Assunzione a termine Clausole campione

Assunzione a termine. 1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
Assunzione a termine. L'assunzione a termine è disciplinata dalla legge 18-4-1962 n. 230. Le aziende possono assumere personale con contratto a termine per servizi stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire personale assente per malattia, ferie, per servizio militare, ecc. Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con l'indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e del periodo di durata del servizio. Il lavoratore che alla scadenza convenuta è mantenuto in servizio, senza proroga scritta e consensuale del contratto a termine si intende tacitamente confermato come effettivo con il relativo trattamento. Qualora l'assunzione a termine non risulti giustificata e appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale effettivo.
Assunzione a termine. Per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo deter- minato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 Settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto a termine deve risultare da un atto scritto nel quale sono specificate le ragioni per cui si ricorre all’apposizione di un termine. La copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore contestual- mente all’inizio della prestazione. Gli accordi integrativi di cui al successivo articolo 44 stabiliranno la percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, che in ogni modo non potrà essere superiore al 15%. Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto in proporzione al periodo lavo- rativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso. Il lavoratore a tempo determinato che ha svolto il suo servizio presso l’Associazione, vanta, in caso di assunzione, un diritto di precedenza ad essere riassunto presso la stessa Associazione con la medesima qualifi- ca ricoperta nel precedente rapporto, a patto che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazio- ne del rapporto stesso. Qualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo inde- terminato, il periodo di servizio prestato con contratto a termine varrà ad ogni effetto ai fini dell’anzianità. Delle assunzioni con rapporto a tempo determinato dovranno essere informate preventivamente le RSA/RSU.
Assunzione a termine. 1.Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti norme di legge. In particolare, ai sensi dell’art. 8 bis della Legge 25.3.1983 n. 79, per sopperire alle maggiori esigenze del servizio, potrà essere assunto personale con contratto a tempo determinato. 0.Xx sensi dell’art. 23 della legge 28.2.1987 n. 56 e successive modificazioni, le parti convengono che, oltre alle ipotesi previste dalla legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 25.3.1983 n. 79, si potrà ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi: assenza per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio) necessità di svolgere lavori temporanei: Il contratto a termine non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario. 0.Xx quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell’anno: a)il 25% del personale di esercizio b)il 25% del restante personale impiegatizio. A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali massime di utilizzo del personale riferite all’unità stessa. 4.I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza, ove necessari, per le assunzioni a tempo indeterminato. (Assunzioni a tempo parziale)
Assunzione a termine. 1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti norme di legge. Preferibilmente si ricorrerà alle assunzioni con contratto a termine nei seguenti casi: - assenza per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio) - necessità di svolgere lavori temporanei. - particolari esigenze organizzative Il contratto a termine non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario.
Assunzione a termine. ► sostituito dall’art. 0, xxxx. X) xxx XXXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. pag. 107)
Assunzione a termine. Per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato valgono le norme di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche. Contratti a termine potranno inoltre essere stipulati a norma dell’art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 nelle seguenti ipotesi:
Assunzione a termine. In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 e del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro a termine. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della legge n. 230/1962, nei seguenti altri casi:
Assunzione a termine. Per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto a termine deve risultare da un atto scritto nel quale sono specificate le ragioni per cui si ricorre all'apposizione di un termine. La copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore contestualmente all'inizio della prestazione. Gli accordi integrativi di cui al successivo art. 44 stabiliranno la percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, che in ogni modo non potrà essere superiore al 15%. Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso. Il lavoratore a tempo determinato che ha svolto il suo servizio presso l'Associazione, vanta, in caso di assunzioni, un diritto di precedenza ad essere riassunto presso la stessa Associazione con la medesima qualifica ricoperta nel precedente rapporto, a patto che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Qualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo indeterminato, il periodo di servizio prestato con contratto a termine varrà ad ogni effetto ai fini dell'anzianità. Delle assunzioni con rapporto a tempo determinato dovranno essere informate preventivamente le R.S.A./R.S.U. Ai sensi della legge n. 223/1991, articolo 25, le seguenti qualifiche sono escluse dall'aliquota di riserva per le assunzioni: - Area 2 - Liv. 4B: Controllore; - Area 2 - Liv. 4A: Fecondatore; - Area 2 - Liv. 2: Agronomo - Tecnico qualità; Veterinario - Tecnico qualità.
Assunzione a termine. L'assunzione del lavoratore può essere fatta anche con prefissione di termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Oltre che ai casi di cui all'art. 1 della Legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8 bis del decreto Legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 1983 n. 79, nonché all'art. 8 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, la Società potrà assumere con contratto a tempo determinato in attuazione di quanto specificatamente previsto dall'art. 23, punto 1), della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ipotesi: