Attività finanziarie valutate al fair value Clausole campione

Attività finanziarie valutate al fair value. Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie per cassa (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39, dallo IAS 28 e dall’IFRS 11. Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio disponibile per la vendita. Nella presente voce figurano i titoli di debito nonché i finanziamenti, quotati su un mercato attivo (Livello 1), allocati nel portafoglio detenuto sino alla scadenza.
Attività finanziarie valutate al fair value. Alla data del bilancio la società non detiene “Attività finanziarie valutate al fair value”.
Attività finanziarie valutate al fair value. Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 30.
Attività finanziarie valutate al fair value composizione per debitori/emittenti
Attività finanziarie valutate al fair value. Se una perdita relativa ad una attività finanziaria iscritta al fair value (il valore di realizzo è inferiore al suo originario costo d'acquisto) è stata rilevata direttamente a patrimonio netto e vi è l'obiettiva evidenza che l'attività abbia subito una perdita durevole di valore, la perdita netta complessiva che era stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere fatta transitare dal patrimonio netto al conto economico dell'esercizio anche se l'attività finanziaria non è stata stornata. L'importo della perdita che deve essere fatta transitare dal patrimonio netto al conto economico è rappresentato dalla differenza tra il suo costo d'acquisto ed il fair value corrente od il valore di realizzo, meno qualsiasi perdita durevole di valore sull'attività precedentemente rilevata a conto economico. Il valore di realizzo di uno strumento rappresentativo di debito rivalutato al fair value è rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi attualizzati al tasso di interesse corrente di mercato per una simile attività finanziaria. Se, in un esercizio successivo, il fair value o il valore di realizzo dell'attività finanziaria iscritta al fair value aumenta e l'aumento può essere oggettivamente correlato ad un evento che si verifica dopo che la perdita era stata rilevata a conto economico, la perdita deve essere stornata, con l'importo dello storno incluso nel conto economico dell'esercizio.
Attività finanziarie valutate al fair value. Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, quote di O.I.C.R., finanziamenti) designate al fair value sulla base della facoltà riconosciuta dallo IAS 39, par. 9 (c.d. “Fair value option”). Tale designazione viene effettuata se consente di ottenere informazioni più significative perché: • elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (c.d. asimmetria contabile) che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività su basi diverse, • un gruppo di attività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value, secondo una strategia di gestione del rischio o di investimento documentata. Possono inoltre essere classificate in tale categoria contratti ibridi contenenti al proprio interno un derivato incorporato. In tal caso l’intero contratto ibrido può essere designato al fair value a meno che: • il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa generati dal contratto ospite, o • risulta chiaro e in modo facile che la separazione del contratto incorporato non sia consentita. Non possono essere designati in tale categoria gli strumenti di capitale per i quali non risultino prezzi rilevabili in mercati attivi e il cui fair value non sia determinabile in maniera attendibile. Il Gruppo CDP classifica in tale categoria esclusivamente investimenti in contratti ibridi che presentano al loro interno una compo- nente opzionale implicita, che non è stata oggetto di scorporo dal contratto primario. La rilevazione iniziale avviene, alla data di regolamento, al fair value che è normalmente pari al corrispettivo della transazione, senza considerare gli oneri o proventi accessori attribuibili alla transazione che sono invece registrati a conto economico. Successivamente alla rilevazione iniziale, tali attività sono valutate al fair value con imputazione degli utili e delle perdite realizzati (dalla cessione o dal rimborso) e/o valutativi (dovuti alla variazione di fair value) nella voce “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value” del conto economico. Non sono ammesse riclassifiche in altre categorie di attività finanziarie. Le attività finanziarie valutate al fair value sono cancellate dallo stato patrimoniale quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finan- ziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria è ceduta, comportando il trasferimento di tutti i rischi e benefic...

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.