecnica di cui all’artl’Impresa concorrente si avvale; - il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economici e/o tecnici e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie. 83Nel caso in cui l’Impresa concorrente e l’Impresa ausiliaria appartengano allo stesso gruppo, comma 1in luogo del contratto, lettl’Impresa concorrente può presentare ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva idonea a provare la natura del vincolo tra le società (collegamento/controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale); - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante la disponibilità piena e incondizionata della medesima impresa a mettere effettivamente a disposizione i propri mezzi, strutture e risorse in favore dell’impresa concorrente, con indicazione specifica di quali mezzi, strutture o risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali attività contrattuali di competenza dell’impresa concorrente. b) e c), Si precisa che la società ausiliaria risponderà in solido con il concorrente delle obbligazioni assunte con la stipula del Codice avvalendosi dei Contratto. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso qualora il concorrente sia in grado di soddisfare autonomamente i requisiti di altri soggettipartecipazione. Si precisa inoltre che, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai ai sensi dell’art. 8949, comma 1 8, del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti D.Lgs. 163/2006 e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusiones.m.i., non è consentito consentito, pena l’esclusione dalla gara, che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova l’impresa ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Disciplinare D’appalto

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c)) del Codice, del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. La facoltà prevista dall’art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai Requisiti di capacità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. C). È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Non è consentito l’avvalimento per consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel ricorso all’avvalimento il concorrente è obbligato alla presentazione della documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, prevista dal comma 1 del richiamato articolo 89 del Codice e dall’art. 88 del Regolamento. In particolare, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la dimostrazione specificazione dei requisiti generali forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo imposto dall’art. 88 del Regolamento di idoneità professionaleriportare nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall’art. 89, comma 1, del Codice e dall’art. 88 del Regolamento determinerà l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariaSi richiama l’attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, la Commissione comunica l’esigenza al RUPcosì come consentito dall’art. 89 del Codice, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadei requisiti di un altro soggetto, assegnando un termine congruo per l’adempimentosu quanto prescritto dal medesimo art. 89 e dall’art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova propria e dell’impresa ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento)che deve essere presentata. In caso di inutile decorso del termine, ovvero Pertanto in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.documentazione amministrativa:

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, anche partecipanti al raggruppamentoqualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve deve: • possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice ed i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’artnell’allegato alla documentazione di gara “Domanda di partecipazione – Ausiliaria”; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 89, comma 1 del Codice, Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei nel quale sono specificati i requisiti forniti economico-finanziari e delle risorse e dei mezzi tecnico organizzativi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentoe le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattopuò avvalersi di più imprese ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei limiti dei requisiti prestaticonfronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, mediante comunicazione per iscritto del RUP, inviata tramite Piattaforma Sintel. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 stazione appaltante procede all’esclusione del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliariadalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In Nel caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente dalla procedurae all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene: • a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; • l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento, in caso di violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l’operatore economico dovrà sostituire l’impresa ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto dell’AQ. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice7, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

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Samples: www.consip.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso L’impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e cun’altra impresa (definita impresa ausiliaria), del Codice avvalendosi dei requisiti con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentogaranzia o di altra natura. Non è consentito l’avvalimento per Si applica a tal fine la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti disciplina prevista dall’art. 80 89 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’artD.Lgs. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria50/2016. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il L’impresa concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al citato art.89. Si richiama l’art.89 del contrattoD.Lgs. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice50/2016 con la precisazione che, a pena di esclusione: - il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito, - non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e si avvalga di una stessa impresa, pena l’esclusione delle imprese avvalenti coinvolte, - non è consentito che partecipino autonomamente alla gara sia l’ausiliaria l’impresa avvalente che l’impresa avvalsa, - il concorrente contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrentemendaci, ferma restando l’applicazione dell’artdell’art.80, del D.Lgs. 8050/2016 e di quanto stabilito dall’art. 89 dello stesso decreto, comma 12 si procederà all’esclusione del Codiceconcorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora L’ Amministrazione Comunale e per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori essa la Commissione di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, gara si riserva la Stazione Appaltante imponefacoltà, ai sensi dell’artdell’art.83 del D.Lgs. 8950/2016, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento)sufficiente. In caso di inutile decorso del terminericorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, ovvero dovranno comunicare nei termini concordati con l’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in caso modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraessa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza (c.u.c.)

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice7, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Alla mancata produzione verrà assimilato il caso di contratto trasmesso in copia semplice con firma solamente scansionata La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, Il concorrente - singolo o associato, consorziato o raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, capacità economico finanziaria e/o tecnico e professionale, di cui all’artprofessionale ex art. 83, 83 comma 1, 1 lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, un altro soggetto (anche partecipanti partecipante allo stesso raggruppamento o al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentoconsorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 89A tale fine, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non si ricorda che l’appalto è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel Si precisa inoltre, che, in caso di dichiarazioni mendaci ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si procede all’esclusione del avvalga più di un concorrente, ferma restando l’applicazione dell’artpena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. 80L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Art. 9 - Altre informazioni Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il sistema MEPA, comma 12 del Codiceattraverso l’area dedicata per la specifica procedura all’interno della piattaforma, entro i termini previsti nella RDO. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaciLe risposte alle richieste di chiarimenti, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la verranno inviate a tutti i partecipanti mediante il predetto sistema MEPA. È facoltà della Stazione Appaltante imponedi non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto Il Contratto verrà stipulato mediante il “documento di stipula” prodotto dalla piattaforma MEPA, subordinatamente - All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., - Acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 89103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, comma 3 mediante trasmissione dell’apposito modello F23 quietanzato. A tal fine la stazione appaltante invierà il modello F23 editabile, completo dei dati riferiti alla specifica gara e al relativo ammontare, direttamente all’aggiudicatario. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al concorrente fine di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando stipulare un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraofferta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 La disciplina dell’avvalimento è stata aggiornata alle principali novità del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti . Si è data specifica indicazione in ordine alla possibilità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi (art. Non 89, comma 1, Codice). Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e professionali richiesti all’art. 7, punto 12, del Disciplinare, si è consentito espressamente previsto che il concorrente possa avvalersi delle capacità di altri soggetti a condizione che questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste (art. 89, comma 1, secondo periodo, Codice). Espressa previsione ha riguardato, inoltre, l’avvalimento plurimo o frazionato (art. 89, comma 6), ormai pacificamente ammesso dopo che, sotto la vigenza del precedente Codice, era stata sollevata apposita questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia e questa aveva ritenuto che “Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese” (Corte di Giustizia, sez. V, sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12). Da ultimo, il Disciplinare - preso atto della previsione di cui all’art. 89, comma 3, che conferisce alla stazione appaltante la dimostrazione possibilità di prevedere ulteriori ipotesi, oltre quelle obbligatorie della carenza dei requisiti generali e speciali, di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento sostituzione dell’impresa ausiliaria - reca espressa clausola in tal senso, lasciando alla completa discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta individuare le ipotesi di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli specie che in gara mediante presentazione ogni caso dovranno rispondere all’esigenza di un proprio DGUE (secondo tutelare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata rilevante interesse alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduracorretta esecuzione dell’appalto.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artI concorrenti possono soddisfare la richiesta di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di un altro soggetto. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionalePer i concorrenti che intendono ricorrere all’avvalimento, di cui all’art. 83, comma 1, lett49 D.Lgs. b) 163/2006 e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentoss. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali mm. e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codiceii., a pena di esclusione, è previsto:  che l’“impresa ausiliata” può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;  non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa categoria di lavoro;  il divieto di utilizzo frazionato da parte dell’impresa concorrente (ausiliata) dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione nella categoria;  non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria l’impresa ausiliaria che il concorrente quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel ; N.B. MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI (in caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, avvalimento ai sensi dell’art. 8949, D.Lgs. 163/2006): Ai fini dell’avvalimento, ai sensi dell’art.49, comma 3 del Codice2, al concorrente di sostituire l’ausiliariaD.Lgs. È sanabile163/06, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine in sede di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa , l’impresa concorrente deve allegare, a pena di esclusione dalla gara - la mancata seguente documentazione:  una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi (attestazione SOA) e dell’impresa ausiliaria (tale dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’allegato I);  una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali di cui all’art 38 D.Lgs. 163/06 (tale dichiarazione dovrà essere redatta, come si è detto, secondo il modello di cui agli allegati B, G, L, e B1, B4, B5 (se sussistono le relative ipotesi; vds. anche § 2 N.B. punti 1 e 2 del presente disciplinare);  NOTA BENE: la dichiarazione di accettazione multipla di cui all’allegato C deve essere firmata, a pena di esclusione, congiuntamente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria; Oltre alle suddette dichiarazioni, l’impresa concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione per ciascuna impresa ausiliaria:  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art 38 D.Lgs. 163/06 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria oggetto dell’avvalimento, redatta in quanto causa forma di nullità autocertificazione secondo il modello di cui all’allegato B “impresa ausiliaria” e corredata delle ulteriori dichiarazioni, rese anch’esse in forma di autocertificazione, di cui agli allegati G, L, B1, B4 e B5 (se sussistono le relative ipotesi; vds. anche § 2 N.B. punti 1 e 2 del contratto presente disciplinare); Nella medesima dichiarazione (di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova cui all’allegato B “impresa ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.”) l’impresa ausiliaria dichiara altresì:

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Procedura Aperta Appalto N° 2/2013‌

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante/Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 89, comma 1 e dell’art. 172, comma 1 e 2 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare, purché dimostri che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Ai sensi degli artt. 89 e 172 del Codice, l’operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico e professionale, professionale di cui all’art. all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, soggetti anche partecipanti appartenenti al raggruppamento. Non Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria , mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)dei Contratti, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codiceè consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria l'impresa ausiliaria che il concorrente quella che si avvale dei requisiti. Al fine di rivolgere la presente procedura verso operatori economici dotati di adeguati livelli esperenziali che garantiscano la sana e competente gestione del Museo, non potrà essere oggetto di avvalimento il requisito relativo all’esecuzione di almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto di gara nella gestione di musei e luoghi di cultura. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatidi quanto dichiarato per il subappalto come specificato al paragrafo 10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti, e che tale anteriorità sia comprovabile con documentazione avente data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara, a Procedura Aperta, Per L’affidamento, Mediante Un Contratto Di Concessione Della Gestione Economica E Valorizzazione Degli Immobili E Delle Attività Di “Business Museum Del Compendio Museale Dell’aeronautica Militare Di Vigna Di Valle, Incluso Il Patrimonio Storico Culturale Inalienabile Custodito Nel Citato Compendio. Cig 9707299c8a

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice medesimo, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, -finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano delle ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentol’ausiliaria stessa. In qualunque fase della gara sia dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto al concorrente concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (Allegato 3 al presente disciplinare) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Ai sensi dell’art. 110, comma 4 del Codice per le imprese che hanno depositato la domanda all’ammissione a concordato preventivo ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all’art. 163 del r.d. 267/1942, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. È ammesso l’avvalimento Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UN EN ISO 9001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di più ausiliarietutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta Il relativo contratto di altro soggettoavvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria In caso di ricorso all’avvalimento l’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 all’Art. 14.1.2. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la dimostrazione specificazione dei requisiti generali forniti e di idoneità professionaledelle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di più ausiliariestudio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria non può avvalersi L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a sua volta mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di altro soggettocui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 DGUE. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentodi avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore EconomicoD.Lgs n. 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o associato, consorziato o raggruppato può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico (7.3 e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b7.4) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue. In relazione alla presente gara, anche partecipanti al raggruppamento. Non non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti generali e prestati, a pena di idoneità professionaleesclusione. È E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria imprese ausiliarie fermo restando che l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti previsti dall’artgenerali di cui all’articolo 80 D.Lgs n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 80 del Codice e dichiararli in gara L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’artsottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente con descrizione delle modalità esplicative di tali risorse. 89Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 1 del Codice12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto di avvalimento contiene in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliariadall’impresa ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentosoddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artGli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 89Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, comma 7 del Codicealla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione stazione appaltante esegue le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in quanto causa corso d’opera che le prestazioni oggetto di nullità contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiestaHa inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 del D.Lgs n.50/2016 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante La stazione appaltante trasmette all’Autorità (nuove ANAC) tutte le dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrenteavvalimento, il DGUE indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, vigilanza e per la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraprescritta pubblicità.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore EconomicoIl concorrente, singolo o associatoconsorziato o raggruppato, può dimostrare altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), in base a quanto previsto nell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine il concorrente deve allegare: - una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di carattere economico, finanziario, tecnico avvalimento; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e professionale, verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui all’art. 83è carente il concorrente; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; - il contratto in originale o copia autentica, comma 1, lett. b) e c), in virtù del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere fornire i requisiti previsti dall’arte a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto di avvalimento, secondo quanto indicato nell’art. 80 46, c. 1bis del Codice D.Lvo n. 163/06 e dichiararli smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in gara mediante presentazione modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante avvalimento, vale a dire le risorse e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)i mezzi prestati, da compilare nelle parti pertinentielencare “in modo determinato e specifico”. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, nonché in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione integrativa nei termini indicati sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo 17.1 Ai paragrafo. Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 89, comma 1 47 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti D.P.R. 445/2000 e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentos.m.i. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artGli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 89, comma 7 del CodiceNon è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria l’impresa ausiliaria che il concorrente quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale di cui ai punti 7 e 8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis-Integrazione DGUE” e “A3-Avvalimento” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA]. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso L’ausiliaria di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 8389 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, comma 1il Concorrente - singolo o in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all’art.89, anche partecipanti al raggruppamentodel D.lgs. Non 50/2016 e ss.mm.ii, il Concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà espressamente dichiararlo all’interno del DGUE di cui all’Allegato 1 (Parte II, Sezione C) del presente Disciplinare, come espresso nel par. 5.1.1. lettera a). L’impresa ausiliatrice sarà, altresì, tenuta alla presentazione del proprio DGUE e delle dichiarazioni individuali da parte dei soggetti indicati nel par. 5.1.1. lettera b). Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è consentito l’avvalimento per ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa la dimostrazione partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti generali e di idoneità professionale. È quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; • è ammesso l’avvalimento che il Concorrente possa avvalersi di più ausiliarieimprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliaria L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione ; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un proprio DGUE (secondo Raggruppamento o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. L’impresa ausiliaria dovrà produrre, altresì, apposita dichiarazione con cui si obbliga verso il modello predisposto dalla Stazione Appaltante concorrente e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare per tutta la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appaltodell’appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena le risorse necessarie di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che cui il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduracarente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Dichiarazioni Integrative. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’ausiliaria, sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. dell’articolo 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUPReferente del procedimento di gara, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” del presente disciplinare di gara, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta Per La Conclusione Di Un Accordo Quadro Di Durata Quadriennale Con Unico Operatore Economico Per L’affidamento Di Servizi Vari Di Trasloco E Facchinaggio Presso Le Sedi Dei Fabbricati in Uso Alla Provincia Di Brescia

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 fini del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il soddisfacimento del possesso dei requisiti di carattere economicocui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83 del Codice (capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), finanziario, tecnico è ammesso l’avvalimento nelle forme e professionale, nei limiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), 89 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentomedesimo Decreto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dimostrazione: - dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’artcui all’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può devono essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codiceposseduti, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il dal concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dall’impresa ausiliaria; - dei requisiti prestatidi idoneità professionale di cui alla lett. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’arta comma 1 art. 80, comma 12 83 del Codice. Ad eccezione dei casi Le società partecipanti alla gara, oltre a quanto previsto nel bando di gara, dovranno presentare in 2 (due) copie la seguente documentazione, debitamente fascicolata numerando le pagine che la costituiscono, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina. Dichiarazione ai sensi del DPR N. 445/2000, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante dell’Operatore economico, attestante: - l’impegno a dare esecuzione al contratto, anche nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta di Rap S.p.A. e previo pagamento del premio; - l’indicazione del soggetto/struttura individuato/a quale incaricato/a della gestione della polizza la cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori attività venga espletata secondo le normative vigenti; - che l’impresa ha sede in Italia o Rappresentanza Generale in Italia in regime di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante imponestabilimento; - che l’impresa è regolarmente autorizzata, ai sensi dell’art. 89di legge, comma 3 del Codiceall’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo afferente la copertura di cui alla presente procedura di gara; - di riconoscere che, in assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento Contraente e/o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore Assicurato; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero Contraente e/o Assicurato in caso di mancata richiesta eventuali incongruenze o contraddittorietà tra le norme di proroga polizza e/o tra le stesse norme e i diversi documenti di gara. Inoltre, in caso di coassicurazione: - dichiarazione ai sensi del medesimoDPR N. 445/2000, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante della società delegataria con cui la stessa dichiara di aver ricevuto mandato dalle imprese coassicu- ratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto ; - ogni coassicuratore dovrà produrre dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l’accettazione delle quote delegate la cui misura verrà specificata nell’offerta economica. Ad insindacabile giudizio Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduramancanza o la incompletezza della documentazione sopra indicata può comportare la non aggiudicazione benché la semplice presentazione dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di Capitolato e di Bando di Gara.

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Samples: trasparenza.rapspa.it

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicocui al punto 7.2, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentoraggruppamento di cui fa parte l’operatore economico che ricorre all’avvalimento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dettagliata e non generica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, nonché gli elementi idonei a determinare il contenuto patrimoniale dello stesso, che può essere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Nel caso di avvalimento del requisito di cui al precedente punto 7.2, lett. b), dal contratto di avvalimento deve risultare che l’ausiliaria si impegna effettivamente a mettere a disposizione del concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’oggetto del contratto di avvalimento deve quindi risultare determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati, oltre a contenere gli altri elementi necessari ai sensi dell’art. 89 del Codice. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci dell’impresa ausiliaria si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo 13, punto A.7), ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano di dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante imponeAppaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione l’Ufficio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 punto 16. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai fini dell'avvalimentopunto 6.1. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codicecontratto. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti i criteri di selezione, la il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante imponeAppaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 3 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, L’ausiliaria può assumere il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni ruolo di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurasubappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, bensì dovrà essere evidente l’effettivo “passaggio” di competenze da parte dell’impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l’eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di più ausiliariecui al punto 9.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta Il relativo contratto di altro soggettoavvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 . Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Della Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione, Facchinaggio E Manutenzione Delle Aree Verdi Per La Durata Di 3 Anni Dell’azienda Di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi E Martinitt E Stelline E Pio Albergo Trivulzio, Da Espletarsi Mediante Piattaforma Telematica Sintel

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Dichiarazioni Integrative. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. dell’articolo 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante imponeAppaltante, ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 3 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUPResponsabile del procedimento di gara, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” del presente bando di gara, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Bando Di Gara Procedura Aperta Per L’affidamento in Concessione, Mediante Project Financing, Del Servizio Di Gestione E Manutenzione Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione, Fornitura Di Energia Elettrica E Riqualificazione Degli Impianti Con Conversione a Led Di Tutti I Centri Luminosi Del Comune Di Erbusco

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e/o tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi In conformità a quanto stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere presentati, a pena di esclusione: dichiarazione di avvalimento sottoscritta congiuntamente dall’impresa ausiliata e dall’impresa, da rendersi secondo il modello allegato 4 DGUE dell’impresa ausiliaria, da rendersi secondo l’allegato 2, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in cui sussistano relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; PASSOE dell’ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa). INTEGRAZIONE AL DGUE, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’allegato 1 per la parte relativa , a firma dell’ausiliaria, per le dichiarazioni mendaciintegrative al DGUE . il contratto di avvalimento, qualora in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori tutta la durata dell’appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati . Il contratto di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri avvalimento deve contenere, a pena di selezionenullità, la Stazione Appaltante imponespecificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89per cui dovranno essere specificate, comma 3 del Codicea pena di esclusione, al concorrente di sostituire l’ausiliariain modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto e per tutta la sua durata . È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis-Integrazione DGUE” e “A3-Avvalimento” compilati Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, il concorrente singolo o associatoin raggruppamento di cui all'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, qualificazione di cui all’art. 83all'art.84 del Codice, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artL'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà produrre, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, un DGUE per autocertificare i requisiti dell’impresa ausiliaria. 89, comma 7 del Codice, a pena L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticoncorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrentemendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80l'applicazione dell'art.80, comma 12 del Codice. Ad eccezione co.12, nei confronti dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezionesottoscrittori, la Stazione Appaltante imponestazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, ai sensi dell’artaltresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, La documentazione necessaria per la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dimostrazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria mezzo dell’avvalimento, dovrà essere inserita nella sezione “Documenti richiesti in relazione all'oggetto di fornitura” nella sezione MEPA inerente la gara nel suo complesso. La documentazione, pena l’esclusione, dovrà essere conforme a quanto causa di nullità del contratto di avvalimentorichiesto dal presente disciplinare. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura11.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per r.d.o Su Mepa

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, , una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice7, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al lotto sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante l’Agenzia procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai Qualora l’Operatore Economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 45 del CodiceDLgs. 50/2016 smi, l’Operatore Economico, singolo o associatosia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può dimostrare integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso il concorrente che intende far ricorso all’“avvalimento” dovrà produrre, a pena di esclusione, nel contesto della documentazione amministrativa, dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliato e dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliario, in cui si evidenziano tra l’altro, i requisiti per cui si ricorre all’avvalimento, il possesso dei requisiti di carattere economicogenerali cui all’art 83 DLgs 50/2016, finanziario, tecnico dei requisiti tecnici e professionale, di cui all’artdelle risorse necessarie. 83, comma 1, lett. b) e c)Oltre alle due dichiarazioni citate deve essere presentato: -originale o copia autentica, del Codice avvalendosi dei requisiti contratto di altri soggettiavvalimento, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti l’Operatore Economico Concorrente a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere fornire i requisiti previsti dall’arted a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione In caso di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, può essere presentata una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Ai sensi dell’art. dell’art 89, comma 1 5, D.Lgs. 50/2016, dal contratto discendono, nei confronti del Codicesoggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, il contratto in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di avvalimento contiene a pena di nullitàgara. Ai fini della presente gara, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il l’Operatore Economico concorrente e l’ausiliaria l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, - ai sensi dell’art. 89, comma 3 6, del CodiceDLgs 50/2016 smi, al concorrente della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di sostituire l’ausiliariaun concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - ai sensi del medesimo art. È sanabile89, mediante soccorso istruttoriocomma 7, del DLgs 50/2016, la mancata produzione della dichiarazione partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di avvalimento o quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, comporta l’esclusione di entrambe le imprese; - l’Operatore concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; - ai sensi dell’art. 89, comma 9, del contratto DLgs 50/2016, l’Azienda, in relazione a ciascun lotto in gara, trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurapubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

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Samples: Disciplinare Di Gara E

AVVALIMENTO. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE” e “A3-AVVALIMENTO” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, Il concorrente può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’artal punto 7.2. 83anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. n. 267 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionaleprofessionale di cui ai punti 6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliariee 7.1. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve deve: a) possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di presentando un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’artmettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 89, comma 1 del Codice, Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei nel quale sono specificati i requisiti forniti economico-finanziari e delle risorse e dei mezzi tecnico- organizzativi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentoe le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattopuò avvalersi di più imprese ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara medesima sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di subappaltatore nei limiti avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrentedell’operatore economico e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, dell’ausiliaria il quale RUP richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al concorrente punto 2.3, all’operatore economico la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrenteL’operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrentedell’operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dell’operatore economico dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 e 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentoraggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionaleprofessionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’Impresa l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del CodiceContratto. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Ai Sensi Dell’art. 60, Comma 1, Del Decreto Legislativo Nr. 50 Del 18/04/2016, Per La “Realizzazione Di Un Servizio Lte Public Safety Sul Territorio Di 11 (Undici) Province, Articolantesi Nella Fruizione Di Un Servizio Di Comunicazione McPTT E Fonia, Di Un Servizio Di Videosorveglianza in Mobilità E Di Un Servizio Di Accesso a Banche Dati, Con Una Durata Pari a 36 (Trentasei) Mesi”, Realizzata in Modalità Asp”. N. Iniziativa 2736129

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89 del CodiceD.Lgs.n.50/2016, l’Operatore Economicoe ss.mm.ii., il concorrente – singolo o associato, in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario-finanziari, tecnico e professionaleprofessionali, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 80 89 del Codice D.Lgs.n.50/2016 e dichiararli ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in gara mediante presentazione solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un proprio DGUE (secondo concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; • è ammesso che il modello predisposto dalla Stazione Appaltante concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 mandataria o tra consorziate. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante appaltante (oppure Amministrazione) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci mendaci, si procede all’esclusione del concorrenteconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3 lett. a) anche mediante ricorso all’avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l’Operatore Economicol’operatore economico, singolo o associatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), ) del Codice D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di più ausiliarie. L’ausiliaria concordato, qualora non può avvalersi a sua volta di altro soggettosia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura)DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 nella presente lettera. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria deve: • possedere i requisiti di ordine generale e di ordine professionale, nonché i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appaltodell’appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentole risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara (sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti). L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale stazione appaltante richiede per iscritto iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi In attuazione del disposto dell’art. 89 49 del CodiceCodice dei Contratti, l’Operatore Economico, il concorrente – singolo o associato, consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicotecnico/professionali, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 8949, comma 7 8 del Codice, a pena di esclusioneCodice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisitirequisiti (ausiliata). L’ausiliaria Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata nei punti precedenti, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3): una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può assumere essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il ruolo legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). L’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di subappaltatore nei limiti esclusione, il possesso dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione ordine generale (utilizzando preferibilmente I ModellI 1-bis e 1-ter) nonché il possesso dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta(utilizzando preferibilmente il Modello 5). Non è sanabile - e quindi causa A pena di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUPgara, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliariarappresentante legale dell’impresa ausiliaria dovrà, assegnando un termine congruo per l’adempimentoaltresì, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante dichiarare (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4):

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del CodiceD. Lgs 50/2016 è consentito l’avvalimento, l’Operatore Economicosalve le ipotesi di non ammissibilità previste nel presente disciplinare e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’operatore economico, singolo o associatoin forma plurisoggettiva, può dimostrare il possesso dei soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico e professionale, professionale per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice gara avvalendosi dei requisiti delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto In caso di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codiceè consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per : - Che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente; - Che partecipino sia l’impresa ausiliaria che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente quella che si avvale dei requisiti; Ai sensi e per gli effetti dell’art. L’ausiliaria può assumere 93 del Codice per il ruolo valore calcolato secondo le modalità indicate nel corpo della norma stessa, con validità 180 giorni dalla data di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiscadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, è costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Università degli Studi di Firenze , Xxxxxx X. Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Nel In caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione riduzione ex comma 7 del concorrentemedesimo articolo, ferma restando l’applicazione dell’artsarà richiesto di presentare la Certificazione ISO prescritta. 80La cauzione può essere costituita, comma 12 a scelta dell’offerente: in contanti o in titoli del Codicedebito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno. Ad eccezione dei casi La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in cui sussistano dichiarazioni mendacivia esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, qualora n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa La garanzia deve avere validità per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori un periodo di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione180 giorni (centoottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la Stazione Appaltante imponerinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per l’Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, mediante stipula di contratto di appalto “a misura”, ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 8995 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un periodo di giorni 180 (centoottanta). Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, comma 3 dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del Codiceraggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria. La fideiussione, al concorrente a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di sostituire l’ausiliariasolvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. È sanabile106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’ appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, mediante soccorso istruttoriostipula di contratto di appalto “a misura”, ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”. per un periodo di giorni 180 (centoottanta). Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la mancata produzione fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della dichiarazione di avvalimento copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del contratto consorzio. I concorrenti in possesso della certificazione di avvalimentoqualità, a condizione che per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della riduzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i citati elementi siano preesistenti concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e comprovabili con documenti smi, segnalano, in sede di data certagara, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - il possesso del predetto requisito e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentolo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In qualunque fase particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 della gara sia necessaria certificazione di qualità. Si applica la sostituzione dell’ausiliariariduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della richiesta. Il concorrente, entro garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento)caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di inutile decorso del terminecumulo delle riduzioni, ovvero la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che in caso di mancata R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. • la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; • l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta di proroga scritta dell’Amministrazione. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del medesimo50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la Stazione Appaltante procede all’esclusione certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate . Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del Codice. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice. In tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. • la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3 - Requisiti di partecipazione; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, l’Operatore Economico, il concorrente singolo o associato, in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, speciali di cui all’art. all'articolo 83, comma 1del medesimo decreto, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento ammesso l'avvalimento per la dimostrazione dei soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio od i requisiti generali e di idoneità professionaleex art.80 del Codice. È E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarieimprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice). L’ausiliaria Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89che intenda quindi, comma 7 del Codicefar ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nella Busta A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.A.3):

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Samples: Bando Di Gara E Relativo Disciplinare

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del CodiceD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti. In tal caso deve comprovare al Comune di Magenta che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità, l’Operatore Economicoper tutta la durata del periodo contrattuale. Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento deve allegare: · una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, singolo o associatocon specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; · una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali, può dimostrare di cui al punto 5) del presente avviso, nonché il possesso dei requisiti tecnici/economici e delle risorse oggetto di carattere economico, finanziario, tecnico avvalimento; · una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e professionale, verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui all’artè carente il concorrente e dichiara che non partecipa alla gara in proprio o o in forma associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 83n. 50/2016; · il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessari e per tutta la durata dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, comma 1, lett. b) e c), in luogo del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentocontratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimentogara. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artL’avvalimento dovrà essere già dichiarato in sede di manifestazione di interesse e la relativa documentazione allegata all’ istanza di manifestazione di interesse. 89In mancanza il concorrente sarà ritenuto carente dei requisiti minimi richiesti e, comma 7 del Codice, a pena di esclusionepertanto, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino invitato alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione fase successiva della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 83, comma 189 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentosoggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 3B – DGUE e la relativa sezione dell’allegato 3A – Domanda di partecipazione. Non è consentito l’avvalimento per In particolare dovrà barrare la dimostrazione dei requisiti generali casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può cui intende avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere e i requisiti previsti dall’artoggetto di avvalimento. 80 del Codice Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e dichiararli in gara mediante presentazione firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI e le dichiarazioni di un proprio DGUE cui all’allegato 3C – dichiarazioni ditta ausiliaria. L’impresa concorrente dovrà allegare a sistema la seguente documentazione: - una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente (secondo può utilizzarsi il modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato 3C); - copia del contratto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’artconfronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. 89, comma 1 del CodiceA tal fine, il contratto di avvalimento contiene contiene, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi messe a disposizione dall’ausiliariadall'impresa ausiliaria. Il In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’ASPAL trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. Si specifica che l’ASPAL, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto deve altresì indicare sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la durata risoluzione del contratto d'appalto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non può soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere inferiore a quella relativa all’intero appaltoaltresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, nonché ogni altro utile elemento purché si tratti di requisiti tecnici. Resta inteso che, ai fini dell'avvalimento. Il della presente gara, il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artA pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisitiss.mm.ii). L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione L’assenza della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione osservanza dei requisiti limiti, formalità e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa condizioni di nullità cui al citato art. 89 del contratto D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comporta l’impossibilità di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurausufruire dell’avvalimento.

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