Assemblea degli Obbligazionisti Clausole campione

Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (l’“Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. In conformità con l’articolo 2415 del Codice Civile, l’Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall’articolo 2415 del Codice Civile):
Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa degli interessi degli Obbligazionisti. L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del Regolamento dei Titoli, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate secondo le modalità di cui all'Accordo di Agenzia, ovvero secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive o in diverso accordo ivi richiamato. L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia, ovvero secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive o in diverso accordo ivi richiamato. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 21 giorni nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di Agenzia ovvero secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive o in diverso accordo ivi richiamato. Qualsiasi modifica del Regolamento dei Titoli o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentori.
Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa degli interessi degli Obbligazionisti. L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate anche mediante consenso scritto degli Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione, non appena concluso, sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente per il Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione (comunque nella città di New York o di Londra) e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 20 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni. Il quorum costitutivo è rappresentato da tanti Obbligazionisti che rappresentano la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da tanti Obbligazionisti che rappresentano il 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Ciascuna assemblea, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Obbligazionisti rappresentanti la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione presenti in assemblea, fermo restando che tali delibere dovranno essere approvate almeno dal 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Tuttavia, in nessun caso, senza il consenso di tutti gli Obbligazionisti interessati, potrà essere (i) modificata la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento, o ridotto o eliminato l'ammontare del capitale da rimborsare; (ii) ridotto l'ammontare degli interessi, o modificata la Data di Pagamento degli interessi, o il metodo...
Assemblea degli Obbligazionisti. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 riguardo ai legittimi detentori delle Obbligazioni, le assemblee degli Obbligazionisti dovranno essere tenute in conformità con le applicabili disposizioni della legge italiana, incluso, senza alcuna limitazione, l’articolo 2415 del Codice Civile, in Italia presso la sede legale dell’Emittente, ovvero in qualsiasi altro luogo in Italia o Paese all’interno dell’Unione Europea o negli Stati Uniti d’America, anche per mezzo di teleconferenza. Tali assemblee devono essere convocate, ai sensi del sopra citato articolo, con una comunicazione scritta da inviare almeno otto giorni prima dell’adunanza. Qualsiasi delibera validamente approvata durante un’assemblea dovrà essere vincolante per tutti gli Obbligazionisti, ancorché non intervenuti.
Assemblea degli Obbligazionisti. L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
Assemblea degli Obbligazionisti. Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 ss. del Codice Civile.
Assemblea degli Obbligazionisti. 7 k– Xxxx–/ ’ • –+Z–]X– ’ àà+Z]- ZX+Z+ ]–Z é +[’ ’ €=’ k]–’ ]– H+é–è–à’ é- kk- Mòòk–/ ’ • –+Z– K+kX’ ’ é - k–H–Z’ [- - [[+[– H’ Z–è- ]X– - +/ Z– ’ kX[’ ’ Hò–/ =–Xà è+[H’ k- + é– Z’ X=[’ X- àZ–à’ o ’ à+Z]- ZX–[- =Z=kX- [–+[- - H–]]–+Z- é– Mòòk–/ ’ • –+Z– - ’ +/ Z– ’ kX[’ H+é–è–à’ [–X- Z=X’ Z- à-]]’[–’ +é +xx+[X=Z’ é’ kk5 H–XX- ZX- ox=[àì é Z+Z x-// –+[’ X–K’ é-/ k– –ZX- [-]]– é-/ k– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X–u 1 ’]]- Hòk-’ é-/ k– Xxxx–/ ’ • –+Z–]X– è à+Hx- X- ZX- ’ é- k–ò- [’ [- ]=kk- H+é–è–àì - é- k x[- ]- ZX- h - / +k’ H- ZX+ é- k L[-]X–X+ Mòòk–/ ’ • –+Z’ [–+o é- kk’ àà+[é+ é– ’ / - Z• –’ à+Zàk=]+ X[’ k5 H–XX- ZX- - kR/ - ZX- x-[ –k L’/ ’ H- ZX+ skAccordo di Agenzian - é-–é–[–XX– é-/ k– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X–u A’ k– H+é–è–àì - x+]]+Z+ -]]-[- - èè- XX=’ X- ’ Zàì - H- é–’ ZX- à+Z]- Z]+ ]à[–XX+ é-/ k– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X– [’ xx[- ]- ZX’ ZX– ’ kH- Z+ k’ H- Xà é- k K’ k+[- Z+H–Z’ k- é- kk- Mòòk–/ ’ • –+Z––Z à–[à+k’ • –+Z- u 1 ’]]- Hòk-’ é-/ k– Xxxx–/ ’ • –+Z–]X– è [- / +k’ X’ Z- kkRàà+[é+ é– R/ - Z• –’ sH-]]+ ’ é–]x+]–• –+Z- o Z+Z ’ xx- Z’ à+Zàk=]+o ]=k ]–X+ é- kk5 H–XX- ZX- {{{ u-€=–X_x[+é=àX]uHkuà+Hnu 1 ’]]- Hòk-’ è à+ZK+à’ X’ –Z €=’ k]–’ ]– H+H- ZX+ ]= –Z–• –’ X–K’ é- kkR/ - ZX- x-[ –k L’/ ’ H- ZX+o +KK- [+ ]= [–àì –- ]X’ é- kk5 H–XX- ZX- + é– X’ ZX– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X– [’ xx[- ]- ZX’ ZX– ’ kH- Z+ –k Ci p é- k K’ k+[- Z+H–Z’ k- é- kk- Mòòk–/ ’ • –+Z– –Z à–[à+k’ • –+Z- u 1 ’ KK–]+ é– à+ZK+à’ • –+Z- o à+ZX- Z- ZX- k–Zé–à’ • –+Z- é- k / –+[Z+ - k=+/ + é– à+ZK+à’ • –+Z- sà+H=Z€=- Z- kk’ à–XXà é– " -{ V+[Y + é– 1 +Zé[’ n - é- kk+[é–Z- é- k / –+[Z+o é+K[à -]]-[- à+H=Z–à’ X+ ’ / k– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X– Z- k [–]x- XX+ é- kkR[X–à+k+ zi é- k x[- ]- ZX-
Assemblea degli Obbligazionisti. Si applicano le previsioni sull'Assemblea Obbligazionisti di cui all'Accordo di Agenzia
Assemblea degli Obbligazionisti. Ogni questione che riguardi gli interessi degli Obbligazionisti, ivi inclusa l’autorizzazione, tramite delibera straordinaria, ad una modifica delle Obbligazioni o delle Cedole, è argomento discusso dall’assemblea degli Obbligazionisti. Tale assemblea può essere convocata dall’Emittente in qualsiasi momento o da un numero di Obbligazionisti che detenga almeno il 10% del Valore Nominale delle Obbligazioni al momento in della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Regolamento del Prestito, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente articolo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti gli interessi indicate nel presente Regolamento del Prestito possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi delle medesime.