AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Regione autònoma de sardigna regione autonoma della sardegna
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato
Procedura aperta informatizzata mediante piattaforma SardegnaCAT
per l’affidamento di un ACCORDO QUADRO TRIENNALE
FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI PER MICROBIOLOGIA E ECOTOSSICOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI ARPAS.
LOTTO 1 - SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE COLILERT 18 E ENTEROLERT-E/DW CIG: 8547074497 LOTTO 2 – CEPPI BATTERICI DI RIFERIMENTO TITOLATI CIG: 8547086E7B
LOTTO 3 – MATERIALE PER ECOTOSSICOLOGIA CIG: 8547093445
CPV 3369500-0 e 33694000-1
PREMESSE
Con Determinazione a contrarre n.1844/2020 del 11/12/2020 del Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, esecutiva dal giorno 23/11/2020, questa Agenzia ha deliberato di affidare un Accordo Quadro triennale per la Fornitura di prodotti consumabili per microbiologia e ecotossicologia da destinare ai laboratori ARPAS, suddiviso nei seguenti tre lotti:
⮚ Lotto 1 - Sistemi di identificazione Colilert 18 e Enterolert-E/DW CIG 8547074497
⮚ Lotto 2 – Ceppi batterici di riferimento titolati CIG 8547086E7B
⮚ Lotto 3 – Materiale per ecotossicologia CIG 8547093445
L’affidamento, di importo superiore alla soglia comunitaria, si terrà con procedura aperta informatizzata utilizzando la piattaforma SARDEGNACAT e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di consegna della fornitura è il territorio della Regione Sardegna.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Xxxxx Xxxx, dipendente del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, mail: xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx .
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del Direttore pro tempore, altresì il ruolo di Seggio di gara.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto e allegati; Schema di contratto;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e allegati;
4. Patto di integrità approvato con Determinazione del D.G. n. 1207/2017 del 31-08-2017;
5. Codice di Comportamento;
6. Condizioni generali di registrazione (CAT);
7. Istruzioni di gara (CAT);
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Arpas alla sezione Bandi e Gare all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/ e xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx .
1.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo xx@xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti tramite il servizio messaggistica del Sardegna CAT.
1.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici relative alla procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xx@xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
1.4 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
• dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx .
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Le imprese che partecipano alla procedura di gara esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per “istruzioni di gara” il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 D.Lgs 50/2016 per la fornitura, il trasporto e la consegna di materiali consumabili da utilizzare nelle attività analitiche microbiologiche ed ecotossicologiche dei laboratori ARPAS.
In particolare l’appalto comprende la fornitura, il trasporto e la consegna di consumabili per microbiologia e ecotossicologia presso le strutture operative ARPAS dislocate presso le sedi di seguito indicate:
- Sede di Cagliari Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxxx o Laboratorio Cagliari;
- Sede di Portoscuso Xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxx (XX) o Laboratorio Portoscuso;
- Sede di Sassari Xxx Xxxxxxxxxx, 00/00 00000 Xxxxxxx o Laboratorio Sassari;
Tutte le prestazioni oggetto della gara sono dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale d’appalto facente parte integrante della documentazione di gara, nel quale vengono descritte le modalità di esecuzione del servizio e al quale si rinvia. Il Capitolato speciale d’appalto costituisce allegato contrattuale ai sensi dell’art. 32 del Codice.
L’appalto è costituito da tre Lotti di aggiudicazione:
N . | Oggetto | CPV | Importo a base di gara (Iva esclusa) |
1 | Lotto 1 - Sistemi di identificazione Colilert 18 e Enterolert-E/DW | € 280.500,00 | |
2 | Lotto 2 - Ceppi batterici di riferimento titolati | € 42.000,00 | |
3 | Lotto 3 - Materiale per ecotossicologia | € 10.500,00 |
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti.
L’importo a base di gara per l’intero triennio, sopra indicato per singolo Lotto, è al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze quantificati in euro 0 (zero).
Per il presente appalto è stato, infatti, appurato che nell’esecuzione del servizio non si verifica rischio interferenziale e, conseguentemente ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs.n. 81/2008 non è necessaria la redazione del DUVRI.
L’appalto è finanziato con fondi ARPAS.
3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto a cui si rinvia.
L’accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l’importo massimo dell’accordo.
Come disciplinato dall’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Non sono previste opzioni di rinnovo.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità ARPAS costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Sistema AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale che saranno autocertificati nel DGUE compilando la Parte IV - Sezione A - punto 1 (idoneità) e verificati dalla stazione appaltante:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura per un ramo di attività corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto;
- ovvero iscrizione nel registro commerciale e professionale dello stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionale che saranno autocertificati utilizzando il modello di DGUE e che dovranno essere dimostrati mediante la documentazione indicata dal Disciplinare di gara:
a. SVOLGIMENTO DI FORNITURE ANALOGHE:
- aver positivamente svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe a quella descritta negli allegati al Capitolato Speciale d’Appalto, per un importo pari almeno al 50% dell’importo stabilito a base di gara per ciascun Lotto per il quale si partecipa, ovvero:
N . | Oggetto | Importo minimo forniture analoghe per singolo Lotto (IVA ESCLUSA) |
1 | Lotto 1 - Sistemi di identificazione Colilert 18 e Enterolert-E/DW | € 140.250,00 |
2 | Lotto 2 - Ceppi batterici di riferimento titolati | € 21.000,00 |
3 | Lotto 3 - Materiale per ecotossicologia | € 5.250,00 |
I contratti avviati nel triennio sopra indicato ma non conclusi saranno considerati per la parte effettivamente e regolarmente svolta; per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola.
L’operatore economico dovrà elencare tali forniture svolte nel periodo di riferimento, con l’indicazione per ciascuna:
- dell’esatto oggetto del contratto;
- degli importi,
- della durata (dal al );
- dei committenti, sia pubblici che privati.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII parte II del Codice.
In particolare al fine della verifica delle dichiarazioni rese, il committente dovrà produrre originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente o dal committente privato contraente, con l’indicazione dell’oggetto della fornitura, dell’importo e del periodo di esecuzione.
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
• Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
• Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di cui al punto 6.1 (REQUISITI DI IDONEITA’) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
c. Nel caso dei soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito di idoneità relativo all’iscrizione nel registro deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al precedente punto 6.2 lettera a) (FORNITURE ANALOGHE) devono essere posseduti dal Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE/dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso con la seguente modalità
- in misura maggioritaria dalla mandataria (in caso di RTI orizzontale/ imprese aderenti al contratto di rete) o da una delle imprese consorziate (in caso di Consorzio ordinario/GEIE): in particolare il requisito deve essere posseduto nella misura minima del 40% per la mandataria mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (in caso di RTI/ imprese aderenti al contratto di rete) o dalle altre imprese consorziate (in caso di consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 10% per ciascuna di esse e, comunque, in misura inferiore al requisito posseduto dalla mandataria.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016, la mandataria oltre a possedere il requisito in misura maggioritaria DEVE ESEGUIRE le prestazioni in misura maggioritaria.
N.B.: in caso di RTI al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione, nell’atto costitutivo/dichiarazione di impegno (vedi Modello “allegato 1”) gli operatori economici costituenti i raggruppamenti di tipo orizzontale dovranno indicare le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascuno di essi.
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 6.2), devono essere posseduti secondo quanto previsto dall’art. 47 del Codice al quale si rinvia.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso solo se l’aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del suddetto istituto in sede di gara. È autorizzato alle condizioni indicate all’art. 105 del Codice, fatto salvo la limitazione della soglia % alla luce delle recenti sentenze della Corte Europea, e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto è concesso ad esito delle verifiche di cui all’art. 105 del Codice, a cui si rinvia.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo a base di gara per ciascun LOTTO per il quale si partecipa, fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice:
LOTTI | Importo cauzione per lotto (2% importo a base d’asta) |
Lotto 1 | € 5.610,00 |
Lotto 2 | € 840,00 |
Lotto 3 | € 210,00 |
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta al microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Si precisa che in caso di partecipazione per più di un lotto gli operatori economici potranno presentare un’unica cauzione nella quale dovrà essere indicato l’oggetto della gara, i lotti per i quali si partecipa e il relativo CIG; in tale caso l’importo della cauzione sarà determinato sommando gli importi della cauzione dovuti per ciascun lotto per il quale si partecipa.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso “ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente Sardegna”, con versamento presso l’Istituto di Credito Banco di Sardegna S.p.A. codice IBAN XX00X0000000000000000000000 con la seguente causale: “Cauzione provvisoria relativa al CIG nome impresa: (n.b.: indicare la ragione sociale)”.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice (vedi ad ultimo DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19/01/2018 N. 31).
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19/01/2018 N. 31;
4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala in sede di offerta il possesso dei suddetti requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Si rinvia altresì alla Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale predisposta dalla Regione Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del Territorio ai sensi della L.R. n. 5/2016 del 11.04.2016, D.G.R. 38/11 del 30.09.2014, D.G.R. 11/18 del 11.03.2020 reperibile nel sito internet della Regione Sardegna xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/0000?xx000000&xx0&xx000&xx0
Contenente l’elenco dei soggetti esclusi dalla possibilità di rilasciare ulteriori garanzie a favore dell’Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e società partecipate per la durata di 10 anni dal verificarsi di una delle circostanze elencate nell’art.16 della LR n.5/2016.
10. PASSOE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Per la presente procedura è obbligatoria l’acquisizione del PASSOE ANAC. Si rinvia alle indicazioni contenute nel sito internet dell’ANAC e alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 per le modalità di acquisizione.
Per la presente procedura è previsto obbligo di pagamento del contributo ANAC a pena di esclusione
secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione ANAC 1300 del 20 dicembre 2017.
Ai sensi della sopra citata deliberazione, il contributo è dovuto per il solo Lotto 1 e per l’importo di € 20,00 e la ricevuta di pagamento dovrà essere inserita nella documentazione di gara.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla predetta procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT, in formato elettronico, ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs.n. 82/2005.
L’offerta, a pena di irricevibilità della stessa e non ammissione alla procedura, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara pubblicato in GUUE e in GURI e riportato nella piattaforma SardegnaCAT.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema del portale Sardegna CAT.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta economica) in ogni caso allegando la documentazione richiesta nei campi obbligatori e/o facoltativi che sono stati inizialmente configurati nella presente procedura telematica.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
- Documentazione amministrativa
- Offerta economica
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. accedere al Portale. xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sull’evento di interesse;
6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda all’Allegato – “Istruzioni di gara”.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
11.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA DI QUALIFICA”
Nella Sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente dal legale rappresentante, conforme al modello “Allegato A” (si rimanda al par. 11.2 e 11.4 per la descrizione);
b) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato B) (si rimanda al par. 11.3 per la descrizione).
c) “Patto di integrità”, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun’impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmata del Dirigente della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica;
d) cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta (si rimanda al paragrafo 9 per la descrizione);
e) (eventuale) certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;
f) (eventuale) procura: l’impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura;
g) (in caso di avvalimento) la documentazione richiesta dal paragrafo 11.3 e 11.4 del presente disciplinare;
h) PASSOE relativo all’operatore economico partecipante, richiesto tramite il sito dell’ANAC, ai sensi dell’art.
2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, sottoscritto dai partecipanti
h) (eventuale) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;
i) copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: Ragione sociale: ARPAS, Codice fiscale: 92137340920 DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Comune: Cagliari, via X. Xxxxxxxxxxx Provincia: CA
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, deve essere riportato il seguente codice: TWD)
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara (2019) e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo alla gara a cui il concorrente partecipa
- Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo
- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00)
l) per il Lotto 1, ricevuta avvenuto pagamento contributo ANAC di cui al paragrafo 10;
m) I soggetti associati dovranno inserire nella busta di qualifica la documentazione di cui al successivo paragrafo 11.4.3.
Le dichiarazioni relative alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (vedi allegato “A”), nonché la documentazione integrativa relativa alle RTI/Consorzi, Avvalimento, Consorzi art 45 co 2 lett. b) e c) (vedi allegato C: modello 1, modello 2, modello 3) potranno essere redatte utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/ nella sezione bandi e gare.
Inoltre
• Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
• In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
• Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
• In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
• Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
• L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
• Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
• Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
11.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello “Allegato A” al presente disciplinare, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
a) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
11.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul sito internet dell’ARPAS e in allegato al presente disciplinare in formato editabile (allegato B), secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare “Requisiti generali” del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
11.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
11.4.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:
1) dichiara espressamente che
a. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
b. non sono state presentate per la presente procedura di gara documentazioni o dichiarazioni non veritiere anche nei confronti degli eventuali subappaltatori (art 80 comma 5 lett. f-bis D.Lgs 50/2016);
c. non sussistono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art 80 comma 5 lett. f-ter D.Lgs 50/2016);
d. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice comma 5 lett. b) lett. c) lett. c bis) lett. c ter) lett. c quater) nella versione vigente alla pubblicazione del bando di gara;
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione che sulla determinazione della propria offerta;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5) accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile tra la documentazione di gara e nel sito internet ARPAS, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
5 del Codice;
10) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni autocertificative potranno essere rese utilizzando l’allegato “Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”. In alternativa, possono essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione e andranno debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
11.4.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
11.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.2.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero
della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (anche utilizzando l’allegato C: Modello 1; Modello 2; Modello 3 allegati al presente disciplinare), o in alternativa, quali sezioni interne aggiunte alla domanda di partecipazione medesima.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Le imprese concorrenti, per il Lotto per il quale si intende partecipare devono, secondo le modalità indicate nell’Allegato “Istruzioni di gara”:
1. produrre e allegare nella sezione “Offerta Economica” della busta economica l’offerta economica per il lotto di riferimento, predisposta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modulo offerta economica), che deve contenere gli elementi di seguito indicati:
- dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore che sottoscrive l’offerta);
- Marca prodotto offerto, Codice articolo, Tipologia formato, Prezzo unitario offerto riferito all’u.m. e Prezzo totale (dato dal prezzo unitario moltoiplicato per il fabbisogno triennale specifico)
- prezzo complessivo offerto in cifre e in lettere offerto per la fornitura triennale al netto di Iva
- Ribasso percentuale offerto IN CIFRE E IN LETTERE ottenuto dalla trasformazione del prezzo complessivo triennale offerto in percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara; tale percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula (verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali):
Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara)
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. (detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto);
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 11.2
2. indicare a sistema il Ribasso % offerto sulla base d’asta nell’apposito campo.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Precisazioni:
• I valori offerti devono essere indicati, al netto dell’IVA, in cifre e là dove richiesto, anche in lettere. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta formulata in lettere. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest’ultimo.
• Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.
• La percentuale di ribasso ottenuta dalla trasformazione del prezzo complessivo offerto dovrà essere espressa con un numero di decimali non superiori a tre, in caso contrario si procederà all’arrotondamento della terza cifra decimale all’unità superiore, qualora l’ultima cifra indicata sia pari o superiore a cinque.
• Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
• Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla persona che ha sottoscritto l’offerta.
• In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs.n.50/2016. In ogni caso, l’offerta RTI consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
• Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata “Busta di Qualifica”.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo rispetto al prezzo posto a base d’asta, espresso mediante massimo ribasso sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice.
È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di non aggiudicare la procedura nel caso in cui le offerte non soddisfino i requisiti previsti.
15. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La prima seduta di apertura delle buste pervenute e di esame della documentazione amministrativa avrà luogo presso la sede della Direzione Amministrativa dell’Arpas in via Contivecchi n. 7 Cagliari - salvo differente Avviso pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito Arpas - il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, alle ore 10.00, dal Seggio di gara presieduto dal Direttore del Servizio provveditorato e alla presenza di due testimoni.
La procedura, informatizzata, si terrà mediante accesso alla piattaforma SardegnaCAT.
Trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica le operazioni di apertura delle offerte - nonché la presenza delle medesime e i documenti in essa inseriti - sono completamente tracciate dal sistema e, pertanto, la seduta si svolgerà senza convocazione né alla presenza di concorrenti.
La prima seduta di apertura ed esame della documentazione amministrativa, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità “messaggistica” del portale almeno 48 ore prima della data fissata o mediante pubblicazione nel sito Arpas sezione “Bandi e gare”.
Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche.
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, in forma pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, qualora necessario;
c) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
Conclusa l’attività di verifica della documentazione di gara finalizzata alla ammissione/esclusione dei candidati alla gara, verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara e si procederà con gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, il Seggio di gara, in seduta successiva procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, aggiudicando alla ditta che ha presentato il maggior ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara (migliore offerta).
Lo stesso seggio procederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte dichiarando la migliore offerta e la relativa graduatoria.
In caso di parità di offerte, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
- procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva, l’eventuale verifica della congruità del prezzo ed, in ogni caso, fatta salva la facoltà di cui all’art. 95 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Agenzia, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a riguardo;
- revocare l’aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, in caso in cui la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante.
Viste le restrizioni di accesso legate all’emergenza COVID e trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica, la seduta si svolgerà senza convocazione nè alla presenza di concorrenti.
La comunicazione dell’esito della gara e delle eventuali esclusioni avverrà tramite servizio messaggistica del CAT o tramite l’indirizzo PEC indicato in domanda di partecipazione o tramite affissione nella sezione “Bandi e gare” di Amministrazione trasparente dedicata alla procedura di gara.
16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Per ciascun Lotto, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice in ordine alla fattispecie, cui si rinvia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante procederà, nelle modalità di cui all’art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del Codice, alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
La stazione appaltante procede con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter.
L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
La stazione appaltante esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e insufficienti.
17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Direttore del Servizio Provveditorato formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun Lotto di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della stessa ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
a) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
c) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto in relazione ai singoli Lotti.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 “Verifiche antimafia e protocolli di legalità” del D.L 76/2020 conv. in Legge 120/2020 con particolare riferimento ai commi da 1 a 6 a cui si fa rinvio.
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 7.000 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento successivamente alla pubblicazione dell’esito di gara secondo le modalità previste dal Codice e dal DM sopra citato.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, comprese quelle notarili, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L 76/2020 come convertito dalla
L. 120/2020 e, pertanto, salvo ipotesi di sospensione ivi contemplata, con riferimento particolare al comma 1 secondo periodo, l’aggiudicazione o l’individuazione del contraente avviene entro il termine di 6 mesi dall’atto di avvio del procedimento.
Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione e il tardivo avvio del servizio qualora imputabili all’operatore economico costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) e lettera c).
18. MESSAGGISTICA
È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione messaggistica verrà utilizzata per la comunicazione delle date di apertura delle sedute pubbliche. Per tutte le altre tipologie di comunicazioni, salvo quanto già indicato all’art. 2.2 e 2.3, verrà utilizzata la PEC indicata in sede di gara dal partecipante nella domanda di partecipazione.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del R.G.P.D. del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare E’ onere della ditta partecipante documentare la consegna dell'informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali sono comunicati all'ARPAS nell'ambito della presente procedura di affidamento.
21. RINVIO
Per quanto non indicato nel presente appalto si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016 e xx.xx.xx. e alle disposizioni della LR 8/2018 in quanto applicabili.
ALLEGATI
Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti e moduli:
1) Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
2) Modello 1 - solo per i R.T.I./Consorzi/GEIE da costituire: Dichiarazione d’impegno;
3) Modello 2 – Avvalimento: Dichiarazione impresa ausiliaria;
4) Modello 3 – solo per i Consorzi di cui all’art 45 c.2 lettere b) e c) del Codice: Dichiarazione;
5) Allegato B - DGUE (Documento di gara unico europeo)
6) Allegati C 1, C2 e C3– Modelli Offerta economica Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3;
7) Allegato D- Patto di integrità
8) Allegato E - Codice di comportamento
9) Allegato F - Informativa sul trattamento dei dati personali;
10) Allegato G – Schema di contratto
11) Condizioni generali di registrazione (CAT);
12) Istruzioni di gara (CAT).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Xxxx. Xxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)