Anticipazioni di cassa Clausole campione

Anticipazioni di cassa. Nel solo caso di mancata disponibilità di fondi e per sopperire a momentanee esigenze dell’Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Gestore, come previsto dall’art. 8, comma 1 dello Schema di Convenzione, si impegna a concedere anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi del trasferimento erogato dal MIUR nell’anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria[3] (come da modello H di cui al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii). Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo delle somme stesse e sono pari a quanto indicato dal Gestore in sede di presentazione dell’offerta, conformemente con quanto previsto all’art. 14, comma 2 dello Schema di Convenzione. Il tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di cassa dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore. Il Gestore procede al rientro delle anticipazioni utilizzate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. Resta inteso che l’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore, conseguentemente il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. A conclusione dell’iter autorizzativo dei progetti di formazione finanziati con trasferimenti statali ovvero comunitari, il Dirigente Scolastico, nelle more della ricezione di tali finanziamenti, può richiedere al Gestore apposite aperture di credito finalizzate alla realizzazione degli stessi. Il Gestore, come previsto dall’art. 9 comma 3, dello Schema di Convenzione, s’impegna a concedere aperture di credito per progetti formativi tenendo conto che l’importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente i nove dodicesimi dei trasferimenti erogati (come da modello H di cui al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii) a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno precedente[4]. Il Gestore procede di iniziativa per l’immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari. L’Istituto, alla scadenza della Convenzione sottoscritta con il Gestore e in vigenza di un nuovo rapporto con alt...
Anticipazioni di cassa. 1. Il Tesoriere è tenuto a concedere a richiesta della Regione anticipazioni di cassa secondo termini e modalità delle vigenti leggi regionali di contabilità.
Anticipazioni di cassa. 1. Il tesoriere può concedere l’anticipazione di cassa richiesta valutando il merito creditizio del Consor - zio, nell’importo pari alla somma dei ruoli effettivamente posti in riscossione nell’esercizio di riferimento o agli importi di contributi pubblici accertati sulla scorta di atti amministrativi dei funzionari o amministratori competenti con attestazione della copertura finanziaria ove prevista.
Anticipazioni di cassa. Nel solo caso di mancata disponibilità di fondi e per sopperire a momentanee esigenze dell’Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Gestore, come previsto dall’art. 8, comma 1 dello Schema di Convenzione, si impegna a concedere anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi del trasferimento erogato dal MIUR nell’anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria. Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo delle somme stesse e sono pari a quanto indicato dal Gestore in sede di presentazione dell’offerta, conformemente con quanto previsto all’art. 14, comma 2 dello Schema di Convenzione. Il tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di cassa dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore. Il Gestore procede al rientro delle anticipazioni utilizzate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. Resta inteso che l’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore, conseguentemente il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
Anticipazioni di cassa. 1. In caso di temporanea deficienza di cassa, il Cassiere, direttamente o tramite gli Istituti associati, assicura all’ARS la concessione di anticipazioni di cassa per dare normale corso ai titoli di spesa.
Anticipazioni di cassa. Nell’eventualità che durante la gestione annuale, si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che contemporaneamente l’Ente debba provvedere a pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, il Cassiere si impegna, dietro adeguato preavviso, ad anticipare la somma necessaria, nei limiti previsti dall’art. 52 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, applicando sugli utilizzi il tasso di interesse debitore pari al tasso Euribor (3 mesi), base 365 giorni, riferito alla media del mese precedente, più lo spread offerto in sede di gara. Non sarà applicata alcuna commissione di affidamento. In caso di cessazione del servizio di cassa, per qualsiasi motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi posizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse, obbligandosi in via subordinata e con il consenso del Cassiere, a far rilevare dall’Istituto Cassiere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette posizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto Cassiere tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
Anticipazioni di cassa. L’Istituto Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità fruttifere e infruttifere, con le modalità contenute nel D.M. 26 luglio 1985. L’Agenzia potrà tuttavia far ricorso, nelle consuete forme, a eventuali anticipazioni da parte dell’Istituto Cassiere nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate dell’Agenzia nell’anno precedente, per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso le contabilità speciali, nei modi e termini di cui al punto 4.12 del Capitolato. Le relative esposizioni saranno reintegrate da parte dell’Istituto Cassiere stesso, in concomitanza con l’acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione, come previsto dall’art. 4 D.M. del 26 luglio 1985, anche in assenza dei relativi titoli di spesa. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Agenzia si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dall’Istituto Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell’Istituto stesso, a far rilevare all’Istituto subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultima gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Agenzia.
Anticipazioni di cassa. Per eventuali improvvise necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità, il cassiere accorderà - a seguito di specifiche deliberazioni della Cassa Forense - anticipazioni di cassa alla media mensile del tasso Euribor a 3 mesi (divisore 365) rilevato nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicato da Il Sole 24 ore +/- spread del espresso in punti base e espresso in punti % senza ulteriori addebiti di commissioni e spese e, comunque, per un importo che non sarà mai superiore all’importo relativo alla liquidazione di 3 mensilità di pensioni (e comunque mai oltre i duecento milioni di euro). Il Cassiere avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate della Cassa Forense fino alla totale compensazione della somma anticipata.
Anticipazioni di cassa. Il Cassiere si dichiara disposta ad accettare le richieste di anticipazione di cassa inoltrate dall’Università per fronteggiare spese di carattere obbligatorio e indilazionabile, alle condizioni indicate in sede di gara, e con decorrenza dall’utilizzo effettivo delle somme anticipate. Quanto sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari. Le richieste di anticipazioni dovranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dell’Università o, eventualmente, dall’Organo a ciò autorizzato dallo Statuto per i casi di necessità e urgenza.
Anticipazioni di cassa. Nell'eventualità che, durante la gestione annuale, si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che contemporaneamente l'ALER debba provvedere a pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, l'Istituto Cassiere si impegna, dietro adeguato preavviso, ad anticipare la somma necessaria fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 al tasso d'interesse previsto in offerta.