ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO Clausole campione

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. L’attestato dello stato di rischio viene messo a disposizio- ne, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. Nel caso di documentata cessazione del rischio assicu- rato, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. L’attestazione non verrà messa a disposizione in ogni caso di risoluzione anticipata, quando questa avvenga pri- ma del termine del periodo di osservazione. In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo vei- colo si rinvia all’art. 1.4 - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme - “Trasferimen- to del contratto su altro veicolo” e all’Allegato 1. Avvertenza: la classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. L’attestato dello stato di rischio viene messo a disposi- zione, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. Nel caso di documentata cessazione del rischio assicu- rato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. L’attestazione non verrà messa a disposizione per con- tratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di riso- luzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione. In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art. 1.4 - “Classe di merito e attesta- zione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme Comu- ni - “Trasferimento del contratto su altro veicolo” e all’ Allegato 1 Avvertenza: la classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.A. di ciascuna compagnia.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. L’attestazione dello stato di rischio viene trasmessa dall’Impresa mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni. Il periodo di validità dell’attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce. In caso di cessazione del rischio assicurato (furto, esportazione definitiva, consegna in con- to vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione o vendita del veicolo) comprovata da apposita documentazione, o in caso di sospensione o di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo per mancato utilizzo del veicolo assicurato, l’ultima attestazione dello stato di rischio conseguita conserva validità per 5 anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla sezione documenti informativi del sito Internet.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. In occasione della scadenza annuale, l’Impresa invia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio. L’attestazione dello stato di rischio ha validità di 5 anni dalla data di scadenza riportata sul documento. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alle Tabelle di assegnazione pubblicate sul sito Internet di Compagnia.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. In occasione della scadenza annuale del contratto la Società, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente l’attestazione dello stato del rischio sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" (vedi art.23 delle C.G.A.) a secondo che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Ove il contratto sia stato stipulato avvalendosi del disposto dell’art. 134 comma 4 bis del Codice delle assicurazioni (fruendo delle agevolazioni del c.d. “decreto Bersani”), l’attestato riporterà indicazione in tal senso che verrà mantenuta anche negli attestati successivi sia emessi da QUIXA S.p.A. che da altro Assicuratore. L’attestazione sullo stato del rischio varrà sino ad un massimo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui l’attestato medesimo si riferisce nei casi di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo; il Contraente dovrà peraltro certificare con apposita dichiarazione la sussistenza delle circostanze di cui sopra. La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia. Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Disciplina di assegnazione della classe di ingresso) è espressamente riportata la tabella con la corrispondenza tra la classe di merito Quixa prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) che garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa. (art. 23 ”Attestazione dello stato del rischio” delle C.G.A.).

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  • Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - la denominazione della Società; - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell’assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo senza ritrovamento. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Per i lavori di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal D.Lgs. 50/16 di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5), è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione. mancata presentazione 0 La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione A insufficiente da 0,1 a 0,25 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino in parte le condizioni stabilite nel CSA) sufficiente da 0,26 a 0,50 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento. buono da 0,51 a 0,75 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara eccellente da 0,76 a 1 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi; - infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 19), (sub-criterio “A.5 – Parco mezzi di trasporto adibiti al servizio”); sub-criterio “B.2 – Introduzione di alimenti D.O.P./I.G.P./S.T.G./da agricoltura biologica”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell’esame dell’OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti: - congruenza fra l’offerta e la tipologia del servizio e dell’utenza; - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; - concretezza che consenta l’organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio; - chiarezza e sinteticità dell’offerta nel suo insieme; - concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili in loco.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.